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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
20344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20344 /2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Biagio BORRELLI, presso il cui studio C.F._1
risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nata in [...] il [...], CF appresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Matteo LUCCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2023 esponeva : “ 1) che in data Parte_1
20.09.2012 i Sigg.ri di nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
CF nata a [...] il [...] hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario, trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di ON di PR (NA), come risulta dall'estratto del Registro degli atti di matrimonio n. 7, parte 1 – anno 2012, che si allega;
2) che dalla loro unione non sono nati figli;
3) che, tuttavia, la sig.ra risulta genitore di due figli con lei Controparte_1 conviventi, ad oggi maggiorenni ed entrambi nati da una sua precedente relazione di coppia;
4) che, purtroppo, il matrimonio con il Sig. è stato caratterizzato da un'apparente pacifica convivenza, Parte_1 solo per i primi anni, in quanto, ben presto, sono sorti profondi contrasti di coppia, dovuti ad insanabili incompatibilità caratteriali;
5) che, quindi, tale convivenza tra i coniugi, nel tempo, è divenuta sempre più insostenibile con allontanamento e trasferimento della Sig.ra in uno ai suoi figli ed alla Controparte_1 madre convivente, dalla casa coniugale in un immobile posto in ON di PR (NA) alla Via Filomarino
n. 24;6) che, stante la irrecuperabilità del rapporto matrimoniale, il ricorrente è, pertanto, addivenuto alla decisione di dare corso alla procedura per la separazione legale dei coniugi;
7) che, a tal riguardo, si precisa che il Sig. di abita nella casa coniugale posta in ON di PR (NA) alla Via Pedecone, III Pt_1 Pt_1 traversa n 2 e che sia costui che la lavorano e sono economicamente indipendenti l'uno dall'altro;8) CP_1 che, alcun effetto sortivano i contatti telefonici, a mezzo dei rispettivi legali, con cui si verificava la possibilità di procedere ad una separazione consensuale;
-9) che, infine, il ricorrente, con il presente atto, dichiara che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di separazione o divorzio o domande ad esse connesse, né tanto meno sussistono, conseguentemente, al riguardo, eventuali provvedimenti.”
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ -a) pronunciare la separazione legale tra i coniugi di e;
-b) autorizzare i Pt_1 Parte_1 Controparte_1
coniugi a vivere separatamente;
-c) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
-d) emettere ogni provvedimento di ragione e di legge;
-e) condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza;
”
In data 30.12.2023 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, esponeva che : il ricorrente aveva sempre agito in modo violento e minaccioso nei riguardi della resistente, come si evince chiaramente anche dalla querela del 11/03/2023; che il ricorrente tra l'altro, era solito intrattenere, con diverse donne, rapporti non solo di amicizia ( come da foto scattate dalla resistente, al cellulare del marito, che riproducono le conversazioni intercorrenti tra lo di Pt_1 Pt_1
e alcune donne); che la convivenza era divenuta insostenibile esclusivamente in ragione dell'atteggiamento del ricorrente, sempre aggressivo e minaccioso ed anche infedele;
che detti comportamenti hanno provocato uno stato di ansia e di agitazione per la resistente, che più volte ha dovuto fare ricorso a cure mediche;
che in ogni caso la relazione si era interrotta a partire dal mese di gennaio 2023, data dalla quale la resistente non aveva più potuto vivere nella casa coniugale.”
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ • Autorizzare
i coniugi a vivere separatamente;
• Stabilire a carico del sig. e a favore Parte_1
della sig.ra un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 450,00 mensili, con Controparte_1 rivalutazione Istat, o di quell'altro importo inferiore o superiore che dovesse apparire di giustizia, a partire dal mese di gennaio 2023; vinte le spese e competenze”. All'udienza del 02.02.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e, su invito di quest'ultimo, la causa veniva rinviata per pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza dell'08.04.2024, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e, preso atto del fallimento delle trattative per bonario componimento, si procedeva al libero interrogatorio delle parti. Il ricorrente dichiarava : “ Non è vero che ho maltrattato la ricorrente, l'ho amata più della mia vita, ho cresciuto i suoi figli come se fossero i miei. Poi all'improvviso, nel periodo Covid, sono stato chiuso nella mia stanza, per proteggere la mamma della resistente. Mi sono sentito trascurato da tutti i punti di vista e quindi avevamo discussioni. Lei è andata via da casa ed io ho fatto di tutto per farla rientrare ma non ha voluto. La resistente vive in una casa di affitto con garage, cosa che io non mi posso permettere. Io sono un marittimo, guadagno circa 1700,00 euro al mese, a seconda dello straordinario che faccio. La resistente ha sempre lavorato o come estetista o come donna delle pulizie. Prima di conoscere la resistente io giocavo alle macchinette ma poi dopo il matrimonio non più. Io volevo costruire una famiglia e volevo invecchiare con loro. Sono disposto a versare, quale mantenimento per la resistente, una somma di euro 250,00 mensili per soli
12 mesi. La casa coniugale è di proprietà mia e ci vivo con i miei genitori”
La resistente dichiarava : “ Ho 44 anni, ho alcune patologie e quindi posso fare solo lavori non pesanti. Faccio le pulizie e guadagno euro 300,00 al mese. Sono stata mandata via da casa all'improvviso. Ora vivo con mio figlio ( avuto da altra relazione), mia figlia, che solo saltuariamente sta con me, e mia madre malata. Ho chiesto euro 450,00 mensili, perché non posso andare avanti.
