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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9939 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26996/2025 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 4
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 24.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 228.7.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) affermi il diritto della ricorrente all'Indennità di Accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 e per l'effetto
2) condanni l a corrispondere i ratei mensili, maturati e maturandi, del diritto di cui CP_1 sopra dall'1.4.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanni altresì il resistente al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali "ex" art. 2 D.M. 55/14 e con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/4 e s.m. attesa la redazione del presente atto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso in esame, visto il pagamento della prestazione per cui è causa già dal 07 maggio 2025 come evidenziato in memoria;
- Condannare controparte al pagamento delle spese di lite, vista l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c nel ricorso in esame nonché in sede di giudizio per ATP Trib. Roma RG. 29787/24, attesa l'infondatezza del ridetto ricorso, proposto nonostante il pagamento della prestazione avvenisse da mesi al momento del deposito dello stesso;
in subordine, compensare le spese di lite, atteso comunque il pagamento dei ratei mensili nei termini di legge.”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio prospetto di liquidazione degli arretrati (di data 16.4.2025), CP_1 nonché ulteriore documentazione dalla quale risulta il pagamento dei ratei inerenti ai mesi da maggio 2025 a ottobre 2025. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che la medesima
“percepisce mensilmente i ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere da maggio 2025”, ha altresì precisato che gli arretrati sono stati pagati a settembre 2025, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese (come da verbale); l non è comparso. CP_1 La documentazione in atti, nonché le conclusioni formulate da parte ricorrente e l'assenza dell' durante l'odierna udienza, evidenziano che nel corso del procedimento (con il CP_1 pagamento degli arretrati) sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente in ragione della metà (considerato che il credito della medesima, riconosciuto dall' , è stato soddisfatto in CP_1 parte prima della notifica del ricorso e nel resto successivamente alla notifica stessa, di data 28.8.2025, come in atti) e si liquidano per l'intero come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo e la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014, non risultando operativi i collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di in ragione della CP_1 Parte_1 metà, liquidate per l'intero in € 1864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti. Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26996/2025 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 4
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 24.7.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 228.7.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) affermi il diritto della ricorrente all'Indennità di Accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 e per l'effetto
2) condanni l a corrispondere i ratei mensili, maturati e maturandi, del diritto di cui CP_1 sopra dall'1.4.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanni altresì il resistente al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali "ex" art. 2 D.M. 55/14 e con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/4 e s.m. attesa la redazione del presente atto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso in esame, visto il pagamento della prestazione per cui è causa già dal 07 maggio 2025 come evidenziato in memoria;
- Condannare controparte al pagamento delle spese di lite, vista l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c nel ricorso in esame nonché in sede di giudizio per ATP Trib. Roma RG. 29787/24, attesa l'infondatezza del ridetto ricorso, proposto nonostante il pagamento della prestazione avvenisse da mesi al momento del deposito dello stesso;
in subordine, compensare le spese di lite, atteso comunque il pagamento dei ratei mensili nei termini di legge.”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio prospetto di liquidazione degli arretrati (di data 16.4.2025), CP_1 nonché ulteriore documentazione dalla quale risulta il pagamento dei ratei inerenti ai mesi da maggio 2025 a ottobre 2025. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che la medesima
“percepisce mensilmente i ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere da maggio 2025”, ha altresì precisato che gli arretrati sono stati pagati a settembre 2025, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese (come da verbale); l non è comparso. CP_1 La documentazione in atti, nonché le conclusioni formulate da parte ricorrente e l'assenza dell' durante l'odierna udienza, evidenziano che nel corso del procedimento (con il CP_1 pagamento degli arretrati) sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente in ragione della metà (considerato che il credito della medesima, riconosciuto dall' , è stato soddisfatto in CP_1 parte prima della notifica del ricorso e nel resto successivamente alla notifica stessa, di data 28.8.2025, come in atti) e si liquidano per l'intero come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo e la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014, non risultando operativi i collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di in ragione della CP_1 Parte_1 metà, liquidate per l'intero in € 1864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti. Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia