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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/11/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN RO nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. , già Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, con il proc. dom. avv. Leonor Hormigo Corchero, delega in atti
-attrice- contro
( ), in qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._1
individuale ( , con il proc. dom. Controparte_2 P.IVA_2
avv. Antonio Bassi, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società attrice deduceva di aver effettuato delle forniture di merce in favore del resistente il quale, dopo un iniziale adempimento degli obblighi di pagamento, si era successivamente limitato a versare degli acconti, pagina 1 di 5 maturando un debito per le fatture emesse nei soli anni 2013 e 2014 pari ad €
253.055,88.
Riferiva che le parti avevano quindi regolarizzato i loro rapporti dare/avere convenendo che il predetto importo fosse ridotto ad € 87.760,00 ed allegava che il si era poi reso debitore di ulteriori € 58.269,00 per forniture relative al periodo CP_1
dicembre 2014/novembre 2015 e di € 7.851,80 per le forniture che andavano da febbraio 2016 a giugno 2016, per un totale di € 153.881,09.
Concludeva quindi per la condanna dell'intimato al pagamento della predetta somma.
Costituitosi, il resistente contestava la fondatezza della domanda avversaria eccependo, in primo luogo, la prescrizione del credito ex adverso maturato prima del
29.11.2013 sul presupposto di aver ricevuto la prima diffida solo in data 29.11.2018.
Sosteneva poi di aver pagato tutte le forniture effettuate nel 2013 e nel 2014 e contestava il ricevimento della merce indicata nella fatture emesse nel 2015 e 2016, ad eccezione di quella portata dalle fatture n. 27 del 20/01/2015, n. 92 del 07/02/2015 e n. 116 del 18/02/2015 di cui assumeva però l'avvenuto pagamento.
Rilevava, infine, che i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla controparte, che disconosceva, non risultavano sottoscritti dal destinatario e negava che tra le parti fosse stato raggiunto alcun accordo transattivo o vi fosse stato da parte sua alcun riconoscimento di debito.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 28.6.2021 ed esaurita l'istruttoria orale dal precedente giudice assegnatario, la causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 31.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di prescrizione del credito sollevata, ex art. 2948 n. 4 c.c., dal convenuto in quanto nella specie non si discute di prestazioni pagina 2 di 5 periodiche, cioè con adempimento continuativo, bensì di distinte ed autonome vendite di merci seppur ripetute, ma con importi diversi, nel corso degli anni e per le quali trova perciò applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
Ciò posto, la ha sostenuto di aver estinto tutte le obbligazioni riferite alle CP_3
prestazioni fatturate negli anni 2013 e 2014 provvedendo a depositare, in allegato alla comparsa di risposta, per ogni singola fattura indicata in citazione, le copie degli assegni, e/o semplici matrici degli stessi, accompagnate dall'estratto conto attestante il prelievo della relativa somma.
Nelle note redatte da parte attrice per l'udienza del 28.6.2021 (dep. 22.6.2021) e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (dep. 2.11.2021) si legge che la scrivente difesa non nega nel ricorso che il rappresentante/intermediario abbia ricevuto gli assegni da parte di
ma cosa diversa è consegnare un assegno rispetto all'incassarlo. Parte_3
Merita allora ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte per cui in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro so/vendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cassazione n. 33566/2021; n. 17749/2009).
Ebbene, nel caso in esame, da un lato, vi è l'ammissione della società di aver ricevuto gli assegni indicati in comparsa dalla ditta (per alcune fatture attestata CP_1
comunque dalle ricevute rilasciate dall'intermediario, cfr. all. r); dall'altro, se è vero che parte convenuta ha versato in atti anche delle semplici matrici degli assegni, che certamente non dimostrano il pagamento, è stata però riscontrata per ciascun assegno pagina 3 di 5 l'annotazione del prelievo sul conto corrente mediante la produzione dei relativi estratti (cfr. allegati da b a t).
Deve pertanto ritenersi provata l'estinzione delle obbligazioni relative alle fatture emesse negli anni 2013 e 2014 elencate in citazione.
Diversamente deve dirsi quanto alle prestazioni fatturate negli anni 2015 e 2016 (ad eccezione delle fatture n. 27 del 20/01/2015, n. 92 del 07/02/2015 e n. 116 del
18/02/2015 di cui è stata prodotta copia dell'assegno, di cui non è contestata la consegna, con cui sono state pagate cfr. all. u) con riferimento alle quali l'istruttoria orale ha dato contezza dell'effettiva consegna delle merci ordinate dalla ditta . CP_1
Concordemente, infatti, i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, sentiti all'udienza del 14.3.2023 avanti al giudice delegato, hanno Testimone_4
confermato i capitoli a), b) e c) della memoria istruttoria di parte attrice del 3.12.2021 diretti appunto a dimostrare la consegna della merce fatturata negli anni di interesse presso la sede della ditta convenuta.
In definitiva, quindi, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della società attrice di € 41.787,35, pari agli importi portati dalle fatture indicate in citazione ed emesse nei suoi confronti negli anni 2015 e 2016 (ad eccezione delle fatture n.
27/2015, n. 92/2015 e n. 116/2015), oltre interessi ex d. lgs. n.231/2001 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna , in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
, al pagamento in favore della società di € € 41.787,35, oltre CP_2 Parte_1
interessi ex d. lgs. n.231/2001 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
condanna , in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
alla refusione in favore della società delle spese di lite che CP_2 Parte_1
pagina 4 di 5 si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, € 815,83 per anticipazioni, oltre spese generali al 16% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 29.11.2025
IL GIUDICE
AN RO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN RO nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. , già Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, con il proc. dom. avv. Leonor Hormigo Corchero, delega in atti
-attrice- contro
( ), in qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._1
individuale ( , con il proc. dom. Controparte_2 P.IVA_2
avv. Antonio Bassi, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società attrice deduceva di aver effettuato delle forniture di merce in favore del resistente il quale, dopo un iniziale adempimento degli obblighi di pagamento, si era successivamente limitato a versare degli acconti, pagina 1 di 5 maturando un debito per le fatture emesse nei soli anni 2013 e 2014 pari ad €
253.055,88.
Riferiva che le parti avevano quindi regolarizzato i loro rapporti dare/avere convenendo che il predetto importo fosse ridotto ad € 87.760,00 ed allegava che il si era poi reso debitore di ulteriori € 58.269,00 per forniture relative al periodo CP_1
dicembre 2014/novembre 2015 e di € 7.851,80 per le forniture che andavano da febbraio 2016 a giugno 2016, per un totale di € 153.881,09.
Concludeva quindi per la condanna dell'intimato al pagamento della predetta somma.
Costituitosi, il resistente contestava la fondatezza della domanda avversaria eccependo, in primo luogo, la prescrizione del credito ex adverso maturato prima del
29.11.2013 sul presupposto di aver ricevuto la prima diffida solo in data 29.11.2018.
Sosteneva poi di aver pagato tutte le forniture effettuate nel 2013 e nel 2014 e contestava il ricevimento della merce indicata nella fatture emesse nel 2015 e 2016, ad eccezione di quella portata dalle fatture n. 27 del 20/01/2015, n. 92 del 07/02/2015 e n. 116 del 18/02/2015 di cui assumeva però l'avvenuto pagamento.
Rilevava, infine, che i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla controparte, che disconosceva, non risultavano sottoscritti dal destinatario e negava che tra le parti fosse stato raggiunto alcun accordo transattivo o vi fosse stato da parte sua alcun riconoscimento di debito.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 28.6.2021 ed esaurita l'istruttoria orale dal precedente giudice assegnatario, la causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 31.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di prescrizione del credito sollevata, ex art. 2948 n. 4 c.c., dal convenuto in quanto nella specie non si discute di prestazioni pagina 2 di 5 periodiche, cioè con adempimento continuativo, bensì di distinte ed autonome vendite di merci seppur ripetute, ma con importi diversi, nel corso degli anni e per le quali trova perciò applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
Ciò posto, la ha sostenuto di aver estinto tutte le obbligazioni riferite alle CP_3
prestazioni fatturate negli anni 2013 e 2014 provvedendo a depositare, in allegato alla comparsa di risposta, per ogni singola fattura indicata in citazione, le copie degli assegni, e/o semplici matrici degli stessi, accompagnate dall'estratto conto attestante il prelievo della relativa somma.
Nelle note redatte da parte attrice per l'udienza del 28.6.2021 (dep. 22.6.2021) e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (dep. 2.11.2021) si legge che la scrivente difesa non nega nel ricorso che il rappresentante/intermediario abbia ricevuto gli assegni da parte di
ma cosa diversa è consegnare un assegno rispetto all'incassarlo. Parte_3
Merita allora ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte per cui in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro so/vendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cassazione n. 33566/2021; n. 17749/2009).
Ebbene, nel caso in esame, da un lato, vi è l'ammissione della società di aver ricevuto gli assegni indicati in comparsa dalla ditta (per alcune fatture attestata CP_1
comunque dalle ricevute rilasciate dall'intermediario, cfr. all. r); dall'altro, se è vero che parte convenuta ha versato in atti anche delle semplici matrici degli assegni, che certamente non dimostrano il pagamento, è stata però riscontrata per ciascun assegno pagina 3 di 5 l'annotazione del prelievo sul conto corrente mediante la produzione dei relativi estratti (cfr. allegati da b a t).
Deve pertanto ritenersi provata l'estinzione delle obbligazioni relative alle fatture emesse negli anni 2013 e 2014 elencate in citazione.
Diversamente deve dirsi quanto alle prestazioni fatturate negli anni 2015 e 2016 (ad eccezione delle fatture n. 27 del 20/01/2015, n. 92 del 07/02/2015 e n. 116 del
18/02/2015 di cui è stata prodotta copia dell'assegno, di cui non è contestata la consegna, con cui sono state pagate cfr. all. u) con riferimento alle quali l'istruttoria orale ha dato contezza dell'effettiva consegna delle merci ordinate dalla ditta . CP_1
Concordemente, infatti, i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, sentiti all'udienza del 14.3.2023 avanti al giudice delegato, hanno Testimone_4
confermato i capitoli a), b) e c) della memoria istruttoria di parte attrice del 3.12.2021 diretti appunto a dimostrare la consegna della merce fatturata negli anni di interesse presso la sede della ditta convenuta.
In definitiva, quindi, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della società attrice di € 41.787,35, pari agli importi portati dalle fatture indicate in citazione ed emesse nei suoi confronti negli anni 2015 e 2016 (ad eccezione delle fatture n.
27/2015, n. 92/2015 e n. 116/2015), oltre interessi ex d. lgs. n.231/2001 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna , in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
, al pagamento in favore della società di € € 41.787,35, oltre CP_2 Parte_1
interessi ex d. lgs. n.231/2001 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
condanna , in qualità di titolare della ditta individuale CP_1 [...]
alla refusione in favore della società delle spese di lite che CP_2 Parte_1
pagina 4 di 5 si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, € 815,83 per anticipazioni, oltre spese generali al 16% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 29.11.2025
IL GIUDICE
AN RO
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