TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1142/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI IB presso il cui studio in Genova al viale Sauli n.5/28 è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (CF:
, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (all'anagrafe Alessandro) (atto di citazione) Parte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Autorizzare il Sig. a Parte_3 effettuare ogni trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5 , del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e contestualmente autorizzare il Sig. a procedere ai medesimi trattamenti medico/chirurgici; 2) Pt_2 contestualmente, stante lo stato di femminilizzazione raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come donna, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza e/o a quello del Comune dove è stato compilato, la rettificazione anagrafica P del sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti da esso Parte_1 derivanti»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE (1) Abstract. (all'anagrafe , con ricorso ex art. Parte_2 Persona_1
473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, con un fratellastro di dieci anni più grande da parte di padre, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguita nel percorso di transizione, avendo fin da piccola vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita, avviando, a marzo 2021, tramite percorso di telemedicina, e poi proseguendo, con presa in carico nel mese di maggio 2022, una terapia ormonale
1 affermativa di genere presso il reparto Endicronologia dell'Ospedale di San Martino di Genova dopo esserLe stato diagnosticato un una disforia di genere/incongruenza di genere MtoF, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi femminilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere femminile, si fa chiamare Par
, nome con il quale si presenta ed è riconosciuta nei vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione “fisica”, che da tempo nel Par proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di , con quella
“psico-sessuale”, evocava in giudizio la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI IMPERIA, per la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a Par femminile negli atti di stato civile, cambio del nome da a e Parte_1 autorizzazione ad un intervento chirurgico di affermazione di genere. 1.2) Sentita (all'anagrafe ), che, lucida/ben Parte_2 Parte_1 orientata/consapevole delle caratteristiche del percorso di transizione con i connessi potenziali fattori di richio bio/psichico/sociali, insisteva per l'accertamento del suo Par status di incongruenza di genere con mutamento del nome da a ed i Parte_1 suoi genitori e , che Controparte_1 Persona_2 dichiaravano d ia zione prodotta e delle dichiarazioni rese da (all'anagrafe )/ Parte_2 Parte_1
e m la Controparte_1 Persona_2 precisione, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione nell'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (certificato dott. SL 3 Regione Per_3 liguria;
certificato Ospedale Policlinico San Martino di Genova;
perizia psicologica dooo. PICCININI;
cariotipo; test MMPI) la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe ), è una persona con disforia di genere Parte_2 Parte_1 acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [«durante il colloquio clinico è risultato che la paziente presenta disturbo d'identità di genere (F64.0) confermato dalla psicodiagnostica MMPI–2 che esclude disturbi psicopatologici primitivi», così certificato dr. e test MMPI;
«l'esito della valutazione evidenzia un'incongruenza di genere, non Per_3 secondaria a disturbi psicopatologici. La persona è evidentemente identificata con il genere femminile, senza che questo sia associato a vantaggi sociali o culturali presunti, a intersessualità o a disturbi della personalità», così la perizia psicologica dott. ]. Per_4
Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento fossero Pa e siano decisamente femminili («la sua socialità era principalmente femminile …. desiderava vestirsi da femmina … la consapevolezza di sé come donna trana è emersa lentamente. Prima della Pa transizione, non era consapevole dell'effettiva disforia ma nel corso degli anni, la consapevolezza di una crescente sofferenza legata al suo corpo e al suo ruolo di genere ha iniziato a manifestarsi con chiarezza… », perizia psicologica dott. come, peraltro, emerso anche in sede Per_4
2 di comparizione personale, laddove questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente femminilizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lei radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere femminile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata, che la spingeva ad iniziare il percorso valutativo femminilizzante, desiderando fortemente di vivere stabilmente da donna in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al femminile, tanto da sottoporsi, dapprima tramite percorso di telemedicina, a far data dal 2021 e poi, dal maggio 2022, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, a terapia ormonale di transizione, «necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica» (perizia psicologica dr. . (all'anagrafe Per_4 Parte_2
), sin dall'adolescenza, vive come una donna;
è estremamente determinata, Parte_1 ha compiuto già trasformazioni corporee [“sviluppo della ghiandola mammaria) delle quale Pa ha tratto “benessere soggettivo” (certificato Ospedale San Martino) [“… il percorso di è segnato da un costante conflitto tra la sua identità e le aspettative familiari e sociali. Nonostante le Pa difficoltà incontrate, ha iniziato a intraprendere un processo di accettazione di sé, seppur con le difficoltà della disforia di genere. La sua resilienza, alimentata anche dal sostegno di figure familiari, Pa soprattutto il padre, e dalla consapevolezza che il cambiamento è possibile, ha permesso a di iniziare a vivere più autenticamente. Tuttavia, il cammino verso l'autosufficienza emotiva e l'integrazione della sua identità è ancora in fase di sviluppo. Il supporto psicoterapeutico ha giocato un ruolo fondamentale nel comprendere e affrontare la sua disforia, ma resta ancora una parte di cammino verso un maggior benessere psicologico e sociale. … La persona è evidentemente identificata con il genere femminile, senza che questo sia associato a vantaggi sociali o culturali presunti, a intersessualità o a disturbi della personalità. La richiesta di transizione risulta correlata al processo evolutivo della persona, che si percepisce appartenente al genere femminile. Durante tutti gli incontri, si è mostrata lucido, consapevole, matura e sicura nell'affermare la propria identità di genere. Si ritiene quindi che la richiesta di transizione sia necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di saluto psicofisica”, perizia psicologica dr. . È già una donna, nel senso che Per_4 rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso femminile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è una donna in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile (“Si ritiene quindi che la richiesta di transizione sia necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di saluto psicofisica ”, perizia psicologica dr. . Il percorso Per_4 psicologico–clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere femminile. 2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione
3 verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di Progynova/Androcur, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. La ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 2021 la terapia con ormoni femminili;
_ essendole stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere femminile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno donna a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello maschile a quello femminile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali, come peraltro confermato dai suoi genitori auditi nell'udienza del 15.10.2025. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della
4 persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, (all'anagrafe Parte_2
) ha prodotto il certificato psicodiagnostico e la valutazione psicodiagnostica Parte_1
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico–legale, che (all'anagrafe ), motivata da una Parte_2 Parte_1 radicata percezione di app o femminile, i consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere Par psicofisico, raggiunto da , attraverso il percorso ormonale femmilinizzante e l'identificazione psicologica e sociale nell'identità di genere femminile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale femminile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 15.10.2025, confermate dai suoi genitori, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi Par rassegnate con sostituzione del nome “ ” con quello di “ ”, nome con il Parte_1 quale era ed è conosciuta nell'ambiente iliare, va accolta omanda per la
5 rettificazione dell'attribuzione di sesso femminile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di donna, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ ” Parte_1 Per anziché “ , nome con il quale è già nota nel suo ambiente sociale e famigliare, ed il sesso da chile a femminile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da CP_2
, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ricorrente è
[...] ciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico–clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143).
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una 2.5)
statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, l'essere parte del rapporto processuale il solo interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara nato a [...] il [...] (CF: Persona_1 rdighera (IM) alla via Firenze n.29/11, aver C.F._1
fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile e che risponde al nome proprio di “Joy” 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti nato a [...] il [...] (CF: ) e Persona_1 C.F._1 (IM) alla via Firenze n.29/11, con da Par maschile a femminile e modifica del prenome da a , e, per l'effetto, Parte_1 dispone che i competenti Uffici del Comune di r e Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero CP_3 istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da masc
6 e del nominativo in luogo di onde consentire la Parte_2 Persona_1 rettificazione/ad ione/sosti documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
7
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1142/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI IB presso il cui studio in Genova al viale Sauli n.5/28 è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (CF:
, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (all'anagrafe Alessandro) (atto di citazione) Parte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Autorizzare il Sig. a Parte_3 effettuare ogni trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5 , del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e contestualmente autorizzare il Sig. a procedere ai medesimi trattamenti medico/chirurgici; 2) Pt_2 contestualmente, stante lo stato di femminilizzazione raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come donna, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza e/o a quello del Comune dove è stato compilato, la rettificazione anagrafica P del sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti da esso Parte_1 derivanti»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE (1) Abstract. (all'anagrafe , con ricorso ex art. Parte_2 Persona_1
473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, con un fratellastro di dieci anni più grande da parte di padre, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguita nel percorso di transizione, avendo fin da piccola vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita, avviando, a marzo 2021, tramite percorso di telemedicina, e poi proseguendo, con presa in carico nel mese di maggio 2022, una terapia ormonale
1 affermativa di genere presso il reparto Endicronologia dell'Ospedale di San Martino di Genova dopo esserLe stato diagnosticato un una disforia di genere/incongruenza di genere MtoF, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi femminilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere femminile, si fa chiamare Par
, nome con il quale si presenta ed è riconosciuta nei vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione “fisica”, che da tempo nel Par proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di , con quella
“psico-sessuale”, evocava in giudizio la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI IMPERIA, per la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a Par femminile negli atti di stato civile, cambio del nome da a e Parte_1 autorizzazione ad un intervento chirurgico di affermazione di genere. 1.2) Sentita (all'anagrafe ), che, lucida/ben Parte_2 Parte_1 orientata/consapevole delle caratteristiche del percorso di transizione con i connessi potenziali fattori di richio bio/psichico/sociali, insisteva per l'accertamento del suo Par status di incongruenza di genere con mutamento del nome da a ed i Parte_1 suoi genitori e , che Controparte_1 Persona_2 dichiaravano d ia zione prodotta e delle dichiarazioni rese da (all'anagrafe )/ Parte_2 Parte_1
e m la Controparte_1 Persona_2 precisione, la causa veniva rimessa la Collegio per la decisione nell'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (certificato dott. SL 3 Regione Per_3 liguria;
certificato Ospedale Policlinico San Martino di Genova;
perizia psicologica dooo. PICCININI;
cariotipo; test MMPI) la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe ), è una persona con disforia di genere Parte_2 Parte_1 acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [«durante il colloquio clinico è risultato che la paziente presenta disturbo d'identità di genere (F64.0) confermato dalla psicodiagnostica MMPI–2 che esclude disturbi psicopatologici primitivi», così certificato dr. e test MMPI;
«l'esito della valutazione evidenzia un'incongruenza di genere, non Per_3 secondaria a disturbi psicopatologici. La persona è evidentemente identificata con il genere femminile, senza che questo sia associato a vantaggi sociali o culturali presunti, a intersessualità o a disturbi della personalità», così la perizia psicologica dott. ]. Per_4
Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento fossero Pa e siano decisamente femminili («la sua socialità era principalmente femminile …. desiderava vestirsi da femmina … la consapevolezza di sé come donna trana è emersa lentamente. Prima della Pa transizione, non era consapevole dell'effettiva disforia ma nel corso degli anni, la consapevolezza di una crescente sofferenza legata al suo corpo e al suo ruolo di genere ha iniziato a manifestarsi con chiarezza… », perizia psicologica dott. come, peraltro, emerso anche in sede Per_4
2 di comparizione personale, laddove questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente femminilizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lei radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere femminile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata, che la spingeva ad iniziare il percorso valutativo femminilizzante, desiderando fortemente di vivere stabilmente da donna in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al femminile, tanto da sottoporsi, dapprima tramite percorso di telemedicina, a far data dal 2021 e poi, dal maggio 2022, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, a terapia ormonale di transizione, «necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica» (perizia psicologica dr. . (all'anagrafe Per_4 Parte_2
), sin dall'adolescenza, vive come una donna;
è estremamente determinata, Parte_1 ha compiuto già trasformazioni corporee [“sviluppo della ghiandola mammaria) delle quale Pa ha tratto “benessere soggettivo” (certificato Ospedale San Martino) [“… il percorso di è segnato da un costante conflitto tra la sua identità e le aspettative familiari e sociali. Nonostante le Pa difficoltà incontrate, ha iniziato a intraprendere un processo di accettazione di sé, seppur con le difficoltà della disforia di genere. La sua resilienza, alimentata anche dal sostegno di figure familiari, Pa soprattutto il padre, e dalla consapevolezza che il cambiamento è possibile, ha permesso a di iniziare a vivere più autenticamente. Tuttavia, il cammino verso l'autosufficienza emotiva e l'integrazione della sua identità è ancora in fase di sviluppo. Il supporto psicoterapeutico ha giocato un ruolo fondamentale nel comprendere e affrontare la sua disforia, ma resta ancora una parte di cammino verso un maggior benessere psicologico e sociale. … La persona è evidentemente identificata con il genere femminile, senza che questo sia associato a vantaggi sociali o culturali presunti, a intersessualità o a disturbi della personalità. La richiesta di transizione risulta correlata al processo evolutivo della persona, che si percepisce appartenente al genere femminile. Durante tutti gli incontri, si è mostrata lucido, consapevole, matura e sicura nell'affermare la propria identità di genere. Si ritiene quindi che la richiesta di transizione sia necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di saluto psicofisica”, perizia psicologica dr. . È già una donna, nel senso che Per_4 rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso femminile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è una donna in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile (“Si ritiene quindi che la richiesta di transizione sia necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di saluto psicofisica ”, perizia psicologica dr. . Il percorso Per_4 psicologico–clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere femminile. 2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione
3 verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di Progynova/Androcur, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. La ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 2021 la terapia con ormoni femminili;
_ essendole stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere femminile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno donna a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello maschile a quello femminile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali, come peraltro confermato dai suoi genitori auditi nell'udienza del 15.10.2025. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della
4 persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, (all'anagrafe Parte_2
) ha prodotto il certificato psicodiagnostico e la valutazione psicodiagnostica Parte_1
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico–legale, che (all'anagrafe ), motivata da una Parte_2 Parte_1 radicata percezione di app o femminile, i consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere Par psicofisico, raggiunto da , attraverso il percorso ormonale femmilinizzante e l'identificazione psicologica e sociale nell'identità di genere femminile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale femminile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 15.10.2025, confermate dai suoi genitori, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi Par rassegnate con sostituzione del nome “ ” con quello di “ ”, nome con il Parte_1 quale era ed è conosciuta nell'ambiente iliare, va accolta omanda per la
5 rettificazione dell'attribuzione di sesso femminile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di donna, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ ” Parte_1 Per anziché “ , nome con il quale è già nota nel suo ambiente sociale e famigliare, ed il sesso da chile a femminile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da CP_2
, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ricorrente è
[...] ciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico–clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143).
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una 2.5)
statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, l'essere parte del rapporto processuale il solo interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara nato a [...] il [...] (CF: Persona_1 rdighera (IM) alla via Firenze n.29/11, aver C.F._1
fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile e che risponde al nome proprio di “Joy” 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti nato a [...] il [...] (CF: ) e Persona_1 C.F._1 (IM) alla via Firenze n.29/11, con da Par maschile a femminile e modifica del prenome da a , e, per l'effetto, Parte_1 dispone che i competenti Uffici del Comune di r e Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero CP_3 istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da masc
6 e del nominativo in luogo di onde consentire la Parte_2 Persona_1 rettificazione/ad ione/sosti documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
7