CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7/2025 RG lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo Pagamici Parte_1
Appellante
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 luglio 2024 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, CP_ rigettava l'opposizione proposta da nei confronti dell' ed avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo da quest'ultimo notificato alla predetta per il pagamento della somma di euro
10.806,31 a titolo di restituzione delle somme indebitamente ricevute in data 15 dicembre 2011, oltre interessi maturati dalla data del pagamento fino 30 gennaio 2023.
Con atto depositato l'8 gennaio 2025 ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel non considerare che il decreto ingiuntivo n.115/11, originariamente emesso in favore di essa ricorrente e poi revocato con sentenza CP_ n.370/17 del Tribunale di Macerata, era stato richiesto nei confronti dell' non soltanto per la somma di euro 2.337,00, invocando la solidarietà dell'Istituto rispetto ai debiti della datrice di lavoro ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.276/2003, ma anche per la somma di euro CP_2
9.892,06, sul presupposto della piena validità ed efficacia della diffida accertativa emessa dalla CP_ DTL di Macerata nei confronti dell' il 14 novembre 2011, quale debitore solidale di CP_2 ed ai sensi dell'art.5 del DPR 5/10/2010 n.207; che tale
[...] Controparte_3 diffida non era stata in alcun modo travolta dalla sentenza n.370/2017, poiché in seno a detta sentenza non erano state affrontate le questioni inerenti all'applicabilità o meno dell'art.5 del
DPR 5/10/2010 n.207, ossia relative al fondamento giuridico della diffida accertativa;
che comunque non era chiara in seno alla motivazione ed al dispositivo di tale sentenza l'intenzione del giudicante di revocare la diffida accertativa;
che, dunque, la sentenza n.370/17 non era idonea a travolgere anche la diffida accertativa, in assenza di minima indicazione vincolante nel
CP_ dispositivo, essendo la stessa incentrata sulla questione della responsabilità solidale dell' ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione a un appalto di servizi, laddove la diffida accertativa
CP_ si fondava sull'obbligo di intervento sostitutivo dell' in caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore; che, quindi, nel silenzio della sentenza sul punto, l'obbligo di intervento
CP_ sostitutivo dell' ai sensi dell'art.5 dpr n.207/2010 doveva ritenersi ancora esistente, ed in tal senso era errata l'affermazione del Tribunale circa la forza travolgente dell'invocato giudicato rispetto a tutti i titoli di responsabilità posti a base dell'azione monitoria a suo tempo esperita nei
CP_ confronti dell' L'appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, dichiararsi l'insussistenza dell'indebito a proprio carico, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Si evince dal chiaro tenore della sentenza n.370/2017 resa dal Tribunale di Macerata il 12 dicembre 2017 - ed ormai passata in giudicato - che il giudizio con essa conclusosi è stato esteso, in CP_ virtù della riunione del relativo procedimento, anche all'opposizione proposta dall' avverso il verbale di accertamento emesso dalla dpl di Macerata, in accoglimento della quale l' aveva CP_1 chiesto espressamente in via principale l'accertamento negativo in ordine alla obbligazione solidale vantata nei propri confronti dalla lavoratrice, in ragione dell'inapplicabilità dell'art.5 dpr n.207/2010.
Una volta acclarata la circostanza che nel giudizio deciso con la sentenza n. 370/2017 siano formalmente confluite, mediante provvedimento di riunione, tutte le cause inerenti alla creditoria CP_ complessivamente vantata dall'odierna appellante nei confronti dell' a titolo di responsabilità solidale per debiti altrui, nonché la circostanza che tale giudizio si sia concluso con una pronuncia di merito, ogni doglianza relativa ad eventuali omissioni o carenze nella decisione o motivazione, rispetto a qualcuno degli oggetti introdotti con le azioni originariamente distinte ma successivamente riunite, non poteva che essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione, CP_ l'onere della cui proposizione incombeva all'odierna appellante, non certo all' in quanto la decisione presenta contenuti affatto sfavorevoli alla prima ed in maniera speculare favorevoli al secondo.
Sarebbe stato, dunque, preciso onere dell'odierna appellante, rimasto non assolto, censurare tempestivamente ed in maniera specifica, presso la compentente Autorità Giudiziaria, i vizi della sentenza in discorso, inerenti all'assenza, inadeguatezza ovvero ingiustizia dei motivi posti a base CP_ della decisione a sé del tutto sfavorevole rispetto alle opposizioni proposte dall' ed accolte in toto.
Al contrario, il passaggio in giudicato della sentenza n.370/2017 ne ha determinato l'incontrovertibilità con riferimento tanto al dedotto quanto al deducibile, così che nessuna doglianza è ammessa in questa sede circa l'applicabilità o meno dell'art. 5 dpr n.207/2010, come CP_ dell'art. 29, secondo comma, d.lgs 276/2003, all' il cui debito complessivo risulta venuto meno per effetto del menzionato giudicato.
Va detto, in proposito, che il dispositivo della sentenza n. 370/2017, nello statuire CP_ espressamente l'accoglimento dell'opposizione avanzata dall' e il conseguenziale annullamento in suo favore dei decreti ingiuntivi oggetto di tale opposizione, oltre che il rigetto della domanda proposta in via riconvenzianale da esiste senza dubbio ed è idoneo ad incidere Parte_1 nella sfera giuridico patrimoniale della lavoratrice, consacrando il carattere indebito di tutte le CP_ liquidazioni effettuate in suo favore in un primo tempo dall' per mera ottemperanza ai titoli esecutivi provvisori e con espressa riserva di ripetizione (cfr. lettera racc. del 15 dicembre 2011).
Non può, pertanto, seriamente dubitarsi, anche alla stregua dell'univoco tenore della parte motiva della sentenza n.370/2017, che con questa sia stata accolta la domanda spiegata in via CP_ principale dall' non già la domanda, formulata solo in estremo subordine, avente ad oggetto il mero riconoscimento di un diritto di regresso nei confronti delle debitrici-datrici di lavoro, se non altro per avere il Tribunale espressamente chiarito:“…l'accoglimento della domanda principale avanzata dall' rende del tutto superfluo l'esame delle ulteriori domande avanzate in via CP_1 subordinata e delle domande avanzate in sede di opposizione a verbale di accertamento per crediti patrimoniali della dpl di Macerata…”(cfr. pag. 6 della sentenza citata).
Tantomeno si può affermare che, successivamente all'epoca in cui la sentenza n. 370/2017 è diventata incontrovertibile, siano intervenuti fatti modificativi o estintivi della vicenda obbligatoria per cui è causa, tali da travolgere il giudicato stesso;
ciò in quanto non figurano in atti comunicazioni o documenti, di data posteriore a quella della sentenza in discorso, attestanti un assetto complessivo dei rapporti dare-avere tra tutte le parti interessate, tale da realizzare il risultato CP_ finale del sorgere in capo all' di un qualche obbligo di sostituirsi alla datrice di lavoro nel pagamento dei debiti in questione. CP_ E', quindi, mutuabile l'argomento dell' secondo cui l'invocata sentenza passata in giudicato si sostanzia in un accertamento negativo di portata omnicomprensiva, poiché contiene l'univoca statuizione di merito inerente all'inesistenza in capo ad di qualsivoglia Parte_1 credito per differenze retributive, di cui debba rispondere in via solidale l'Istituto, azionatosia con decreto ingiuntivo, sia con domanda riconvenzionale, sia con diffida accertativa della dpl di
Macerata.
La circostanza che siffatta statuizione non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in diritto non vale a ridurre la portata contenutistica ed oggettiva del giudicato, ma avrebbe potuto unicamente legittimare la censura e l'istanza di riforma in appello della sentenza ad iniziativa della CP_ soccombente, non già dell' vittorioso in parte qua; ciò che in specie non è avvenuto. CP_ Dall'accertata insussitenza di debiti a carico dell' discende il diritto di detto Istituto di conseguire la restituzione di tutto quanto versato sine causa all'appellante.
Con precipuo riguardo al regime di spettanza degli interessi sulle somme oggetto di restituzione, giova ricordare che ai versamenti effettuati in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato o revocato, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall' "accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo. Opera, infatti, il generale principio
“….dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta…” (cfr. Cass.n.25589/2010; Cass. n. 30658/2017; Cass.n.28646/2021), in forza del quale gli accessori sulle somme delle quali sia giudizialmente sancita la restituzione spettano con decorrenza dal momento dell'effettivo esborso, salvo che la legge non disponga altrimenti;
nel caso di specie, non trattandosi di rimborsi fiscali o d'imposta, opera senz'altro il criterio generale.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va confermata Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell' in euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7/2025 RG lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo Pagamici Parte_1
Appellante
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna Mazzaferri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 luglio 2024 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, CP_ rigettava l'opposizione proposta da nei confronti dell' ed avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo da quest'ultimo notificato alla predetta per il pagamento della somma di euro
10.806,31 a titolo di restituzione delle somme indebitamente ricevute in data 15 dicembre 2011, oltre interessi maturati dalla data del pagamento fino 30 gennaio 2023.
Con atto depositato l'8 gennaio 2025 ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel non considerare che il decreto ingiuntivo n.115/11, originariamente emesso in favore di essa ricorrente e poi revocato con sentenza CP_ n.370/17 del Tribunale di Macerata, era stato richiesto nei confronti dell' non soltanto per la somma di euro 2.337,00, invocando la solidarietà dell'Istituto rispetto ai debiti della datrice di lavoro ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.276/2003, ma anche per la somma di euro CP_2
9.892,06, sul presupposto della piena validità ed efficacia della diffida accertativa emessa dalla CP_ DTL di Macerata nei confronti dell' il 14 novembre 2011, quale debitore solidale di CP_2 ed ai sensi dell'art.5 del DPR 5/10/2010 n.207; che tale
[...] Controparte_3 diffida non era stata in alcun modo travolta dalla sentenza n.370/2017, poiché in seno a detta sentenza non erano state affrontate le questioni inerenti all'applicabilità o meno dell'art.5 del
DPR 5/10/2010 n.207, ossia relative al fondamento giuridico della diffida accertativa;
che comunque non era chiara in seno alla motivazione ed al dispositivo di tale sentenza l'intenzione del giudicante di revocare la diffida accertativa;
che, dunque, la sentenza n.370/17 non era idonea a travolgere anche la diffida accertativa, in assenza di minima indicazione vincolante nel
CP_ dispositivo, essendo la stessa incentrata sulla questione della responsabilità solidale dell' ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione a un appalto di servizi, laddove la diffida accertativa
CP_ si fondava sull'obbligo di intervento sostitutivo dell' in caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore; che, quindi, nel silenzio della sentenza sul punto, l'obbligo di intervento
CP_ sostitutivo dell' ai sensi dell'art.5 dpr n.207/2010 doveva ritenersi ancora esistente, ed in tal senso era errata l'affermazione del Tribunale circa la forza travolgente dell'invocato giudicato rispetto a tutti i titoli di responsabilità posti a base dell'azione monitoria a suo tempo esperita nei
CP_ confronti dell' L'appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, dichiararsi l'insussistenza dell'indebito a proprio carico, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Si evince dal chiaro tenore della sentenza n.370/2017 resa dal Tribunale di Macerata il 12 dicembre 2017 - ed ormai passata in giudicato - che il giudizio con essa conclusosi è stato esteso, in CP_ virtù della riunione del relativo procedimento, anche all'opposizione proposta dall' avverso il verbale di accertamento emesso dalla dpl di Macerata, in accoglimento della quale l' aveva CP_1 chiesto espressamente in via principale l'accertamento negativo in ordine alla obbligazione solidale vantata nei propri confronti dalla lavoratrice, in ragione dell'inapplicabilità dell'art.5 dpr n.207/2010.
Una volta acclarata la circostanza che nel giudizio deciso con la sentenza n. 370/2017 siano formalmente confluite, mediante provvedimento di riunione, tutte le cause inerenti alla creditoria CP_ complessivamente vantata dall'odierna appellante nei confronti dell' a titolo di responsabilità solidale per debiti altrui, nonché la circostanza che tale giudizio si sia concluso con una pronuncia di merito, ogni doglianza relativa ad eventuali omissioni o carenze nella decisione o motivazione, rispetto a qualcuno degli oggetti introdotti con le azioni originariamente distinte ma successivamente riunite, non poteva che essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione, CP_ l'onere della cui proposizione incombeva all'odierna appellante, non certo all' in quanto la decisione presenta contenuti affatto sfavorevoli alla prima ed in maniera speculare favorevoli al secondo.
Sarebbe stato, dunque, preciso onere dell'odierna appellante, rimasto non assolto, censurare tempestivamente ed in maniera specifica, presso la compentente Autorità Giudiziaria, i vizi della sentenza in discorso, inerenti all'assenza, inadeguatezza ovvero ingiustizia dei motivi posti a base CP_ della decisione a sé del tutto sfavorevole rispetto alle opposizioni proposte dall' ed accolte in toto.
