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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 526 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, C.F. , nata a [...] il 04.09.1973, ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via N. S. D'Itria n. 10, elettivamente domiciliata in Senorbì (SU), nella Via Carlo
Sanna n. 280 , presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Desogus, che la rappresenta e difende giusta procura speciale posta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, (c.f. ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Nureci (OR), elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Ada Negri n. 17 presso lo pagina 1 di 12 studio dell'Avv. Antonella Floris che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1. porre a carico del l'obbligo di corrispondere quale mantenimento alla signora CP
, l'importo mensile di euro 200,00 (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat Pt_1
per le famiglie di operai e impiegati), con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su un c/c bancario indicato dalla ricorrente;
2. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse del resistente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con Controparte_1 Parte_1
addebito di colpa alla signora;
Parte_1
2) rigettare le domande di mantenimento e quella di assegnazione della casa avanzate dalla moglie, , per i motivi esposti e in virtù dei comportamenti contrari ai doveri Parte_1 coniugali, tenuti da quest'ultima e che hanno determinato l'odierna separazione;
3) condannare la signora a risarcire tutti i danni subiti dal signor Parte_1 CP
, a causa dei comportamenti dalla medesima tenuti e che hanno determinato la
[...]
separazione, da liquidarsi in via equitativa;
4) disporre che la signora contribuisca al mantenimento del signor Parte_1 CP
nella misura di 200,00 euro mensili, da versarsi al sig. entro il giorno
[...] Controparte_1
cinque di ogni mese;
pagina 2 di 12 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 22.5.2022 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge , con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio civile in data 11.12.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile, Anno 2003 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1 del Comune di Nureci).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
• il rapporto coniugale si era deteriorato per colpa del , il quale si disinteressava della CP moglie, sia dal punto di vista morale che materiale e, all'epoca del ricorso, già da circa due anni non faceva più rientro a casa, né per dormire né per consumare i pasti;
• egli continuava ad avere nei confronti della moglie un atteggiamento possessivo, vessatorio, e minaccioso, tanto da insultarla ogni volta che la incontrava nei pochi giorni in cui faceva rientro in casa, per il solo fine di ordinarle di prendersi cura dei suoi indumenti;
• il resistente aveva ridotto la moglie in uno stato di soggezione fisica e psicologica, tollerato solo per paura di perdere la casa in cui dormire;
• la casa coniugale, sita nel Comune di Nureci (OR) nella via N. S. D'Itria n. 10, era un'abitazione posta a disposizione dalla ai coniugi;
CP_2
• il svolgeva l'attività di allevatore di ovini, proprietario di una piccola un'azienda CP
agricola con annessa abitazione, nelle campagne di Assolo, doveva aveva stabilito da circa due anni la propria dimora;
• la , invece, era priva di occupazione e percepiva il Reddito di Cittadinanza di Pt_1
circa euro 240,00;
• poiché il marito si disinteressava totalmente, la ricorrente doveva far fronte alle spese per l'affitto e per le utenze domestiche, che sosteneva anche grazie all'aiuto della sorella
, che la aiutava anche nelle quotidiane spese alimentari;
Persona_1
• le condizioni di salute della ricorrente da diversi anni erano piuttosto precarie, essendo affetta da “sindrome ansioso depressiva” e il 6.3.2020 si era reso necessario, a seguito di pagina 3 di 12 un aggravamento della situazione patologica, far ricorso ad uno psichiatra e iniziare una nuova terapia;
• in considerazione sia della predetta patologia sia del fatto che il resistente era proprietario di altro immobile dove trascorreva le sue giornate era possibile disporre in via eccezionale, anche in assenza di figli, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, stante il pregiudizio che avrebbe patito non potendo abbandonare l'immobile a causa della necessità di cure anche domiciliari.
La ricorrente ha quindi domandato, oltre alla separazione, l'addebito della medesima al marito,
l'assegnazione della casa familiare in suo favore, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e/o utili affinché il non si avvicinasse all'abitazione nonché l'obbligo a carico del resistente di CP corrispondere quale mantenimento del coniuge l'importo mensile di euro 200,00 (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati), con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Il resistente si è costituito con comparsa del 10.11.2022, non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando tutte le ulteriori deduzioni e richieste di parte ricorrente.
