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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1806/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA Parte_1
contro
: Cont
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, hanno Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– il chiedendo di: Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
8.342,81 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati
e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 7 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Q. Di Vona- Tito Speri” di
Milano e di essere stato utilizzato dal Controparte_2 in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti
[...] contratti a tempo determinato dal 17.10.2016 al 30.06.2025.
Parte ricorrente ha esposto di aver maturato il diritto a fruire di
22,05 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,05 di ferie durante l'anno 2017/2018;
20,66 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,66 di ferie durante l'anno 2018/19; 22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,54 di ferie durante l'anno scolastico 2019/20,
23,03 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,03 di ferie durante l'anno 2020/2021 e
24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,92 di ferie durante l'anno 2023/24.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti, dichiarando all'udienza di discussione di precisare la domanda per un totale di € 5772,44.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 5.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 2 di 7 docente precario, da ultimo in servizio presso Parte_1
l'Istituto Comprensivo “Q. Di Vona- Tito Speri” di Milano in forza di contratto a termine, ha lavorato in favore del convenuto in CP_2 forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico
2017/2018.
Il ricorrente ha quindi esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio ha quindi richiesto la condanna del CP_2 convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Tanto premesso, in diritto l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente
pagina 3 di 7 alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre
2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato
l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia
o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Si osserva, poi, che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se
pagina 4 di 7 ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Tanto detto, al fine del decidere si evidenzia che sulla questione si
è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
16715/2024 (in questa sede richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc), con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in
pagina 5 di 7 condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Alla luce di detto principio, la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova sia dell'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte, sia delle relative conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto.
Ne deriva che la parte ricorrente non poteva essere considerata in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno di ogni anno e nei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, proprio alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nel caso di specie risulta evidente l'omesso invito al docente di godere delle ferie entro la scadenza del contratto e la mancanza di un avviso in ordine alla mancata retribuzione delle ferie in caso contrario.
I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della CP_2 somma complessiva di euro 5772,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici pagina 6 di 7 dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Gli importi sopra indicati sono stati precisati a verbale di udienza dalla procuratrice della parte, calcolati secondo criteri che già nel ricorso sono stati chiaramente esplicitati e non contestati dal ministero convenuto, ed effettuati avendo riguardo a quanto eccepito e documentato dal medesimo nella memoria difensiva circa i giorni di servizio effettivo della parte ricorrente.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2023/2024; per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 5772,44 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2 che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 5.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1806/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIDEO FRANCESCA Parte_1
contro
: Cont
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, hanno Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– il chiedendo di: Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
8.342,81 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati
e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 7 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Q. Di Vona- Tito Speri” di
Milano e di essere stato utilizzato dal Controparte_2 in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti
[...] contratti a tempo determinato dal 17.10.2016 al 30.06.2025.
Parte ricorrente ha esposto di aver maturato il diritto a fruire di
22,05 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,05 di ferie durante l'anno 2017/2018;
20,66 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 22,66 di ferie durante l'anno 2018/19; 22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,54 di ferie durante l'anno scolastico 2019/20,
23,03 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,03 di ferie durante l'anno 2020/2021 e
24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,92 di ferie durante l'anno 2023/24.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti, dichiarando all'udienza di discussione di precisare la domanda per un totale di € 5772,44.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 5.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 2 di 7 docente precario, da ultimo in servizio presso Parte_1
l'Istituto Comprensivo “Q. Di Vona- Tito Speri” di Milano in forza di contratto a termine, ha lavorato in favore del convenuto in CP_2 forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico
2017/2018.
Il ricorrente ha quindi esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio ha quindi richiesto la condanna del CP_2 convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Tanto premesso, in diritto l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente
pagina 3 di 7 alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre
2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato
l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia
o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Si osserva, poi, che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se
pagina 4 di 7 ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Tanto detto, al fine del decidere si evidenzia che sulla questione si
è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
16715/2024 (in questa sede richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc), con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in
pagina 5 di 7 condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Alla luce di detto principio, la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova sia dell'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte, sia delle relative conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto.
Ne deriva che la parte ricorrente non poteva essere considerata in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno di ogni anno e nei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, proprio alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nel caso di specie risulta evidente l'omesso invito al docente di godere delle ferie entro la scadenza del contratto e la mancanza di un avviso in ordine alla mancata retribuzione delle ferie in caso contrario.
I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della CP_2 somma complessiva di euro 5772,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici pagina 6 di 7 dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Gli importi sopra indicati sono stati precisati a verbale di udienza dalla procuratrice della parte, calcolati secondo criteri che già nel ricorso sono stati chiaramente esplicitati e non contestati dal ministero convenuto, ed effettuati avendo riguardo a quanto eccepito e documentato dal medesimo nella memoria difensiva circa i giorni di servizio effettivo della parte ricorrente.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2023/2024; per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 5772,44 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2 che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 5.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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