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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2105/2023 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER UR e dell'avv.
AO RO (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ER UR e dell'avv.
BE RO (C.F.: ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. ER UR e dell'avv.
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. CANEPA VITTORIO PIETRO e dell'avv.
CONVENUTO
con OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
In data 2.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti come da verbale di udienza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
n. r.g. 2105/2023
1 Allegando la morte del signor il 29/01/2023 in Livorno, Persona_1 descrivendo il compendio ereditario e rilevando la pubblicazione di due diversi testamenti, ritenendo apocrifa la scheda testamentaria in data
12.12.2022, pubblicata su richiesta di , e ritenendo doversi Controparte_1 aprire – accertata la nullità del testamento del 2022 – la successione testamentaria sulla base delle volontà testate nel 2014, previa declaratoria di indegnità del signor , con atto di citazione ritualmente Controparte_1 notificato i signori OL MA e RT MA Parte_1 convenivano in giudizio . Gli attori concludevano per Controparte_1 sentir “[…] a - accertare l'apocrifia del testamento olografo apparentemente riconducibile al Sig. datato 12/12/2022 e pubblicato in data Persona_1
08/02/2023 (Repertorio n. 3328, Raccolta 2639), dal Notaio Dott. (doc. 3 Persona_2 allegato alla presente), per non essere stato né datato, né sottoscritto, né redatto di pugno da parte del de cuius di cui non rappresenta in alcun modo l'ultima volontà e per l'effetto ritenerlo e dichiararlo interamente nullo e comunque improduttivo di ogni effetto giuridico, ovvero, in subordine, annullarlo per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in conseguenza della declaratoria di cui sopra, accertata e dichiarata
l'indegnità a succedere del convenuto ex art. 463 n. 6 c.c. e accertata altresì la validità ed efficacia del testamento olografo del Sig. datato 15/10/2014 e Persona_1 pubblicato in data 17/02/2023 (n. di Repertorio 22670, Raccolta n. 15733) dal Notaio,
Dott. (doc. 2 allegato alla presente), dichiarare unici eredi Persona_3 testamentari del Sig. in parti uguali tra loro, Persona_1 Parte_1
MA OL e MA RT, attribuendo loro, tutte le somme, i beni mobili, i beni immobili e i beni mobili registrati relitti dal de cuius, tra cui quelli elencati in narrativa, previo accertamento e formazione della massa ereditaria alla data di apertura della successione, con condanna del convenuto al rilascio e alla restituzione agli attori di tutte le somme, i beni mobili, i beni immobili e i beni mobili registrati costituenti la massa ereditaria di cui sia medio tempore entrato possesso, compresi i frutti, gli interessi e la rivalutazione monetaria. - Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
n. r.g. 2105/2023
2 Con comparsa tardivamente depositata in data 17.1.2024, si costituiva in giudizio il signor , contestando la fondatezza di tutte le Controparte_1 domande attoree, diffusamente narrando le vicende familiari che avevano condotto il signor zio anche del convenuto, a testare in suo favore, Persona_1 allegando altresì di altro testamento di contenuto del tutto analogo a quello impugnato e risalente al 2020 e concludendo per sentir “[…] • dichiarare veritiero e conforme alle ultime volontà di il contenuto del Persona_1 testamento impugnato, al pari di quello datato 23 ottobre 2020; • rigettare in ogni caso la domanda degli attori per quanto attiene all'appezzamento di terreno censito al
Catasto Terreni foglio 34, part. 1849, seminativo, di H 00, are 15, centiare 73, R.D. €
7,31, RA € 5,69, nonché delle quote pari ad 1/8 e di ¼ dell'appezzamento censito al
Catasto Terreni foglio 34, part. 1846, seminativo, di H 00, are 06, centiare 80, R.D. €
3,16, RA € 2,46, previa dichiarazione di avvenuta usucapione per utilizzo continuativo dal 1986 uti domini da parte di;
• dichiarare nulla quaestio in relazione Parte_2 alla polizza vita n. 50013111295 della quale il de cuius ha modificato i beneficiari nelle persone del convenuto e di sua moglie, in quanto la stessa non rientra nell'asse ereditario (art. 1920, c. 3, C.C.)”.
La causa veniva istruita a mezzo CTU grafologica affidata alla dott.ssa e quindi con ordine di esibizione a di Persona_4 Controparte_2 depositare in causa la documentazione inerente al conto corrente, il conto deposito titoli, i libretti postali e le polizze intestate in vita a Persona_1
con tutte le movimentazioni effettuate dalla data della loro apertura
[...]
a quella del decesso. Demandate le parti, all'esito, ad un procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 quater d. lgs. 28/2010 (conclusosi con esito negativo) e rinunciate dalle parti attrici le richieste istruttorie non ammesse (con particolare riferimento alla richiesta di CTU contabile) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla suddetta udienza.
All'udienza del 2.10.2025, nell'interesse degli attori l'avvocato concludeva come di seguito:
“Ribadisce la rinuncia a tutte le richieste istruttorie ad oggi non ammesse e, in particolare, alla richiesta di CTU contabile. […] precisa le conclusioni come in atto di citazione, insistendo per la nullità del testamento in discussione con riconoscimento della qualità di eredi solo degli attori e con riconoscimento per i signori dell'intero patrimonio ereditario”;
nell'interesse del convenuto l'avvocato concludeva “[…] riporta[ndosi] alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta”
n. r.g. 2105/2023
3 ***
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dai signori Parte_1
OL MA e RT MA sia fondata e come tale vada accolta nei limiti della motivazione che segue.
1. Gli attori hanno chiesto l'accertamento della nullità del testamento a firma del signor redatto il 12.12.2022, ritenendo tale Persona_1 documento non riferibile all'apparente firmatario.
Può essere premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo"
(cfr. sent. Cass. 17/11/2023, n. 31974).
Tale onere probatorio può dirsi raggiunto alla luce delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
L'indagine tecnica svolta in causa ha infatti confermato l'assunto attoreo, avendo la professionista nominata dall'ufficio concluso, anche in riposta alle osservazioni ricevute, affermando il carattere apocrifo della scheda (vedi la relazione depositata in causa).
Va anche rilevato che il CTU ha riportato i criteri metodologici utilizzati, criteri che non appaiono contestati nel corso del sub procedimento, e ha condotto l'esame peritale su un adeguato numero di scritture di comparazione, tra le quali la scheda testamentaria olografa datata 15/10/2014 (indicata nell'elaborato come comparativa A1.a.), la carta di identità n° Numero_1 rilasciata dal Comune di Livorno il giorno 06/04/2007 (pur disponibile in fotocopia) (indicata nell'elaborato come comparativa B1.a.), la scrittura privata sopra modulo prestampato per Concessione di Loculi Cimiteriali del
27/11/2014 (indicata nell'elaborato come comparativa A2), la firma in calce al suddetto modulo (indicata nell'elaborato come comparativa A2.a.) e la domanda al Sindaco del Comune di Pitigliano per un loculo nel cimitero di
Pitigliano del 26/09/2014 Protocollo n°6723 (disponibile in fotocopia) (indicata nell'elaborato come comparativa B2.) con la firma in calce (indicata nell'elaborato come comparativa B2.a.).
n. r.g. 2105/2023
4 Il CTU ha dunque esaminato un numero adeguato di firme comparative, apposte in occasioni e tempi diversi e, all'esito di una articolata analisi comparativa delle firme stesse, con particolare riguardo ai documenti disponibili in originale (A1 e A2), ha concluso che “Dall'esame del testo X è risultato che in esso sono presenti diverse dinamiche del movimento grafico: in alcuni punti si presenta con una modalità più veloce, mentre in altri si presenta con una modalità più lenta e con tratti maggiormente angolosi;
alcune parole presentano un'accentuata pressione grafica che non permette di evidenziare i chiaro/scuro derivanti dai cambi direzionali del moto scritturale. All'interno del testo di X è stata rilevata una forte variabilità grafica, sia perché nelle parole la stessa lettera è delineata in modi diversi a seconda del tipo di collegamento grafico o della giustapposizione con le lettere adiacenti, sia perché nelle parole si osserva lettere con un calibro maggiore alternate ad altre, il cui calibro è fortemente ridotto;
inoltre, sono presenti all'interno delle parole due diversi tipi di modalità grafica che alterna il corsivo allo stampatello.
