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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/12/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IC US AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Montegranaro ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla via S.Pellico n.5 presso lo studio dlel'avv. Gilberto
Mercuri, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
3/9/1970, entrambi residenti, rispettivamente, in Fermo ed in Piane di Falerone (FM) ed elettivamente domiciliate in Porto S.Giorgio alla via G. Bruno n.90 presso lo studio pagina 1 di 14 dell'avv. Giulio Cola, dal quale sono entrambe rappresentate e difese in forza di procura in atti
appellate
^^^^^
Oggetto: appello avverso l'ordinanza declaratoria d'incompetenza territoriale ex art.279 co.1 c.p.c., resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data
29/112021, a definizione del giudizio n.6656/2020 r.g., promosso dall' odierno appellante, in danno dell'odierna appellata, e del dante causa dell'altra Controparte_1 appellata, , avente ad oggetto “richiesta sentenza costitutiva ex art.2932 Parte_2
c.c.”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 13/12/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante con riporto alle conclusioni dell'atto di appello così ritrascritte “ 1)Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti, così provvedere:1)accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede e, per l'effetto, accertare e dichiarare la insussistenza di clausole nulle in merito alla competenza territoriale concordata tra le parti e comunque la legittimità della clausola derogatoria della competenza territoriale;
2)accertare e dichiarare, altresì, che comunque la competenza territoriale è quella del luogo ove esercita l'attività il
[...]
quale tecnico professionista e cioè il tribunale di Foggia;
3)dichiarare, comunque, la Pt_1 competenza del foro di Foggia nel caso di specie e, di conseguenza, la corretta instaurazione dell'azione proposta dal per tutte le ragioni di cui alla parte motiva Parte_1 che precede;
4)dichiarare ed accertare la fondatezza della domanda del e per Parte_1
l'effetto accogliere nel merito tutte le conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di seguito trascritte, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio” ; per le appellate si eccepiva preliminarmente la inammissibilità rituale del gravame ordinario avverso l'impugnata ordinanza declaratoria d'incompetenza e subordinatamente, l'infondatezza nel merito dello stesso, con condanna, in ogni caso dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
pagina 2 di 14 Svolgimento del processo
La remota vicenda sostanziale che determinava quella processuale in esame, va individuata in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, convenuto in data
8/11/2010, tra i germani e (avente causa dell'odierna Controparte_1 Parte_2 appellata ) da una parte quale promissari venditori, e dall'altra tale Controparte_2
, quale promissaria acquirente, preliminare avente ad oggetto un suolo CP_3 parzialmente edificabile sito in agro di Fermo (luogo di residenza delle parti) ed in occasione del quale i promissari venditori commissionavano all'odierno appellante, architetto, la redazione di attività di progettazione relativa al suolo da compravendere, prestazione professionale regolarmente adempiuta dal tecnico progettista con progetto esecutivo dallo stesso redatto e sottoscritto ed inoltrato al Comune di Fermo il 17-
21/11/2011 cui faceva seguito una deliberazione comunale del 23/3/2013 con cui veniva adottata una variante urbanistica che riduceva, di fatto, nella misura del 50% la volumetria edificabile.
Tale circostanza, evidentemente rilevante per il regolamento negoziale di cui innanzi, induceva le parti tutte dello stesso (ivi compresa la promissaria acquirente) a commissionare all'arch. una ulteriore prestazione professionale, formalizzata con Parte_1 scrittura del 2/8/2013 con la quale, preso atto che la suddetta deliberazione comunale vanificava il precedente progetto esecutivo redatto dal , incaricavano lo stesso Parte_1 professionista alla predisposizione di osservazioni da formulare avverso la delibera di cui innanzi, convenendo, altresì che, nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni predette, il professionista delegato veniva appositamente incaricato dai soili germani
[...]
a predisporre e presentare, a suo nome e a sue spese, ogni eventuale ricorso CP_1 amministrativo e/o giurisdizionale amministrativo, obbligandosi a sottoscrivere qualsiasi atto conseguenziale all'incarico mentre, nel caso opposto di accoglimnento delle osservazioni dal parte del o, successivamente, a seguito del ricorso, da parrte CP_4 dell'autorità giudiziaria, così consentendo l'attuazione del progetto esecutivo del
21/11/11, gli stessi committenti avrebbero corrisposto al “tutte le spese ed Parte_1 onorari spettanti a quest'ultimo e/o ai suoi collaboratori… commissurati nella cessione di una porzione di terreno in parte edificabile individuato catastalmente “ idoneo alla realizzazione di una cubatura edificabile di mc.1.261,80 (così convenendo in detti termini pagina 3 di 14 la corresponsione del compenso professionale spettante al professionista) aggiungendo, finanche, la previsione di una penale per il caso di inadempimento nella corresponsione del compenso come innanzi convenuto oltre l'importo di €200.000 ed oneri accessori a titolo di spese e compenso professionale di spettanza del . Parte_1
Integrava la suddetta scrittura privata una rilevante clausola (risultante di fatto determinante il contenzioso in esame), specificamente approvata e sottoscritta dai committenti ex art.1341 c.c., che, in deroga alla competenza territoriale del Foro per legge previsto per tutte le controversie eventualmente insorgenti in ordine alla esecuzione ed interpretazione della convenzione oltre che quelle relative alla liquidazione dei compensi previsti, rimaste indefinite in via amministrativa e bonaria, individuava il Foro esclusivamente competente nel Tribunale di Foggia-sezione distaccata di San Severo ovvero, nel caso di prevedibile abolizione della ridetta sezione distaccata, nel Tribunale di
Foggia.
In forza della ridetta scrittura privata del 2/8/2013 e di quanto in essa pattuito con la inclusa clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale alla stgregua della residenza della parte convenuta (risiedendo i entrambi in quel di Fermo) ed a CP_1 seguito dell'asserito inadempimento di essi committenti ad onorare la convenuta prestazione professionale di cui innanzi con la convenuta cessione del fondo edificabile in luogo del compenso dovutogli per l'opera asseritamente espletata, il , con Parte_1 citazione del 23/11/2020 innanzi l'adito Tribunale di Foggia, introduceva il giudizio in esame in danno dei convenuti e , nelle more deceduto con Controparte_1 Pt_2 subingresso della figlia , finalizzato ad ottenere, previo accertamento CP_2 dell'inadempimento contrattuale in ordine alla cessione del bene in luogo di compenso professionale, una sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. che trasferisse, in suo favore, la proprietà dell'individuato fondo edificabile nel Comune di Fermo, come catastalmente descritto e censito, oltre alla ulteriore condanna dei convenuti in solido al pagamento, in suo favore, della penale stabilita di €60.000,00 e relativo ordine di trascrizione della emananda sentenza, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La suddetta domanda introduttiva veniva avversata dagli odierni appellati con rituale e tempestiva comparsa di costituzione del 19/3/2021 con la quale introducevano un articolato compendio difensivo eccependo, in via preliminare la nullità della predetta pagina 4 di 14 clausola “vessatoria” derogativa della competenza territoriale di legge, supportando l'eccezione pregiudiziale con il richiamo alle rilevanti disposizioni afferenti il c.d. Codice del consumo (conseguenti al redatto contratto tra professionista e consumatore), ovvero l'annullabilità della stessa in quanto frutto di artifici e raggiri ed in quanto, infine, non rappresentando il luogo in cui era sorta o avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione, con conseguente richiesta di rigetto della domanda per la invocata declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Fermo.
