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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5661/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5661/2024 dell'udienza del 29.5.2025
Il giorno 29.5.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di NA Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
[...]
[...]
(Codice Fiscale Parte_1
n° , Partita IVA n° P.IVA_1 P.IVA_2
Sono state presentate note scritte, mediante le quali la parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, letto l'art. 6, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord in persona del G.M., dott. ssa Matilde Boccia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5661/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE ORD. INGIUNZIONE , pendente
TRA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA), alla via XXXI C.F._1
Maggio n. 81 (Cap 80027) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aversana (c.f.
) che lo rappresenta e difende giuste procure in calce ed allegate C.F._2 all'atto introduttivo del ricorso.
RICORRENTE
E
(Codice Fiscale n° Parte_1
, Partita IVA n° , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Roma (RM) alla via Ciro il Grande n. 21 Resistente-contumace ALTRESI' CONTRO
(Codice Fiscale n° Parte_1
, Partita IVA n° , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica presso la sede di NA (NA) alla via Guantai Orsolona n. 4
RESISTENTE- CONTUMACE
***
CONCLUSIONI: All'udienza del 29-5-2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 150/2011.
1. Sul merito.
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 001493447 Parte_1 notificata il 04.06.2024 con la quale L' chiedeva il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa pari ad euro € 214,40 per presunti/ omessi versamenti previdenziali relativi all'anno 2017, assumendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento prodromico recante n. 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018. CP_1
A supporto della dispiegata opposizione, deduceva il ricorrente che l'Ente impositore non aveva mai notificato ad esso ricorrente gli atti impositivi prodromici, e segnatamente l'avviso di accertamento 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018, sul quale si CP_1 fondava tra l'altro la propria presunta pretesa creditoria. Deduceva ancora il difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 relativo all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa per difetto degli elementi fondamentali per il ricorrente onde poter verificare la propria posizione nei confronti dell'Ente resistente. Ancora, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa ai sensi dell'art. 2948 c.c. atteso che il credito sotteso alla pretesa, risalendo esso ad una sanzione amministrativa anno 2018 con anno d'imposta 2017, per cui la notifica dell'ordinanza – ingiunzione de quo (04 Giugno 2024) interveniva a prescrizione già compiuta. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : NEL MERITO, Voglia annullare integralmente la Ordinanza - ingiunzione n. OI - 001493447 notificata il 04.06.2024 e del sottostante avviso di accertamento n. 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018, per i motivi su CP_1 esposti;
3. Infine, CONDANNARE, l' alla refusione delle spese e competenze del presente CP_1 ricorso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'anticipatario difensore. Rimaneva contumace, benchè ritualmente evocato in giudizio, l'ente previdenziale convenuto.
Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio all'udienza del 28.10.2024, sospesa in via cautelare l'Ordinanza - ingiunzione n. OI - 001493447 notificata il 04.06.2024 oggetto di impugnativa, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ciò posto, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata e merita accoglimento per le ragioni in appresso indicate.
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività della opposizione essendo avendo parte ricorrente documentato di aver ricevuto la notifica della ordinanza ingiunzione il 4.6.2024; pertanto, l'opposizione proposta in data 4.7.2025 deve ritenersi tempestiva. Mette conto evidenziare tuttavia che, nel caso di specie, i due enti convenuti sono litisconsorti necessari e perciò ognuno di essi avrebbe potuto esibire la documentazione fondamentale a provare quanto asserito;
di guisa che non avendo alcuna delle due prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, rectius alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018, CP_1 prodromico alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, non può evincersi la correttezza del procedimento notificatorio dalla stessa ordinanza-ingiunzione notificata il 4.6.2024.
Ed invero, se è vero che in caso di contestazione della regolarità del procedimento notificatorio da parte del soggetto passivo dell'imposizione, incombe sul concessionario l'onere di depositare in giudizio la prova della avvenuta notifica mediante produzione della relata di notifica (cfr. “è il che, dimostrare di aver notificato la cartella Controparte_2 di pagamento. L'ente incaricato di incassare il tributo, infatti, deve dare la prova sia del fatto che la procedura sia andata a buon fine, che della circostanza che il contribuente ne abbia correttamente preso visione”-Cfr. Cass. Civ. n. 22041/2010), è parimenti pacifico che, non avendo l' CP_1 rimanendo contumace, dato prova della notifica del verbale di accertamento prodromico alla emissione della ordinanza -ingiunzione notificata - non potendo dirsi valido l'assunto contenuto nella ordinanza-ingiunzione della notifica dell'avviso di accertamento in data 13.11.2018-, il predetto avviso di accertamento non può dirsi essere entrato nella sfera di conoscenza del contribuente.
Dagli atti prodotti ed acquisti, è emerso che non è stato versato in atti nè l'originale, nè la copia dell'avviso di accertamento corredato della relata di avvenuta rituale notifica. Pertanto, la mancata notifica dell'avviso di accertamento al soggetto obbligato ha effettivamente provocato l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo a quest'ultima.
L'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica ai sensi dell' art. 14, u.c., L. n. 689 del 1981 e ciò per effetto dell'autonomia delle due obbligazioni.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria "all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o giuridiche, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma L. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notifica;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero ai sensi dell'ultimo comma del citato D.Lgs. n. 193 del 2007 art. 6, verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione" ( Cass. civ. SS.UU. n. 22086 del 2017).
Per i motivi sopra detti, va accolta l'opposizione e conseguentemente va annullata l'opposta ordinanza ingiunzione.
Ogni ulteriore rilievo resta assorbito dalla presente statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto della non complessità della questione e delle fasi effettivamente svolte con attribuzione al procuratore avv. Giuseppe Aversana dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'Ordinanza - ingiunzione n. OI - 001493447 notificata il 04.06.2024 ;
2) condanna l' Parte_1
(Codice Fiscale n° , Partita IVA n° , in persona del direttore P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., al pagamento delle spese e onorari professionali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 641,00 per onorari professionali ed euro 45,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
Così deciso Aversa, 29.5.2025
IL GIUDICE (dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5661/2024 dell'udienza del 29.5.2025
Il giorno 29.5.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di NA Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
[...]
[...]
(Codice Fiscale Parte_1
n° , Partita IVA n° P.IVA_1 P.IVA_2
Sono state presentate note scritte, mediante le quali la parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, letto l'art. 6, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord in persona del G.M., dott. ssa Matilde Boccia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5661/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE ORD. INGIUNZIONE , pendente
TRA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA), alla via XXXI C.F._1
Maggio n. 81 (Cap 80027) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aversana (c.f.
) che lo rappresenta e difende giuste procure in calce ed allegate C.F._2 all'atto introduttivo del ricorso.
RICORRENTE
E
(Codice Fiscale n° Parte_1
, Partita IVA n° , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Roma (RM) alla via Ciro il Grande n. 21 Resistente-contumace ALTRESI' CONTRO
(Codice Fiscale n° Parte_1
, Partita IVA n° , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliato per la carica presso la sede di NA (NA) alla via Guantai Orsolona n. 4
RESISTENTE- CONTUMACE
***
CONCLUSIONI: All'udienza del 29-5-2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 150/2011.
1. Sul merito.
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 001493447 Parte_1 notificata il 04.06.2024 con la quale L' chiedeva il pagamento della sanzione CP_1 amministrativa pari ad euro € 214,40 per presunti/ omessi versamenti previdenziali relativi all'anno 2017, assumendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento prodromico recante n. 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018. CP_1
A supporto della dispiegata opposizione, deduceva il ricorrente che l'Ente impositore non aveva mai notificato ad esso ricorrente gli atti impositivi prodromici, e segnatamente l'avviso di accertamento 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018, sul quale si CP_1 fondava tra l'altro la propria presunta pretesa creditoria. Deduceva ancora il difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 relativo all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa per difetto degli elementi fondamentali per il ricorrente onde poter verificare la propria posizione nei confronti dell'Ente resistente. Ancora, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa ai sensi dell'art. 2948 c.c. atteso che il credito sotteso alla pretesa, risalendo esso ad una sanzione amministrativa anno 2018 con anno d'imposta 2017, per cui la notifica dell'ordinanza – ingiunzione de quo (04 Giugno 2024) interveniva a prescrizione già compiuta. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : NEL MERITO, Voglia annullare integralmente la Ordinanza - ingiunzione n. OI - 001493447 notificata il 04.06.2024 e del sottostante avviso di accertamento n. 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018, per i motivi su CP_1 esposti;
3. Infine, CONDANNARE, l' alla refusione delle spese e competenze del presente CP_1 ricorso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'anticipatario difensore. Rimaneva contumace, benchè ritualmente evocato in giudizio, l'ente previdenziale convenuto.
Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio all'udienza del 28.10.2024, sospesa in via cautelare l'Ordinanza - ingiunzione n. OI - 001493447 notificata il 04.06.2024 oggetto di impugnativa, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ciò posto, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata e merita accoglimento per le ragioni in appresso indicate.
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività della opposizione essendo avendo parte ricorrente documentato di aver ricevuto la notifica della ordinanza ingiunzione il 4.6.2024; pertanto, l'opposizione proposta in data 4.7.2025 deve ritenersi tempestiva. Mette conto evidenziare tuttavia che, nel caso di specie, i due enti convenuti sono litisconsorti necessari e perciò ognuno di essi avrebbe potuto esibire la documentazione fondamentale a provare quanto asserito;
di guisa che non avendo alcuna delle due prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, rectius alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento 5105. 13/11/2018.0362439 del 13/11/2018, CP_1 prodromico alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, non può evincersi la correttezza del procedimento notificatorio dalla stessa ordinanza-ingiunzione notificata il 4.6.2024.
Ed invero, se è vero che in caso di contestazione della regolarità del procedimento notificatorio da parte del soggetto passivo dell'imposizione, incombe sul concessionario l'onere di depositare in giudizio la prova della avvenuta notifica mediante produzione della relata di notifica (cfr. “è il che, dimostrare di aver notificato la cartella Controparte_2 di pagamento. L'ente incaricato di incassare il tributo, infatti, deve dare la prova sia del fatto che la procedura sia andata a buon fine, che della circostanza che il contribuente ne abbia correttamente preso visione”-Cfr. Cass. Civ. n. 22041/2010), è parimenti pacifico che, non avendo l' CP_1 rimanendo contumace, dato prova della notifica del verbale di accertamento prodromico alla emissione della ordinanza -ingiunzione notificata - non potendo dirsi valido l'assunto contenuto nella ordinanza-ingiunzione della notifica dell'avviso di accertamento in data 13.11.2018-, il predetto avviso di accertamento non può dirsi essere entrato nella sfera di conoscenza del contribuente.
Dagli atti prodotti ed acquisti, è emerso che non è stato versato in atti nè l'originale, nè la copia dell'avviso di accertamento corredato della relata di avvenuta rituale notifica. Pertanto, la mancata notifica dell'avviso di accertamento al soggetto obbligato ha effettivamente provocato l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo a quest'ultima.
L'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica ai sensi dell' art. 14, u.c., L. n. 689 del 1981 e ciò per effetto dell'autonomia delle due obbligazioni.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria "all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o giuridiche, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma L. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notifica;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero ai sensi dell'ultimo comma del citato D.Lgs. n. 193 del 2007 art. 6, verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione" ( Cass. civ. SS.UU. n. 22086 del 2017).
Per i motivi sopra detti, va accolta l'opposizione e conseguentemente va annullata l'opposta ordinanza ingiunzione.
Ogni ulteriore rilievo resta assorbito dalla presente statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto della non complessità della questione e delle fasi effettivamente svolte con attribuzione al procuratore avv. Giuseppe Aversana dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'Ordinanza - ingiunzione n. OI - 001493447 notificata il 04.06.2024 ;
2) condanna l' Parte_1
(Codice Fiscale n° , Partita IVA n° , in persona del direttore P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., al pagamento delle spese e onorari professionali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 641,00 per onorari professionali ed euro 45,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
Così deciso Aversa, 29.5.2025
IL GIUDICE (dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..