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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3758/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 3758/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cipriano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Terni, via XX Settembre n. 15, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE contro
(c.f. ; p.iva ), (già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
poi , in persona del suo Procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_2
Alberto Lotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena - via Modonella n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.11.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(già poi , al fine di ivi sentire CP_1 Controparte_2 Controparte_2 dichiarare, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 42875493 (già n. 95), con connessa apertura di credito, acceso in data 14.1.2009 e ancora operativo, la nullità e/o l'inefficacia e/o la vessatorietà delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate per l'illegittimo pagina 1 di 8 addebito di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese varie, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo ovvero, in subordine, di ingiustificato arricchimento, della complessiva somma di euro 58.359,51 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singolo pagamento indebito o dal giorno della presente domanda;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.11.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, al fine di contestare le avverse domande in quanto pretestuose e interamente Controparte_1 destituite di fondamento, in fatto e in diritto. Invero, parte convenuta deduceva la legittima pattuizione delle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto di conto corrente, tuttora, in essere con parte attrice, oltre al corretto esercizio, da parte della dello ius variandi riconosciutole dal contratto e dalla legge. CP_2
In ogni caso, la stessa, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e/o di ricalcolo avanzata da controparte, essendo il conto corrente ancora aperto nonché l'indeterminatezza e/o l'incertezza assoluta del petitum e della causa petendi dell'azione esercitata con l'atto introduttivo, da intendersi affetto da nullità assoluta, insanabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. 5, c.p.c. e, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere probatorio per non aver, parte attrice, prodotto tutta la documentazione contrattuale di svolgimento del rapporto (segnatamente, il contratto di apertura di c/c e quelli di affidamento nonché l'intera e l'ininterrotta sequenza degli estratti conto, analitici e a scalare), indispensabile ai fini d un'esatta ricostruzione delle poste di dare/avere, fermo restando, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle competenze addebitate a far data dall'accensione del rapporto (14/01/2009) sino al 20/04/2012, ossia nel periodo di oltre dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto integrale delle domande formulate da controparte in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate ovvero, in subordine, per il loro accoglimento nei limiti delle eccezioni sollevate;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Verificata la procedibilità della domanda giudiziale e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva istruita mediante espletamento di apposita CTU contabile, affidata alla dott.ssa e, all'esito di tale incombente, rimessa in decisione, con concessione alle parti Persona_1 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Con riferimento al thema decidendum, occorre rilevare che parte attrice ha agito, in questa sede, al fine di ottenere il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa alla luce delle dedotte invalidità nonché per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento degli importi indebitamente versati. Per contro, l'istituto di credito convenuto ha dedotto l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande avversarie sulla base dell'assorbente considerazione della perdurante operatività del conto corrente richiamato da controparte.
pagina 2 di 8 2.1 - Al riguardo, escluso, preliminarmente, qualsivoglia profilo di invalidità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. – per essere, il suo contenuto, sufficientemente determinato da consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077) – preme rilevarsi come la circostanza, in sé considerata, della mancata chiusura del rapporto di conto corrente non possa dirsi, rigidamente, preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni. Invero, si è, più volte, rimarcato - da ultimo, v. Cass. n. 3310/2024 - che il correntista - perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo - ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile in almeno tre direzioni: quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore - e intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità - neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è, infatti, di recente affermato da Cass. n. 4214/2024 – emendando, sul punto, il discorde indirizzo richiamato da parte convenuta - che, alla stregua delle conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il noto arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie;
distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini della determinazione di una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata, perciò, la detta distinzione - secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo - si è osservato che "non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto", giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che, anche in tale eventualità, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto - cui già si è fatto cenno per l'innanzi - che ci si trovi in presenza di un pagamento.
Tuttavia, è bene intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione.
Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, c.c. - sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che, in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto, possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 c.c. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi, in essa, un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, c.c. - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 c.c., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 c.c. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, pagina 3 di 8 sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi, a quel punto, più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa (in tale senso, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25.9.2024, n. 25594).
