TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6881/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIESE Parte_1 C.F._1 ENRICO LUIGI e dell'avv. CARLINO BATTAGLIESE Parte_2
( , elettivamente domiciliato in PIAZZA UMANITARIA, 2 02551 MILANO C.F._2 presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIORA FRANCESCO, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA DANTE 6/4 16121 GENOVA presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. BERNARDINI MATTIA ( , C.F._4 elettivamente domiciliato in MILANO c/o ia FABIO FILZI 2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 15.2.2022 conviene in giudizio esponendo, in Parte_1 CP_1
sintesi, che:
- dal 2004 lo ha incaricato quale proprio commercialista;
- a seguito di un accesso al proprio cassetto fiscale e della ricezione di due comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché del conferimento dell'incarico professionale a un nuovo consulente, ha appreso che il convenuto gli aveva fatto pagare l'IRAP ancorché non gli fosse applicabile dal 2006 al 2017;
- l'errore è stato riconosciuto dal predetto.
Conclude chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni patiti e derivanti da detto errore professionale.
Si costituisce in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, CP_1
l'intervenuta prescrizione per le annualità dal 2006 al 2010, l'infondatezza nel merito delle domande dell'attore, delle quali chiede il rigetto. Chiede inoltre di essere autorizzare a chiamare in causa a fini di manleva .. Controparte_4 si costituisce in giudizio, contestando le pretese dell'attore ed evidenziando i limiti di Controparte_4
operatività della polizza.
Con ordinanza del 30.11.2022, al cui contenuto si rinvia, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto si rileva in proposito che:
- il convenuto eccepisce la prescrizione decennale per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009,
2010; il primo atto interruttivo è l'atto di citazione, con notifica via PEC del 17.9.2021 o, al più, la comunicazione via PEC del 9.4.2021;
- con mail del 5.8.2019 l'attore contesta al convenuto l'indebito pagamento dell'IRAP per gli anni dal
2014 al 2018 e l'erronea compilazione dei quadri RB delle dichiarazioni dei redditi dal 2014 al 2018; chiede inoltre che il commercialista invii all'Agenzia delle Entrate una istanza di rimborso di €
12.350,00; non vi sono altre annualità specificamente contestate;
pagina 2 di 7 - la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131,
Rv. 558535 - 01) (Cass. Ord. 7188/2025);
- la citata mail da un lato non contiene le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza richiamata, dall'altro è riferita comunque ad anni diversi da quelli oggetto dell'eccezione di prescrizione del convenuto;
- la nota dell'8.4.2021, inviata con mail del 9.4.2021, non è idonea a coprire il lasso temporale relativo agli anni dal 2010 a ritroso.
Quanto alla configurabilità dei riconoscimenti idonei a determinare l'interruzione del corso della prescrizione, si rileva che:
- la mail del 17.4.2019 è inviata dall'attore, che chiede soltanto un appuntamento per verificare alcuni
“versamenti non conformi”; anche le mail del 24.5.2019 e del 5.6.2019 provengono dall'attore; la mancata risposta da parte del convenuto non può integrare gli estremi del riconoscimento ex art. 2944
c.c.;
- la mail inviata da il 6.6.2019 ha un contenuto generico, fa riferimento ad aspetti non CP_1
conferenti con quelli qui in discussione e pone alcuni aspetti in chiave problematica (“ho effettuato i conteggi sull'attività professionale in base alle certificazioni in nostro possesso”); l'affermazione “se ho sbagliato pago per i miei errori” è posta in termini ipotetici e non specifica a quali errori si riferisca;
pagina 3 di 7 nello scambio di comunicazioni di cui ai docc. 7, 8 il convenuto si riferisce esclusivamente all'anno
2018;
- con l'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 il convenuto si attiva per recuperare gli importi versati;
si tratta però di una istanza in tal senso formulata all'Agenzia delle Entrate e proposta con tale finalità, che non integra pertanto gli estremi del riconoscimento ex art. 2944 c.c.;
- le comunicazioni di cui ai docc. 15, 17 prodotti dall'attore si limitano a informare il cliente di avere attivato la propria assicurazione, senza in alcun modo riconoscere la fondatezza delle sue pretese;
- la giurisprudenza ha indicato quali sono i parametri di riferimento ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del riconoscimento ex art. 2944 c.c.; si tratta di atto giuridico non negoziale, che non richiede la volontà di produrre l'effetto interruttivo e che rechi, anche implicitamente, la consapevolezza dell'esistenza del debito e del diritto della propria controparte;
- nessuno degli atti sopra indicati riveste queste caratteristiche.