Quanto al merito, richiamato subordinatamente al mancato accoglimento della suddetta eccezione preliminare, invocavano, sulla scorta di allegato e pregiudiziale giudizio penale pendente a carico del De BE in relazione alla vicenda de qua, una sospensione pregiudiziale ex art 295 c.p.c del giudizio civile nelle more della definizione di quello penale;
richiedevano, altresì, l'annullamento della scrittura privata, allegata ex adverso quale fonte contrattuale delle richieste attoree, per evidente vizio del consenso;
adducevano, inoltre, l'improcedibilità della promossa domanda ex art.2932 c.c. e l'0inammissibilità della stessa;
sempre nel merito, allegando il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al contratto, contestavano la debenza del compenso professionale richiesto;
contestavano finanche un rilevante inadempimento contrattuale ascrivibile al in ordine alla prestazione professionale di cui innanzi ed invocavano, Parte_1 infine, il riconoscimento a carico dello stesso attore di una responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. per aver pretestuosamente e temerariamente introdotto il giudizio
Così incardinatosi il giudizio dinanzi il Tribunale foggiano, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza ex art.183 c.p.c. del 12/4/2021, la causa veniva rinviata per la delibazione della questione preliminare introdotta dalla ridetta eccezione d'incompetenza territoriale, nell'assunto che la ridetta questione si configurasse idonea a definire il giudizio.
Espletati gli adempimenti di rito, la causa veniva pertanto riservata sulla ridetta questione preliminare di rito.
Seguiva, a scioglimento della riserva predetta, l'ordinanza oggetto della presente impugnativa, resa dal Tribunale foggiano in composizione monocratica in data 29/11/2021
e con la quale, sulla scorta di una pertinente motivazione, veniva accolta la sollevata eccezione d'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Fermo quale pagina 5 di 14 Foro principalmente competente sia con riferimento al luogo di residenza dei convenuti e sia in relazione al luogo in cui era sorta l'obbligazione contrattuale, in tesi inevasa dagli stessi e sia, infine, il luogo ove la predetta obbligazione doveva essere eseguita, veniva quindi fissata il termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi il IC dichiarato competente e disposta, infine, la refusione, a carico dell'attore ed in favore dei convenuti, delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Come detto, con adeguata motivazione illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, inquadrava il primo giudice la disciplina normativa e speciale in materia di clausole vessatorie ex art.1341 c.c., individuando la stessa oltre che nella norma codicistica suddetta anche nelle disposizioni di cui agli artt.33 ss del d.lgs. n.206/2005
(circoscritta ai contratti tra professionisti e consumatori ed operativa anche nel caso di contratto singolarmente predisposto), con una disciplina vicendevolmente integrativa, seppur correlate da disciplina e sanzioni diverse, richiedendo, la norma ordinaria predetta, una specifica approvazione scritta, disponendo, invece, quella speciale, la nullità della clausola a prescindere da qualsiasi sottoscrizione.
Tanto premesso, rilevava il Tribunale che la previsione del foro esclusivo del consumatore fosse derogabile dalle parti ma la deroga dovesse subordinarsi, oltre all'approvazione specifica scritta ex art.1341 c.c., anche ad una compiuta e comprovata “trattativa individuale, seria ed effettiva con il consumatore” a norma dell'art.34 co.4 del suddetto decreto del 2005, con correlativo onere probatorio incombente a carico esclusivo del professionista, come da richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito a supporto.
Ribadiva che l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore di clausole vessatorie (come, incontestabilmente, quella in esame, derogativa al foro esclusivo del consumatore) potesse consentirsi nella sola ipotesi, rimasta priva di adeguato supporto probatorio di cui era onerato il quale professionista) solo Parte_1 quando la clausola abusiva fosse stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole (c.d. negoziazione parziale).
pagina 6 di 14 Supportava il rilievo, peraltro avallato da consolidata giurisprudenza nomofilattica, con la precisazione del riparto probatorio come innanzi enunciato, onerandosi il consumatore che eccepisce l'incompetenza territoriale (nel caso di specie, i )la prova della CP_1 limitata nel contratto genetico, della clausola vessatoria de qua, cui si contrapponeva l'onere da parte del professionista di comprovare la ricorrenza della esimente in ordine ad una compiuta preliminare trattativa, seria, specifica ed individuale in ordine all'inserimento della clausola derogativa, evidenziando che la disciplina di cui innanzi si estendeva anche all'ipotesi, come quella in esame, laddove convenuto in giudizio dinanzi ad un giudice incompetente fosse non il consumatore ma l'erede, trasmettendosi agli eredi la dedotta qualità di consumatore, richiamando, infine, la rilevanza anche dell'istruttoria svolta nel separato giudizio penale.
Avverso la suddetta statuizione, omettendo di riassumere il giudizio nei termini fissati dinanzi il Tribunale di Fermo, il interponeva l'appello che ci occupa, allegando, Parte_1 con un primo motivo, la ritenuta appellabilità dell'ordinanza impugnata e, quanto al merito, con una seconda censura, ribadiva la legittimità della clausola derogatoria in forza delle specifiche trattative individuali intercorse, così prospettando una errata motivazione quale vizio di motivazione ed infine, con una terza doglianza, allegava la fondatezza nel merito della domanda introduttiva, concludendo come innanzi precisato.
Si costituivano, con unico difensore e comune atto costitutivo, entrambi gli appellati eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità rituale dell'avverso gravame, proposto inammissibilmente in luogo di quello previsto di legittimità, con il rituale strumento del
Regolamento di Competenza ex art. 42 c.p.c. e ribadendo, subordinatamente,
l'infondatezza anche nel merito della richiesta ex art.2932 c.c. per tutte le eccezioni già esposte in primo grado, concludendo quindi come innanzi precisato ed aggiungendo la richiesta di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3/6/2022, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 9/2/2024, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella dell'11/12/2024 e quindi, per analoga ragione, a quella del 13/12/2024 nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, previste dalla disposta modalità di trattazione cartolare, veniva riservata in decisione per essere successivamente rimessa pagina 7 di 14 sul ruolo per modifica del Collegio decisorio a quella del 19/6/2026, anticipata a quella del 12/12/2025, con definitiva riserva in decisione sulle trascritte conclusioni.