Mio figlio studia, mentre mia figlia fa lavori saltuari. Mia madre percepisce una pensione di euro
340,00 mensili. Vivo in affitto.”
A questo punto, il Giudice Istruttore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
Con ordinanza del 03.05.2024 il Giudice istruttore, previo rigetto delle istanze istruttorie, autorizzava i coniugi a vivere separati, determinava un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente di 150,00€ mensili, con adeguamento ISTAT e rinviava all'udienza del 18.10.2024.
All'udienza del 18.10.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
• Sulla domande di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
• Sulla domanda di mantenimento della resistente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass.
n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Orbene dall'esame delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi, risultanti dalla documentazione ritualmente depositata in atti e non contestata, nonché dalle dichiarazioni raccolte in sede di libero interrogatorio emerge che la resistente non abbia una occupazione stabile ma che la stessa svolga soltanto lavori saltuari. Di contro il ricorrente non ha fornito alcun elemento diretto a contrastare la deduzione della resistente e ha documentato un reddito di € 33016,00 nel 2023, percepito per la professione di marittimo.
Orbene, tenuto conto della differenza tra le situazioni economiche delle parti, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
In ordine al quantum dell'assegno , si ritiene in questa sede di confermare quanto già determinato in sede di provvedimenti temporanei ex art. 473 bis n.22 c.p.c. per un ammontare di euro150,00 mensili, tenuto conto della durata della convivenza coniugale e della capacità lavorativa della resistente che può attivarsi per la ricerca di occupazione lavorativa. La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• pone a carico di la somma mensile di euro 150,00 quale contributo per Parte_1
il mantenimento di da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Controparte_1
ISTAT,
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON di PR per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.7 , parte I ,Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20344 /2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Biagio BORRELLI, presso il cui studio C.F._1
risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nata in [...] il [...], CF appresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Matteo LUCCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2023 esponeva : “ 1) che in data Parte_1
20.09.2012 i Sigg.ri di nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
CF nata a [...] il [...] hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario, trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di ON di PR (NA), come risulta dall'estratto del Registro degli atti di matrimonio n. 7, parte 1 – anno 2012, che si allega;
2) che dalla loro unione non sono nati figli;
3) che, tuttavia, la sig.ra risulta genitore di due figli con lei Controparte_1 conviventi, ad oggi maggiorenni ed entrambi nati da una sua precedente relazione di coppia;
4) che, purtroppo, il matrimonio con il Sig. è stato caratterizzato da un'apparente pacifica convivenza, Parte_1 solo per i primi anni, in quanto, ben presto, sono sorti profondi contrasti di coppia, dovuti ad insanabili incompatibilità caratteriali;
5) che, quindi, tale convivenza tra i coniugi, nel tempo, è divenuta sempre più insostenibile con allontanamento e trasferimento della Sig.ra in uno ai suoi figli ed alla Controparte_1 madre convivente, dalla casa coniugale in un immobile posto in ON di PR (NA) alla Via Filomarino
n. 24;6) che, stante la irrecuperabilità del rapporto matrimoniale, il ricorrente è, pertanto, addivenuto alla decisione di dare corso alla procedura per la separazione legale dei coniugi;
7) che, a tal riguardo, si precisa che il Sig. di abita nella casa coniugale posta in ON di PR (NA) alla Via Pedecone, III Pt_1 Pt_1 traversa n 2 e che sia costui che la lavorano e sono economicamente indipendenti l'uno dall'altro;8) CP_1 che, alcun effetto sortivano i contatti telefonici, a mezzo dei rispettivi legali, con cui si verificava la possibilità di procedere ad una separazione consensuale;
-9) che, infine, il ricorrente, con il presente atto, dichiara che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di separazione o divorzio o domande ad esse connesse, né tanto meno sussistono, conseguentemente, al riguardo, eventuali provvedimenti.”