Al contrario, il passaggio in giudicato della sentenza n.370/2017 ne ha determinato l'incontrovertibilità con riferimento tanto al dedotto quanto al deducibile, così che nessuna doglianza è ammessa in questa sede circa l'applicabilità o meno dell'art. 5 dpr n.207/2010, come CP_ dell'art. 29, secondo comma, d.lgs 276/2003, all' il cui debito complessivo risulta venuto meno per effetto del menzionato giudicato.
Va detto, in proposito, che il dispositivo della sentenza n. 370/2017, nello statuire CP_ espressamente l'accoglimento dell'opposizione avanzata dall' e il conseguenziale annullamento in suo favore dei decreti ingiuntivi oggetto di tale opposizione, oltre che il rigetto della domanda proposta in via riconvenzianale da esiste senza dubbio ed è idoneo ad incidere Parte_1 nella sfera giuridico patrimoniale della lavoratrice, consacrando il carattere indebito di tutte le CP_ liquidazioni effettuate in suo favore in un primo tempo dall' per mera ottemperanza ai titoli esecutivi provvisori e con espressa riserva di ripetizione (cfr. lettera racc. del 15 dicembre 2011).
Non può, pertanto, seriamente dubitarsi, anche alla stregua dell'univoco tenore della parte motiva della sentenza n.370/2017, che con questa sia stata accolta la domanda spiegata in via CP_ principale dall' non già la domanda, formulata solo in estremo subordine, avente ad oggetto il mero riconoscimento di un diritto di regresso nei confronti delle debitrici-datrici di lavoro, se non altro per avere il Tribunale espressamente chiarito:“…l'accoglimento della domanda principale avanzata dall' rende del tutto superfluo l'esame delle ulteriori domande avanzate in via CP_1 subordinata e delle domande avanzate in sede di opposizione a verbale di accertamento per crediti patrimoniali della dpl di Macerata…”(cfr. pag. 6 della sentenza citata).
Tantomeno si può affermare che, successivamente all'epoca in cui la sentenza n. 370/2017 è diventata incontrovertibile, siano intervenuti fatti modificativi o estintivi della vicenda obbligatoria per cui è causa, tali da travolgere il giudicato stesso;
ciò in quanto non figurano in atti comunicazioni o documenti, di data posteriore a quella della sentenza in discorso, attestanti un assetto complessivo dei rapporti dare-avere tra tutte le parti interessate, tale da realizzare il risultato CP_ finale del sorgere in capo all' di un qualche obbligo di sostituirsi alla datrice di lavoro nel pagamento dei debiti in questione. CP_ E', quindi, mutuabile l'argomento dell' secondo cui l'invocata sentenza passata in giudicato si sostanzia in un accertamento negativo di portata omnicomprensiva, poiché contiene l'univoca statuizione di merito inerente all'inesistenza in capo ad di qualsivoglia Parte_1 credito per differenze retributive, di cui debba rispondere in via solidale l'Istituto, azionatosia con decreto ingiuntivo, sia con domanda riconvenzionale, sia con diffida accertativa della dpl di
Macerata.
La circostanza che siffatta statuizione non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in diritto non vale a ridurre la portata contenutistica ed oggettiva del giudicato, ma avrebbe potuto unicamente legittimare la censura e l'istanza di riforma in appello della sentenza ad iniziativa della CP_ soccombente, non già dell' vittorioso in parte qua; ciò che in specie non è avvenuto. CP_ Dall'accertata insussitenza di debiti a carico dell' discende il diritto di detto Istituto di conseguire la restituzione di tutto quanto versato sine causa all'appellante.
Con precipuo riguardo al regime di spettanza degli interessi sulle somme oggetto di restituzione, giova ricordare che ai versamenti effettuati in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato o revocato, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall' "accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo. Opera, infatti, il generale principio
“….dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta…” (cfr. Cass.n.25589/2010; Cass. n. 30658/2017; Cass.n.28646/2021), in forza del quale gli accessori sulle somme delle quali sia giudizialmente sancita la restituzione spettano con decorrenza dal momento dell'effettivo esborso, salvo che la legge non disponga altrimenti;
nel caso di specie, non trattandosi di rimborsi fiscali o d'imposta, opera senz'altro il criterio generale.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va confermata Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell' in euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente