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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLASANTE MIRKO, C.F._2
domicilio eletto presso lo studio di questi in Alanno alla Piazza Alcide DE GASPERI, pec
Email_1
ricorrenti
, c.f. e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
c.f. , C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come qui di seguito esposto: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare che nel periodo 2009 – 2016, i ricorrenti, su richiesta dei coniugi CP
e , ed a titolo di prestito, hanno provveduto a corrispondere le
[...] Controparte_2
somme indicate in narrativa per il pagamento delle spese dei lavori di ristrutturazione/ampliamento e per l'arredamento dell'immobile di proprietà di questi ultimi, sito in BB alla C.da AN snc identificato al NCEU del Comune di BB, Fg. 3 P.lla
681, quantificabili in complessivi €. 55.756,90; per l'effetto condannare i coniugi CP
e , in solido tra loro alla restituzione in favore dei ricorrenti della Controparte_2
pagina 1 di 4 predetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze e spese di giustizia. In via subordinata accertare e dichiarare che a fronte degli esborsi effettuati direttamente dai ricorrenti per il pagamento delle spese dei lavori di ristrutturazione/ampliamento e per l'arredamento dell'immobile di proprietà dei sigg. e Controparte_1 [...]
sito in BB alla C.da AN snc identificato al NCEU del Controparte_2
Comune di BB, Fg. 3 P.lla 681, questi ultimi hanno indebitamente conseguito un arricchimento patrimoniale a danno dei sigg. e Parte_2 Parte_1 quantificabile in complessivi €. 55.756,90; per l'effetto condannare i coniugi e CP
, in solido tra loro ad indennizzare i ricorrenti per la correlativa Controparte_2
diminuzione patrimoniale - pari ad €. 55.756,90 - ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze e spese di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato con un rito semplificato ex art. 281-undecies c.p. dai ricorrenti in ragione di somme da loro elargite in favore di e Parte_2 Controparte_2
per il pagamento delle spese dei lavori di ristrutturazione/ampliamento e per l'arredamento dell'immobile di proprietà di questi ultimi, sito in BB alla C.da AN n. 2, quantificabili in complessivi €. 55.756,90 e di cui chiedevano la ripetizione, oltre interessi e rivalutazione e in via subordinata il pagamento del medesimo importo per ingiustificato arricchimento sul patrimonio immobiliare dei resistenti.
Nonostante rituale notifica del ricorso e della fissazione di prima udienza i resistenti non comparivano né si costituivano e se ne dichiarava la contumacia.
Su richiesta di parte ricorrente era concesso da G.I. termine per il deposito delle memorie e delle repliche ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. I ricorrenti erano nei termini assegnati a depositare ulteriore documentazione e avanzare istanza per interrogatorio formale della parte resistente.
Alla successiva udienza e non comparivano Controparte_1 Controparte_2
per rendere il deferito interrogatorio formale e questo senza addurre alcuna giustificatone, nonostante rituale notifica della fissazione di udienza e dei capitoli ammessi.
pagina 2 di 4 Successivamente, il G.I. invitava a precisare le conclusioni e tratteneva la causa decisione previa discussione orale.
Deve essere evidenziato come l'onere della prova in capo alla parte ricorrente risulta ampiamente assolto tanto da accoglie la domanda avanzata in via subordinata.
Sono stati provati con le prodizioni documentali tutti gli esborsi fatti nel periodo 2009-2016 ed afferenti ai costi narrati nell'atto introduttivo;
trattasi di costi per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato sito alla C.da AN BB (PE), identificato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al fg. 3 pt. 681, di proprietà dei resistenti.
Non risaluta in atti alcun titolo per la ripetizione delle somme erogate ma essendo documentato la circostanza dei pagamenti curati dai ricorrenti che hanno incrementato il patrimonio dei resistenti si ravvisano gli estremi che integrano l'azione promossa, di natura residuale, dell'ingiustificato arricchimento in quanto con tale pagamenti all'evidenza i resistenti hanno beneficiato di un incremento del loro patrimonio e di fatto in danno (quale depauperamento) di quello dei ricorrenti e in assenza di alcun titolo negoziale.
La mancata comparizione dei resistenti a rendere il deferito interrogatorio formale porta a ritenere accertati come provati tutti i fatti riportati nei capitoli articolati ed ammessi e questo a corredo della documentazione prodotta dalla difesa ricorrete (giustificativi di spesa).