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ -a) pronunciare la separazione legale tra i coniugi di e;
-b) autorizzare i Pt_1 Parte_1 Controparte_1
coniugi a vivere separatamente;
-c) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente;
-d) emettere ogni provvedimento di ragione e di legge;
-e) condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza;
”
In data 30.12.2023 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, esponeva che : il ricorrente aveva sempre agito in modo violento e minaccioso nei riguardi della resistente, come si evince chiaramente anche dalla querela del 11/03/2023; che il ricorrente tra l'altro, era solito intrattenere, con diverse donne, rapporti non solo di amicizia ( come da foto scattate dalla resistente, al cellulare del marito, che riproducono le conversazioni intercorrenti tra lo di Pt_1 Pt_1
e alcune donne); che la convivenza era divenuta insostenibile esclusivamente in ragione dell'atteggiamento del ricorrente, sempre aggressivo e minaccioso ed anche infedele;
che detti comportamenti hanno provocato uno stato di ansia e di agitazione per la resistente, che più volte ha dovuto fare ricorso a cure mediche;
che in ogni caso la relazione si era interrotta a partire dal mese di gennaio 2023, data dalla quale la resistente non aveva più potuto vivere nella casa coniugale.”
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ • Autorizzare
i coniugi a vivere separatamente;
• Stabilire a carico del sig. e a favore Parte_1
della sig.ra un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 450,00 mensili, con Controparte_1 rivalutazione Istat, o di quell'altro importo inferiore o superiore che dovesse apparire di giustizia, a partire dal mese di gennaio 2023; vinte le spese e competenze”. All'udienza del 02.02.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e, su invito di quest'ultimo, la causa veniva rinviata per pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza dell'08.04.2024, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e, preso atto del fallimento delle trattative per bonario componimento, si procedeva al libero interrogatorio delle parti. Il ricorrente dichiarava : “ Non è vero che ho maltrattato la ricorrente, l'ho amata più della mia vita, ho cresciuto i suoi figli come se fossero i miei. Poi all'improvviso, nel periodo Covid, sono stato chiuso nella mia stanza, per proteggere la mamma della resistente. Mi sono sentito trascurato da tutti i punti di vista e quindi avevamo discussioni. Lei è andata via da casa ed io ho fatto di tutto per farla rientrare ma non ha voluto. La resistente vive in una casa di affitto con garage, cosa che io non mi posso permettere. Io sono un marittimo, guadagno circa 1700,00 euro al mese, a seconda dello straordinario che faccio. La resistente ha sempre lavorato o come estetista o come donna delle pulizie. Prima di conoscere la resistente io giocavo alle macchinette ma poi dopo il matrimonio non più. Io volevo costruire una famiglia e volevo invecchiare con loro. Sono disposto a versare, quale mantenimento per la resistente, una somma di euro 250,00 mensili per soli
12 mesi. La casa coniugale è di proprietà mia e ci vivo con i miei genitori”
La resistente dichiarava : “ Ho 44 anni, ho alcune patologie e quindi posso fare solo lavori non pesanti. Faccio le pulizie e guadagno euro 300,00 al mese. Sono stata mandata via da casa all'improvviso. Ora vivo con mio figlio ( avuto da altra relazione), mia figlia, che solo saltuariamente sta con me, e mia madre malata. Ho chiesto euro 450,00 mensili, perché non posso andare avanti.
Mio figlio studia, mentre mia figlia fa lavori saltuari. Mia madre percepisce una pensione di euro
340,00 mensili. Vivo in affitto.”
A questo punto, il Giudice Istruttore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
Con ordinanza del 03.05.2024 il Giudice istruttore, previo rigetto delle istanze istruttorie, autorizzava i coniugi a vivere separati, determinava un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente di 150,00€ mensili, con adeguamento ISTAT e rinviava all'udienza del 18.10.2024.
All'udienza del 18.10.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
• Sulla domande di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
• Sulla domanda di mantenimento della resistente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass.
n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Orbene dall'esame delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi, risultanti dalla documentazione ritualmente depositata in atti e non contestata, nonché dalle dichiarazioni raccolte in sede di libero interrogatorio emerge che la resistente non abbia una occupazione stabile ma che la stessa svolga soltanto lavori saltuari. Di contro il ricorrente non ha fornito alcun elemento diretto a contrastare la deduzione della resistente e ha documentato un reddito di € 33016,00 nel 2023, percepito per la professione di marittimo.
Orbene, tenuto conto della differenza tra le situazioni economiche delle parti, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
In ordine al quantum dell'assegno , si ritiene in questa sede di confermare quanto già determinato in sede di provvedimenti temporanei ex art. 473 bis n.22 c.p.c. per un ammontare di euro150,00 mensili, tenuto conto della durata della convivenza coniugale e della capacità lavorativa della resistente che può attivarsi per la ricerca di occupazione lavorativa. La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• pone a carico di la somma mensile di euro 150,00 quale contributo per Parte_1
il mantenimento di da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Controparte_1
ISTAT,
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON di PR per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.7 , parte I ,Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler