Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11706/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11706 del 2021, proposto da
MA GE IN, GN LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. 228 del 23 luglio 2021 del Ministero dell'Istruzione recante “ Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22 ”, nella parte in cui all'Allegato A, recante “ Personale docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 ” dispone che “ L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo ”.
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale, quand'anche non conosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Viste la nota depositata in data 26 febbraio 2025 e la dichiarazione resa all’udienza del 13 giugno 2025 dei ricorrenti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 ottobre 2021 e depositato in data 19 novembre 2021, parte ricorrente ha impugnato il Decreto n. 228 del 23 luglio 2021 del Ministero dell’Istruzione recante “ Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 ”, nella parte in cui all’Allegato A, recante “ Personale docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 ” dispone che “ L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo ”.
1.1 Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 399, co. 3bis del d. lgs. 297/1994 ”.
2. In data 10 dicembre 2021 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Con atto depositato in data 13 dicembre 2021, parte ricorrente ha chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo delle sospensive relativo alla camera di consiglio fissata per il 14 dicembre 2021.
4. Con ordinanza n. 1888 adottata all’esito dell’udienza del 17 gennaio 2025, il Collegio, ai fini del decidere e di valutare la permanenza dell’interesse al ricorso, ha chiesto alle parti chiarimenti scritti sui fatti di causa e sulla circostanza se fosse nelle more intervenuta l’adozione dei decreti di riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti all’estero dai ricorrenti con conseguente loro stabilizzazione in ruolo, così motivando: “ Rilevato che i ricorrenti espongono: - di avere partecipato con riserva, nella qualità di docenti abilitati all’insegnamento all’estero (Romania) in attesa di riconoscimento, alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 e di essersi collocati utilmente sia nelle graduatorie di merito per le classi di concorso di proprio interesse sia in quella per il sostegno, - che i decreti di rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo estero successivamente intervenuti sono stati impugnati giudizialmente e annullati con sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione di primo grado, - che, pertanto, l’U.S.R. Sicilia ha proceduto, dopo aver depennato i ricorrenti dalle graduatorie a seguito dell’adozione dei sopra citati decreti di rigetto, al loro reinserimento con riserva nell’attesa del riesame delle istanze di riconoscimento e, ad apertura dell’a.s. 2020/2021, alla loro assunzione in ruolo risolutivamente condizionata all’eventuale nuovo rigetto, - di avere conseguito, terminato il primo anno di ruolo, il superamento dell’anno di prova nella classe di concorso di assunzione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 107/2015; Considerato che i profili di doglianza formulati dai ricorrenti avverso il provvedimento impugnato – che ha determinato (non distinguendo tra docenti assunti a pieno titolo e docenti assunti con clausola risolutiva) la loro decadenza dalle graduatorie di merito del concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 85/2018 - assumono, quale presupposto in fatto radicante l’interesse ad agire che gli stessi, non avendo ancora ottenuto, all’epoca della proposizione del ricorso, un provvedimento di riconoscimento relativo alla classe di concorso di assunzione, per l’effetto risultando assunti in ruolo con clausola risolutiva e non stabilmente, avrebbero potuto subire, in caso di esito negativo del procedimento di riconoscimento, la risoluzione del proprio contratto, senza potere aspirare ad essere chiamati in ruolo dalle graduatorie delle altre classi di concorso ”.
5. In data 24 febbraio 2025, il Ministero resistente ha depositato relazione e documenti.
6. In data 26 febbraio 2025, la dott.ssa LI GN ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato alla controparte.
7. All’udienza del 13 giugno 2025, il dott. IN MA GE ha dichiarato, per il tramite del proprio difensore, di non avere più interesse alla decisione del ricorso alla luce della documentazione da ultimo depositata in atti dall’Amministrazione. La causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che, in ragione del formale atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., il giudizio si è estinto nei confronti della dott.ssa LI GN.
8.1 Il Collegio ritiene altresì di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso nei confronti del dott. IN MA GE per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
9. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., nei confronti di LI GN;
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., nei confronti di IN MA GE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO