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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/08/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1592/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 16/09/2022 al numero 1592/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 155/2022 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 18/02/2022 pendente fra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MORINI GIAMPAOLO ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro e per essa Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. CAMISASCA MATTEO ( ) e dall'Avv. C.F._3
FATTORI ANDREA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1 Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 155/2022 pubbl. il 18/02/2022 RG n.
3046/2020 Repert. n. 377/2022 del 18/02/2022 – non notificata, - accertato a mezzo ctu il reale valore cauzionale dell'immobile all'atto di perfezionamento del contratto di mutuo, - ammesso la perizia estimativa depositata nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Lucca RGE 31/2020 a firma Geom.
[...] iscr. 851 Collegio Geometri Provincia di Lucca, ex art. 345 c. 3 cpc.; CP_3
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo ai rogiti del Dott. di Parte_2
Lucca Reg. a Lucca il 14.06.2007 al n.4388 Mod. I Rep. 55859, Racc. 9857 ex
d.lgs. n. 385 del 1993, degli art. 38 e art. 41, comma 1, delib. cicr 22 aprile 1995,
1418, 1343, 1344 c.c. “
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, respinta, • in via principale, rigettare e respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato, in Parte_1 fatto e in diritto, per i motivi dedotti in espositiva, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 155/2022 resa dal Tribunale di Lucca all'esito del giudizio R.G. n.
3046/2020. Con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare promossa Parte_1 nei suoi confronti da chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ai rogiti del Dott. di Lucca Reg. a Lucca il 14.06.2007 al n.4388 Mod. Parte_2
IRep. 55859, Racc. 9857 ex d.lgs. n. 385 del 1993, degli art. 38 e art. 41, comma
1, delib. cicr 22 aprile 1995, 1418, 1343, 1344 c.c.; accertato il superamento del tasso soglia di usura, dichiarare ex art. 1815 co 2 c.c. non dovuti gli interessi, conseguentemente accertare che il debito residuo è dato dalla differenza tra il mutuo erogato e il totale delle rate pagate;
in subordinata ipotesi ridurre secondo equità gli interessi moratori. Con vittoria di spese di lite”.
Esponeva il Cupiti Parte di aver stipulato in data 11.6.2007 un contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento, a tasso di interesse variabile, finalizzato alla ristrutturazione di immobile da adibire a propria abitazione principale, di €
170.000,00; che il piano prevedeva un ammortamento di n. 300 rate mensili, ed
2 a garanzia del mutuo veniva concessa ipoteca volontaria di 2° grado sull'immobile da ristrutturare, sito in Comune di Altopascio Loc. Carmignani n. 28, nonché ipoteca di 2° grado formale, primo sostanziale, su immobile di e Persona_1 [...] sito in Comune di Lucca frazione Saltocchio Via Genova n. 102; che sullo Per_2 stesso immobile sito in Altopascio era stato in precedenza stipulato, lo stesso giorno, contratto di mutuo fondiario per l'acquisto, per € 430.000,00, per un totale mutuato di €. 600.000,00, e che, sulla base delle perizie di parte allegate, il valore di detto immobile era di € 315.000,00, mentre il valore di quello di Lucca, di €
66.000,00, per un totale di € 381.000,00. Sosteneva di conseguenza il superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore degli immobili ipotecati stabilito art. 38 e art. 41, comma 1 TUB, come integrato dalla Delibera CICR 22 aprile 1995. Sosteneva altresì il superamento del tasso soglia di usura perché l'art. 4 del contratto di mutuo prevedeva in caso di estinzione anticipata anche il conteggio delle spese legali ovvero di ogni altra somma di cui parte mutuante risultasse creditrice.
La convenuta non si costituiva venendo dichiarata contumace.