Motivazione della decisione
Rileva preliminarmente il Collegio che, a fronte delle due opzioni processuali a disposizione dell'appellante, entrambe finalizzate a persistere nelle proprie richieste, ovvero quella della tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi il dichiarato IC competente, ovvero il Tribunale di Fermo, laddove avrebbe potuto allegare pertinenti argomentazioni a supporto della ritenuta trattativa precontrattuale in merito alla clausola derogativa ed avvalorare la propria richiesta in danno dei convenuti , ovvero, alternativamente, CP_1 impugnare la dichiarata incompetenza del IC foggiano con il mezzo ritualmente predisposto a tal fine, ovvero con il Regolamento di Competenza dinanzi la Corte di cassazione, lo stesso si determinava ad una iniziativa processuale assolutamente irrituale e palesemente inammissibile, gravando l'ordinanza di dichiarata incompetenza dinanzi questa Corte, tanto precludendo al Collegio qualsiasi delibazione in ordine alle ventilate censure attinenti il merito della questione, ovvero la validità della clausola derogativa alla prevista competenza territoriale del foro del consumatore, ed imponendo una doverosa ed assorbente declaratoria d'inammissibilità formale del gravame, proposto, con una impugnativa ordinaria espressamente preclusa, non solo per la previsione del rituale strumento d'impugnativa in sede di legittimità ma anche in ragione dell'avvenuta estinzione del giudizio definito con l'ordinanza irritualmente impugnata, conseguente all'incomprensibile e duplice inerzia di cui innanzi, non avendo il riassunto lo Parte_1 stesso dinanzi il competente Tribunale di Fermo nel termine perentorio disposto in parte dispositiva dell'impugnata ordinanza.
A tale riguardo, peraltro, reputa il Collegio destituita di alcun fondamento la tesi difensiva, prospettata a supporto dell'asserita appellabilità ordinaria dell'ordinanza, di un ritenuto contenuto decisorio di sentenza del predetto provvedimento per aver il primo giudice delibato la questione pregiudiziale sulla competenza “spingendosi ad affrontare la vicenda nel merito ed arrivando finanche a pronunciarsi sulla soccombenza processuale delle spese di giudizio”.
A destituire di pregio l'assunto difensivo di cui innanzi, è sufficiente osservare che proprio la delibazione richiesta in via pregiudiziale al Tribunale circa la validità o meno della pagina 8 di 14 clausola derogativa inclusa nella scrittura privata del 2/8/2013, imponeva allo stesso la verifica, sulla scorta della proposta eccezione di parte convenuta circa la violazione della norma a tutela del consumatore, della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti oggettivi che subordinavano la validità della clausola in questione, quale la trattativa preliminare, individuale, seria e specifica atta ad avallarne la previsione contrattuale, in disparte la incontestata specifica approvazione e sottoscrizione da parte dei convenuti consumatori.
Solo tale verifica, invero, poteva consentire al IC foggiano una corretta e motivata delibazione della questione pregiudiziale, non potendosi, pertanto, condividere la prospettata invadenza del Tribunale nel merito della controversia, idonea, in tesi appellante, a conferire all'ordinanza in esame la qualifica decisoria di sentenza.
Né, tanto meno poteva accordarsi tale natura per la dichiarata soccombenza processuale con conseguente regolamentazione delle spese, risultando incontestato che la soccombenza processuale fosse una doverosa conseguenza dell'accoglimento della eccezione pregiudiziale d'incompetenza territoriale, giustificando, tra l'altro, il Tribunale la determinazione dell'entità delle spese con esclusione della fase istruttoria (da considerarsi inclusa in quella di trattazione).
La statuizione sulle spese processuali si configurava, invero, quale atto dovuto da parte del Tribunale in ragione della ritenuta chiusura del processo, a nulla rilevando la natura formale del provvedimento estintivo (cfr. Cass. 7010/2017; Cass. n.31446/2022;
n.31619/2024).
Alcuna fuorviante indagine di merito ha svolto quindi il Tribunale, tale non potendo qualificarsi il procedimento motivazionale con il quale lo stesso supportava la ritenuta invalidità della clausola derogativa alla competenza del foro del consumatore, indispensabile al fine di ritenere la corretta competenza territoriale, obliterata dall'attore sull'errata convinzione della ritenuta sufficienza della specifica sottoscrizione prevista dall'art.1341 c.c. per conferire alla clausola vessatoria in questione il crisma della legalità
(necessitando, invece, a tal fine, l'inderogabile presupposto della preliminare e provata trattativa precontrattuale con le qualifiche di cui innanzi).
pagina 9 di 14 A tale riguardo è stato, invero, autorevolmente precisato che: “Qualunque sentenza- escluse quelle del giudice di pace –che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione sulle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi di impugnazione”(cfr. Cass. ordinanza 17/11/2021 n.34999) laddove, nel caso in esame, la natura “strumentale” della verifica circa la sussistenza dei presupposti di validità della clausola vessatoria derogativa era incontestabile, atteso che il procedimento interpretativo ed ermeneutico era preliminare e propedeutico proprio alla delibazione circa la proposta eccezione d'incompetenza territoriale, non rivestendo la stessa alcuna ”autonomia” rispetto alla questione in esame ma rilevandosi espressamente finalizzata proprio alla delibazione dell'eccezione.
Esclusa quindi alcuna disamina “autonoma” della questione di merito ed esclusa finanche la rilevanza della statuizione condannatoria in punto di spese, l'ordinanza in questione poteva esclusivamente impugnarsi con il rituale mezzo ex art.42 c.p.c. (v. ex multis Cass.
n,23523 del 28/8/2024; n.20860 del 25/7/2024; 15/6/2021 n.16929).
Per quanto evidentemente “assorbite” dal rilievo rituale d'inammissibilità del gravame, per completezza espositiva rileva il Collegio la infondatezza della censura di merito con cui si duole l'appellante del vizio motivazionale in ordine alla ritenuta illegittimità della clausola derogatoria.
Assume, invero, l'appellante a supporto della doglianza, un duplice rilievo sostanziale e processuale che, in tesi, avrebbe dovuto legittimare la prevista deroga con rilevante valenza probatoria in ordine alle preliminari trattive individuali precontrattuali, quale la deposizione, in sede penale, del tecnico di fiducia degli stessi in ordine alla Parte_3 compiuta disamina preventiva di ogni clausola contrattuale afferente la convenzione del
2/8/2013 e, in secondo luogo, l'idoneità dello stesso contratto, riportante una inequivoca ammissione dei di un avvenuta trattativa individuale. CP_1
pagina 10 di 14 Rileva il Collegio l'inidoneità di entrambi i rilievi ad attestare l'effettiva trattativa precontrattuale nei termini di serietà, individualità, e specificità richiesti dalla concorde giurisprudenza per consentire la deroga al foro esclusivo del consumatore.
