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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1092/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SATURNO CARMELA RITA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/08/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1772/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 118/71), e dei benefici previsti per i portatori di Handicap grave con necessità di assistenza permanente- continua e globale, come previsto dall'art. 3, comma 3 della legge 104/92 e per
l'effetto accogliere il presente ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato / XXX depositato in data
XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi polidistrettuale, a maggiore estrinsecazione a livello degli arti inferiori, a moderatasevera incidenza funzionale, con deambulazione limitata, in soggetto con pregresso intervento di protesizzazione di anca bilaterale;
• Vasculopatia cerebrale cronica, con moderato-severo deficit cognitivo-comportamentali, in paziente con pregresso ictus cerebrale;
• Incontinenza sfinterica doppia, con prescrizione di presidi assorbenti;
• Diabete mellito non insulino-dipendente in buon compenso, in terapia con ipoglicemizzanti orali e controllo dietetico, in soggetto con obesità di classe II (BMI 35.16); • Cardiopatia ipertensiva in buon compenso, in trattamento farmacologico, in soggetto con valvulopatia mitro- aortica e aneurisma di aorta ascendente (48mm); • Deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve;
• Ipoacusia neurosensoriale”
Il CTU ha aggiunto, sulla base di tale quadro patologico, tale da “rilevare la sussistenza dei requisiti medico-legali ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento (art. 1, c.1, L. 18/80; art. 1, cc.1 e 2, L.
508/88), a far data dal NOVEMBRE 2023”. Dalla stessa decorrenza rilevava altresì le condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della disabilità in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei benefici chiesti).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vengono poste a carico
(in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_2 CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_3 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], Parte_1 si trova, a decorrere dal novembre 2023, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nello stato di disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 co 3 L 104/92.
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1092/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SATURNO CARMELA RITA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/08/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1772/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 118/71), e dei benefici previsti per i portatori di Handicap grave con necessità di assistenza permanente- continua e globale, come previsto dall'art. 3, comma 3 della legge 104/92 e per
l'effetto accogliere il presente ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato / XXX depositato in data
XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi polidistrettuale, a maggiore estrinsecazione a livello degli arti inferiori, a moderatasevera incidenza funzionale, con deambulazione limitata, in soggetto con pregresso intervento di protesizzazione di anca bilaterale;
• Vasculopatia cerebrale cronica, con moderato-severo deficit cognitivo-comportamentali, in paziente con pregresso ictus cerebrale;
• Incontinenza sfinterica doppia, con prescrizione di presidi assorbenti;
• Diabete mellito non insulino-dipendente in buon compenso, in terapia con ipoglicemizzanti orali e controllo dietetico, in soggetto con obesità di classe II (BMI 35.16); • Cardiopatia ipertensiva in buon compenso, in trattamento farmacologico, in soggetto con valvulopatia mitro- aortica e aneurisma di aorta ascendente (48mm); • Deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve;
• Ipoacusia neurosensoriale”
Il CTU ha aggiunto, sulla base di tale quadro patologico, tale da “rilevare la sussistenza dei requisiti medico-legali ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento (art. 1, c.1, L. 18/80; art. 1, cc.1 e 2, L.
508/88), a far data dal NOVEMBRE 2023”. Dalla stessa decorrenza rilevava altresì le condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della disabilità in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei benefici chiesti).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vengono poste a carico
(in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_2 CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_3 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], Parte_1 si trova, a decorrere dal novembre 2023, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nello stato di disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 co 3 L 104/92.
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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