Con sentenza n. 155/2022, il Tribunale di Lucca respingeva le domande del Pt_1
Il primo giudice, in particolare, respingeva la domanda di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità motivando nel modo seguente: “Il superamento viene dedotto in relazione al valore complessivo degli immobili concessi in garanzia, che si sostiene inferiore all'80% della somma mutuata. Va però evidenziato che trattandosi di mutuo per esecuzione di lavori di ristrutturazione, il limite massimo finanziabile ex art. 38 TUB, va riferito all'importo dei lavori, che l'attore non ha nemmeno indicato, per cui la tesi attorea è totalmente sfornita di prova. La circostanza è assorbente, ed esime dall'analisi delle asserite perizie di parte sul valore degli immobili in questione prodotte da parte attrice, che non possono essere considerate tali essendo totalmente immotivate.”
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza nella parte in cui è stata Parte_1 respinta la domanda di nullità del mutuo fondiario e ha rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto che erroneamente il primo giudice aveva fondato la propria decisione sulla necessità di prendere in considerazione il valore del bene ultimato e non quello iniziale, poiché la banca non aveva prodotto il capitolato di appalto
3 dal quale desumere che la valutazione sul valore finito (ristrutturato) sarebbe stato in effetti ponderato. Non avendo la banca provato di aver effettuato una tale valutazione tecnica, il contratto di mutuo impugnato si porrebbe in una vera e propria simulazione assoluta, la cui conseguenza sarebbe la nullità del contratto stesso. Quanto all'aspetto probatorio, il primo giudice aveva ritenuto la CT di parte immotivata, senza considerare che essa costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e che il non aveva Pt_1 mai ritenuto che la prova si esaurisse con la semplice produzione della CT di parte, la quale tuttavia avrebbe dovuto spingere il giudicante alla nomina di un CTU.
2.2 Si è costituito e per essa Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata. In
[...] particolare, ha evidenziato che il a corredo delle proprie argomentazioni Pt_1 aveva prodotto due “pseudo attestazioni”, non qualificabili come perizie di stima,
e comunque da contestare poiché sprovviste di concretezza e scollegate dalla realtà dei fatti, posto che l'ipoteca a garanzia del mutuo era stata iscritta su numerosi immobili, avendo peraltro le parti, in sede di contratto, dato atto del rispetto del limite di cui all'art. 38 TUB. In ogni caso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB non implica la nullità del mutuo, in quanto la delibera adottata dal non rientra tra quelle previste dall'art. 117 TUB. CP_4
2.3 La Corte, all'udienza del 18.2.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello va rigettato.
3.1 L'unico motivo è infondato, per l'assorbente ragione che il superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUF non costituisce motivo di nullità del mutuo fondiario. Invero, in esito ad un articolato iter argomentativo, le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale in materia, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un
4 elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, cioè quello della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione del credito.” Le Sezioni Unite, dunque, hanno privilegiato l'interpretazione funzionale della norma, valorizzando la ratio di tutela della stabilità del sistema bancario e del contenimento dei rischi nella concessione del credito, ritenendo che la sanzione della nullità del contratto, in caso di superamento del limite di finanziabilità, si porrebbe in contrasto con tale finalità, determinando un pregiudizio per la banca mutuante e, di riflesso, per l'intero sistema creditizio.
Le questioni poste a fondamento dell'impugnazione risultano, dunque, assorbite dal suddetto principio di diritto, cui la Corte ritiene di doversi attenere.
Solo per completezza si osserva, altresì, come i motivi di appello, di fatto, non si confrontino con la motivazione del primo giudice, secondo cui il limite di finanziabilità del mutuo fondiario concesso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione andrebbe rapportato non al valore degli immobili concessi in garanzia ma, appunto, all'importo dei lavori di ristrutturazione, tuttavia neppure indicato dal essendo dunque inconferenti le sue allegazioni sul valore degli Pt_1 immobili ipotecati.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
155/2022 resa in data 18.2.2022 dal Tribunale di LUCCA;
5 2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,91 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 22/07/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 16/09/2022 al numero 1592/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 155/2022 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 18/02/2022 pendente fra
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MORINI GIAMPAOLO ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro e per essa Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. CAMISASCA MATTEO ( ) e dall'Avv. C.F._3
FATTORI ANDREA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1 Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 155/2022 pubbl. il 18/02/2022 RG n.
3046/2020 Repert. n. 377/2022 del 18/02/2022 – non notificata, - accertato a mezzo ctu il reale valore cauzionale dell'immobile all'atto di perfezionamento del contratto di mutuo, - ammesso la perizia estimativa depositata nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Lucca RGE 31/2020 a firma Geom.
[...] iscr. 851 Collegio Geometri Provincia di Lucca, ex art. 345 c. 3 cpc.; CP_3
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo ai rogiti del Dott. di Parte_2
Lucca Reg. a Lucca il 14.06.2007 al n.4388 Mod. I Rep. 55859, Racc. 9857 ex
d.lgs. n. 385 del 1993, degli art. 38 e art. 41, comma 1, delib. cicr 22 aprile 1995,
1418, 1343, 1344 c.c. “
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, respinta, • in via principale, rigettare e respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato, in Parte_1 fatto e in diritto, per i motivi dedotti in espositiva, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 155/2022 resa dal Tribunale di Lucca all'esito del giudizio R.G. n.
3046/2020. Con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni.“
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare promossa Parte_1 nei suoi confronti da chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ai rogiti del Dott. di Lucca Reg. a Lucca il 14.06.2007 al n.4388 Mod. Parte_2
IRep. 55859, Racc. 9857 ex d.lgs. n. 385 del 1993, degli art. 38 e art. 41, comma
1, delib. cicr 22 aprile 1995, 1418, 1343, 1344 c.c.; accertato il superamento del tasso soglia di usura, dichiarare ex art. 1815 co 2 c.c. non dovuti gli interessi, conseguentemente accertare che il debito residuo è dato dalla differenza tra il mutuo erogato e il totale delle rate pagate;
in subordinata ipotesi ridurre secondo equità gli interessi moratori. Con vittoria di spese di lite”.
Esponeva il Cupiti Parte di aver stipulato in data 11.6.2007 un contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento, a tasso di interesse variabile, finalizzato alla ristrutturazione di immobile da adibire a propria abitazione principale, di €
170.000,00; che il piano prevedeva un ammortamento di n. 300 rate mensili, ed
2 a garanzia del mutuo veniva concessa ipoteca volontaria di 2° grado sull'immobile da ristrutturare, sito in Comune di Altopascio Loc. Carmignani n. 28, nonché ipoteca di 2° grado formale, primo sostanziale, su immobile di e Persona_1 [...] sito in Comune di Lucca frazione Saltocchio Via Genova n. 102; che sullo Per_2 stesso immobile sito in Altopascio era stato in precedenza stipulato, lo stesso giorno, contratto di mutuo fondiario per l'acquisto, per € 430.000,00, per un totale mutuato di €. 600.000,00, e che, sulla base delle perizie di parte allegate, il valore di detto immobile era di € 315.000,00, mentre il valore di quello di Lucca, di €
66.000,00, per un totale di € 381.000,00. Sosteneva di conseguenza il superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore degli immobili ipotecati stabilito art. 38 e art. 41, comma 1 TUB, come integrato dalla Delibera CICR 22 aprile 1995. Sosteneva altresì il superamento del tasso soglia di usura perché l'art. 4 del contratto di mutuo prevedeva in caso di estinzione anticipata anche il conteggio delle spese legali ovvero di ogni altra somma di cui parte mutuante risultasse creditrice.
La convenuta non si costituiva venendo dichiarata contumace.