2.2 – Tanto chiarito in punto di ammissibilità delle domande formulate, è doveroso, ulteriormente, evidenziare – alla luce delle contestazioni sollevate da parte convenuta in relazione alla documentazione prodotta da parte attrice a sostegno delle proprie difese – come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c.), colui il quale intenda far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo - come quelle spiegate in questa sede - l'onere probatorio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17.3.2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020). In particolare, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (cfr. Cass. n. 1547/2022; Cass. n. 33009/2019). Infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che, le stesse, siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando, lo stesso, agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista o del mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni e annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: "Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto
pagina 4 di 8 conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione"). Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente "a singole operazioni", non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021; Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020). Se tale è l'ordinario riparto probatorio - consolidato dall'acquisito principio secondo cui, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, sia il correntista (attore) ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni - non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto probatorio qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale, al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (cfr. Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi - nella specie inesistenza di convenzione scritta - trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
2.3 – Tanto premesso, si osserva, nella specie, come parte attrice abbia documentato il rapporto di conto corrente dedotto, fornendo prova - all'esito dell'istanza ex artt. 117-119 TUB, avanzata nei confronti dell'istituto di credito, in data 11.3.2022 - sia del contratto sottoscritto (doc. 1) sia degli estratti conto, comprensivi degli scalari, dalla data di accensione del rapporto (2009) sino al 2022, come peraltro rilevato dal CTU in sede di esame contabile. Per converso, relativamente alla prova dell'affidamento concesso, deve rilevarsi come tale onere sia stato assolto, in corso di causa, dalla Banca convenuta (doc. 11 – contratto di affidamento del 17/5/2019), sebbene quest'ultima, non fosse tenuta ad alcuna produzione documentale. Invero, "ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio" (cfr. Cass., sez. I, 20.6.2022, n. 19812). Del resto, onerando la della prova della natura solutoria delle rimesse si imporrebbe, alla stessa, CP_2 una prova del tutto negativa consistente nell'assenza della stipulazione del fido.
2.4 – Ai fini della dimostrazione, da parte del correntista, dell'affidamento concesso, si è discusso, in giurisprudenza, se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito oppure se il pagina 5 di 8 correntista possa eccepire l'esistenza di un fido di fatto. Invero, sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito, si sono, nel tempo, consolidati principi che giova riportare per completezza della ricostruzione del quadro nomofilattico in materia e così sintetizzabili: (i) nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3, L., n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (cfr. Cass., 24.6.2008, n. 17090); (ii) nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra - poi - una nullità "di protezione", potendo essa operare "soltanto a vantaggio del cliente" (art. 127, comma 2, T.U.B.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio;
né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, T.U.B., la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice: infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, e sempre che non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (cfr. Cass., 12.12.2014, n. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass., 13.12.2021, n. 39437; Cass. n. 34997/2023; Cass. n. 15073/2024; Cass. n. 25711/2024); (iii) è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo, la suddetta situazione di fatto, trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992); "ma ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni" (cfr. Cass. n. 34997/2023, in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass n. 25711/2024). Tanto premesso e precisato, si osserva, nella specie, che, come evidenziato dal CTU, dall'esame della documentazione bancaria in atti è stata rinvenuta una comunicazione predisposta dalla banca in data 2.10.2013 (Comunicazione periodica sul rapporto quadro di apertura di credito) dalla quale è stato possibile risalire agli importi delle aperture di credito concesse (vedi allegato n.4 della perizia). Tuttavia, pur sussistendo indici sintomatici di un fido di fatto in epoca anteriore all'1.1.2012 - così come attestato anche da alcuni rendiconti relativi all'anno 2010 e 2011 – in ogni caso non è stato possibile risalire alla misura dell'affidamento concesso, rendendo, per l'effetto, impossibile ogni indagine al riguardo. Dunque, l'incompletezza della prova, va a svantaggio del soggetto gravato dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ovvero il correntista.
pagina 6 di 8 2.5 – A prescindere da tale ultimo rilievo, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, parte attrice abbia comunque assolto all'onere di provare la pattuizione delle clausole disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla Banca, come peraltro riscontrato dal CTU in sede di espletamento dell'incarico (pag. 7 della perizia). Invero, proprio la disamina del contratto e degli estratti conto periodici, ha permesso al CTU di procedere alla verifica di eventuali addebiti illegittimi, come richiesto nel quesito formulato. In particolare, il CTU, nel corso dell'indagine svolta:
- ha appurato l'espressa pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche relative [segnatamente, tasso debitore e tasso creditore;
spese di istruttoria, bonifici, oneri (valute) e commissioni (massimo scoperto, istruttoria veloce, messa a disposizione fondi et similia)], non procedendo, conseguentemente, al ricalcolo del rapporto dare/avere con applicazione del tasso sostitutivo BOT ovvero del tasso legale né all'espunzione delle spese addebitate, fatta eccezione per l'importo di €. 200,00 addebitata sul conto corrente in data 12/01/2011 (valuta 31/12/2010), a titolo di commissione disponibilità fondi, comunque non incidente sul saldo finale, in ragione dell'esiguità del suo importo e, in ogni caso, da intendersi prescritta (v. infra);
- ha accertato la pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e, conseguentemente, non ha espunto la capitalizzazione degli interessi passivi, essendo, peraltro, il rapporto sorto in data 14.01.2009 e, dunque, in epoca successiva alla delibera C.I.C.R. 09/02/2000;
- ha verificato che non vi è mai stato superamento del tasso soglia antiusura anche con riferimento alle c.m.s., in ogni caso non più applicate a decorrere dall'1.7.2009;
- con riferimento alla c.d. “usura pattizia”, ha riscontrato il rispetto del tasso soglia ex L.108/96, al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia con riferimento al contratto di apertura di c/c che a quello di affidamento del 17.05.2019;
- ha appurato che tutte le competenze addebitate nel periodo 31.3.2009 - 20.4.2012 [antecedente al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora (20.04.2022)] sono state tutte assorbite dalle rimesse solutorie, da intendersi prescritte anche ipotizzando l'esistenza di un affidamento per il periodo 1.1.2012 – 20.4.2012. Le considerazioni che precedono – dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto conformi al quesito formulato, esaustive, tecnicamente ben motivate e prive di vizi logici e/o giuridici – valgono a ritenere prive di fondamento le domande formulate in questa sede da parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata anche in punto di asserita violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ampiamente confutata dagli accertamenti peritali compiuti.
3.
Le spese – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 1. rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già poi;
Controparte_2 Controparte_2
2. condanna al pagamento, nei confronti di parte convenuta, delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 10.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.
Pone le spese di C.T.U., nella misura determinata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 3758/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cipriano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Terni, via XX Settembre n. 15, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE contro
(c.f. ; p.iva ), (già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
poi , in persona del suo Procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_2
Alberto Lotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena - via Modonella n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.11.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(già poi , al fine di ivi sentire CP_1 Controparte_2 Controparte_2 dichiarare, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 42875493 (già n. 95), con connessa apertura di credito, acceso in data 14.1.2009 e ancora operativo, la nullità e/o l'inefficacia e/o la vessatorietà delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate per l'illegittimo pagina 1 di 8 addebito di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese varie, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo ovvero, in subordine, di ingiustificato arricchimento, della complessiva somma di euro 58.359,51 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singolo pagamento indebito o dal giorno della presente domanda;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.11.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, al fine di contestare le avverse domande in quanto pretestuose e interamente Controparte_1 destituite di fondamento, in fatto e in diritto. Invero, parte convenuta deduceva la legittima pattuizione delle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto di conto corrente, tuttora, in essere con parte attrice, oltre al corretto esercizio, da parte della dello ius variandi riconosciutole dal contratto e dalla legge. CP_2
In ogni caso, la stessa, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e/o di ricalcolo avanzata da controparte, essendo il conto corrente ancora aperto nonché l'indeterminatezza e/o l'incertezza assoluta del petitum e della causa petendi dell'azione esercitata con l'atto introduttivo, da intendersi affetto da nullità assoluta, insanabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. 5, c.p.c. e, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere probatorio per non aver, parte attrice, prodotto tutta la documentazione contrattuale di svolgimento del rapporto (segnatamente, il contratto di apertura di c/c e quelli di affidamento nonché l'intera e l'ininterrotta sequenza degli estratti conto, analitici e a scalare), indispensabile ai fini d un'esatta ricostruzione delle poste di dare/avere, fermo restando, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle competenze addebitate a far data dall'accensione del rapporto (14/01/2009) sino al 20/04/2012, ossia nel periodo di oltre dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. In definitiva, dunque, la stessa, insisteva per il rigetto integrale delle domande formulate da controparte in quanto inammissibili, infondate e, comunque, non provate ovvero, in subordine, per il loro accoglimento nei limiti delle eccezioni sollevate;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Verificata la procedibilità della domanda giudiziale e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva istruita mediante espletamento di apposita CTU contabile, affidata alla dott.ssa e, all'esito di tale incombente, rimessa in decisione, con concessione alle parti Persona_1 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Con riferimento al thema decidendum, occorre rilevare che parte attrice ha agito, in questa sede, al fine di ottenere il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa alla luce delle dedotte invalidità nonché per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento degli importi indebitamente versati. Per contro, l'istituto di credito convenuto ha dedotto l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande avversarie sulla base dell'assorbente considerazione della perdurante operatività del conto corrente richiamato da controparte.
pagina 2 di 8 2.1 - Al riguardo, escluso, preliminarmente, qualsivoglia profilo di invalidità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. – per essere, il suo contenuto, sufficientemente determinato da consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077) – preme rilevarsi come la circostanza, in sé considerata, della mancata chiusura del rapporto di conto corrente non possa dirsi, rigidamente, preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni. Invero, si è, più volte, rimarcato - da ultimo, v. Cass. n. 3310/2024 - che il correntista - perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo - ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile in almeno tre direzioni: quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore - e intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità - neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è, infatti, di recente affermato da Cass. n. 4214/2024 – emendando, sul punto, il discorde indirizzo richiamato da parte convenuta - che, alla stregua delle conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il noto arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie;
distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini della determinazione di una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata, perciò, la detta distinzione - secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo - si è osservato che "non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto", giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che, anche in tale eventualità, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto - cui già si è fatto cenno per l'innanzi - che ci si trovi in presenza di un pagamento.
Tuttavia, è bene intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione.
Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, c.c. - sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che, in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto, possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 c.c. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi, in essa, un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, c.c. - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 c.c., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 c.c. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, pagina 3 di 8 sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi, a quel punto, più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa (in tale senso, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25.9.2024, n. 25594).
2.2 – Tanto chiarito in punto di ammissibilità delle domande formulate, è doveroso, ulteriormente, evidenziare – alla luce delle contestazioni sollevate da parte convenuta in relazione alla documentazione prodotta da parte attrice a sostegno delle proprie difese – come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c.), colui il quale intenda far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo - come quelle spiegate in questa sede - l'onere probatorio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17.3.2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020). In particolare, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (cfr. Cass. n. 1547/2022; Cass. n. 33009/2019). Infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che, le stesse, siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando, lo stesso, agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista o del mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni e annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: "Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto
pagina 4 di 8 conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione"). Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente "a singole operazioni", non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021; Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020). Se tale è l'ordinario riparto probatorio - consolidato dall'acquisito principio secondo cui, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, sia il correntista (attore) ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni - non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto probatorio qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale, al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (cfr. Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi - nella specie inesistenza di convenzione scritta - trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
2.3 – Tanto premesso, si osserva, nella specie, come parte attrice abbia documentato il rapporto di conto corrente dedotto, fornendo prova - all'esito dell'istanza ex artt. 117-119 TUB, avanzata nei confronti dell'istituto di credito, in data 11.3.2022 - sia del contratto sottoscritto (doc. 1) sia degli estratti conto, comprensivi degli scalari, dalla data di accensione del rapporto (2009) sino al 2022, come peraltro rilevato dal CTU in sede di esame contabile. Per converso, relativamente alla prova dell'affidamento concesso, deve rilevarsi come tale onere sia stato assolto, in corso di causa, dalla Banca convenuta (doc. 11 – contratto di affidamento del 17/5/2019), sebbene quest'ultima, non fosse tenuta ad alcuna produzione documentale. Invero, "ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio" (cfr. Cass., sez. I, 20.6.2022, n. 19812). Del resto, onerando la della prova della natura solutoria delle rimesse si imporrebbe, alla stessa, CP_2 una prova del tutto negativa consistente nell'assenza della stipulazione del fido.
2.4 – Ai fini della dimostrazione, da parte del correntista, dell'affidamento concesso, si è discusso, in giurisprudenza, se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito oppure se il pagina 5 di 8 correntista possa eccepire l'esistenza di un fido di fatto. Invero, sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito, si sono, nel tempo, consolidati principi che giova riportare per completezza della ricostruzione del quadro nomofilattico in materia e così sintetizzabili: (i) nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3, L., n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (cfr. Cass., 24.6.2008, n. 17090); (ii) nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra - poi - una nullità "di protezione", potendo essa operare "soltanto a vantaggio del cliente" (art. 127, comma 2, T.U.B.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio;
né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, T.U.B., la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice: infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, e sempre che non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (cfr. Cass., 12.12.2014, n. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass., 13.12.2021, n. 39437; Cass. n. 34997/2023; Cass. n. 15073/2024; Cass. n. 25711/2024); (iii) è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo, la suddetta situazione di fatto, trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992); "ma ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni" (cfr. Cass. n. 34997/2023, in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass n. 25711/2024). Tanto premesso e precisato, si osserva, nella specie, che, come evidenziato dal CTU, dall'esame della documentazione bancaria in atti è stata rinvenuta una comunicazione predisposta dalla banca in data 2.10.2013 (Comunicazione periodica sul rapporto quadro di apertura di credito) dalla quale è stato possibile risalire agli importi delle aperture di credito concesse (vedi allegato n.4 della perizia). Tuttavia, pur sussistendo indici sintomatici di un fido di fatto in epoca anteriore all'1.1.2012 - così come attestato anche da alcuni rendiconti relativi all'anno 2010 e 2011 – in ogni caso non è stato possibile risalire alla misura dell'affidamento concesso, rendendo, per l'effetto, impossibile ogni indagine al riguardo. Dunque, l'incompletezza della prova, va a svantaggio del soggetto gravato dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ovvero il correntista.
pagina 6 di 8 2.5 – A prescindere da tale ultimo rilievo, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, parte attrice abbia comunque assolto all'onere di provare la pattuizione delle clausole disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla Banca, come peraltro riscontrato dal CTU in sede di espletamento dell'incarico (pag. 7 della perizia). Invero, proprio la disamina del contratto e degli estratti conto periodici, ha permesso al CTU di procedere alla verifica di eventuali addebiti illegittimi, come richiesto nel quesito formulato. In particolare, il CTU, nel corso dell'indagine svolta:
- ha appurato l'espressa pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche relative [segnatamente, tasso debitore e tasso creditore;
spese di istruttoria, bonifici, oneri (valute) e commissioni (massimo scoperto, istruttoria veloce, messa a disposizione fondi et similia)], non procedendo, conseguentemente, al ricalcolo del rapporto dare/avere con applicazione del tasso sostitutivo BOT ovvero del tasso legale né all'espunzione delle spese addebitate, fatta eccezione per l'importo di €. 200,00 addebitata sul conto corrente in data 12/01/2011 (valuta 31/12/2010), a titolo di commissione disponibilità fondi, comunque non incidente sul saldo finale, in ragione dell'esiguità del suo importo e, in ogni caso, da intendersi prescritta (v. infra);
- ha accertato la pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e, conseguentemente, non ha espunto la capitalizzazione degli interessi passivi, essendo, peraltro, il rapporto sorto in data 14.01.2009 e, dunque, in epoca successiva alla delibera C.I.C.R. 09/02/2000;
- ha verificato che non vi è mai stato superamento del tasso soglia antiusura anche con riferimento alle c.m.s., in ogni caso non più applicate a decorrere dall'1.7.2009;
- con riferimento alla c.d. “usura pattizia”, ha riscontrato il rispetto del tasso soglia ex L.108/96, al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia con riferimento al contratto di apertura di c/c che a quello di affidamento del 17.05.2019;
- ha appurato che tutte le competenze addebitate nel periodo 31.3.2009 - 20.4.2012 [antecedente al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora (20.04.2022)] sono state tutte assorbite dalle rimesse solutorie, da intendersi prescritte anche ipotizzando l'esistenza di un affidamento per il periodo 1.1.2012 – 20.4.2012. Le considerazioni che precedono – dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto conformi al quesito formulato, esaustive, tecnicamente ben motivate e prive di vizi logici e/o giuridici – valgono a ritenere prive di fondamento le domande formulate in questa sede da parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata anche in punto di asserita violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ampiamente confutata dagli accertamenti peritali compiuti.
3.
Le spese – ivi comprese quelle della CTU espletata e già liquidate con separato decreto - seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 1. rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già poi;
Controparte_2 Controparte_2
2. condanna al pagamento, nei confronti di parte convenuta, delle spese del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 10.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.
Pone le spese di C.T.U., nella misura determinata in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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