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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2176/2021 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 2176/2021 R.G. in data
19/07/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da ingiusto procedimento penale
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Gianni Di Pierri, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Policoro (MT), alla via Siris n. 8;
ATTORE
E
Controparte_1
C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, è ope legis domiciliato;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, domiciliato in Potenza (PZ) alla via Verrasto n. 4;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1
Proc. n. 2176/2021 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_3
e il onde Controparte_1 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente azione nel merito, in via principale 1. accertare l'illegittimità del sequestro disposto in data
08/01/2002 dal e della conseguente revoca Controparte_4 della concessione n. 470 di rep. dell'11.02.1998 da parte della
[...]
Controparte_3
2. accertare la responsabilità, anche ex art. 2043 c.c., nella
[...]
causazione delle predette circostanze negative da parte del
[...]
e della a Controparte_5 Controparte_3
cause dei quali il frutteto del Sig. è seccato con perdita Parte_1
dell'impianto e del lucro cessante;
3. accertare l'entità del danno e condannare le resistenti amministrazioni al pagamento della somma di €
503.397,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'on.le giudicante per il danno provocato a partire dall'anno 2002 e sino al 2014 alle piantaggioni su terreno in concessione al Sig. riportate Parte_1
in catasto al fg. p.lla di ha sito in contrada dell'agro di Rotondella a causa del sudescritto provvedimento di sequestro;
4. condannare le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese e competenze di causa a favore del procuratore antistatario.”
1.1. L'attore, in estrema sintesi, lamentava il fatto che, illegittimamente, a seguito di un'attività di controllo del Corpo Forestale dello Stato eseguita in data 08.01.2002, veniva disposto ai suoi danni il sequestro del terreno demaniale in agro di Rotondella (MT) – loc. Caramola, di cui egli era concessionario, e veniva avviato il procedimento penale n. 88/2002
R.G.R.N. – n. 105069/04 R.G.T., in seno al quale veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti nel capo di imputazione (artt. 632-639
2
Proc. n. 2176/2021 R.G.
bis c.p. del d.lgs. n. 490/99 e 349 co. 2 cod. pen.), che dava peraltro luogo alla revoca, da parte della della concessione di cui era titolare. CP_3
1.2. Conclusosi il procedimento penale con sentenza di assoluzione (sul presupposto della legittimità della voltura del terreno da uso pascolo ad uso agrario – frutteto), l'attore riscontrava notevoli danni ingenerati dall'assenza di cure colturali, precluse dalla vicenda amministrativo- giudiziaria imputabile agli enti convenuti, intavolando procedimenti per
A.T.P. che riscontravano tali danni, di cui pertanto chiedeva il ristoro.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, concludendo per il relativo rigetto.
Non si costituiva, invece, la , nonostante la rinnovazione Controparte_3 della notifica dell'atto introduttivo.
3. Istruita in via meramente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 22/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e, pertanto, meritevole di reiezione in ragione di quanto infra.
5. La domanda articolata nei confronti del è, invero, infondata CP_1 in ragione dell'assorbente rilievo per cui, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. n. 177/2016 (recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), a far data dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni, “L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi
e passivi del Corpo forestale dello Stato …”.
Ne consegue, all'evidenza, che il Controparte_1
risulta sprovvisto di titolarità passiva in ordine alla
[...] domanda proposta, in cui l'illecito viene attribuito al Corpo forestale e, pertanto, oggi attribuibile all'Arma dei Carabinieri (e dunque al diverso
). Controparte_6
3
Proc. n. 2176/2021 R.G.
6. In ogni caso, la domanda è infondata (e pertanto da rigettarsi anche nei confronti della contumace) poiché l'apprensione del terreno per CP_3
cui è causa, se è stata originata da attività ispettiva e amministrativa imputabile ai convenuti (o quantomeno alla stante la riscontrata CP_3
carenza di legittimazione sostanziale del , in ragione di quanto CP_1 detto supra), è poi stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria
(il sequestro, infatti, è stato convalidato dal G.I.P. ed è stato, in seguito, revocato dal P.M., con restituzione del fondo alla cfr. doc. 10 e CP_3
11 fascicolo del convenuto) e tale vaglio, dotato di autonoma CP_1 efficacia causale, ha senz'altro rescisso il nesso eziologico tra la condotta imputata ai convenuti e i danni lamentati dall'attrice.
6.1. Del resto, la giurisprudenza è ampiamente consolidata nel ritenere che, al di fuori dell'ipotesi in cui la presentazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia [nel cui caso la responsabilità civile trova agevole e diretto abbrivio nel disposto di cui all'art. 185 c.p., sempre che il danneggiato dimostri tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass.,
300/2012)], l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass., 07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n.
5597; Cass. n. 1542/10).
6.2. All'evidenza, tali rilievi rendono del tutto inammissibile (in quanto superflua) l'attività istruttoria richiesta dall'attore, in quanto volta alla dimostrazione del quantum debeatur, evidentemente non esaminabile in presenza di insufficiente prova dell'an debeatur.
7. In ragione di tutto quanto sin qui osservato, non può che concludersi per il rigetto della domanda.
8. Quanto alle spese di lite, occorre preliminarmente rilevare che la contumacia della preclude l'attribuzione, in suo favore, di ogni CP_3 somma, posto che “… la condanna alle spese in favore della parte
4
Proc. n. 2176/2021 R.G.
vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere” (così, in massima, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024; nello stesso senso anche Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
Invece, in piena applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attore le spese sostenute dal convenuto, e tanto nella CP_1
misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum (valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 2176/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che Controparte_1 si liquidano in € 3.809,00 per competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza il 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 2176/2021 R.G. in data
19/07/2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da ingiusto procedimento penale
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Gianni Di Pierri, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Policoro (MT), alla via Siris n. 8;
ATTORE
E
Controparte_1
C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, è ope legis domiciliato;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, domiciliato in Potenza (PZ) alla via Verrasto n. 4;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1
Proc. n. 2176/2021 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_3
e il onde Controparte_1 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente azione nel merito, in via principale 1. accertare l'illegittimità del sequestro disposto in data
08/01/2002 dal e della conseguente revoca Controparte_4 della concessione n. 470 di rep. dell'11.02.1998 da parte della
[...]
