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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7231/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f.: ) nata a [...], il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marco Albanesi (c.f.: presso il cui studio sito in Napoli C.F._2
(NA) alla via F.S. Correra, n. 6, elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: nato a [...], il [...], rapp.to e Controparte_1 C.F._3
difeso dagli avv. ti Annunziata Pezzella (c.f.: ) e Margherita Moscatiello C.F._4
(c.f. ) presso i cui studi siti in Sant'Arpino (CE) alla via San Giacomo C.F._5
n. 6 e in Frignano (CE) al Corso Italia n.78, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.07.2022, la ricorrente premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 04/07/1998, in Casavatore Controparte_1
Per_ (NA), dalla cui unione erano nate due figlie il 28/12/1998 e il 29/04/2005; che, Per_1 venuta meno l'affectio coniugalis, era intervenuta tra le parti la separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto di omologa n. 10366/2017 pubblicata il
03/11/2017 nel giudizio n. RG 4089/2017, in cui veniva disposto, l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre, l' assegnazione a quest'ultima della casa coniugale con regolamentazione del diritto di visita del padre e veniva posto a carico del un assegno di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per CP_1 ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, nelle more del giudizio la figlia Per_ aveva compiuto la maggiore età, invece era ancora minorenne;
che, i coniugi Per_1 avevano invece stabilito nella separazione per il reciproco mantenimento in quanto autosufficienti economicamente.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di e Parte_1 CP_1 contratto il 04/07/1998 in Casavatore (NA) e trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Casavatore dell'anno 1998, al n. 39, parte II, s. A;
2. disporre a carico del sig. l'erogazione dell'assegno di mantenimento Controparte_1 mensile in favore della sig.ra di euro 300 mensili, per complessivi euro Parte_1
600,00 per il mantenimento di ciascun figlio rivalutabili secondo gli indice ISTAT oltre il 50% delle spese scolastiche e di quelle sanitarie non coperte dal S.S.N;
3. disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_3 privilegiata con la madre.
All'udienza del 18.04.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di lavorare saltuariamente come domestica o badante e di essere aiutata economicamente dalla famiglia di origine;
di vivere nella casa di comproprietà col marito e di versare euro 400,00 per il mutuo nonchè di percepire il reddito di cittadinanza da maggio del 2022 per euro 940,00, che Per_ la figlia maggiorenne, svolgeva lavori saltuari, mentre la figlia minorenne Per_1 frequentava la scuola fino allo scorso anno ed era in cerca di un'occupazione; che il marito dopo la separazione vedeva le figlie ma versava il mantenimento di euro 500,00 solo per il primo anno, dal secondo anno in poi solo euro 250,00 e che prima della separazione il CP_1 lavorava come elettricista e guadagnava circa euro 1.100,00 al mese.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 19 ottobre 2023, , il quale, pur Controparte_1 non opponendosi alla richiesta di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed in particolare la richiesta economica della ricorrente (essendo le figlie divenute nelle more maggiorenni), in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il versamento parziale dell'assegno di mantenimento era dovuto ad un mutamento delle condizioni economiche (all'atto della separazione le due figlie erano entrambe minori e non economicamente autosufficienti), in particolare, la figlia decideva volontariamente di non Per_1 proseguire gli studi e lavorava sebbene saltuariamente, come affermato dalla stessa ricorrente Per_ nel verbale del 18.4.2023. Deduceva che le figlie e , divenute maggiorenni erano in Per_1 grado di gestire autonomamente le proprie risorse sicché le stesse non dovevano adagiarsi al versamento mensile dell'assegno di mantenimento da parte del padre poiché, il resistente già a partire dal 2020 a causa della pandemia era in stato di disoccupazione e non riusciva a versare con regolarità l'assegno di mantenimento alle figlie all'epoca minori.
Sulla base di tali argomentazioni, il resistente chiedeva:
- Accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti;
- Revocare a carico del sig. l'erogazione dell'assegno di mantenimento in Controparte_1
Per_ favore delle figlie e ormai divenute maggiorenni in subordine, per le motivazioni Per_1 sopra esposte, ridurlo nella somma di € 300,00 mensili(€ 150 cad.) oppure consentendo al genitore non affidatario l'adempimento in unica soluzione dell'obbligo al mantenimento delle figlie con la costituzione a favore del sig. dell'usufrutto nella misura del 50% sull' CP_1 immobile, trasferito, per la nuda proprietà, alle figlie stesse
- Revocare le statuizioni relative al diritto di visita ed alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al decreto di omologa della separazione atteso il raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, con ordinanza del 18.04.2023, confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione ad eccezione del regime di affido della figlia divenuta maggiorenne. Per_1 All'udienza del 24.10.2024 comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori.