In particolare, ha eccepito che: Controparte_1
• i coniugi – vivevano di fatto separati da oltre tre anni, ossia da quando la CP Pt_1
signora aveva deciso di non dormire più col marito e di passare le notti in Pt_1 un'altra stanza dell'abitazione coniugale;
• egli, in tutti gli anni di durata del matrimonio, si era occupato integralmente di fare fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare, occupandosi sia del pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, sia occupandosi del mantenimento del nucleo familiare, non facendo mai mancare gli alimenti;
• nel corso del tempo aveva dovuto sopportare il sempre maggiore disprezzo e disinteresse mostrato dalla moglie per la sua persona e per il suo lavoro, posto che la ormai Pt_1 da anni aveva smesso di occuparsi del marito, nonostante quest'ultimo trascorresse le giornate fuori casa per lavoro e, in plurime occasioni e senza giustificato motivo, al suo rientro gli aveva impedito di entrare in casa e, addirittura, di utilizzare la cucina per prepararsi i pasti;
• peraltro, la moglie non sopportava che il marito consumasse in casa i cibi – quali agnelli e maialetti – portati dalla campagna;
pagina 4 di 12 • le proprie aspettative e i propri desideri erano stati calpestati dalla moglie anche sotto altro aspetto, posto che la , senza aver mai prima del matrimonio manifestato la Pt_1
volontà di non avere figli, per tutta la durata del matrimonio aveva assunto ininterrottamente la pillola anticoncezionale, così frustrando totalmente ogni desiderio di paternità del marito, il quale pur non condividendo tale scelta la aveva accettata sforzandosi di andare incontro ai desideri della moglie;
• il resistente aveva sempre lasciato ampia libertà alla moglie, che era sempre stata autonoma e libera nella gestione dei propri interessi, del proprio tempo e dei propri guadagni;
• egli non era titolare dell'azienda agricola che conduceva in virtù di rapporto di mezzadria, riconducibile invece alla sig.ra , e veniva principalmente retribuito in Persona_2
natura, con agnelli, maialetti e altri proventi del suo lavoro;
• semmai, in cambio delle proprie prestazioni di lavoro, il divideva con la sig.ra CP
una parte dei proventi dell'attività e ricavava modestissimi introiti in denaro Per_2
mediante la loro vendita;
• l'attestazione ISEE del nucleo familiare indicava, per l'anno 2019, redditi complessivi riconducibili al per complessivi euro 2.297,20 e con i modesti guadagni del suo CP lavoro egli aveva sempre provveduto al pagamento dei canoni dovuti per l'uso dell'abitazione e al pagamento dei canoni per le utenze domestiche;
• la scelta della di non lavorare era a lei riconducibile, essendo assolutamente in Pt_1 grado di lavorare e non essendole mancate le opportunità, l'ultima delle quali appena nel
2019, quando avendo ricevuto un'offerta di lavoro per svolgere mansioni di collaboratrice domestica presso la famiglia , in cambio di una retribuzione di 1.200,00 euro Per_3
mensili, aveva preferito rifiutarla;
• a ben vedere, la risultava svolgere attività di collaborazione domestica, Pt_1 evidentemente in nero, presso l'abitazione del sig. ad BA, Persona_4 percependo una retribuzione senz'altro più gratificante della propria, oltre al Reddito di
Cittadinanza, che peraltro non aveva mai utilizzato per contribuire ai bisogni della famiglia;
• non sussistevano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli da tutelare;
pagina 5 di 12 • egli, invece, aveva alienato, proprio per espressa e reiterata richiesta della moglie, la quota di cui era titolare, con i fratelli, sulla vecchia casa di abitazione dei genitori in Assolo e detta cessione, che aveva comportato un'esigua entrata economica, aveva consentito l'ottenimento dell'assegnazione dell'abitazione oggi adibita a casa familiare, al contempo privando però il o della disponibilità di un'abitazione diversa;
CP
• la , dal canto suo, aveva recentemente ereditato la quota di proprietà Pt_1 sull'abitazione del padre e, pertanto, poteva disporre di quell'abitazione.
Il resistente ha, quindi, concluso chiedendo la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, il rigetto delle ulteriori avverse domande, la condanna della al risarcimento dei danni da Pt_1 egli patiti e che avevano condotto alla separazione, da liquidarsi in via equitativa, e l'obbligo della controparte di contribuire al mantenimento del coniuge con un assegno mensile di euro
200,00.
Il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati. Dispone che il signor contribuisca al CP mantenimento della moglie, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Con sentenza parziale n. 412/2021, pubblicata in data 30.7.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, interpello e prova per testi, è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Deve procedersi, innanzitutto, alla valutazione della richiesta di addebito della separazione personale formulata da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, alla luce delle lamentate violazioni dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
A tal fine, val la pena osservare che sebbene la ricorrente non abbia formalmente reiterato la domanda di addebito nelle richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni, cionondimeno nel corso del giudizio, ivi compresa la comparsa conclusionale, ella ha sempre pagina 6 di 12 ribadito e reiterato il fondamento della stessa, ossia il disinteresse morale e materiale del marito nei suoi confronti e l'abbandono da parte di quest'ultimo della casa coniugale.
Al riguardo, la disciplina di riferimento in materia di addebito va prioritariamente ricercata nell'art. 151, comma 2, c.c. ai sensi del quale “il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La norma in esame introduce il concetto di addebito della separazione personale quale fattispecie riferibile a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali sanciti dall'art. 143 c.c. – consistenti nell'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse familiare e di coabitazione – tale da determinare l'irreversibile crisi del rapporto coniugale, con la conseguente attribuzione in capo a uno dei coniugi della responsabilità della fine del matrimonio.
Merita precisare, tuttavia, che la sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. non costituisce di per sé un presupposto sufficiente a fondare l'eventuale pronuncia di addebito della separazione, essendo anche necessario accertare se la violazione abbia concretamente avuto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale;
in tal senso è consolidata sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (Cfr. Trib. Cagliari, Sez. I, 21/02/2022, n. 448; Cass.
Civ., Sez. I, 20/08/2014, n. 18074; Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
Da ciò ne deriva, pertanto, l'onere del richiedente di dimostrare che la causa dell'irreversibile crisi coniugale sia imputabile esclusivamente a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi e che, conseguentemente, sussista un nesso di causalità tra la condotta addebitata al coniuge e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.; in mancanza di tale prova, per contro, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2022, n. 32837).
Per ciò che concerne, più specificamente, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, grava in capo alla parte richiedente la pronuncia di addebito l'onere di dimostrare, a norma dell'art. 2697 c.c., che la condotta dell'altro coniuge sia stata effettivamente contraria ai doveri coniugali sopra menzionati e che abbia assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Viceversa, grava eventualmente in capo all'altro coniuge – che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito – l'onere di provare le pagina 7 di 12 circostanze su cui l'eccezione si fonda;
vale a dire l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta a egli addebitata dalla controparte (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 06/04/2022, n. 11130).
Nel caso di specie, nessuna prova sufficiente in tal senso è stata fornita da nessuna delle due parti.
Ciascuno dei coniugi, invero, ha attribuito all'altro condotte di radicale e profondo disinteresse nei propri confronti, consistenti principalmente in un progressivo disinteresse e allontanamento caratterizzato da carenza della cura, della vicinanza, del supporto e dell'assistenza che devono connotare il rapporto tra i coniugi.
A ciò, la ricorrente ha aggiunto l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente, contestato da quest'ultimo il quale ha sempre affermato di trattenersi presso l'azienda agricola ove lavorava al fine di vigilare sugli animali ma di fare ricorrente rientro a casa per svolgere atti di vita di quotidiana, venendo in tali occasioni – invece – osteggiato e disprezzato dalla moglie.
Fermo restando che le reciproche allegazioni non sono state adeguatamente supportate da adeguati riscontri probatori e sono rimaste, pertanto, mere deduzioni di parte, esse sono comunque idonee a delineare l'esistenza di una grave crisi familiare caratterizzata da grande conflittualità tra i coniugi, profonda disaffezione, reciproca intolleranza ed estrema difficoltà nella convivenza.
In una situazione generale di tale e perdurante distacco, conflitto e freddezza, non è in alcun modo possibile attribuire a uno solo dei coniugi la responsabilità per la causazione della crisi, evidentemente radicata e derivante da un'incompatibilità tra le parti che ha reso nel tempo intollerabile la convivenza.
Non è ravvisabile, nel caso concreto, l'esistenza di un comportamento unilaterale che, sotto il profilo causale, ha generato la scissione del nucleo familiare.
Lo stesso allontanamento dalla casa familiare, quand'anche per ipotesi fosse stato provato nei termini descritti dalla ricorrente, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11032).
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata da ciascuna delle parti non può trovare accoglimento.
Profilo centrale nel corso del procedimento è stato costituito, invece, dall'assegnazione della casa coniugale, concessa da al (e non a entrambi i coniugi, cfr. doc. 8 parte resistente) e CP_3 CP
pagina 8 di 12 richiesta dalla ricorrente pur in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Tale richiesta, tuttavia, deve considerarsi oggetto di rinuncia, posto che la stessa ha Pt_1 abbandonato spontaneamente l'immobile in via definitiva in corso di causa, circostanza pacifica tra le parti, consentendo al resistente di rientrarne in possesso e non coltivando, di conseguenza, la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e di memorie conclusionali.
La rinuncia alla domanda comporta la soccombenza rispetto alla richiesta originariamente formulata.
Anche la richiesta di parte resistente di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei comportamenti dalla medesima tenuti e che avrebbero determinato la separazione, da liquidarsi in via equitativa non può essere accolta.
Fermo restando che, come detto, non v'è stata nemmeno la prova dell'esistenza di condotte ascrivibili a un solo coniuge idonee a determinare, sotto il profilo causale, la separazione, deve tenersi ulteriormente conto che nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. anche Tribunale Roma sez. I, 11/09/2020, n.12179). La domanda è, quindi, inammissibile.
Resta da valutare unicamente la domanda di assegno di mantenimento del coniuge, proposta da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra.
Invero, l'esistenza di uno squilibrio economico tra le parti è stata già adeguatamente valutata dal
Presidente in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori, che in questa sede si condivide.
Infatti, parte ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività e di non percepire redditi, anche in quanto affetta da patologie ansioso-depressive adeguatamente documentate (docc. da 6 a
9 parte ricorrente).
Invece, il resistente svolge pacificamente l'attività di pastore a mezzadria presso azienda agricola di proprietà di terzi e ha egli stesso dato atto in sede di audizione di aver lavorato in costanza di matrimonio, fino al 2012, presso cantieri comunali con remunerazione circa 800,00 euro mensili pagina 9 di 12 e di percepire dall'attuale attività 500/600 euro mensili per 5/6 mesi all'anno dalla vendita del latte e 1.600,00 euro all'anno circa dalla vendita di agnelli, oltre a una remunerazione in natura
(dichiarata nell'atto introduttivo) da sempre percepita mediante la dazione di agnelli o maialetti per il consumo personale.
Peraltro, sebbene la abbia parzialmente contribuito durante la vita coniugale e fino al Pt_1
2012 agli introiti familiari svolgendo anch'essa lavori socialmente utili presso i cantieri comunali per 600/700,00 euro al mese, ella nel corso del giudizio ha anche documentato di essere affetta, oltre ai predetti disturbi ansiosi, anche da lombosciatalgia sinistra cronica, la quale rende senz'altro più difficoltoso lo svolgimento di attività lavorativa.
Anche se la prova per testi espletata ha confermato, in accordo alle dichiarazioni del teste
[...]
che la ha svolto attività lavorativa quale collaboratrice domestica nel Tes_1 Pt_1
2019/2020 presso la sig.ra (circostanza corroborata anche dall'esistenza di altro Per_5
contratto risalente al settembre 2018 e stipulato con v. doc. 10 parte Controparte_4
ricorrente) e che altra offerta di lavoro le era pervenuta dal sig. di BA Persona_6
(vicino di casa del presso il quale quest'ultimo saltuariamente ha dato atto di veder Tes_1 parcheggiata l'auto della ricorrente), non si può comunque ritenere provato lo stabile svolgimento di attività professionale da parte della ricorrente medesima.
Ciò sia in ragione della situazione sanitaria descritta, sia in considerazione del fatto che dalle rispettive dichiarazioni è risultato pacifico come il nucleo familiare, storicamente, in costanza di matrimonio abbia sempre fatto principale e maggiore affidamento sulle entrate economiche garantite dal . CP
A ciò si aggiunga che a seguito del rilascio della casa ove i coniugi precedentemente convivevano, attualmente il ha a disposizione la medesima, per la quale sostiene l'esiguo CP
canone mensile di euro 25,00, mentre la ricorrente deve presumibilmente sostenere le spese relative al reperimento di altro alloggio;
non è, infatti, sufficiente per escludere tale presumibile esborso la circostanza che a ella risulti intestato catastalmente un immobile in Nureci, stante l'elevato numero, ossia nove, di cointestatari (doc. 11 parte resistente).
A fronte di ciò, si sottolinea che in punto di assegno di mantenimento la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché, a norma dell'art. 156 c.c., i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa pagina 10 di 12 dell'addebito – devono intendersi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
tale dovere, difatti, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la situazione temporanea della separazione, avente una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale costituente il presupposto dell'assegno divorzile e dalla quale deriva la sola sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. In sede di separazione personale dei coniugi, pertanto, deve ritenersi che permanga il dovere di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto anche delle concrete possibilità del richiedente di accedere a un'attività lavorativa retribuita, in rapporto ai fattori individuali e al contesto in cui vive (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2021, n. 42146; Cass.
Civ., Sez. I, 22/03/2023, n. 8254; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n. 17544).
Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento in seguito alla separazione personale dei coniugi sorge non soltanto quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in uno stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non risultano adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la prova della sussistenza di tali presupposti, che per inciso grava a carico del richiedente il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta;
bensì è sufficiente che venga dedotta – anche implicitamente
– una condizione di inadeguatezza a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito indicando i beni o proventi dai quali emerga l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
31/12/2021, n. 42146).
Dalle circostanze di fatto sopra descritte emerge l'impossibilità effettiva della ricorrente di mantenere il precedente tenore di vita e l'assenza di prova contraria dell'esistenza di redditi adeguati.
La domanda di assegno di mantenimento formulata dalla è, perciò, fondata mentre va Pt_1
disattesa quella formulata dal . CP
Tuttavia, alla luce delle precarie condizioni reddituali del , di cui si è dato conto, si ritiene CP congruo confermare la misura dell'assegno prevista in sede presidenziale, pari a euro 100,00 mensili.
Considerata l'evidente soccombenza reciproca, alla luce del rigetto di entrambe le domande di addebito, della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa coniugale,
pagina 11 di 12 dell'inammissibilità della domanda risarcitoria del resistente e dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento della , seppur in misura inferiore a quella richiesta, le spese Pt_1
di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza 412/2021, pubblicata in data 30.7.2021 ed emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle due parti;
• dispone a carico di l'obbligo di corrispondere quale mantenimento in Controparte_1 favore di l'importo mensile di euro 100,00 oltre rivalutazione ISTAT, con Parte_1
decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
• rigetta la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore formulata da CP
;
[...]
• dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da
; Controparte_1
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
20.3.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 526 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, C.F. , nata a [...] il 04.09.1973, ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via N. S. D'Itria n. 10, elettivamente domiciliata in Senorbì (SU), nella Via Carlo
Sanna n. 280 , presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Desogus, che la rappresenta e difende giusta procura speciale posta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, (c.f. ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Nureci (OR), elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Ada Negri n. 17 presso lo pagina 1 di 12 studio dell'Avv. Antonella Floris che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1. porre a carico del l'obbligo di corrispondere quale mantenimento alla signora CP
, l'importo mensile di euro 200,00 (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat Pt_1
per le famiglie di operai e impiegati), con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su un c/c bancario indicato dalla ricorrente;
2. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse del resistente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con Controparte_1 Parte_1
addebito di colpa alla signora;
Parte_1
2) rigettare le domande di mantenimento e quella di assegnazione della casa avanzate dalla moglie, , per i motivi esposti e in virtù dei comportamenti contrari ai doveri Parte_1 coniugali, tenuti da quest'ultima e che hanno determinato l'odierna separazione;
3) condannare la signora a risarcire tutti i danni subiti dal signor Parte_1 CP
, a causa dei comportamenti dalla medesima tenuti e che hanno determinato la
[...]
separazione, da liquidarsi in via equitativa;
4) disporre che la signora contribuisca al mantenimento del signor Parte_1 CP
nella misura di 200,00 euro mensili, da versarsi al sig. entro il giorno
[...] Controparte_1
cinque di ogni mese;
pagina 2 di 12 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 22.5.2022 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge , con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio civile in data 11.12.2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile, Anno 2003 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1 del Comune di Nureci).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
• il rapporto coniugale si era deteriorato per colpa del , il quale si disinteressava della CP moglie, sia dal punto di vista morale che materiale e, all'epoca del ricorso, già da circa due anni non faceva più rientro a casa, né per dormire né per consumare i pasti;
• egli continuava ad avere nei confronti della moglie un atteggiamento possessivo, vessatorio, e minaccioso, tanto da insultarla ogni volta che la incontrava nei pochi giorni in cui faceva rientro in casa, per il solo fine di ordinarle di prendersi cura dei suoi indumenti;
• il resistente aveva ridotto la moglie in uno stato di soggezione fisica e psicologica, tollerato solo per paura di perdere la casa in cui dormire;
• la casa coniugale, sita nel Comune di Nureci (OR) nella via N. S. D'Itria n. 10, era un'abitazione posta a disposizione dalla ai coniugi;
CP_2
• il svolgeva l'attività di allevatore di ovini, proprietario di una piccola un'azienda CP
agricola con annessa abitazione, nelle campagne di Assolo, doveva aveva stabilito da circa due anni la propria dimora;
• la , invece, era priva di occupazione e percepiva il Reddito di Cittadinanza di Pt_1
circa euro 240,00;
• poiché il marito si disinteressava totalmente, la ricorrente doveva far fronte alle spese per l'affitto e per le utenze domestiche, che sosteneva anche grazie all'aiuto della sorella
, che la aiutava anche nelle quotidiane spese alimentari;
Persona_1
• le condizioni di salute della ricorrente da diversi anni erano piuttosto precarie, essendo affetta da “sindrome ansioso depressiva” e il 6.3.2020 si era reso necessario, a seguito di pagina 3 di 12 un aggravamento della situazione patologica, far ricorso ad uno psichiatra e iniziare una nuova terapia;
• in considerazione sia della predetta patologia sia del fatto che il resistente era proprietario di altro immobile dove trascorreva le sue giornate era possibile disporre in via eccezionale, anche in assenza di figli, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, stante il pregiudizio che avrebbe patito non potendo abbandonare l'immobile a causa della necessità di cure anche domiciliari.
