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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. US EN ER Presidente
dr. ssa Vincenza Bennici Giudice
dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1631 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
Parte_1 ,C.F. C.F. 1 nato ad [...] il [...], residente in [...] nella via Giotto Bondone n.
12, ivi elettivamente domiciliato nella via C. Darwin n. 10, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cusumano (C.F.
), che lo rappresenta e difende C.F. 2
e
C.F. nata ad [...]_1 C.F._3 2
(AG) il 14.02.1985, residente in [...] nella via Quasimodo
RE n.22, elettivamente domiciliata in Favara (AG) nella via
Cicero Di Francisca n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Bunone, che la rappresenta e difende, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ed all'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata Email_2
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, e i loro obblighi nei confronti dei figli minori Per_1 е Per_2
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
[...] , nato ad [...] il [...], e 2 Controparte_1
nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Favara (AG) in data 29.06.2013, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 30, Parte II, Serie A, anno 2013, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US EN
ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. US EN ER Presidente
dr. ssa Vincenza Bennici Giudice
dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1631 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
Parte_1 ,C.F. C.F. 1 nato ad [...] il [...], residente in [...] nella via Giotto Bondone n.
12, ivi elettivamente domiciliato nella via C. Darwin n. 10, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cusumano (C.F.
), che lo rappresenta e difende C.F. 2
e
C.F. nata ad [...]_1 C.F._3 2
(AG) il 14.02.1985, residente in [...] nella via Quasimodo
RE n.22, elettivamente domiciliata in Favara (AG) nella via
Cicero Di Francisca n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Bunone, che la rappresenta e difende, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ed all'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata Email_2
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, e i loro obblighi nei confronti dei figli minori Per_1 е Per_2
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
[...] , nato ad [...] il [...], e 2 Controparte_1
nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Favara (AG) in data 29.06.2013, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 30, Parte II, Serie A, anno 2013, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US EN
ER