In primo luogo, non può condividersi la censura sotto il profilo della preclusa possibilità rituale da parte del primo giudice all'introduzione di rilevanti riscontri probatori in senso contrario, atteso che l'onere probatorio da assolvere, rimasto inevaso da parte del
[...]
, non era tanto quello di una compiuta trattativa individuale preliminare e funzionale Pt_1 all'accettazione della clausola vessatoria da parte dei , quanto quello di una CP_1 trattativa specificamente e seriamente finalizzata ad accettare la devoluzione di una competenza territoriale distinta da quella che la legge riservava agli stessi quali consumatori, dovendo quindi comprovarsi la circostanza fattuale di una trattativa seria effettiva e specifica, attinente proprio alla imposta deroga al foro previsto ex lege, ovvero alla disposizione legislativa speciale ben conosciuta dai che, malgrado il ridetto CP_1 beneficio legislativo di cui erano a conoscenza, consentivano alla devoluzione di un foro alternativo, a tutto vantaggio del professionista, con chiara asimettria contrattuale.
Di una richiesta di prova in tal senso, con articolazione di capitoli finalizzati a comprovare non la generica trattativa, peraltro presumibilmente mediata tramite il proprio consulente tecnico di fiducia (presso il cui studio in Fermo lo stesso attore ammette la stipula del contratto genetico dell'obbligazione e prestazione professionale, così confermando la sussistenza anche di un foro alternativo del luogo ove era sorta l'obbligazione) quanto quella individuale (ovvero diretta) seria, effettiva e specifica che da sola avrebbe potuto consentire l'inclusione della clausola vessatoria derogativa, non vi è traccia negli atti di primo grado.
A nulla può rilevare l'ammissione dei “di aver esatta e piena conoscenza di quanto Tes_1 riportato e concordato e che il suo contenuto è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti medesime” atteso che, come innanzi evidenziato, la trattativa che gli stessi ammettono di essere incorsa se pure “individuale” non era qualificata “specifica” ovvero diretta all'accettazione di una devoluzione di giurisdizione territoriale distinta da qella prevista dalla legge e che violava anche la competenza dei fori alternativi del luogo di nascita e conclusione dell'obbligazione e, finanche di quello relativo al luogo in cui la stessa pagina 11 di 14 obbligazione doveva esse espletata in favore del creditore, ovvero, in ogni caso, con l'individuazione del Tribunale di Fermo.
Il suddetto Tribunale, invero, anche in disparte la disposizione ex art.1465 bis c.c. a tutela del consumatore nei contratti conclusi con professionisti, veniva territorialmente individuato sia in quanto corrispondente al luogo in cui l'obbligazione era stata convenuta
(nel caso di specie, con la redazione e sottoscrizione del contratto del 2/8/2013) e sia in quanto la prestazione dovuta dai non era di natura pecuniaria, come CP_1 infondatamente allegato dal , ma di natura reale e costitutiva, avendo il Parte_1 professionista richiesto che la prestazione professionale a lui demandata dai committenti gli fosse remunerata non con pagamento in denaro bensì con il trasferimento di CP_1 proprietà di un fondo edificatorio sito in quel di Fermo, conseguendone che la prestazione in favore del creditore dovesse intendersi eseguibile con effetti reali correlativi ad un bene immobile incontestabilmente ubicato nel territorio di Fermo, in alcu n quindi, Per_1 potendosi prevedere la competenza del Tribunale foggiano, essendo Foggia il luogo del domicilio professionale del se non con la pretesa inclusione di una clausola Parte_1 pacificamente vessatoria in deroga ai principi generali e speciali suddetti.
In sostanza, il attribuisce alla pretesa dichiarazione ammissiva dei una Parte_1 Tes_1 rilevanza probatoria dirimente che la stessa non può avere e ritiene “evidente” sulla scorta di incomprensibile presunzione, la effettività di una seria, individuale e specifica trattativa precontrattuale all'esito della quale i avrebbero acconsentito alla deroga Tes_1 territoriale, così prospettando una doglianza per un vizio motivazionale in realtà insussistente.
Infine con la terza ed ultima censura lamenta l'appellante un preteso ed ulteriore vizio di omessa pronuncia circa il la fondatezza nel merito della domanda.
Tale censura è, prima di tutto, inammissibile, attesa la incontestata natura assorbente della declaratoria d'incompetenza del giudice foggiano irritualmente adito e che, per ovvie ragioni, non affrontava minimamente il merito della domanda, ovvero la pretsa prova dell'adempimento professionale da parte del quale presupposto per la richiesta Parte_1 ex art.2932 c.c.-
pagina 12 di 14 A tale riguardo è appena il caso di accennare che, la condizione sospensiva convenzionalmente pattuita, subordinava l'obbligazione remunerativa a carico dei committenti nella sola ipotesi in cui le osservazioni predisposte dal professionista incaricato per contrastare la deliberazione comunale riduttiva in maniere rilevante della volumetria edificabile del fondo compromesso in vendita alla , fossero state Pt_4 positivamente recepite dal o, subordinatamente, dall'autorità giudiziaria cui lo CP_4 stesso profesisonista avrebbe dovuto rivolgersi con un redigendo ricorso amministrativo finalizzato alla caducazione del predetto provvedimento comunale, consentendosi in entrambe le ipotesi l'attuazione del progetto esecutivo dallo stesso predisposto.
Incombeva quindi al professionista comprovare l'avvenuto evento che condizionava sospensivamente il proprio diritto di credito, ovvero o l'esito positivo delle proprie osservazioni o, quanto meno, un riscontro positivo da parte del IC amministrativo all'esito dell'impugnativa giudiziale del provvedimento restrittivo comunale ma anche siffatto onere restava privo di effettivo assolvimento.
In definitiva, anche in disparte l'assorbente vizio genetico del gravame, rivolto ad un giudice palesemente e ritualmente sprovvisto di competenza giurisdizionale in merito alla ritenuta e dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, lo stesso gravame si configura destituito di fondamento anche nel subordinato profilo di merito, conseguendone l'ineluttabile ed integrale rigetto con le conseguenziali statuizioni in merito alle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa ex art. 279, co.1, c.p.c. dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 29/11/2021, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore degli appellati in solido, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€12.044,00 oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo versato all'atto d'iscrizione del gravame;
4)Ordina al competente Conservatore RR.II., con esonero dello stesso di qualsivoglia responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio del 23/11/2020 relativa al fondo sito nel Comune di Fermo catastalmente censito al foglio 47, p.lla 50, sub 2,3,4 e 5.