All'interno del testo sono state rilevate soste e riprese del movimento grafico. La scrittura mostra interruzioni nei collegamenti all'interno delle parole, infatti, si è in presenza sia di evidenti soluzioni di continuità nel flusso grafico sia di giustapposizioni, che tuttavia non danno l'impressione di continuità grafica.
All'interno del testo X si osserva due diverse modalità di redazione del nome e cognome: alla seconda riga il cognome è redatto prima del nome, mentre nella firma in calce prima è scritto il nome e successivamente il cognome. Tutti questi aspetti sono i segni di una variabilità grafica artificiosa. Le disomogeneità interne ad X non si sono riscontrate nell'esame del testo comparativo A1, nel quale si è in presenza di un'uniforme pressione grafica con un alleggerimento nei cambi direzionali e di una pressione del tipo “Intozzata 2° modo”. Si ricorda che tale pressione grafica non è riproducibile da altra mano. La presenza di “Intozzata 2° modo” è stata riscontrata anche nella firma in originale A2.a. In base a quanto sopra di può affermare che A1 è stato scritto dalla stessa mano che ha redatto la firma A2.a, in quanto in essi è presente il particolare e caratterizzante segno grafologico come “Intozzata 2° modo. Infine, il confronto tra la firma X.a e le firme A1.a e A2.a ha messo in risalto forti differenze in importanti aspetti grafologici: • l'assenza in X del segno grafologico “Intozzata 2° modo;
• la differenza struttura morfo-dinamica nella redazione delle lettere presenti nelle firme” (vedi le conclusioni dell'elaborato depositato in data 19.7.2024, in atti).
Il testamento impugnato in questa sede dagli attori, datato 12/12/2022 e pubblicato in data 08/02/2023 (Repertorio n. 3328, Raccolta 2639) dal Notaio
Dott. va dunque dichiarato apocrifo. Persona_2
n. r.g. 2105/2023
5 La successione ereditaria del signor va dunque regolata Persona_1 sulla scorta del testamento prodotto dagli attori, la cui autenticità non è stata invero neanche contestata dal convenuto;
ne deriva che i signori Pt_1
OL MA e RT MA vanno dichiarati eredi universali in
[...] quote uguali di tutto il patrimonio relitto dal de cuius.
Va sul punto ulteriormente precisato che ha depositato in Controparte_2 causa la consistenza del conto corrente intestato al signor al Persona_1 momento del decesso, consistenza da ascriversi al patrimonio ereditario;
per il resto, in mancanza di ogni riferimento utile alla ricostruzione dei beni così in ipotesi ricadenti nella massa ereditaria e tenuto conto degli oneri di allegazione e prova dei diritti caduti in successione quale necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale richiesto dagli attori, nessuna altra indagine è stata svolta in causa per l'individuazione della sussistenza di eventuali altri rapporti di credito e/o assicurativi del signor Come risulta anche dal verbale Persona_1 di causa del 2.10.2025, gli attori hanno sul punto rinunciato alle conclusioni istruttorie.
Con riguardo alla polizza vita n. 50013111295 della quale il de cuius ha modificato i beneficiari nelle persone del convenuto e di sua moglie, la stessa non rientra nell'asse ereditario in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1920 c.c.
Il signor va condannato al rilascio dei beni costituenti la massa CP_1 ereditaria come identificata in citazione, già di proprietà del de cuius.
2. Quanto alla richiesta di declaratoria di indegnità a succedere del convento, ritiene il Tribunale che la domanda vada rigettata in ragione della sua formulazione generica ed essendo risultata comunque del tutto priva di supporto probatorio, non essendo possibile in base alle risultanze istruttorie in atti poter individuare l'autore del testamento oggetto di lite.
Inoltre, l'art. 463 n. 6 c.c. considera indegno a succedere colui che, pur non avendo partecipato alla falsificazione del documento, ne faccia comunque scientemente uso. L'avverbio utilizzato dal legislatore ("scientemente") non va inteso quale assoluta certezza della falsità dell'atto, tenuto conto che il mero utilizzatore del documento, che sia estraneo alla contraffazione, non necessariamente è a conoscenza della formazione di una falsa scheda testamentaria. Pertanto, secondo il Tribunale, la norma va interpretata nel senso che sono indegni a succedere anche coloro che hanno profittato della scheda testamentaria falsa quando, in base alle circostanze del caso, una persona di normale diligenza avrebbe avuto un serio dubbio circa la genuinità del documento.
n. r.g. 2105/2023
6 Nella specie il signor , oltre a sostenere la genuinità dell'atto, ha CP_1 rappresentato che il contenuto delle disposizioni testamentarie corrispondeva alla volontà del de cuius, ciò che, pur irrilevante ai fini della validità dell'atto, ed a prescindere dalla fondatezza della prospettazione difensiva, non consente di poter affermare che egli potesse nutrire dubbi sulla genuinità del documento. Nulla sul punto è stato peraltro allegato dagli attori.
Va dunque considerato che in mancanza di specifiche allegazioni – prima ancora che di prove – portate in causa dagli attori circa la formazione, nel caso di specie, della scheda testamentaria ad opera del signor , ovvero, CP_1 ulteriormente, circa la consapevolezza, da parte sua, della falsità del documento utilizzato, la domanda non può trovare accoglimento
3. Devono essere in questa sede dichiarate inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, la quale si è costituita oltre i termini di decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. Ciò sia con riguardo al testamento datato 23.10.2020, quale documento tardivamente prodotto in causa, e rispetto al quale invero il signor ha esclusivamente affermato la sua CP_1 concordanza con le disposizioni della scrittura successiva, sia con riferimento all'accertamento dell'usucapione dei terreni di proprietà del de cuius e rientranti nella massa ereditaria ricostruita dagli attori.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito della controversia, possono essere compensate nella misura di un quinto, restando per il resto a carico del signor . Le stesse, già effettuata la Controparte_1 suddetta compensazione, sono liquidate in dispositivo, in applicazione del d.m. 147/2022, tenendo conto, dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Le spese per lo svolgimento della CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno integralmente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara nullo, in quanto apocrifo, il testamento olografo apparentemente riconducibile al Sig. , datato 12/12/2022 e pubblicato in Persona_1 data 08/02/2023 (Repertorio n. 3328, Raccolta 2639), dal Notaio Dott.
[...]
Per_2
n. r.g. 2105/2023
7 2) Dichiara gli attori signori MA OL e MA RT Parte_1 eredi testamentari del Sig. , in parti uguali tra loro, sulla Persona_1 base del testamento olografo del Sig. datato 15/10/2014 e Persona_1 pubblicato in data 17/02/2023 (n. di Repertorio 22670, Raccolta n. 15733) dal
Notaio, Dott. con conseguente condanna del convenuto al Persona_3 rilascio dei beni già di proprietà del de cuius; 3) Rigetta la domanda di indegnità a succedere formulata dagli attori nei confronti di;
Controparte_1
4) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate in causa da
; Controparte_1
5) Compensa nella misura di un quinto le spese di causa e condanna il signor a rifondere agli attori, in solido, la restante parte dele Controparte_1 spese di lite, che si liquidano (già effettuata la suddetta compensazione) in euro 1.440,00 per la fase di studio, euro 960,00 per la fase introduttiva, euro
1.520,00 per la fase istruttoria ed euro 2400,00 per la fase decisoria, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
6) Pone definitivamente a carico del signor le spese di CTU, Controparte_1 liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in data 27 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
(dott.ssa Nicoletta Marino)
n. r.g. 2105/2023
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2105/2023 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER UR e dell'avv.
AO RO (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ER UR e dell'avv.
BE RO (C.F.: ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. ER UR e dell'avv.
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. CANEPA VITTORIO PIETRO e dell'avv.
CONVENUTO
con OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
In data 2.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti come da verbale di udienza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
n. r.g. 2105/2023
1 Allegando la morte del signor il 29/01/2023 in Livorno, Persona_1 descrivendo il compendio ereditario e rilevando la pubblicazione di due diversi testamenti, ritenendo apocrifa la scheda testamentaria in data
12.12.2022, pubblicata su richiesta di , e ritenendo doversi Controparte_1 aprire – accertata la nullità del testamento del 2022 – la successione testamentaria sulla base delle volontà testate nel 2014, previa declaratoria di indegnità del signor , con atto di citazione ritualmente Controparte_1 notificato i signori OL MA e RT MA Parte_1 convenivano in giudizio . Gli attori concludevano per Controparte_1 sentir “[…] a - accertare l'apocrifia del testamento olografo apparentemente riconducibile al Sig. datato 12/12/2022 e pubblicato in data Persona_1
08/02/2023 (Repertorio n. 3328, Raccolta 2639), dal Notaio Dott. (doc. 3 Persona_2 allegato alla presente), per non essere stato né datato, né sottoscritto, né redatto di pugno da parte del de cuius di cui non rappresenta in alcun modo l'ultima volontà e per l'effetto ritenerlo e dichiararlo interamente nullo e comunque improduttivo di ogni effetto giuridico, ovvero, in subordine, annullarlo per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in conseguenza della declaratoria di cui sopra, accertata e dichiarata
l'indegnità a succedere del convenuto ex art. 463 n. 6 c.c. e accertata altresì la validità ed efficacia del testamento olografo del Sig. datato 15/10/2014 e Persona_1 pubblicato in data 17/02/2023 (n. di Repertorio 22670, Raccolta n. 15733) dal Notaio,
Dott. (doc. 2 allegato alla presente), dichiarare unici eredi Persona_3 testamentari del Sig. in parti uguali tra loro, Persona_1 Parte_1
MA OL e MA RT, attribuendo loro, tutte le somme, i beni mobili, i beni immobili e i beni mobili registrati relitti dal de cuius, tra cui quelli elencati in narrativa, previo accertamento e formazione della massa ereditaria alla data di apertura della successione, con condanna del convenuto al rilascio e alla restituzione agli attori di tutte le somme, i beni mobili, i beni immobili e i beni mobili registrati costituenti la massa ereditaria di cui sia medio tempore entrato possesso, compresi i frutti, gli interessi e la rivalutazione monetaria. - Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
n. r.g. 2105/2023
2 Con comparsa tardivamente depositata in data 17.1.2024, si costituiva in giudizio il signor , contestando la fondatezza di tutte le Controparte_1 domande attoree, diffusamente narrando le vicende familiari che avevano condotto il signor zio anche del convenuto, a testare in suo favore, Persona_1 allegando altresì di altro testamento di contenuto del tutto analogo a quello impugnato e risalente al 2020 e concludendo per sentir “[…] • dichiarare veritiero e conforme alle ultime volontà di il contenuto del Persona_1 testamento impugnato, al pari di quello datato 23 ottobre 2020; • rigettare in ogni caso la domanda degli attori per quanto attiene all'appezzamento di terreno censito al
Catasto Terreni foglio 34, part. 1849, seminativo, di H 00, are 15, centiare 73, R.D. €
7,31, RA € 5,69, nonché delle quote pari ad 1/8 e di ¼ dell'appezzamento censito al
Catasto Terreni foglio 34, part. 1846, seminativo, di H 00, are 06, centiare 80, R.D. €
3,16, RA € 2,46, previa dichiarazione di avvenuta usucapione per utilizzo continuativo dal 1986 uti domini da parte di;
• dichiarare nulla quaestio in relazione Parte_2 alla polizza vita n. 50013111295 della quale il de cuius ha modificato i beneficiari nelle persone del convenuto e di sua moglie, in quanto la stessa non rientra nell'asse ereditario (art. 1920, c. 3, C.C.)”.