La ricorrente contestava le deduzioni del ricorrente, in particolare, la circostanza circa l'indipendenza economica delle figlie che anzi si era ulteriormente aggravata da luglio 2023 tant'è che non percepivano più il reddito di cittadinanza unitamente alla madre e si opponeva alla revoca o modifica dell'assegno di mantenimento. Il procuratore di parte resistente insisteva per tramutare l'assegno di mantenimento determinato dal giudicante nel trasferimento del 50% della nuda proprietà dell'immobile in cui vivevano le ragazze. Entrambi i procuratori chiedevano i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c. ed il Giudice rinviava l'udienza al
23.02.2024. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e le richieste istruttorie formulate, ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale della ricorrente nonché la richiesta di autorizzazione a richiedere all'INPS certificazione in ordine al versamento a favore di del Parte_1 reddito di cittadinanza o attualmente di quello di inclusione o altra forma di emolumento autorizzava a richiedere all'INPS territorialmente competente certificazione in Controparte_1 ordine agli aiuti economici percepiti dalla ricorrente e rinviava il processo all'udienza del
15.11.2024.
Reso interrogatorio formale da parte della ricorrente, all'esito il Giudice autorizzava il CP_1
a richiedere all'INPS l'estratto contributivo sia della che della figlia Parte_1 Persona_3 che nelle more del giudizio si assumeva avesse trovato un lavoro.
Lette le note di trattazione scritte depositate rispettivamente il 18 e 4 febbraio 2025 e le conclusioni ivi rassegante, la causa veniva trattenuta in decisione il 18.02.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale depositata il 15 aprile, il resistente confermava la circostanza che la figlia svolgeva attività lavorativa ed era inquadrata dalla SRL UNIP FAVIAN, Persona_3
( ma non ne forniva prova) e concludeva chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in Per_ favore delle figlie e ormai divenute maggiorenni, soprattutto alla luce delle loro Per_1 posizioni lavorativa.
Con comparsa conclusionale depositata il 24 aprile, la ricorrente chiedeva, non essendo mutata la situazione economica rispetto alla separazione, di disporre a carico del resistente un assegno per il mantenimento delle sole figlie dell'importo di 600,00 euro (300,00 euro per ciascuna figlia) - considerata la maggiore età ma non autosufficiente economicamente.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia decreto di omologa n. 10366/2017 pubblicato dal Tribunale di Napoli Nord il 03/11/2017, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi nel procedimento recante n. R.G. 4089/2017.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 26.10.2017 dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Venendo al regime di affidamento, il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi in ordine alla posizione di che ha raggiunto la maggiore età in corso di giudizio. Persona_3
In riferimento alla domanda di corresponsione di un assegno per il mantenimento delle figlie Per_ maggiorenni (1998) e (2005) il Collegio osserva che la cessazione dell'obbligo di Per_1 mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt.
155-quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr.
Cass. ord. n. 2259/24 e n. 24731/24). Per_ Nel caso de quo, in sede di audizione la ricorrente ha dichiarato che le figlie e , Per_1 maggiorenni, non studiano, ma lavorano in modo occasionale . In sede di interrogatorio formale Per_ ha dichiarato che la figlia lavora saltuariamente come baby sitter e lavora Per_1 saltuariamente come estetista senza contratto
Il ha dichiarato di essere disoccupato e non ha prodotto alcuna certificazione CP_1 reddituale
Ciò posto, dunque, il Collegio ritiene che la figlia nata nel 1998, per l'età, la conclusione Per_1 del ciclo di studi nonché per la professionalità specifica ( estetista ) abbia attitudine lavorativa e Per_ capacità di produrre reddito in forma autonoma mentre la figlia ( nata il [...]) avendo da poco terminato la scuola e svolgendo lavori del tutto occasionali non abbia ancora una capacità reddituale tale da poterla far ritenere totalmente autosufficiente . Va pertanto disposto a suo favore un contributo al mantenimento di euro 200,00 a carico del padre oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa di questo tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli
Nord del 25.10.19
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente .
Tenuto conto del solo parziale accoglimento di entrambe le domande, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casavatore (NA) il giorno 04/07/1998 tra nata a [...], il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli, il 01/05/1973;
b) revoca l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
c) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ciascun mese l'assegno di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
[...] oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese Per_3 straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di queto tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.2019;
e) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAVATORE(NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 39, p.
II. s. A , anno 1998) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro