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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 236/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Oggi 24.01.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita dal Funzionario addetto all'UPP, dr. ssa G. Cottone, viene chiamata alle ore 16.15 la causa civile iscritta al n. 236/2024 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Fratello il 04.09.1939 e , c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Lo Bianco;
– RICORRENTI –
CONTRO
, c.f. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Graziella Collovà,
-RESISTENTE -
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams:
i difensori costituiti i quali chiedono la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto rilascio del bene per cui è causa;
ciascuno chiede però la vittoria delle spese in base alla soccombenza virtuale.
Il G.I.
Evidenzia la necessità, ove le parti volessero la decisione contenziosa, di riattivare il procedimento di mediazione, attese le nullità riscontrate nella fase precedente. Formula la proposta di compensare le spese.
Le parti acconsentono.
Il G.I. Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: domanda rilascio immobile.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, e Parte_1 Parte_2 si rivolgevano al Tribunale di Patti, premettendo: - di essere usufruttuari di
[...] un immobile sito in Capo d'Orlando, Via Pirandello n. 17, in catasto al foglio 20, particella 204 sub. 12, già sub 2; che, con contratto dell'1.7.2006 avevano concesso in locazione all e all'Agenzia di l'immobile di loro Controparte_2 Controparte_3 proprietà sito in Capo D'Orlando, Via Piave, angolo Via Mancini, nn. 137/139, in catasto al foglio 20 mapp. n. 481 sub 21 e 22; che in data 15.5.2012, veniva stipulata una scrittura privata – appendice del contratto di locazione sopra indicato – con la quale veniva aggiunto, a titolo gratuito, una porzione dell'immobile sito in via Pirandello n.
17 di cui erano usufruttuari, da destinare ad uso archivio, dove, al punto 2 della suddetta scrittura, veniva indicato che la locazione avrebbe avuto la stessa durata della locazione relativa ai locali siti in via Piave;
che, successivamente, poiché la Controparte_2 aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto di locazione e volendo l' proseguire nel rapporto, in data 30.4.2020 veniva stipulato Controparte_4 un nuovo contratto tra gli odierni ricorrenti e la per la locazione CP_3 dell'immobile sito in via Piave, poi modificato in data 16.3.2021 con scrittura privata solo relativamente al prezzo di locazione, che veniva ridotto;
che ancora successivamente, in data 1.5.2021 veniva stipulato un contratto di cessione della locazione di cui sopra, con cui la subentrava nel contratto di affitto CP_1 stipulato in data tra gli odierni ricorrenti e la . CP_3
Con tale ricorso, gli odierni ricorrenti deducevano che, poiché il nuovo contratto stipulato in data 30.4.2020 aveva ad oggetto la locazione solo dell'immobile sito in via
Piave e non più quello sito in via Pirandello, la resistente non aveva CP_1 alcun titolo legittimante la detenzione di quest'ultimo immobile, ragion per cui chiedevano che venisse accertato e dichiarato tale illegittima detenzione e quindi ordinato il relativo ed immediato rilascio della porzione di immobile, libero e sgombero da cose e persone;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con apposita comparsa si costituiva in giudizio la con la quale Controparte_1
sollevava una serie di eccezioni.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle eccezioni preliminari e/o nel merito il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza odierna, viene discussa e decisa con la presente sentenza, in base alle concordi richieste delle parti.
***
Come richiesto da entrambi i difensori va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la parte resistente rilasciato l'immobile, oggetto di causa.
Le parti hanno convenuto – a seguito della proposta conciliativa del Giudice- di compensare le spese del giudizio e quindi si dispone in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 236/2024 R.G., dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese processuali.
Così deciso il 24.01.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Oggi 24.01.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico, assistita dal Funzionario addetto all'UPP, dr. ssa G. Cottone, viene chiamata alle ore 16.15 la causa civile iscritta al n. 236/2024 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Fratello il 04.09.1939 e , c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Lo Bianco;
– RICORRENTI –
CONTRO
, c.f. e p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Graziella Collovà,
-RESISTENTE -
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams:
i difensori costituiti i quali chiedono la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto rilascio del bene per cui è causa;
ciascuno chiede però la vittoria delle spese in base alla soccombenza virtuale.
Il G.I.
Evidenzia la necessità, ove le parti volessero la decisione contenziosa, di riattivare il procedimento di mediazione, attese le nullità riscontrate nella fase precedente. Formula la proposta di compensare le spese.
Le parti acconsentono.
Il G.I. Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: domanda rilascio immobile.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, e Parte_1 Parte_2 si rivolgevano al Tribunale di Patti, premettendo: - di essere usufruttuari di
[...] un immobile sito in Capo d'Orlando, Via Pirandello n. 17, in catasto al foglio 20, particella 204 sub. 12, già sub 2; che, con contratto dell'1.7.2006 avevano concesso in locazione all e all'Agenzia di l'immobile di loro Controparte_2 Controparte_3 proprietà sito in Capo D'Orlando, Via Piave, angolo Via Mancini, nn. 137/139, in catasto al foglio 20 mapp. n. 481 sub 21 e 22; che in data 15.5.2012, veniva stipulata una scrittura privata – appendice del contratto di locazione sopra indicato – con la quale veniva aggiunto, a titolo gratuito, una porzione dell'immobile sito in via Pirandello n.
17 di cui erano usufruttuari, da destinare ad uso archivio, dove, al punto 2 della suddetta scrittura, veniva indicato che la locazione avrebbe avuto la stessa durata della locazione relativa ai locali siti in via Piave;
che, successivamente, poiché la Controparte_2 aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto di locazione e volendo l' proseguire nel rapporto, in data 30.4.2020 veniva stipulato Controparte_4 un nuovo contratto tra gli odierni ricorrenti e la per la locazione CP_3 dell'immobile sito in via Piave, poi modificato in data 16.3.2021 con scrittura privata solo relativamente al prezzo di locazione, che veniva ridotto;
che ancora successivamente, in data 1.5.2021 veniva stipulato un contratto di cessione della locazione di cui sopra, con cui la subentrava nel contratto di affitto CP_1 stipulato in data tra gli odierni ricorrenti e la . CP_3
Con tale ricorso, gli odierni ricorrenti deducevano che, poiché il nuovo contratto stipulato in data 30.4.2020 aveva ad oggetto la locazione solo dell'immobile sito in via
Piave e non più quello sito in via Pirandello, la resistente non aveva CP_1 alcun titolo legittimante la detenzione di quest'ultimo immobile, ragion per cui chiedevano che venisse accertato e dichiarato tale illegittima detenzione e quindi ordinato il relativo ed immediato rilascio della porzione di immobile, libero e sgombero da cose e persone;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con apposita comparsa si costituiva in giudizio la con la quale Controparte_1
sollevava una serie di eccezioni.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle eccezioni preliminari e/o nel merito il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza odierna, viene discussa e decisa con la presente sentenza, in base alle concordi richieste delle parti.
***
Come richiesto da entrambi i difensori va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la parte resistente rilasciato l'immobile, oggetto di causa.
Le parti hanno convenuto – a seguito della proposta conciliativa del Giudice- di compensare le spese del giudizio e quindi si dispone in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 236/2024 R.G., dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese processuali.
Così deciso il 24.01.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)