Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 03/06/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Loveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Montenapoleone, n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliata in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano - U.T.G., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Prefettura di Milano con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento relativo alla istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, prot. -OMISSIS-, presentata a favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui la Prefettura di Milano ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 presentata in suo favore, sul presupposto che le parti non si sarebbero presentate alla convocazione dinanzi ai competenti uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2. A sostegno del gravame ha dedotto censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 103, comma 15, del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 9 comma 4 del D.M. 27 maggio 2020, violazione di circolari amministrative, difetto di istruttoria, rappresentando che l’invito alla comparizione presso gli sportelli della Prefettura di Milano sarebbe stato inviato (peraltro anche per il datore di lavoro) al precedente indirizzo, non più attuale a far data dal 2022 a seguito del suo trasferimento nelle more del procedimento di emersione.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 1103/2024 resa all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale, rilevata l’assenza in atti della prova della corretta notifica delle convocazioni presso gli indirizzi attuali di residenza del ricorrente e del datore di lavoro, ha disposto la sospensione interinale del provvedimento impugnato e ordinato all’amministrazione di riesaminare la fattispecie, adoperandosi “ per garantire che la comunicazione di convocazione giunga effettivamente alle parti destinatarie e che queste ne siano poste a conoscenza al fine di poter completare la procedura di emersione avviata nel 2020, in aderenza al dovere di collaborazione e soccorso istruttorio incombente sulla parte pubblica ”.
5. In esecuzione della succitata ordinanza, con nota depositata in data 28.04.2025 l’amministrazione ha comunicato di avere ripristinato l’istanza telematica e acquisito nuovi pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, concludendo positivamente l’iter procedimentale in data 20.12.2024 con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio della richiesta di permesso di soggiorno per il ricorrente.
6. Alla nuova camera di consiglio fissata per il prosieguo della fase cautelare parte ricorrente ha confermato con dichiarazione a verbale che la procedura di emersione si è conclusa positivamente, per cui, previo avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce di quanto sopra rappresentato, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio, fatta salva la rifusione a carico dell’amministrazione del contributo unificato versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, fatta salva la rifusione a carico dell’amministrazione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.