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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1563/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1563/2025 v.g. promossa da:
, nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CONSORTI CAMILLO e dall'avv. CRESCIA MARINA
e
, nata a [...] il Controparte_1
24/07/1993, assistita e difesa dall'avv. CORNELI LUIGIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 23/01/2018 avevano Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in ATRI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 28/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà tra gli stessi, sita a Cappelle sul Tavo (PE) in via Vestina a Mare 51, catastalmente identificata al foglio 2, particella 838 sub 6 e sub 14 e particella 1451, sarà assegnata alla moglie che vi abiterà stabilmente insieme ai figli minori, ad eccezione della zona-taverna, posta al piano terra, che resterà nella piena disponibilità del marito e dove costui andrà a instaurare provvisoriamente la propria residenza e domicilio di fatto, riservandosi, a proprie spese, la possibilità di rendere, detta porzione di immobile, abitabile e quindi intraprendere le opportune iniziative tecnico-urbanistiche per creare una unità abitativa a sé stante.
Per tale motivo le utenze e la tassa rifiuti saranno divise, al momento, per 2/3 a carico della moglie e per 1/3 a carico del marito, salvo la possibilità di installare contatori autonomi nelle rispettive porzioni immobiliari;
3) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con affido condiviso, e collocati prevalentemente presso la madre;
4) il padre verserà, a titolo di mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (Euro 200,00 ciascuno), che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre non viene previsto un contributo di mantenimento a favore della moglie attualmente autosufficiente;
5) le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50 % e per la loro individuazione si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Pescara.
Resta inteso tra le parti che laddove un genitore manifestasse intenzione di sostenere qualcuna delle spese straordinarie per un ammontare superiore ad euro 150,00, dovrà darne comunicazione all'altra con adeguato preavviso, salvo ragionevoli casi di urgenza;
pagina 3 di 6 6) l'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) compatibilmente con la tipologia di lavoro svolto (cuoco), il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli 2 fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con pernottamento anche presso la casa dei nonni paterni.
Durante la settimana, il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori, potrà tenere con sé i figli almeno due pomeriggi, con possibilità di cenare o pranzare insieme previa comunicazione alla madre.
Resta inteso tra le parti che tale organizzazione potrà, nel periodo estivo, subire dei cambiamenti a causa degli impegni lavorativi del padre e anche della madre;
8) i genitori continueranno ad occuparsi dei figli come è d'abitudine, quindi, per lo più, sarà il padre ad accompagnarli a scuola e sarà la madre ad andare a riprenderli, ricorrendo, ove necessario, anche all'aiuto dei nonni paterni o del nonno materno;
9) per le Festività Natalizie i figli trascorreranno il giorno 25/12 con un genitore ed il giorno 26/12 con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza di anno in anno. Parimenti trascorreranno il 31/12 con un genitore e l'01/01 con l'altro, anche in tal caso secondo il principio dell'alternanza di anno in anno. Durante le vacanze
Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 10 gg., anche non consecutivi, con permanenza minima di 4 gg. consecutivi, comunicando le date all'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno;
la stessa facoltà è riconosciuta alla madre. Quanto stabilito nel suddetto punto potrà essere modificato, di volta in volta anche alla luce della tipologia di lavoro svolto dai coniugi, previo accordo tra le parti;
10) i minori festeggeranno i propri compleanni in compagnia di entrambi i genitori, ove possibile, mentre per i compleanni dei genitori o per la Festa del Papà o della
Mamma, essi trascorreranno il pomeriggio con il genitore che festeggerà, sempre pagina 4 di 6 compatibilmente con i loro impegni e con quelli dei genitori. Tutte le festività in rosso saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
11) il marito non verserà nulla alla moglie a titolo di mantenimento, essendo la stessa attualmente economicamente indipendente;
12) essi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, in virtù del vincolo coniugale e di ogni altro titolo o ragione, considerando che:
a) il mutuo acceso da entrambi con la , di € 123.000,00, Parte_2 continuerà ad essere pagato al 50 %;
b) il finanziamento c/o , per l'acquisto del veicolo DR5, intestato alla CP_2 moglie, sarà da lei pagato in maniera esclusiva;
c) il finanziamento con , relativo all'acquisto Parte_3 della moto YAMAKA, intestata al marito, sarà da questi pagato in maniera esclusiva;
13) i coniugi dichiarano di aver depositato in maniera vincolata la somma di euro
30.000,00 che sarà utilizzata per la definizione risolutiva del primo insediamento agricolo aperto a nome della sig.ra , nel senso che detta somma per Controparte_1 intero o per una parte sarà restituita all'Ente erogante;
14) le spese e le competenze legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti, tenendo presente che la ricorrente beneficia del Controparte_1 patrocinio gratuito come da allegato provvedimento di ammissione;
15) resta inteso tra le parti che la sig.ra si impegna a non sminuire la figura CP_1 paterna agli occhi dei figli ed evitare, almeno fino al compimento di anni 15 del figlio più piccolo, la presenza all'interno dell'abitazione coniugale di persone con le quali la sig.ra intrattiene/intratterrà nel futuro relazioni sentimentali. Parimenti si comporterà il sig. nei confronti della moglie. Pt_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ATRI perché
pagina 5 di 6 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1563/2025 v.g. promossa da:
, nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CONSORTI CAMILLO e dall'avv. CRESCIA MARINA
e
, nata a [...] il Controparte_1
24/07/1993, assistita e difesa dall'avv. CORNELI LUIGIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 23/01/2018 avevano Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in ATRI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 28/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà tra gli stessi, sita a Cappelle sul Tavo (PE) in via Vestina a Mare 51, catastalmente identificata al foglio 2, particella 838 sub 6 e sub 14 e particella 1451, sarà assegnata alla moglie che vi abiterà stabilmente insieme ai figli minori, ad eccezione della zona-taverna, posta al piano terra, che resterà nella piena disponibilità del marito e dove costui andrà a instaurare provvisoriamente la propria residenza e domicilio di fatto, riservandosi, a proprie spese, la possibilità di rendere, detta porzione di immobile, abitabile e quindi intraprendere le opportune iniziative tecnico-urbanistiche per creare una unità abitativa a sé stante.
Per tale motivo le utenze e la tassa rifiuti saranno divise, al momento, per 2/3 a carico della moglie e per 1/3 a carico del marito, salvo la possibilità di installare contatori autonomi nelle rispettive porzioni immobiliari;
3) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con affido condiviso, e collocati prevalentemente presso la madre;
4) il padre verserà, a titolo di mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (Euro 200,00 ciascuno), che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre non viene previsto un contributo di mantenimento a favore della moglie attualmente autosufficiente;
5) le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50 % e per la loro individuazione si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Pescara.
Resta inteso tra le parti che laddove un genitore manifestasse intenzione di sostenere qualcuna delle spese straordinarie per un ammontare superiore ad euro 150,00, dovrà darne comunicazione all'altra con adeguato preavviso, salvo ragionevoli casi di urgenza;
pagina 3 di 6 6) l'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) compatibilmente con la tipologia di lavoro svolto (cuoco), il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli 2 fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, con pernottamento anche presso la casa dei nonni paterni.
Durante la settimana, il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori, potrà tenere con sé i figli almeno due pomeriggi, con possibilità di cenare o pranzare insieme previa comunicazione alla madre.
Resta inteso tra le parti che tale organizzazione potrà, nel periodo estivo, subire dei cambiamenti a causa degli impegni lavorativi del padre e anche della madre;
8) i genitori continueranno ad occuparsi dei figli come è d'abitudine, quindi, per lo più, sarà il padre ad accompagnarli a scuola e sarà la madre ad andare a riprenderli, ricorrendo, ove necessario, anche all'aiuto dei nonni paterni o del nonno materno;
9) per le Festività Natalizie i figli trascorreranno il giorno 25/12 con un genitore ed il giorno 26/12 con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza di anno in anno. Parimenti trascorreranno il 31/12 con un genitore e l'01/01 con l'altro, anche in tal caso secondo il principio dell'alternanza di anno in anno. Durante le vacanze
Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 10 gg., anche non consecutivi, con permanenza minima di 4 gg. consecutivi, comunicando le date all'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno;
la stessa facoltà è riconosciuta alla madre. Quanto stabilito nel suddetto punto potrà essere modificato, di volta in volta anche alla luce della tipologia di lavoro svolto dai coniugi, previo accordo tra le parti;
10) i minori festeggeranno i propri compleanni in compagnia di entrambi i genitori, ove possibile, mentre per i compleanni dei genitori o per la Festa del Papà o della
Mamma, essi trascorreranno il pomeriggio con il genitore che festeggerà, sempre pagina 4 di 6 compatibilmente con i loro impegni e con quelli dei genitori. Tutte le festività in rosso saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
11) il marito non verserà nulla alla moglie a titolo di mantenimento, essendo la stessa attualmente economicamente indipendente;
12) essi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, in virtù del vincolo coniugale e di ogni altro titolo o ragione, considerando che:
a) il mutuo acceso da entrambi con la , di € 123.000,00, Parte_2 continuerà ad essere pagato al 50 %;
b) il finanziamento c/o , per l'acquisto del veicolo DR5, intestato alla CP_2 moglie, sarà da lei pagato in maniera esclusiva;
c) il finanziamento con , relativo all'acquisto Parte_3 della moto YAMAKA, intestata al marito, sarà da questi pagato in maniera esclusiva;
13) i coniugi dichiarano di aver depositato in maniera vincolata la somma di euro
30.000,00 che sarà utilizzata per la definizione risolutiva del primo insediamento agricolo aperto a nome della sig.ra , nel senso che detta somma per Controparte_1 intero o per una parte sarà restituita all'Ente erogante;
14) le spese e le competenze legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti, tenendo presente che la ricorrente beneficia del Controparte_1 patrocinio gratuito come da allegato provvedimento di ammissione;
15) resta inteso tra le parti che la sig.ra si impegna a non sminuire la figura CP_1 paterna agli occhi dei figli ed evitare, almeno fino al compimento di anni 15 del figlio più piccolo, la presenza all'interno dell'abitazione coniugale di persone con le quali la sig.ra intrattiene/intratterrà nel futuro relazioni sentimentali. Parimenti si comporterà il sig. nei confronti della moglie. Pt_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ATRI perché
pagina 5 di 6 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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