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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1276/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5885/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gragnano - Sede 80054 Gragnano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1PU S.r.l. -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1254/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 23/01/2025
1 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione)
Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1254\12\2025, pronunciata il 16\1\2025 e depositata il 23\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione collegiale ha accolto il ricorso da lui proposto nei confronti della intimazione di pagamento n. 55622400001051, emessa in data 13.06.2024, notificata in data 24.07.2024, da PU Srl, concessionario per conto del Comune di Gragnano (NA), per l'ammontare di euro 5.877,74 in forza dei seguenti atti presupposti : - ingiunzione fiscale n. 5501201100002886 per € 695,85; - ingiunzione fiscale n. 5501201400002358 per € 766,12; - ingiunzione fiscale n. 5501201500001212 per € 386,70; - ingiunzione fiscale n. 5501201600002404 per € 380,91; - ingiunzione fiscale n. 5501201700001667 per € 751,31; - ingiunzione fiscale codice della strada n. 55931800000317 per € 93,35 non oggetto della presente impugnativa;
- ingiunzione fiscale n. 55871900001470 per € 754,00; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332100000884 per € 393,78; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332100002849 per € 391,65; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332100005816 per € 392,76; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332200000745 per € 390,84; - Spese iscrizione d fermo amministrativo ex DM del 21.11.2000 per € 123,96; - Spese di notifica per € 7,38, ed ha compensato le spese di lite.
2 L'appello del contribuente riguarda solo la statuizione relativa alle spese processuali, lamentando che non era stata correttamente applicata la regola della soccombenza.
Nella motivazione della sentenza i giudici del primo grado affermano che, in via preliminare e assorbente, nella contumacia del concessionario alla riscossione e dell'ente impositore, va dato atto della mancanza di prova della rituale notifica degli atti presupposti.
Il contribuente appellante ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: - riformare la disposizione in merito alla quale stabilisce la compensazione delle spese e si provveda alla liquidazione delle spese dovute. Con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.
Non risulta costituito né la soc. di riscossione PU RL, né il Comune di Gragnano ente creditore.
In data 14 gennaio 2026 l'appellante ha presentato una memoria difensiva nella quale ha ripercorso tutte le argomentazioni poste a sostegno dell'atto di appello e ha ribadito le conclusioni già ivi rassegnate.
All'esito della udienza questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Nella motivazione della impugnata sentenza non risulta espressa alcuna giustificazione alla disposizione relativa alle spese che vengono compensate solo nel dispositivo, in violazione del principio di soccombenza.
Pertanto sia la soc. di riscossione PU RL che il Comune di Gragnano vanno condannati al pagamento delle spese processuali che vengono così liquidate: in euro 600,00 per il primo grado ed in euro 750 per il grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la soc. PU RL e il Comune di Gragnano al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 600,00 per il primo grado e in euro 750,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge. 3 Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5885/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gragnano - Sede 80054 Gragnano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_1PU S.r.l. -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1254/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 23/01/2025
1 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione)
Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1254\12\2025, pronunciata il 16\1\2025 e depositata il 23\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione collegiale ha accolto il ricorso da lui proposto nei confronti della intimazione di pagamento n. 55622400001051, emessa in data 13.06.2024, notificata in data 24.07.2024, da PU Srl, concessionario per conto del Comune di Gragnano (NA), per l'ammontare di euro 5.877,74 in forza dei seguenti atti presupposti : - ingiunzione fiscale n. 5501201100002886 per € 695,85; - ingiunzione fiscale n. 5501201400002358 per € 766,12; - ingiunzione fiscale n. 5501201500001212 per € 386,70; - ingiunzione fiscale n. 5501201600002404 per € 380,91; - ingiunzione fiscale n. 5501201700001667 per € 751,31; - ingiunzione fiscale codice della strada n. 55931800000317 per € 93,35 non oggetto della presente impugnativa;
- ingiunzione fiscale n. 55871900001470 per € 754,00; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332100000884 per € 393,78; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332100002849 per € 391,65; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332100005816 per € 392,76; - Tari avviso di accertamento esecutivo n. 19332200000745 per € 390,84; - Spese iscrizione d fermo amministrativo ex DM del 21.11.2000 per € 123,96; - Spese di notifica per € 7,38, ed ha compensato le spese di lite.
2 L'appello del contribuente riguarda solo la statuizione relativa alle spese processuali, lamentando che non era stata correttamente applicata la regola della soccombenza.
Nella motivazione della sentenza i giudici del primo grado affermano che, in via preliminare e assorbente, nella contumacia del concessionario alla riscossione e dell'ente impositore, va dato atto della mancanza di prova della rituale notifica degli atti presupposti.
Il contribuente appellante ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: - riformare la disposizione in merito alla quale stabilisce la compensazione delle spese e si provveda alla liquidazione delle spese dovute. Con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.
Non risulta costituito né la soc. di riscossione PU RL, né il Comune di Gragnano ente creditore.
In data 14 gennaio 2026 l'appellante ha presentato una memoria difensiva nella quale ha ripercorso tutte le argomentazioni poste a sostegno dell'atto di appello e ha ribadito le conclusioni già ivi rassegnate.
All'esito della udienza questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Nella motivazione della impugnata sentenza non risulta espressa alcuna giustificazione alla disposizione relativa alle spese che vengono compensate solo nel dispositivo, in violazione del principio di soccombenza.
Pertanto sia la soc. di riscossione PU RL che il Comune di Gragnano vanno condannati al pagamento delle spese processuali che vengono così liquidate: in euro 600,00 per il primo grado ed in euro 750 per il grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la soc. PU RL e il Comune di Gragnano al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 600,00 per il primo grado e in euro 750,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge. 3 Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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