Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CP diritto di rivalsa per prestazioni as tive prescrizione
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 445/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Raffaella Carotenuto) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
15.4.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato l'11.4.2024, Parte_1
al fine di sentir dichiarare prescritto il diritto vantato nei propri confronti dall' Ha CP_1
precisato di riferirsi al diritto di rimborso dell'importo di € 14.563,74, vantato dal resistente con comunicazione del 17.11.2023 nei propri confronti a titolo di prestazioni erogate per l'infortunio di Castrense Salerno ed ha affermato che il diritto è prescritto perché è stato vantato 30 anni dopo l'infortunio in discussione.
Costituitosi con memoria depositata il 4.4.2025, l' ha chiesto il rigetto del ricorso e CP_1
la condanna del ricorrente per lite temeraria, deducendo che la responsabilità penale dell'Intagliatore è stata accertata con la sentenza n. 470/2000 dalla Sezione penale di questo Ufficio e il diritto di regresso dell è stato riconosciuto con sentenza n. 361 CP_1
del 18.9-5.12.2009 sempre da questo Ufficio in funzione di Giudice del Lavoro e che
nel 2017 e nel 2023.
All'udienza del 15.4.2025 la difesa del ricorrente ha ribadito la propria posizione sostenendo che la notifica della sentenza del Giudice del lavoro (dell'esistenza della quale non era stato dato atto in ricorso) non ha efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione e lo stesso dicasi per le successive diffide perché le firme dei riceventi sono illeggibili e difetta il c.d. “C.A.N.”
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va evidenziato in premessa che l'esistenza del diritto dell' di rivalsa nei confronti CP_1
di per le prestazioni assicurative erogate in favore di Castrense Parte_1
Salerno è stato accertato da una sentenza di questo Ufficio (n. 361 del 18.9.2008-
5.12.2009) avverso la quale non risulta proposta impugnazione, dal che si evince, attesa la formazione del giudicato (avvenuta ai sensi dell'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis precedente alla legge 69/2009 in data 5.12.2010) che l'eccezione di prescrizione è esaminabile solamente per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza. Inoltre, dal c.disp. degli artt. 112, u.c., del d.p.r. n. 1124/1965
e 2953 c.c., si evince che il termine di prescrizione, per effetto del giudicato, ha carattere decennale e non è decorso posto che dalla pronuncia della sentenza emessa da questo
Ufficio in ordine all'esistenza del diritto di rivalsa dell' risalente al 5.12.2009, il CP_1
termine di prescrizione è stato ulteriormente interrotto con le richieste di pagamento inviate dall' e ricevute dal ricorrente il 16.9.2011, il 16.2.2017 e il 9.11.2023. CP_1
L'interruzione è dimostrata attraverso le cartoline di ricevimento delle raccomandate
A/R che ha prodotto in atti in forma di scansione per immagine e non è messa in CP_1
discussione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente all'udienza del 15.4.2025, né dall'assenza del c.d. C.A.N. (in quanto trattasi di formalità che assiste le sole notifiche degli atti giudiziari avvenuti a mezzo posta ex art. 7 della legge n.
890/1982) né dall'asserita illeggibilità delle firme dei riceventi i plichi. Invero, in linea generale “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce
prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue
la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria
22 regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335
cod.civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza
sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del
destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva
ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).” (Cass., sez. lavoro, 758/2006 e, fra le altre, sez.
I, 17204/2016). Inoltre, nel secondo e nel terzo degli atti menzionati si legge,
rispettivamente, che la consegna del plico è avvenuta nelle mani di “ Persona_1
suocero” e del “cognato” senza che la difesa di parte ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del suo valore (scaglione compreso fra € 5.200,01 ed €
26.000,00).
In difetto di qualunque precisazione sulla natura della richiesta di condanna del ricorrente avanzata dall' “alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” e dell'allegazione CP_1
di corredo di danni, la suddetta non può essere accolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.300,00 per compenso professionale, oltre r.f. come per legge.
Perugia, lì 15.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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