Cosi deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 16/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IC US estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IC US AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Montegranaro ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla via S.Pellico n.5 presso lo studio dlel'avv. Gilberto
Mercuri, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
3/9/1970, entrambi residenti, rispettivamente, in Fermo ed in Piane di Falerone (FM) ed elettivamente domiciliate in Porto S.Giorgio alla via G. Bruno n.90 presso lo studio pagina 1 di 14 dell'avv. Giulio Cola, dal quale sono entrambe rappresentate e difese in forza di procura in atti
appellate
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Oggetto: appello avverso l'ordinanza declaratoria d'incompetenza territoriale ex art.279 co.1 c.p.c., resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data
29/112021, a definizione del giudizio n.6656/2020 r.g., promosso dall' odierno appellante, in danno dell'odierna appellata, e del dante causa dell'altra Controparte_1 appellata, , avente ad oggetto “richiesta sentenza costitutiva ex art.2932 Parte_2
c.c.”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 13/12/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante con riporto alle conclusioni dell'atto di appello così ritrascritte “ 1)Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti, così provvedere:1)accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede e, per l'effetto, accertare e dichiarare la insussistenza di clausole nulle in merito alla competenza territoriale concordata tra le parti e comunque la legittimità della clausola derogatoria della competenza territoriale;
2)accertare e dichiarare, altresì, che comunque la competenza territoriale è quella del luogo ove esercita l'attività il
[...]
quale tecnico professionista e cioè il tribunale di Foggia;
3)dichiarare, comunque, la Pt_1 competenza del foro di Foggia nel caso di specie e, di conseguenza, la corretta instaurazione dell'azione proposta dal per tutte le ragioni di cui alla parte motiva Parte_1 che precede;
4)dichiarare ed accertare la fondatezza della domanda del e per Parte_1
l'effetto accogliere nel merito tutte le conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di seguito trascritte, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio” ; per le appellate si eccepiva preliminarmente la inammissibilità rituale del gravame ordinario avverso l'impugnata ordinanza declaratoria d'incompetenza e subordinatamente, l'infondatezza nel merito dello stesso, con condanna, in ogni caso dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
pagina 2 di 14 Svolgimento del processo
La remota vicenda sostanziale che determinava quella processuale in esame, va individuata in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, convenuto in data
8/11/2010, tra i germani e (avente causa dell'odierna Controparte_1 Parte_2 appellata ) da una parte quale promissari venditori, e dall'altra tale Controparte_2
, quale promissaria acquirente, preliminare avente ad oggetto un suolo CP_3 parzialmente edificabile sito in agro di Fermo (luogo di residenza delle parti) ed in occasione del quale i promissari venditori commissionavano all'odierno appellante, architetto, la redazione di attività di progettazione relativa al suolo da compravendere, prestazione professionale regolarmente adempiuta dal tecnico progettista con progetto esecutivo dallo stesso redatto e sottoscritto ed inoltrato al Comune di Fermo il 17-
21/11/2011 cui faceva seguito una deliberazione comunale del 23/3/2013 con cui veniva adottata una variante urbanistica che riduceva, di fatto, nella misura del 50% la volumetria edificabile.
Tale circostanza, evidentemente rilevante per il regolamento negoziale di cui innanzi, induceva le parti tutte dello stesso (ivi compresa la promissaria acquirente) a commissionare all'arch. una ulteriore prestazione professionale, formalizzata con Parte_1 scrittura del 2/8/2013 con la quale, preso atto che la suddetta deliberazione comunale vanificava il precedente progetto esecutivo redatto dal , incaricavano lo stesso Parte_1 professionista alla predisposizione di osservazioni da formulare avverso la delibera di cui innanzi, convenendo, altresì che, nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni predette, il professionista delegato veniva appositamente incaricato dai soili germani
[...]
a predisporre e presentare, a suo nome e a sue spese, ogni eventuale ricorso CP_1 amministrativo e/o giurisdizionale amministrativo, obbligandosi a sottoscrivere qualsiasi atto conseguenziale all'incarico mentre, nel caso opposto di accoglimnento delle osservazioni dal parte del o, successivamente, a seguito del ricorso, da parrte CP_4 dell'autorità giudiziaria, così consentendo l'attuazione del progetto esecutivo del
21/11/11, gli stessi committenti avrebbero corrisposto al “tutte le spese ed Parte_1 onorari spettanti a quest'ultimo e/o ai suoi collaboratori… commissurati nella cessione di una porzione di terreno in parte edificabile individuato catastalmente “ idoneo alla realizzazione di una cubatura edificabile di mc.1.261,80 (così convenendo in detti termini pagina 3 di 14 la corresponsione del compenso professionale spettante al professionista) aggiungendo, finanche, la previsione di una penale per il caso di inadempimento nella corresponsione del compenso come innanzi convenuto oltre l'importo di €200.000 ed oneri accessori a titolo di spese e compenso professionale di spettanza del . Parte_1
Integrava la suddetta scrittura privata una rilevante clausola (risultante di fatto determinante il contenzioso in esame), specificamente approvata e sottoscritta dai committenti ex art.1341 c.c., che, in deroga alla competenza territoriale del Foro per legge previsto per tutte le controversie eventualmente insorgenti in ordine alla esecuzione ed interpretazione della convenzione oltre che quelle relative alla liquidazione dei compensi previsti, rimaste indefinite in via amministrativa e bonaria, individuava il Foro esclusivamente competente nel Tribunale di Foggia-sezione distaccata di San Severo ovvero, nel caso di prevedibile abolizione della ridetta sezione distaccata, nel Tribunale di
Foggia.
In forza della ridetta scrittura privata del 2/8/2013 e di quanto in essa pattuito con la inclusa clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale alla stgregua della residenza della parte convenuta (risiedendo i entrambi in quel di Fermo) ed a CP_1 seguito dell'asserito inadempimento di essi committenti ad onorare la convenuta prestazione professionale di cui innanzi con la convenuta cessione del fondo edificabile in luogo del compenso dovutogli per l'opera asseritamente espletata, il , con Parte_1 citazione del 23/11/2020 innanzi l'adito Tribunale di Foggia, introduceva il giudizio in esame in danno dei convenuti e , nelle more deceduto con Controparte_1 Pt_2 subingresso della figlia , finalizzato ad ottenere, previo accertamento CP_2 dell'inadempimento contrattuale in ordine alla cessione del bene in luogo di compenso professionale, una sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. che trasferisse, in suo favore, la proprietà dell'individuato fondo edificabile nel Comune di Fermo, come catastalmente descritto e censito, oltre alla ulteriore condanna dei convenuti in solido al pagamento, in suo favore, della penale stabilita di €60.000,00 e relativo ordine di trascrizione della emananda sentenza, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La suddetta domanda introduttiva veniva avversata dagli odierni appellati con rituale e tempestiva comparsa di costituzione del 19/3/2021 con la quale introducevano un articolato compendio difensivo eccependo, in via preliminare la nullità della predetta pagina 4 di 14 clausola “vessatoria” derogativa della competenza territoriale di legge, supportando l'eccezione pregiudiziale con il richiamo alle rilevanti disposizioni afferenti il c.d. Codice del consumo (conseguenti al redatto contratto tra professionista e consumatore), ovvero l'annullabilità della stessa in quanto frutto di artifici e raggiri ed in quanto, infine, non rappresentando il luogo in cui era sorta o avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione, con conseguente richiesta di rigetto della domanda per la invocata declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Fermo.
Quanto al merito, richiamato subordinatamente al mancato accoglimento della suddetta eccezione preliminare, invocavano, sulla scorta di allegato e pregiudiziale giudizio penale pendente a carico del De BE in relazione alla vicenda de qua, una sospensione pregiudiziale ex art 295 c.p.c del giudizio civile nelle more della definizione di quello penale;
richiedevano, altresì, l'annullamento della scrittura privata, allegata ex adverso quale fonte contrattuale delle richieste attoree, per evidente vizio del consenso;
adducevano, inoltre, l'improcedibilità della promossa domanda ex art.2932 c.c. e l'0inammissibilità della stessa;
sempre nel merito, allegando il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al contratto, contestavano la debenza del compenso professionale richiesto;
contestavano finanche un rilevante inadempimento contrattuale ascrivibile al in ordine alla prestazione professionale di cui innanzi ed invocavano, Parte_1 infine, il riconoscimento a carico dello stesso attore di una responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. per aver pretestuosamente e temerariamente introdotto il giudizio
Così incardinatosi il giudizio dinanzi il Tribunale foggiano, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza ex art.183 c.p.c. del 12/4/2021, la causa veniva rinviata per la delibazione della questione preliminare introdotta dalla ridetta eccezione d'incompetenza territoriale, nell'assunto che la ridetta questione si configurasse idonea a definire il giudizio.
Espletati gli adempimenti di rito, la causa veniva pertanto riservata sulla ridetta questione preliminare di rito.
Seguiva, a scioglimento della riserva predetta, l'ordinanza oggetto della presente impugnativa, resa dal Tribunale foggiano in composizione monocratica in data 29/11/2021
e con la quale, sulla scorta di una pertinente motivazione, veniva accolta la sollevata eccezione d'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Fermo quale pagina 5 di 14 Foro principalmente competente sia con riferimento al luogo di residenza dei convenuti e sia in relazione al luogo in cui era sorta l'obbligazione contrattuale, in tesi inevasa dagli stessi e sia, infine, il luogo ove la predetta obbligazione doveva essere eseguita, veniva quindi fissata il termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi il IC dichiarato competente e disposta, infine, la refusione, a carico dell'attore ed in favore dei convenuti, delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Come detto, con adeguata motivazione illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, inquadrava il primo giudice la disciplina normativa e speciale in materia di clausole vessatorie ex art.1341 c.c., individuando la stessa oltre che nella norma codicistica suddetta anche nelle disposizioni di cui agli artt.33 ss del d.lgs. n.206/2005
(circoscritta ai contratti tra professionisti e consumatori ed operativa anche nel caso di contratto singolarmente predisposto), con una disciplina vicendevolmente integrativa, seppur correlate da disciplina e sanzioni diverse, richiedendo, la norma ordinaria predetta, una specifica approvazione scritta, disponendo, invece, quella speciale, la nullità della clausola a prescindere da qualsiasi sottoscrizione.
Tanto premesso, rilevava il Tribunale che la previsione del foro esclusivo del consumatore fosse derogabile dalle parti ma la deroga dovesse subordinarsi, oltre all'approvazione specifica scritta ex art.1341 c.c., anche ad una compiuta e comprovata “trattativa individuale, seria ed effettiva con il consumatore” a norma dell'art.34 co.4 del suddetto decreto del 2005, con correlativo onere probatorio incombente a carico esclusivo del professionista, come da richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito a supporto.
Ribadiva che l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore di clausole vessatorie (come, incontestabilmente, quella in esame, derogativa al foro esclusivo del consumatore) potesse consentirsi nella sola ipotesi, rimasta priva di adeguato supporto probatorio di cui era onerato il quale professionista) solo Parte_1 quando la clausola abusiva fosse stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole (c.d. negoziazione parziale).
pagina 6 di 14 Supportava il rilievo, peraltro avallato da consolidata giurisprudenza nomofilattica, con la precisazione del riparto probatorio come innanzi enunciato, onerandosi il consumatore che eccepisce l'incompetenza territoriale (nel caso di specie, i )la prova della CP_1 limitata nel contratto genetico, della clausola vessatoria de qua, cui si contrapponeva l'onere da parte del professionista di comprovare la ricorrenza della esimente in ordine ad una compiuta preliminare trattativa, seria, specifica ed individuale in ordine all'inserimento della clausola derogativa, evidenziando che la disciplina di cui innanzi si estendeva anche all'ipotesi, come quella in esame, laddove convenuto in giudizio dinanzi ad un giudice incompetente fosse non il consumatore ma l'erede, trasmettendosi agli eredi la dedotta qualità di consumatore, richiamando, infine, la rilevanza anche dell'istruttoria svolta nel separato giudizio penale.
Avverso la suddetta statuizione, omettendo di riassumere il giudizio nei termini fissati dinanzi il Tribunale di Fermo, il interponeva l'appello che ci occupa, allegando, Parte_1 con un primo motivo, la ritenuta appellabilità dell'ordinanza impugnata e, quanto al merito, con una seconda censura, ribadiva la legittimità della clausola derogatoria in forza delle specifiche trattative individuali intercorse, così prospettando una errata motivazione quale vizio di motivazione ed infine, con una terza doglianza, allegava la fondatezza nel merito della domanda introduttiva, concludendo come innanzi precisato.
Si costituivano, con unico difensore e comune atto costitutivo, entrambi gli appellati eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità rituale dell'avverso gravame, proposto inammissibilmente in luogo di quello previsto di legittimità, con il rituale strumento del
Regolamento di Competenza ex art. 42 c.p.c. e ribadendo, subordinatamente,
l'infondatezza anche nel merito della richiesta ex art.2932 c.c. per tutte le eccezioni già esposte in primo grado, concludendo quindi come innanzi precisato ed aggiungendo la richiesta di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3/6/2022, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 9/2/2024, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella dell'11/12/2024 e quindi, per analoga ragione, a quella del 13/12/2024 nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, previste dalla disposta modalità di trattazione cartolare, veniva riservata in decisione per essere successivamente rimessa pagina 7 di 14 sul ruolo per modifica del Collegio decisorio a quella del 19/6/2026, anticipata a quella del 12/12/2025, con definitiva riserva in decisione sulle trascritte conclusioni.