La ricorrente ha quindi domandato, oltre alla separazione, l'addebito della medesima al marito,
l'assegnazione della casa familiare in suo favore, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e/o utili affinché il non si avvicinasse all'abitazione nonché l'obbligo a carico del resistente di CP corrispondere quale mantenimento del coniuge l'importo mensile di euro 200,00 (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati), con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Il resistente si è costituito con comparsa del 10.11.2022, non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando tutte le ulteriori deduzioni e richieste di parte ricorrente.
In particolare, ha eccepito che: Controparte_1
• i coniugi – vivevano di fatto separati da oltre tre anni, ossia da quando la CP Pt_1
signora aveva deciso di non dormire più col marito e di passare le notti in Pt_1 un'altra stanza dell'abitazione coniugale;
• egli, in tutti gli anni di durata del matrimonio, si era occupato integralmente di fare fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare, occupandosi sia del pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, sia occupandosi del mantenimento del nucleo familiare, non facendo mai mancare gli alimenti;
• nel corso del tempo aveva dovuto sopportare il sempre maggiore disprezzo e disinteresse mostrato dalla moglie per la sua persona e per il suo lavoro, posto che la ormai Pt_1 da anni aveva smesso di occuparsi del marito, nonostante quest'ultimo trascorresse le giornate fuori casa per lavoro e, in plurime occasioni e senza giustificato motivo, al suo rientro gli aveva impedito di entrare in casa e, addirittura, di utilizzare la cucina per prepararsi i pasti;
• peraltro, la moglie non sopportava che il marito consumasse in casa i cibi – quali agnelli e maialetti – portati dalla campagna;
pagina 4 di 12 • le proprie aspettative e i propri desideri erano stati calpestati dalla moglie anche sotto altro aspetto, posto che la , senza aver mai prima del matrimonio manifestato la Pt_1
volontà di non avere figli, per tutta la durata del matrimonio aveva assunto ininterrottamente la pillola anticoncezionale, così frustrando totalmente ogni desiderio di paternità del marito, il quale pur non condividendo tale scelta la aveva accettata sforzandosi di andare incontro ai desideri della moglie;
• il resistente aveva sempre lasciato ampia libertà alla moglie, che era sempre stata autonoma e libera nella gestione dei propri interessi, del proprio tempo e dei propri guadagni;
• egli non era titolare dell'azienda agricola che conduceva in virtù di rapporto di mezzadria, riconducibile invece alla sig.ra , e veniva principalmente retribuito in Persona_2
natura, con agnelli, maialetti e altri proventi del suo lavoro;
• semmai, in cambio delle proprie prestazioni di lavoro, il divideva con la sig.ra CP
una parte dei proventi dell'attività e ricavava modestissimi introiti in denaro Per_2
mediante la loro vendita;
• l'attestazione ISEE del nucleo familiare indicava, per l'anno 2019, redditi complessivi riconducibili al per complessivi euro 2.297,20 e con i modesti guadagni del suo CP lavoro egli aveva sempre provveduto al pagamento dei canoni dovuti per l'uso dell'abitazione e al pagamento dei canoni per le utenze domestiche;
• la scelta della di non lavorare era a lei riconducibile, essendo assolutamente in Pt_1 grado di lavorare e non essendole mancate le opportunità, l'ultima delle quali appena nel
2019, quando avendo ricevuto un'offerta di lavoro per svolgere mansioni di collaboratrice domestica presso la famiglia , in cambio di una retribuzione di 1.200,00 euro Per_3
mensili, aveva preferito rifiutarla;
• a ben vedere, la risultava svolgere attività di collaborazione domestica, Pt_1 evidentemente in nero, presso l'abitazione del sig. ad BA, Persona_4 percependo una retribuzione senz'altro più gratificante della propria, oltre al Reddito di
Cittadinanza, che peraltro non aveva mai utilizzato per contribuire ai bisogni della famiglia;
• non sussistevano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli da tutelare;
pagina 5 di 12 • egli, invece, aveva alienato, proprio per espressa e reiterata richiesta della moglie, la quota di cui era titolare, con i fratelli, sulla vecchia casa di abitazione dei genitori in Assolo e detta cessione, che aveva comportato un'esigua entrata economica, aveva consentito l'ottenimento dell'assegnazione dell'abitazione oggi adibita a casa familiare, al contempo privando però il o della disponibilità di un'abitazione diversa;
CP
• la , dal canto suo, aveva recentemente ereditato la quota di proprietà Pt_1 sull'abitazione del padre e, pertanto, poteva disporre di quell'abitazione.