Non è configurabile l'ipotesi di rinuncia alla prescrizione di cui all'art. 2937 c.c., richiamata dall'attore con riferimento alla nota del 6.6.2019; i medesimi argomenti già esposti relativamente a tale missiva consentono di escludere che essa si ponga in termini di incompatibilità con la volontà di valersi della prescrizione.
È quindi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento agli anni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010.
Tenuto conto degli importi dovuti a titolo di IRAP dall'attore, come risultanti dai propri docc. 11, 12 e non oggetto di tempestiva contestazione, la somma coperta dall'eccezione di prescrizione ammonta a €
15.968,09 (€ 2.100,08 per il 2006, € 2.818,37 per il 2007, € 3.067,97 per il 2008, € 3.589,56 per il
2009, € 4.392,11 per il 2010).
La somma dovuta da ammonta pertanto a € 13.828,06, oltre agli interessi legali dalla CP_1
domanda al saldo, non risultando le date dei singoli versamenti.
***
Nel merito, si rileva che:
pagina 4 di 7 - l'art. 2 D.Lgs. 446/1997 prevede che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
- la Corte Costituzionale, con sentenza 156/2001, ha escluso dall'IRAP i contribuenti individuali esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività senza organizzazione di capitali o lavoro altrui;
- la Corte ha sottolineato che “l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce – come già si è osservato - il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”; “mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”;
- tale principio è stato spesso applicato dalle Commissioni Tributarie (tra le altre, Commissione
Tributaria Regionale di Bari – sez. staccata di Lecce, sentenza 197 del 26.7.2013);
- non è contestato che l'attività svolta da sia quella di attore e doppiatore, come allegato Parte_1 nell'atto di citazione e non tempestivamente contestato dal convenuto. Non risulta che il primo si avvalga di una organizzazione di capitali o di lavoro per l'esecuzione della propria attività (non potendo deporre in tal senso i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, in considerazione della loro genericità), con conseguente inapplicabilità dell'IRAP, come lo stesso convenuto ha sostenuto con l'stanza di rimborso.
È quindi dimostrato l'inadempimento contrattuale del convenuto, che ha determinato a carico dell'attore l'esborso complessivo di € 13.828,06 (alla luce delle osservazioni già svolte in tema di prescrizione) per il pagamento di una imposta non dovuta.
pagina 5 di 7 A fronte di tale inadempimento, nessun onere di controllo è esigibile in capo al cliente, che si è affidato, per le sue competenze tecniche, all'operato del professionista.
Ne deriva l'accoglimento delle domande di Parte_1
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio.
*** ha chiesto di essere manlevato da . CP_1 CP_4
Non vi sono limiti di operatività della polizza che escludano il diritto di di essere CP_1 manlevato, tenuto conto delle domande formulate dall'attore in termini risarcitori, con esclusione di aspetti restitutori e della non configurabilità di una ipotesi di colpa grave.
Si dovrà tenere conto dell'operatività della franchigia nella misura di € 1.000,00, come documentalmente dimostrato dall'esame della polizza 1020.1000047556.