Motivazione della decisione
Rileva preliminarmente il Collegio che, a fronte delle due opzioni processuali a disposizione dell'appellante, entrambe finalizzate a persistere nelle proprie richieste, ovvero quella della tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi il dichiarato IC competente, ovvero il Tribunale di Fermo, laddove avrebbe potuto allegare pertinenti argomentazioni a supporto della ritenuta trattativa precontrattuale in merito alla clausola derogativa ed avvalorare la propria richiesta in danno dei convenuti , ovvero, alternativamente, CP_1 impugnare la dichiarata incompetenza del IC foggiano con il mezzo ritualmente predisposto a tal fine, ovvero con il Regolamento di Competenza dinanzi la Corte di cassazione, lo stesso si determinava ad una iniziativa processuale assolutamente irrituale e palesemente inammissibile, gravando l'ordinanza di dichiarata incompetenza dinanzi questa Corte, tanto precludendo al Collegio qualsiasi delibazione in ordine alle ventilate censure attinenti il merito della questione, ovvero la validità della clausola derogativa alla prevista competenza territoriale del foro del consumatore, ed imponendo una doverosa ed assorbente declaratoria d'inammissibilità formale del gravame, proposto, con una impugnativa ordinaria espressamente preclusa, non solo per la previsione del rituale strumento d'impugnativa in sede di legittimità ma anche in ragione dell'avvenuta estinzione del giudizio definito con l'ordinanza irritualmente impugnata, conseguente all'incomprensibile e duplice inerzia di cui innanzi, non avendo il riassunto lo Parte_1 stesso dinanzi il competente Tribunale di Fermo nel termine perentorio disposto in parte dispositiva dell'impugnata ordinanza.
A tale riguardo, peraltro, reputa il Collegio destituita di alcun fondamento la tesi difensiva, prospettata a supporto dell'asserita appellabilità ordinaria dell'ordinanza, di un ritenuto contenuto decisorio di sentenza del predetto provvedimento per aver il primo giudice delibato la questione pregiudiziale sulla competenza “spingendosi ad affrontare la vicenda nel merito ed arrivando finanche a pronunciarsi sulla soccombenza processuale delle spese di giudizio”.
A destituire di pregio l'assunto difensivo di cui innanzi, è sufficiente osservare che proprio la delibazione richiesta in via pregiudiziale al Tribunale circa la validità o meno della pagina 8 di 14 clausola derogativa inclusa nella scrittura privata del 2/8/2013, imponeva allo stesso la verifica, sulla scorta della proposta eccezione di parte convenuta circa la violazione della norma a tutela del consumatore, della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti oggettivi che subordinavano la validità della clausola in questione, quale la trattativa preliminare, individuale, seria e specifica atta ad avallarne la previsione contrattuale, in disparte la incontestata specifica approvazione e sottoscrizione da parte dei convenuti consumatori.
Solo tale verifica, invero, poteva consentire al IC foggiano una corretta e motivata delibazione della questione pregiudiziale, non potendosi, pertanto, condividere la prospettata invadenza del Tribunale nel merito della controversia, idonea, in tesi appellante, a conferire all'ordinanza in esame la qualifica decisoria di sentenza.
Né, tanto meno poteva accordarsi tale natura per la dichiarata soccombenza processuale con conseguente regolamentazione delle spese, risultando incontestato che la soccombenza processuale fosse una doverosa conseguenza dell'accoglimento della eccezione pregiudiziale d'incompetenza territoriale, giustificando, tra l'altro, il Tribunale la determinazione dell'entità delle spese con esclusione della fase istruttoria (da considerarsi inclusa in quella di trattazione).
La statuizione sulle spese processuali si configurava, invero, quale atto dovuto da parte del Tribunale in ragione della ritenuta chiusura del processo, a nulla rilevando la natura formale del provvedimento estintivo (cfr. Cass. 7010/2017; Cass. n.31446/2022;
n.31619/2024).
Alcuna fuorviante indagine di merito ha svolto quindi il Tribunale, tale non potendo qualificarsi il procedimento motivazionale con il quale lo stesso supportava la ritenuta invalidità della clausola derogativa alla competenza del foro del consumatore, indispensabile al fine di ritenere la corretta competenza territoriale, obliterata dall'attore sull'errata convinzione della ritenuta sufficienza della specifica sottoscrizione prevista dall'art.1341 c.c. per conferire alla clausola vessatoria in questione il crisma della legalità
(necessitando, invece, a tal fine, l'inderogabile presupposto della preliminare e provata trattativa precontrattuale con le qualifiche di cui innanzi).
pagina 9 di 14 A tale riguardo è stato, invero, autorevolmente precisato che: “Qualunque sentenza- escluse quelle del giudice di pace –che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione sulle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi di impugnazione”(cfr. Cass. ordinanza 17/11/2021 n.34999) laddove, nel caso in esame, la natura “strumentale” della verifica circa la sussistenza dei presupposti di validità della clausola vessatoria derogativa era incontestabile, atteso che il procedimento interpretativo ed ermeneutico era preliminare e propedeutico proprio alla delibazione circa la proposta eccezione d'incompetenza territoriale, non rivestendo la stessa alcuna ”autonomia” rispetto alla questione in esame ma rilevandosi espressamente finalizzata proprio alla delibazione dell'eccezione.
Esclusa quindi alcuna disamina “autonoma” della questione di merito ed esclusa finanche la rilevanza della statuizione condannatoria in punto di spese, l'ordinanza in questione poteva esclusivamente impugnarsi con il rituale mezzo ex art.42 c.p.c. (v. ex multis Cass.
n,23523 del 28/8/2024; n.20860 del 25/7/2024; 15/6/2021 n.16929).
Per quanto evidentemente “assorbite” dal rilievo rituale d'inammissibilità del gravame, per completezza espositiva rileva il Collegio la infondatezza della censura di merito con cui si duole l'appellante del vizio motivazionale in ordine alla ritenuta illegittimità della clausola derogatoria.
Assume, invero, l'appellante a supporto della doglianza, un duplice rilievo sostanziale e processuale che, in tesi, avrebbe dovuto legittimare la prevista deroga con rilevante valenza probatoria in ordine alle preliminari trattive individuali precontrattuali, quale la deposizione, in sede penale, del tecnico di fiducia degli stessi in ordine alla Parte_3 compiuta disamina preventiva di ogni clausola contrattuale afferente la convenzione del
2/8/2013 e, in secondo luogo, l'idoneità dello stesso contratto, riportante una inequivoca ammissione dei di un avvenuta trattativa individuale. CP_1
pagina 10 di 14 Rileva il Collegio l'inidoneità di entrambi i rilievi ad attestare l'effettiva trattativa precontrattuale nei termini di serietà, individualità, e specificità richiesti dalla concorde giurisprudenza per consentire la deroga al foro esclusivo del consumatore.