Con sentenza n. 155/2022, il Tribunale di Lucca respingeva le domande del Pt_1
Il primo giudice, in particolare, respingeva la domanda di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità motivando nel modo seguente: “Il superamento viene dedotto in relazione al valore complessivo degli immobili concessi in garanzia, che si sostiene inferiore all'80% della somma mutuata. Va però evidenziato che trattandosi di mutuo per esecuzione di lavori di ristrutturazione, il limite massimo finanziabile ex art. 38 TUB, va riferito all'importo dei lavori, che l'attore non ha nemmeno indicato, per cui la tesi attorea è totalmente sfornita di prova. La circostanza è assorbente, ed esime dall'analisi delle asserite perizie di parte sul valore degli immobili in questione prodotte da parte attrice, che non possono essere considerate tali essendo totalmente immotivate.”
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza nella parte in cui è stata Parte_1 respinta la domanda di nullità del mutuo fondiario e ha rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto che erroneamente il primo giudice aveva fondato la propria decisione sulla necessità di prendere in considerazione il valore del bene ultimato e non quello iniziale, poiché la banca non aveva prodotto il capitolato di appalto
3 dal quale desumere che la valutazione sul valore finito (ristrutturato) sarebbe stato in effetti ponderato. Non avendo la banca provato di aver effettuato una tale valutazione tecnica, il contratto di mutuo impugnato si porrebbe in una vera e propria simulazione assoluta, la cui conseguenza sarebbe la nullità del contratto stesso. Quanto all'aspetto probatorio, il primo giudice aveva ritenuto la CT di parte immotivata, senza considerare che essa costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e che il non aveva Pt_1 mai ritenuto che la prova si esaurisse con la semplice produzione della CT di parte, la quale tuttavia avrebbe dovuto spingere il giudicante alla nomina di un CTU.
2.2 Si è costituito e per essa Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata. In
[...] particolare, ha evidenziato che il a corredo delle proprie argomentazioni Pt_1 aveva prodotto due “pseudo attestazioni”, non qualificabili come perizie di stima,
e comunque da contestare poiché sprovviste di concretezza e scollegate dalla realtà dei fatti, posto che l'ipoteca a garanzia del mutuo era stata iscritta su numerosi immobili, avendo peraltro le parti, in sede di contratto, dato atto del rispetto del limite di cui all'art. 38 TUB. In ogni caso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB non implica la nullità del mutuo, in quanto la delibera adottata dal non rientra tra quelle previste dall'art. 117 TUB. CP_4
2.3 La Corte, all'udienza del 18.2.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L'appello va rigettato.
3.1 L'unico motivo è infondato, per l'assorbente ragione che il superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUF non costituisce motivo di nullità del mutuo fondiario. Invero, in esito ad un articolato iter argomentativo, le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale in materia, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un
4 elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, cioè quello della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione del credito.” Le Sezioni Unite, dunque, hanno privilegiato l'interpretazione funzionale della norma, valorizzando la ratio di tutela della stabilità del sistema bancario e del contenimento dei rischi nella concessione del credito, ritenendo che la sanzione della nullità del contratto, in caso di superamento del limite di finanziabilità, si porrebbe in contrasto con tale finalità, determinando un pregiudizio per la banca mutuante e, di riflesso, per l'intero sistema creditizio.
Le questioni poste a fondamento dell'impugnazione risultano, dunque, assorbite dal suddetto principio di diritto, cui la Corte ritiene di doversi attenere.
Solo per completezza si osserva, altresì, come i motivi di appello, di fatto, non si confrontino con la motivazione del primo giudice, secondo cui il limite di finanziabilità del mutuo fondiario concesso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione andrebbe rapportato non al valore degli immobili concessi in garanzia ma, appunto, all'importo dei lavori di ristrutturazione, tuttavia neppure indicato dal essendo dunque inconferenti le sue allegazioni sul valore degli Pt_1 immobili ipotecati.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
155/2022 resa in data 18.2.2022 dal Tribunale di LUCCA;
5 2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,91 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 22/07/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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