La causa veniva istruita a mezzo CTU grafologica affidata alla dott.ssa e quindi con ordine di esibizione a di Persona_4 Controparte_2 depositare in causa la documentazione inerente al conto corrente, il conto deposito titoli, i libretti postali e le polizze intestate in vita a Persona_1
con tutte le movimentazioni effettuate dalla data della loro apertura
[...]
a quella del decesso. Demandate le parti, all'esito, ad un procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 quater d. lgs. 28/2010 (conclusosi con esito negativo) e rinunciate dalle parti attrici le richieste istruttorie non ammesse (con particolare riferimento alla richiesta di CTU contabile) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla suddetta udienza.
All'udienza del 2.10.2025, nell'interesse degli attori l'avvocato concludeva come di seguito:
“Ribadisce la rinuncia a tutte le richieste istruttorie ad oggi non ammesse e, in particolare, alla richiesta di CTU contabile. […] precisa le conclusioni come in atto di citazione, insistendo per la nullità del testamento in discussione con riconoscimento della qualità di eredi solo degli attori e con riconoscimento per i signori dell'intero patrimonio ereditario”;
nell'interesse del convenuto l'avvocato concludeva “[…] riporta[ndosi] alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta”
n. r.g. 2105/2023
3 ***
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dai signori Parte_1
OL MA e RT MA sia fondata e come tale vada accolta nei limiti della motivazione che segue.
1. Gli attori hanno chiesto l'accertamento della nullità del testamento a firma del signor redatto il 12.12.2022, ritenendo tale Persona_1 documento non riferibile all'apparente firmatario.
Può essere premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo"
(cfr. sent. Cass. 17/11/2023, n. 31974).
Tale onere probatorio può dirsi raggiunto alla luce delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
L'indagine tecnica svolta in causa ha infatti confermato l'assunto attoreo, avendo la professionista nominata dall'ufficio concluso, anche in riposta alle osservazioni ricevute, affermando il carattere apocrifo della scheda (vedi la relazione depositata in causa).
Va anche rilevato che il CTU ha riportato i criteri metodologici utilizzati, criteri che non appaiono contestati nel corso del sub procedimento, e ha condotto l'esame peritale su un adeguato numero di scritture di comparazione, tra le quali la scheda testamentaria olografa datata 15/10/2014 (indicata nell'elaborato come comparativa A1.a.), la carta di identità n° Numero_1 rilasciata dal Comune di Livorno il giorno 06/04/2007 (pur disponibile in fotocopia) (indicata nell'elaborato come comparativa B1.a.), la scrittura privata sopra modulo prestampato per Concessione di Loculi Cimiteriali del
27/11/2014 (indicata nell'elaborato come comparativa A2), la firma in calce al suddetto modulo (indicata nell'elaborato come comparativa A2.a.) e la domanda al Sindaco del Comune di Pitigliano per un loculo nel cimitero di
Pitigliano del 26/09/2014 Protocollo n°6723 (disponibile in fotocopia) (indicata nell'elaborato come comparativa B2.) con la firma in calce (indicata nell'elaborato come comparativa B2.a.).
n. r.g. 2105/2023
4 Il CTU ha dunque esaminato un numero adeguato di firme comparative, apposte in occasioni e tempi diversi e, all'esito di una articolata analisi comparativa delle firme stesse, con particolare riguardo ai documenti disponibili in originale (A1 e A2), ha concluso che “Dall'esame del testo X è risultato che in esso sono presenti diverse dinamiche del movimento grafico: in alcuni punti si presenta con una modalità più veloce, mentre in altri si presenta con una modalità più lenta e con tratti maggiormente angolosi;
alcune parole presentano un'accentuata pressione grafica che non permette di evidenziare i chiaro/scuro derivanti dai cambi direzionali del moto scritturale. All'interno del testo di X è stata rilevata una forte variabilità grafica, sia perché nelle parole la stessa lettera è delineata in modi diversi a seconda del tipo di collegamento grafico o della giustapposizione con le lettere adiacenti, sia perché nelle parole si osserva lettere con un calibro maggiore alternate ad altre, il cui calibro è fortemente ridotto;
inoltre, sono presenti all'interno delle parole due diversi tipi di modalità grafica che alterna il corsivo allo stampatello.
