Articolo 8 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 ottobre 1980
Art. 8. Pagamento delle Pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
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