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attore, nei limiti di valore entro i quali le sue ragioni vengono riconosciute;
- dell'accoglimento della domanda di manleva formulata da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni, CP_1 Parte_1 dell'importo di € 13.828,06 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in CP_1 Parte_1
€ 545,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna a tenere indenne da quanto lo stesso verserà a per CP_4 CP_1 Parte_1
capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza, con applicazione della franchigia pari a € 1.000,00.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in € CP_4 CP_1
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge. pagina 6 di 7 Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6881/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIESE Parte_1 C.F._1 ENRICO LUIGI e dell'avv. CARLINO BATTAGLIESE Parte_2
( , elettivamente domiciliato in PIAZZA UMANITARIA, 2 02551 MILANO C.F._2 presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIORA FRANCESCO, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA DANTE 6/4 16121 GENOVA presso il difensore
CONVENUTO contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. BERNARDINI MATTIA ( , C.F._4 elettivamente domiciliato in MILANO c/o ia FABIO FILZI 2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 15.2.2022 conviene in giudizio esponendo, in Parte_1 CP_1
sintesi, che:
- dal 2004 lo ha incaricato quale proprio commercialista;
- a seguito di un accesso al proprio cassetto fiscale e della ricezione di due comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché del conferimento dell'incarico professionale a un nuovo consulente, ha appreso che il convenuto gli aveva fatto pagare l'IRAP ancorché non gli fosse applicabile dal 2006 al 2017;
- l'errore è stato riconosciuto dal predetto.
Conclude chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni patiti e derivanti da detto errore professionale.
Si costituisce in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, CP_1
l'intervenuta prescrizione per le annualità dal 2006 al 2010, l'infondatezza nel merito delle domande dell'attore, delle quali chiede il rigetto. Chiede inoltre di essere autorizzare a chiamare in causa a fini di manleva .. Controparte_4 si costituisce in giudizio, contestando le pretese dell'attore ed evidenziando i limiti di Controparte_4
operatività della polizza.
Con ordinanza del 30.11.2022, al cui contenuto si rinvia, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto si rileva in proposito che:
- il convenuto eccepisce la prescrizione decennale per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009,
2010; il primo atto interruttivo è l'atto di citazione, con notifica via PEC del 17.9.2021 o, al più, la comunicazione via PEC del 9.4.2021;
- con mail del 5.8.2019 l'attore contesta al convenuto l'indebito pagamento dell'IRAP per gli anni dal
2014 al 2018 e l'erronea compilazione dei quadri RB delle dichiarazioni dei redditi dal 2014 al 2018; chiede inoltre che il commercialista invii all'Agenzia delle Entrate una istanza di rimborso di €
12.350,00; non vi sono altre annualità specificamente contestate;
pagina 2 di 7 - la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131,
Rv. 558535 - 01) (Cass. Ord. 7188/2025);
- la citata mail da un lato non contiene le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza richiamata, dall'altro è riferita comunque ad anni diversi da quelli oggetto dell'eccezione di prescrizione del convenuto;
- la nota dell'8.4.2021, inviata con mail del 9.4.2021, non è idonea a coprire il lasso temporale relativo agli anni dal 2010 a ritroso.
Quanto alla configurabilità dei riconoscimenti idonei a determinare l'interruzione del corso della prescrizione, si rileva che:
- la mail del 17.4.2019 è inviata dall'attore, che chiede soltanto un appuntamento per verificare alcuni
“versamenti non conformi”; anche le mail del 24.5.2019 e del 5.6.2019 provengono dall'attore; la mancata risposta da parte del convenuto non può integrare gli estremi del riconoscimento ex art. 2944
c.c.;
- la mail inviata da il 6.6.2019 ha un contenuto generico, fa riferimento ad aspetti non CP_1
conferenti con quelli qui in discussione e pone alcuni aspetti in chiave problematica (“ho effettuato i conteggi sull'attività professionale in base alle certificazioni in nostro possesso”); l'affermazione “se ho sbagliato pago per i miei errori” è posta in termini ipotetici e non specifica a quali errori si riferisca;
pagina 3 di 7 nello scambio di comunicazioni di cui ai docc. 7, 8 il convenuto si riferisce esclusivamente all'anno
2018;
- con l'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 il convenuto si attiva per recuperare gli importi versati;
si tratta però di una istanza in tal senso formulata all'Agenzia delle Entrate e proposta con tale finalità, che non integra pertanto gli estremi del riconoscimento ex art. 2944 c.c.;
- le comunicazioni di cui ai docc. 15, 17 prodotti dall'attore si limitano a informare il cliente di avere attivato la propria assicurazione, senza in alcun modo riconoscere la fondatezza delle sue pretese;
- la giurisprudenza ha indicato quali sono i parametri di riferimento ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del riconoscimento ex art. 2944 c.c.; si tratta di atto giuridico non negoziale, che non richiede la volontà di produrre l'effetto interruttivo e che rechi, anche implicitamente, la consapevolezza dell'esistenza del debito e del diritto della propria controparte;
- nessuno degli atti sopra indicati riveste queste caratteristiche.