Il resistente ha, quindi, concluso chiedendo la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, il rigetto delle ulteriori avverse domande, la condanna della al risarcimento dei danni da Pt_1 egli patiti e che avevano condotto alla separazione, da liquidarsi in via equitativa, e l'obbligo della controparte di contribuire al mantenimento del coniuge con un assegno mensile di euro
200,00.
Il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati. Dispone che il signor contribuisca al CP mantenimento della moglie, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Con sentenza parziale n. 412/2021, pubblicata in data 30.7.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, è stato disposto il rinvio al Giudice istruttore per l'ulteriore istruzione della causa in merito alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, interpello e prova per testi, è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Deve procedersi, innanzitutto, alla valutazione della richiesta di addebito della separazione personale formulata da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, alla luce delle lamentate violazioni dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
A tal fine, val la pena osservare che sebbene la ricorrente non abbia formalmente reiterato la domanda di addebito nelle richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni, cionondimeno nel corso del giudizio, ivi compresa la comparsa conclusionale, ella ha sempre pagina 6 di 12 ribadito e reiterato il fondamento della stessa, ossia il disinteresse morale e materiale del marito nei suoi confronti e l'abbandono da parte di quest'ultimo della casa coniugale.
Al riguardo, la disciplina di riferimento in materia di addebito va prioritariamente ricercata nell'art. 151, comma 2, c.c. ai sensi del quale “il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La norma in esame introduce il concetto di addebito della separazione personale quale fattispecie riferibile a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali sanciti dall'art. 143 c.c. – consistenti nell'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse familiare e di coabitazione – tale da determinare l'irreversibile crisi del rapporto coniugale, con la conseguente attribuzione in capo a uno dei coniugi della responsabilità della fine del matrimonio.
Merita precisare, tuttavia, che la sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. non costituisce di per sé un presupposto sufficiente a fondare l'eventuale pronuncia di addebito della separazione, essendo anche necessario accertare se la violazione abbia concretamente avuto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale;
in tal senso è consolidata sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (Cfr. Trib. Cagliari, Sez. I, 21/02/2022, n. 448; Cass.
Civ., Sez. I, 20/08/2014, n. 18074; Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
Da ciò ne deriva, pertanto, l'onere del richiedente di dimostrare che la causa dell'irreversibile crisi coniugale sia imputabile esclusivamente a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi e che, conseguentemente, sussista un nesso di causalità tra la condotta addebitata al coniuge e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.; in mancanza di tale prova, per contro, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2022, n. 32837).
Per ciò che concerne, più specificamente, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, grava in capo alla parte richiedente la pronuncia di addebito l'onere di dimostrare, a norma dell'art. 2697 c.c., che la condotta dell'altro coniuge sia stata effettivamente contraria ai doveri coniugali sopra menzionati e che abbia assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Viceversa, grava eventualmente in capo all'altro coniuge – che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito – l'onere di provare le pagina 7 di 12 circostanze su cui l'eccezione si fonda;
vale a dire l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta a egli addebitata dalla controparte (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 06/04/2022, n. 11130).
Nel caso di specie, nessuna prova sufficiente in tal senso è stata fornita da nessuna delle due parti.
Ciascuno dei coniugi, invero, ha attribuito all'altro condotte di radicale e profondo disinteresse nei propri confronti, consistenti principalmente in un progressivo disinteresse e allontanamento caratterizzato da carenza della cura, della vicinanza, del supporto e dell'assistenza che devono connotare il rapporto tra i coniugi.
A ciò, la ricorrente ha aggiunto l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente, contestato da quest'ultimo il quale ha sempre affermato di trattenersi presso l'azienda agricola ove lavorava al fine di vigilare sugli animali ma di fare ricorrente rientro a casa per svolgere atti di vita di quotidiana, venendo in tali occasioni – invece – osteggiato e disprezzato dalla moglie.