All'interno del testo sono state rilevate soste e riprese del movimento grafico. La scrittura mostra interruzioni nei collegamenti all'interno delle parole, infatti, si è in presenza sia di evidenti soluzioni di continuità nel flusso grafico sia di giustapposizioni, che tuttavia non danno l'impressione di continuità grafica.
All'interno del testo X si osserva due diverse modalità di redazione del nome e cognome: alla seconda riga il cognome è redatto prima del nome, mentre nella firma in calce prima è scritto il nome e successivamente il cognome. Tutti questi aspetti sono i segni di una variabilità grafica artificiosa. Le disomogeneità interne ad X non si sono riscontrate nell'esame del testo comparativo A1, nel quale si è in presenza di un'uniforme pressione grafica con un alleggerimento nei cambi direzionali e di una pressione del tipo “Intozzata 2° modo”. Si ricorda che tale pressione grafica non è riproducibile da altra mano. La presenza di “Intozzata 2° modo” è stata riscontrata anche nella firma in originale A2.a. In base a quanto sopra di può affermare che A1 è stato scritto dalla stessa mano che ha redatto la firma A2.a, in quanto in essi è presente il particolare e caratterizzante segno grafologico come “Intozzata 2° modo. Infine, il confronto tra la firma X.a e le firme A1.a e A2.a ha messo in risalto forti differenze in importanti aspetti grafologici: • l'assenza in X del segno grafologico “Intozzata 2° modo;
• la differenza struttura morfo-dinamica nella redazione delle lettere presenti nelle firme” (vedi le conclusioni dell'elaborato depositato in data 19.7.2024, in atti).
Il testamento impugnato in questa sede dagli attori, datato 12/12/2022 e pubblicato in data 08/02/2023 (Repertorio n. 3328, Raccolta 2639) dal Notaio
Dott. va dunque dichiarato apocrifo. Persona_2
n. r.g. 2105/2023
5 La successione ereditaria del signor va dunque regolata Persona_1 sulla scorta del testamento prodotto dagli attori, la cui autenticità non è stata invero neanche contestata dal convenuto;
ne deriva che i signori Pt_1
OL MA e RT MA vanno dichiarati eredi universali in
[...] quote uguali di tutto il patrimonio relitto dal de cuius.
Va sul punto ulteriormente precisato che ha depositato in Controparte_2 causa la consistenza del conto corrente intestato al signor al Persona_1 momento del decesso, consistenza da ascriversi al patrimonio ereditario;
per il resto, in mancanza di ogni riferimento utile alla ricostruzione dei beni così in ipotesi ricadenti nella massa ereditaria e tenuto conto degli oneri di allegazione e prova dei diritti caduti in successione quale necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale richiesto dagli attori, nessuna altra indagine è stata svolta in causa per l'individuazione della sussistenza di eventuali altri rapporti di credito e/o assicurativi del signor Come risulta anche dal verbale Persona_1 di causa del 2.10.2025, gli attori hanno sul punto rinunciato alle conclusioni istruttorie.
Con riguardo alla polizza vita n. 50013111295 della quale il de cuius ha modificato i beneficiari nelle persone del convenuto e di sua moglie, la stessa non rientra nell'asse ereditario in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1920 c.c.
Il signor va condannato al rilascio dei beni costituenti la massa CP_1 ereditaria come identificata in citazione, già di proprietà del de cuius.
2. Quanto alla richiesta di declaratoria di indegnità a succedere del convento, ritiene il Tribunale che la domanda vada rigettata in ragione della sua formulazione generica ed essendo risultata comunque del tutto priva di supporto probatorio, non essendo possibile in base alle risultanze istruttorie in atti poter individuare l'autore del testamento oggetto di lite.