Non è configurabile l'ipotesi di rinuncia alla prescrizione di cui all'art. 2937 c.c., richiamata dall'attore con riferimento alla nota del 6.6.2019; i medesimi argomenti già esposti relativamente a tale missiva consentono di escludere che essa si ponga in termini di incompatibilità con la volontà di valersi della prescrizione.
È quindi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento agli anni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010.
Tenuto conto degli importi dovuti a titolo di IRAP dall'attore, come risultanti dai propri docc. 11, 12 e non oggetto di tempestiva contestazione, la somma coperta dall'eccezione di prescrizione ammonta a €
15.968,09 (€ 2.100,08 per il 2006, € 2.818,37 per il 2007, € 3.067,97 per il 2008, € 3.589,56 per il
2009, € 4.392,11 per il 2010).
La somma dovuta da ammonta pertanto a € 13.828,06, oltre agli interessi legali dalla CP_1
domanda al saldo, non risultando le date dei singoli versamenti.
***
Nel merito, si rileva che:
pagina 4 di 7 - l'art. 2 D.Lgs. 446/1997 prevede che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
- la Corte Costituzionale, con sentenza 156/2001, ha escluso dall'IRAP i contribuenti individuali esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività senza organizzazione di capitali o lavoro altrui;
- la Corte ha sottolineato che “l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce – come già si è osservato - il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”; “mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”;
- tale principio è stato spesso applicato dalle Commissioni Tributarie (tra le altre, Commissione
Tributaria Regionale di Bari – sez. staccata di Lecce, sentenza 197 del 26.7.2013);
- non è contestato che l'attività svolta da sia quella di attore e doppiatore, come allegato Parte_1 nell'atto di citazione e non tempestivamente contestato dal convenuto. Non risulta che il primo si avvalga di una organizzazione di capitali o di lavoro per l'esecuzione della propria attività (non potendo deporre in tal senso i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, in considerazione della loro genericità), con conseguente inapplicabilità dell'IRAP, come lo stesso convenuto ha sostenuto con l'stanza di rimborso.
È quindi dimostrato l'inadempimento contrattuale del convenuto, che ha determinato a carico dell'attore l'esborso complessivo di € 13.828,06 (alla luce delle osservazioni già svolte in tema di prescrizione) per il pagamento di una imposta non dovuta.
pagina 5 di 7 A fronte di tale inadempimento, nessun onere di controllo è esigibile in capo al cliente, che si è affidato, per le sue competenze tecniche, all'operato del professionista.
Ne deriva l'accoglimento delle domande di Parte_1
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio.
*** ha chiesto di essere manlevato da . CP_1 CP_4
Non vi sono limiti di operatività della polizza che escludano il diritto di di essere CP_1 manlevato, tenuto conto delle domande formulate dall'attore in termini risarcitori, con esclusione di aspetti restitutori e della non configurabilità di una ipotesi di colpa grave.
Si dovrà tenere conto dell'operatività della franchigia nella misura di € 1.000,00, come documentalmente dimostrato dall'esame della polizza 1020.1000047556.
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attore, nei limiti di valore entro i quali le sue ragioni vengono riconosciute;
- dell'accoglimento della domanda di manleva formulata da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni, CP_1 Parte_1 dell'importo di € 13.828,06 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in CP_1 Parte_1
€ 545,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna a tenere indenne da quanto lo stesso verserà a per CP_4 CP_1 Parte_1
capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza, con applicazione della franchigia pari a € 1.000,00.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in € CP_4 CP_1
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge. pagina 6 di 7 Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7