In primo luogo, non può condividersi la censura sotto il profilo della preclusa possibilità rituale da parte del primo giudice all'introduzione di rilevanti riscontri probatori in senso contrario, atteso che l'onere probatorio da assolvere, rimasto inevaso da parte del
[...]
, non era tanto quello di una compiuta trattativa individuale preliminare e funzionale Pt_1 all'accettazione della clausola vessatoria da parte dei , quanto quello di una CP_1 trattativa specificamente e seriamente finalizzata ad accettare la devoluzione di una competenza territoriale distinta da quella che la legge riservava agli stessi quali consumatori, dovendo quindi comprovarsi la circostanza fattuale di una trattativa seria effettiva e specifica, attinente proprio alla imposta deroga al foro previsto ex lege, ovvero alla disposizione legislativa speciale ben conosciuta dai che, malgrado il ridetto CP_1 beneficio legislativo di cui erano a conoscenza, consentivano alla devoluzione di un foro alternativo, a tutto vantaggio del professionista, con chiara asimettria contrattuale.
Di una richiesta di prova in tal senso, con articolazione di capitoli finalizzati a comprovare non la generica trattativa, peraltro presumibilmente mediata tramite il proprio consulente tecnico di fiducia (presso il cui studio in Fermo lo stesso attore ammette la stipula del contratto genetico dell'obbligazione e prestazione professionale, così confermando la sussistenza anche di un foro alternativo del luogo ove era sorta l'obbligazione) quanto quella individuale (ovvero diretta) seria, effettiva e specifica che da sola avrebbe potuto consentire l'inclusione della clausola vessatoria derogativa, non vi è traccia negli atti di primo grado.
A nulla può rilevare l'ammissione dei “di aver esatta e piena conoscenza di quanto Tes_1 riportato e concordato e che il suo contenuto è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti medesime” atteso che, come innanzi evidenziato, la trattativa che gli stessi ammettono di essere incorsa se pure “individuale” non era qualificata “specifica” ovvero diretta all'accettazione di una devoluzione di giurisdizione territoriale distinta da qella prevista dalla legge e che violava anche la competenza dei fori alternativi del luogo di nascita e conclusione dell'obbligazione e, finanche di quello relativo al luogo in cui la stessa pagina 11 di 14 obbligazione doveva esse espletata in favore del creditore, ovvero, in ogni caso, con l'individuazione del Tribunale di Fermo.
Il suddetto Tribunale, invero, anche in disparte la disposizione ex art.1465 bis c.c. a tutela del consumatore nei contratti conclusi con professionisti, veniva territorialmente individuato sia in quanto corrispondente al luogo in cui l'obbligazione era stata convenuta
(nel caso di specie, con la redazione e sottoscrizione del contratto del 2/8/2013) e sia in quanto la prestazione dovuta dai non era di natura pecuniaria, come CP_1 infondatamente allegato dal , ma di natura reale e costitutiva, avendo il Parte_1 professionista richiesto che la prestazione professionale a lui demandata dai committenti gli fosse remunerata non con pagamento in denaro bensì con il trasferimento di CP_1 proprietà di un fondo edificatorio sito in quel di Fermo, conseguendone che la prestazione in favore del creditore dovesse intendersi eseguibile con effetti reali correlativi ad un bene immobile incontestabilmente ubicato nel territorio di Fermo, in alcu n quindi, Per_1 potendosi prevedere la competenza del Tribunale foggiano, essendo Foggia il luogo del domicilio professionale del se non con la pretesa inclusione di una clausola Parte_1 pacificamente vessatoria in deroga ai principi generali e speciali suddetti.
In sostanza, il attribuisce alla pretesa dichiarazione ammissiva dei una Parte_1 Tes_1 rilevanza probatoria dirimente che la stessa non può avere e ritiene “evidente” sulla scorta di incomprensibile presunzione, la effettività di una seria, individuale e specifica trattativa precontrattuale all'esito della quale i avrebbero acconsentito alla deroga Tes_1 territoriale, così prospettando una doglianza per un vizio motivazionale in realtà insussistente.
Infine con la terza ed ultima censura lamenta l'appellante un preteso ed ulteriore vizio di omessa pronuncia circa il la fondatezza nel merito della domanda.
Tale censura è, prima di tutto, inammissibile, attesa la incontestata natura assorbente della declaratoria d'incompetenza del giudice foggiano irritualmente adito e che, per ovvie ragioni, non affrontava minimamente il merito della domanda, ovvero la pretsa prova dell'adempimento professionale da parte del quale presupposto per la richiesta Parte_1 ex art.2932 c.c.-
pagina 12 di 14 A tale riguardo è appena il caso di accennare che, la condizione sospensiva convenzionalmente pattuita, subordinava l'obbligazione remunerativa a carico dei committenti nella sola ipotesi in cui le osservazioni predisposte dal professionista incaricato per contrastare la deliberazione comunale riduttiva in maniere rilevante della volumetria edificabile del fondo compromesso in vendita alla , fossero state Pt_4 positivamente recepite dal o, subordinatamente, dall'autorità giudiziaria cui lo CP_4 stesso profesisonista avrebbe dovuto rivolgersi con un redigendo ricorso amministrativo finalizzato alla caducazione del predetto provvedimento comunale, consentendosi in entrambe le ipotesi l'attuazione del progetto esecutivo dallo stesso predisposto.
Incombeva quindi al professionista comprovare l'avvenuto evento che condizionava sospensivamente il proprio diritto di credito, ovvero o l'esito positivo delle proprie osservazioni o, quanto meno, un riscontro positivo da parte del IC amministrativo all'esito dell'impugnativa giudiziale del provvedimento restrittivo comunale ma anche siffatto onere restava privo di effettivo assolvimento.
In definitiva, anche in disparte l'assorbente vizio genetico del gravame, rivolto ad un giudice palesemente e ritualmente sprovvisto di competenza giurisdizionale in merito alla ritenuta e dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, lo stesso gravame si configura destituito di fondamento anche nel subordinato profilo di merito, conseguendone l'ineluttabile ed integrale rigetto con le conseguenziali statuizioni in merito alle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa ex art. 279, co.1, c.p.c. dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 29/11/2021, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore degli appellati in solido, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€12.044,00 oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo versato all'atto d'iscrizione del gravame;
4)Ordina al competente Conservatore RR.II., con esonero dello stesso di qualsivoglia responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio del 23/11/2020 relativa al fondo sito nel Comune di Fermo catastalmente censito al foglio 47, p.lla 50, sub 2,3,4 e 5.
Cosi deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 16/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IC US estensore
(avv. Leonardo Nota)
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