Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati ed Esperti
Dott. Aniello Maria De Piano Presidente rel.
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Dott. Giuseppe Adriano Tarantino Esperto
Dott. Bruno Latella Esperto ha pronunziato, dando lettura del dispositiv o in udienza e de- positando contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2025 del ruolo generale civile, avente ad oggetto: azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
TRA
Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù
[...] di procura allegata al ricorso, dall'avv. Paola Romanelli, presso il cui studio in Sala Consilina, alla Via Mezzacapo, n.
27, elettivamente domicilia.
RICORRENTI
E
– C.F. - nato a CP_1 C.F._1
Polla (Sa) il 19.10.1948, e ivi residente a[...].
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 9.01.2025 l'
[...]
, ha Parte_2 dedotto: che con contratto in deroga stipulato, ai sensi dell'art. 45 L.
203/82, in data 20.10.2009, l' concedeva in affitto ad Parte_1
i fondi rustici così riportati in C.T.: Fondo sito in C.da CP_1
“Bradia”, fol. 25, part. 368 di are 00.25.00 (quota parte di Ha 05.65.19);
Fondo sito in C.da “Bradia”, fol. 25, part. 461, di ha 01.40.00; Fondo sito in C.da “Prato della Corte”, fol. 18, part.1438 di are 50.20; Fondo sito in
C.da “Prato della Corte”, fol. 18, 1439 di are 00.14;Fondo sito in C.da
“Prato della Corte”, fol. 18, 1391 di are 23.50. Il tutto per la superficie complessiva di Ha 02.38.84 ed al canone annuo concordato di € 300,00. che in data 10.11.2021 il sig. procedeva al rilascio di due dei CP_1 quattro fondi rustici, e precisamente quelli riportati al fol.25, partt. 368 e
461 – attualmente condotti in affitto dal sig. - conser- Parte_3 vando le particelle evidenziate di cui al contratto. che il rilascio degli indicati fondi determinava una riduzione del canone - concordato verbalmente - nella misura di € 100,00. che, successivamente, verificata una situazione di grave inadempimento contrattuale decorrente dall'annata 2016-2017 e sino all'annata 2018-
2019, e protrattasi quindi per almeno tre annualità agrarie - pari ad € 900,00, con un ultimo pagamento dell'importo di € 600,00 eseguito in data 08.03.2019 a copertura delle annate 2014 e 2015 - con racco- mandata AR n. 15326332686-1 del 04.12.2019 intimava al convenu- to di provvedere, entro tre mesi;
che, decorso il termine di tre mesi dall'avviso di mora, e pe r- sistendo la situazione di inadempimento, intendendo proce- dere alla risoluzione del contratto e al recupero dei canoni non versati, con lettera del 8.11.2021, regolarmente inviata,
2
con notifica del 10.11.2021, all'affittuario e alla Direzione
Generale Politiche Agricole – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, ha convocato il conduttore per esperire il tentativo di conciliazione;
che era esperito con esito negativo il tentativo di conciliazio- ne, in data 11.01.2022, attesa la mancata comparizione del conduttore;
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale procedesse a dichiarare la risoluzione per inadempimento dei suddetti co n- tratti, consistente nel mancato pagamento del corrispettivo, e condannasse il resistente al rilascio dei fondi ed al pagamento di quanto dovuto, per un totale di € 2.000,00, (annualità 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, nella misura di € 1.800,00, cui si aggiunge il ridotto canone di € 100,00 per le annate 2022-2023 e 2023-2024 pari ad € 200,00) oltre interessi e mag- gior danno e con vittoria di spese del giudizio.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del conv e- nuto regolarmente citato in giudizio e CP_1 non costituitosi.
2. Sempre in via preliminare si evidenzia che la domanda principale è procedibile, avendo il ricorrente dimostrato di aver proceduto sia alla messa in mora ai sensi dell'art. 5 co.
3 l. n. 203/82 (con rispetto del termine di tre mesi per co n- sentire di sanare l'inadempimento), sia al previo esperime n- to del tentativo di conciliazione con esito negativo ai sensi dell'art. 46 l. n. 203/82 (cfr. allegati al ricorso).
Il merito
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha:
- provato i titoli in virtù dei quali ha chiesto la condanna al rilascio dei fondi, ovvero il contratto di affitto agrari o in de-
3
roga stipulato, in data 20.10.2009, ai sensi dell'art. 45 L.
203/82;
- allegato la circostanza del grave inadempimento dell'affittuario (mancato pagamento di sette annualità di c a- none tenuto conto dell'annata agraria in corso).
Ciò, conformemente all'insegnamento costante della Supr e- ma Corte dopo la nota sentenza a Sezioni Unite n. 13533 del
2001), è sufficiente, dovendo il creditore limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale del proprio diritto) e ad allegare la circostanza dell'inadempimento, gravando poi sull'altra parte l'onere di aver esattamente adempiuto.
Nel caso specifico il resistente non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, alcuna prova è stata fornita in ordine ad un eventuale adempimento.
Pertanto, considerata la gravità dell'inadempimento posto in essere da (omesso pagamento di nove an- CP_1 nualità di canone tenuto conto dell'annata agraria in corso), va accertata e dichiarata la risoluzione per grave inademp i- mento del contratto di affitto intercorso tra
[...]
Controparte_2 Parte_4
e quest'ultimo va condannato a
[...] CP_1 rilasciare il fondo, come dettagliatamene indicato in ricorso e nella parte in fatto della presente sentenza, in favore del ricorrente libero da persone e/o cose alla fine dell'annata agraria in corso (10.11.2025).
Inoltre, va condannata al pagamento in CP_1 favore di Parte_2
dell'importo di € 2.100,00 (os-
[...] sia annualità 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022, nella misura di € 1.800,00, cui si aggiunge il ridot- to canone di € 100,00 per le annate 2022-2023 e 2023-2024 pari ad
€ 200,00, ed € 100,00 per l'annata agraria in corso) pari all'importo totale dei canoni relativi alle nove annualità non
4
corrisposte per il contratto sottoscritto in data 20.10.2009, tenuto conto dell'annata agraria in corso.
L'accoglimento della domanda principale di risoluzione dei contratti di affitto per grave inadempimento assorbe ogni a l- tra valutazione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liqui- date secondo il disposto di cui al D.M. n. 55/14 tenendo conto del valore dichiarato della controversia con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria tenuto conto dell'assenza della stessa.
P.Q.M.
La Sezione, definitivamente pronunziando sulla domanda giudiziale relativa al procedimento in epigrafe, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione dei contratti di affitto i n- tercorsi tra le parti per grave inadempimento di Parte_5
, come innanzi generalizzata;
[...]
2. ordina a il rilascio dei fondi come detta- CP_1 gliatamente indicati in ricorso, libero da persone e/o cose, in favore dei ricorrenti alla fine dell'annata agraria in corso
(10.11.2025);
3. condanna al pagamento di € 2.100,00 per CP_1 canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole a n- nualità al saldo;
4. condanna al pagamento delle spese pro- CP_1 cessuali in favore del ricorrente, che liquida in € 796,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14 , come modificato dal
D.M. 147 del 2022, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 18 gi u- gno 2025.
Il Presidente e relatore
Dott. Aniello Maria De Piano
5