Controparte_3
2. accertare la responsabilità, anche ex art. 2043 c.c., nella
[...]
causazione delle predette circostanze negative da parte del
[...]
e della a Controparte_5 Controparte_3
cause dei quali il frutteto del Sig. è seccato con perdita Parte_1
dell'impianto e del lucro cessante;
3. accertare l'entità del danno e condannare le resistenti amministrazioni al pagamento della somma di €
503.397,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'on.le giudicante per il danno provocato a partire dall'anno 2002 e sino al 2014 alle piantaggioni su terreno in concessione al Sig. riportate Parte_1
in catasto al fg. p.lla di ha sito in contrada dell'agro di Rotondella a causa del sudescritto provvedimento di sequestro;
4. condannare le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese e competenze di causa a favore del procuratore antistatario.”
1.1. L'attore, in estrema sintesi, lamentava il fatto che, illegittimamente, a seguito di un'attività di controllo del Corpo Forestale dello Stato eseguita in data 08.01.2002, veniva disposto ai suoi danni il sequestro del terreno demaniale in agro di Rotondella (MT) – loc. Caramola, di cui egli era concessionario, e veniva avviato il procedimento penale n. 88/2002
R.G.R.N. – n. 105069/04 R.G.T., in seno al quale veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti nel capo di imputazione (artt. 632-639
2
Proc. n. 2176/2021 R.G.
bis c.p. del d.lgs. n. 490/99 e 349 co. 2 cod. pen.), che dava peraltro luogo alla revoca, da parte della della concessione di cui era titolare. CP_3
1.2. Conclusosi il procedimento penale con sentenza di assoluzione (sul presupposto della legittimità della voltura del terreno da uso pascolo ad uso agrario – frutteto), l'attore riscontrava notevoli danni ingenerati dall'assenza di cure colturali, precluse dalla vicenda amministrativo- giudiziaria imputabile agli enti convenuti, intavolando procedimenti per
A.T.P. che riscontravano tali danni, di cui pertanto chiedeva il ristoro.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, concludendo per il relativo rigetto.
Non si costituiva, invece, la , nonostante la rinnovazione Controparte_3 della notifica dell'atto introduttivo.
3. Istruita in via meramente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 22/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e, pertanto, meritevole di reiezione in ragione di quanto infra.
5. La domanda articolata nei confronti del è, invero, infondata CP_1 in ragione dell'assorbente rilievo per cui, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. n. 177/2016 (recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), a far data dall'entrata in vigore delle suddette disposizioni, “L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi
e passivi del Corpo forestale dello Stato …”.
Ne consegue, all'evidenza, che il Controparte_1
risulta sprovvisto di titolarità passiva in ordine alla
[...] domanda proposta, in cui l'illecito viene attribuito al Corpo forestale e, pertanto, oggi attribuibile all'Arma dei Carabinieri (e dunque al diverso
). Controparte_6
3
Proc. n. 2176/2021 R.G.
6. In ogni caso, la domanda è infondata (e pertanto da rigettarsi anche nei confronti della contumace) poiché l'apprensione del terreno per CP_3
cui è causa, se è stata originata da attività ispettiva e amministrativa imputabile ai convenuti (o quantomeno alla stante la riscontrata CP_3
carenza di legittimazione sostanziale del , in ragione di quanto CP_1 detto supra), è poi stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria
(il sequestro, infatti, è stato convalidato dal G.I.P. ed è stato, in seguito, revocato dal P.M., con restituzione del fondo alla cfr. doc. 10 e CP_3
11 fascicolo del convenuto) e tale vaglio, dotato di autonoma CP_1 efficacia causale, ha senz'altro rescisso il nesso eziologico tra la condotta imputata ai convenuti e i danni lamentati dall'attrice.
6.1. Del resto, la giurisprudenza è ampiamente consolidata nel ritenere che, al di fuori dell'ipotesi in cui la presentazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia [nel cui caso la responsabilità civile trova agevole e diretto abbrivio nel disposto di cui all'art. 185 c.p., sempre che il danneggiato dimostri tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass.,
300/2012)], l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass., 07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n.
5597; Cass. n. 1542/10).
6.2. All'evidenza, tali rilievi rendono del tutto inammissibile (in quanto superflua) l'attività istruttoria richiesta dall'attore, in quanto volta alla dimostrazione del quantum debeatur, evidentemente non esaminabile in presenza di insufficiente prova dell'an debeatur.
7. In ragione di tutto quanto sin qui osservato, non può che concludersi per il rigetto della domanda.
8. Quanto alle spese di lite, occorre preliminarmente rilevare che la contumacia della preclude l'attribuzione, in suo favore, di ogni CP_3 somma, posto che “… la condanna alle spese in favore della parte
4
Proc. n. 2176/2021 R.G.
vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere” (così, in massima, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024; nello stesso senso anche Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
Invece, in piena applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attore le spese sostenute dal convenuto, e tanto nella CP_1
misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum (valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 2176/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che Controparte_1 si liquidano in € 3.809,00 per competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza il 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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