Inoltre, l'art. 463 n. 6 c.c. considera indegno a succedere colui che, pur non avendo partecipato alla falsificazione del documento, ne faccia comunque scientemente uso. L'avverbio utilizzato dal legislatore ("scientemente") non va inteso quale assoluta certezza della falsità dell'atto, tenuto conto che il mero utilizzatore del documento, che sia estraneo alla contraffazione, non necessariamente è a conoscenza della formazione di una falsa scheda testamentaria. Pertanto, secondo il Tribunale, la norma va interpretata nel senso che sono indegni a succedere anche coloro che hanno profittato della scheda testamentaria falsa quando, in base alle circostanze del caso, una persona di normale diligenza avrebbe avuto un serio dubbio circa la genuinità del documento.
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6 Nella specie il signor , oltre a sostenere la genuinità dell'atto, ha CP_1 rappresentato che il contenuto delle disposizioni testamentarie corrispondeva alla volontà del de cuius, ciò che, pur irrilevante ai fini della validità dell'atto, ed a prescindere dalla fondatezza della prospettazione difensiva, non consente di poter affermare che egli potesse nutrire dubbi sulla genuinità del documento. Nulla sul punto è stato peraltro allegato dagli attori.
Va dunque considerato che in mancanza di specifiche allegazioni – prima ancora che di prove – portate in causa dagli attori circa la formazione, nel caso di specie, della scheda testamentaria ad opera del signor , ovvero, CP_1 ulteriormente, circa la consapevolezza, da parte sua, della falsità del documento utilizzato, la domanda non può trovare accoglimento
3. Devono essere in questa sede dichiarate inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, la quale si è costituita oltre i termini di decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. Ciò sia con riguardo al testamento datato 23.10.2020, quale documento tardivamente prodotto in causa, e rispetto al quale invero il signor ha esclusivamente affermato la sua CP_1 concordanza con le disposizioni della scrittura successiva, sia con riferimento all'accertamento dell'usucapione dei terreni di proprietà del de cuius e rientranti nella massa ereditaria ricostruita dagli attori.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito della controversia, possono essere compensate nella misura di un quinto, restando per il resto a carico del signor . Le stesse, già effettuata la Controparte_1 suddetta compensazione, sono liquidate in dispositivo, in applicazione del d.m. 147/2022, tenendo conto, dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Le spese per lo svolgimento della CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno integralmente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara nullo, in quanto apocrifo, il testamento olografo apparentemente riconducibile al Sig. , datato 12/12/2022 e pubblicato in Persona_1 data 08/02/2023 (Repertorio n. 3328, Raccolta 2639), dal Notaio Dott.
[...]
Per_2
n. r.g. 2105/2023
7 2) Dichiara gli attori signori MA OL e MA RT Parte_1 eredi testamentari del Sig. , in parti uguali tra loro, sulla Persona_1 base del testamento olografo del Sig. datato 15/10/2014 e Persona_1 pubblicato in data 17/02/2023 (n. di Repertorio 22670, Raccolta n. 15733) dal
Notaio, Dott. con conseguente condanna del convenuto al Persona_3 rilascio dei beni già di proprietà del de cuius; 3) Rigetta la domanda di indegnità a succedere formulata dagli attori nei confronti di;
Controparte_1
4) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate in causa da
; Controparte_1
5) Compensa nella misura di un quinto le spese di causa e condanna il signor a rifondere agli attori, in solido, la restante parte dele Controparte_1 spese di lite, che si liquidano (già effettuata la suddetta compensazione) in euro 1.440,00 per la fase di studio, euro 960,00 per la fase introduttiva, euro
1.520,00 per la fase istruttoria ed euro 2400,00 per la fase decisoria, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
6) Pone definitivamente a carico del signor le spese di CTU, Controparte_1 liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in data 27 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
(dott.ssa Nicoletta Marino)
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