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda ricorrente e accerta indebitamente conseguito un arricchimento patrimoniale a danno dei sigg. e quantificabile in Parte_2 Parte_1 complessivi €. 55.756,90, per l'effetto condannare e , CP Controparte_2
in solido tra loro, ad indennizzare i ricorrenti per la correlativa diminuzione patrimoniale - pari ad
€ 55.756,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna la parte resistente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte ricorrente che pagina 3 di 4 liquida per esborsi euro 786,00 ed euro 4.217,00per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 31 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLASANTE MIRKO, C.F._2
domicilio eletto presso lo studio di questi in Alanno alla Piazza Alcide DE GASPERI, pec
Email_1
ricorrenti
, c.f. e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
c.f. , C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come qui di seguito esposto: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare che nel periodo 2009 – 2016, i ricorrenti, su richiesta dei coniugi CP
e , ed a titolo di prestito, hanno provveduto a corrispondere le
[...] Controparte_2
somme indicate in narrativa per il pagamento delle spese dei lavori di ristrutturazione/ampliamento e per l'arredamento dell'immobile di proprietà di questi ultimi, sito in BB alla C.da AN snc identificato al NCEU del Comune di BB, Fg. 3 P.lla
681, quantificabili in complessivi €. 55.756,90; per l'effetto condannare i coniugi CP
e , in solido tra loro alla restituzione in favore dei ricorrenti della Controparte_2
pagina 1 di 4 predetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze e spese di giustizia. In via subordinata accertare e dichiarare che a fronte degli esborsi effettuati direttamente dai ricorrenti per il pagamento delle spese dei lavori di ristrutturazione/ampliamento e per l'arredamento dell'immobile di proprietà dei sigg. e Controparte_1 [...]
sito in BB alla C.da AN snc identificato al NCEU del Controparte_2
Comune di BB, Fg. 3 P.lla 681, questi ultimi hanno indebitamente conseguito un arricchimento patrimoniale a danno dei sigg. e Parte_2 Parte_1 quantificabile in complessivi €. 55.756,90; per l'effetto condannare i coniugi e CP
, in solido tra loro ad indennizzare i ricorrenti per la correlativa Controparte_2
diminuzione patrimoniale - pari ad €. 55.756,90 - ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze e spese di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato con un rito semplificato ex art. 281-undecies c.p. dai ricorrenti in ragione di somme da loro elargite in favore di e Parte_2 Controparte_2
per il pagamento delle spese dei lavori di ristrutturazione/ampliamento e per l'arredamento dell'immobile di proprietà di questi ultimi, sito in BB alla C.da AN n. 2, quantificabili in complessivi €. 55.756,90 e di cui chiedevano la ripetizione, oltre interessi e rivalutazione e in via subordinata il pagamento del medesimo importo per ingiustificato arricchimento sul patrimonio immobiliare dei resistenti.
Nonostante rituale notifica del ricorso e della fissazione di prima udienza i resistenti non comparivano né si costituivano e se ne dichiarava la contumacia.
Su richiesta di parte ricorrente era concesso da G.I. termine per il deposito delle memorie e delle repliche ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. I ricorrenti erano nei termini assegnati a depositare ulteriore documentazione e avanzare istanza per interrogatorio formale della parte resistente.
Alla successiva udienza e non comparivano Controparte_1 Controparte_2
per rendere il deferito interrogatorio formale e questo senza addurre alcuna giustificatone, nonostante rituale notifica della fissazione di udienza e dei capitoli ammessi.
pagina 2 di 4 Successivamente, il G.I. invitava a precisare le conclusioni e tratteneva la causa decisione previa discussione orale.
Deve essere evidenziato come l'onere della prova in capo alla parte ricorrente risulta ampiamente assolto tanto da accoglie la domanda avanzata in via subordinata.
Sono stati provati con le prodizioni documentali tutti gli esborsi fatti nel periodo 2009-2016 ed afferenti ai costi narrati nell'atto introduttivo;
trattasi di costi per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato sito alla C.da AN BB (PE), identificato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al fg. 3 pt. 681, di proprietà dei resistenti.
Non risaluta in atti alcun titolo per la ripetizione delle somme erogate ma essendo documentato la circostanza dei pagamenti curati dai ricorrenti che hanno incrementato il patrimonio dei resistenti si ravvisano gli estremi che integrano l'azione promossa, di natura residuale, dell'ingiustificato arricchimento in quanto con tale pagamenti all'evidenza i resistenti hanno beneficiato di un incremento del loro patrimonio e di fatto in danno (quale depauperamento) di quello dei ricorrenti e in assenza di alcun titolo negoziale.
La mancata comparizione dei resistenti a rendere il deferito interrogatorio formale porta a ritenere accertati come provati tutti i fatti riportati nei capitoli articolati ed ammessi e questo a corredo della documentazione prodotta dalla difesa ricorrete (giustificativi di spesa).
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda ricorrente e accerta indebitamente conseguito un arricchimento patrimoniale a danno dei sigg. e quantificabile in Parte_2 Parte_1 complessivi €. 55.756,90, per l'effetto condannare e , CP Controparte_2
in solido tra loro, ad indennizzare i ricorrenti per la correlativa diminuzione patrimoniale - pari ad
€ 55.756,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna la parte resistente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte ricorrente che pagina 3 di 4 liquida per esborsi euro 786,00 ed euro 4.217,00per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 31 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 4 di 4