Fermo restando che le reciproche allegazioni non sono state adeguatamente supportate da adeguati riscontri probatori e sono rimaste, pertanto, mere deduzioni di parte, esse sono comunque idonee a delineare l'esistenza di una grave crisi familiare caratterizzata da grande conflittualità tra i coniugi, profonda disaffezione, reciproca intolleranza ed estrema difficoltà nella convivenza.
In una situazione generale di tale e perdurante distacco, conflitto e freddezza, non è in alcun modo possibile attribuire a uno solo dei coniugi la responsabilità per la causazione della crisi, evidentemente radicata e derivante da un'incompatibilità tra le parti che ha reso nel tempo intollerabile la convivenza.
Non è ravvisabile, nel caso concreto, l'esistenza di un comportamento unilaterale che, sotto il profilo causale, ha generato la scissione del nucleo familiare.
Lo stesso allontanamento dalla casa familiare, quand'anche per ipotesi fosse stato provato nei termini descritti dalla ricorrente, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11032).
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata da ciascuna delle parti non può trovare accoglimento.
Profilo centrale nel corso del procedimento è stato costituito, invece, dall'assegnazione della casa coniugale, concessa da al (e non a entrambi i coniugi, cfr. doc. 8 parte resistente) e CP_3 CP
pagina 8 di 12 richiesta dalla ricorrente pur in assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Tale richiesta, tuttavia, deve considerarsi oggetto di rinuncia, posto che la stessa ha Pt_1 abbandonato spontaneamente l'immobile in via definitiva in corso di causa, circostanza pacifica tra le parti, consentendo al resistente di rientrarne in possesso e non coltivando, di conseguenza, la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e di memorie conclusionali.
La rinuncia alla domanda comporta la soccombenza rispetto alla richiesta originariamente formulata.
Anche la richiesta di parte resistente di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei comportamenti dalla medesima tenuti e che avrebbero determinato la separazione, da liquidarsi in via equitativa non può essere accolta.
Fermo restando che, come detto, non v'è stata nemmeno la prova dell'esistenza di condotte ascrivibili a un solo coniuge idonee a determinare, sotto il profilo causale, la separazione, deve tenersi ulteriormente conto che nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. anche Tribunale Roma sez. I, 11/09/2020, n.12179). La domanda è, quindi, inammissibile.
Resta da valutare unicamente la domanda di assegno di mantenimento del coniuge, proposta da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra.
Invero, l'esistenza di uno squilibrio economico tra le parti è stata già adeguatamente valutata dal
Presidente in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori, che in questa sede si condivide.
Infatti, parte ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività e di non percepire redditi, anche in quanto affetta da patologie ansioso-depressive adeguatamente documentate (docc. da 6 a
9 parte ricorrente).
Invece, il resistente svolge pacificamente l'attività di pastore a mezzadria presso azienda agricola di proprietà di terzi e ha egli stesso dato atto in sede di audizione di aver lavorato in costanza di matrimonio, fino al 2012, presso cantieri comunali con remunerazione circa 800,00 euro mensili pagina 9 di 12 e di percepire dall'attuale attività 500/600 euro mensili per 5/6 mesi all'anno dalla vendita del latte e 1.600,00 euro all'anno circa dalla vendita di agnelli, oltre a una remunerazione in natura
(dichiarata nell'atto introduttivo) da sempre percepita mediante la dazione di agnelli o maialetti per il consumo personale.
Peraltro, sebbene la abbia parzialmente contribuito durante la vita coniugale e fino al Pt_1
2012 agli introiti familiari svolgendo anch'essa lavori socialmente utili presso i cantieri comunali per 600/700,00 euro al mese, ella nel corso del giudizio ha anche documentato di essere affetta, oltre ai predetti disturbi ansiosi, anche da lombosciatalgia sinistra cronica, la quale rende senz'altro più difficoltoso lo svolgimento di attività lavorativa.
Anche se la prova per testi espletata ha confermato, in accordo alle dichiarazioni del teste
[...]
che la ha svolto attività lavorativa quale collaboratrice domestica nel Tes_1 Pt_1
2019/2020 presso la sig.ra (circostanza corroborata anche dall'esistenza di altro Per_5
contratto risalente al settembre 2018 e stipulato con v. doc. 10 parte Controparte_4
ricorrente) e che altra offerta di lavoro le era pervenuta dal sig. di BA Persona_6
(vicino di casa del presso il quale quest'ultimo saltuariamente ha dato atto di veder Tes_1 parcheggiata l'auto della ricorrente), non si può comunque ritenere provato lo stabile svolgimento di attività professionale da parte della ricorrente medesima.
Ciò sia in ragione della situazione sanitaria descritta, sia in considerazione del fatto che dalle rispettive dichiarazioni è risultato pacifico come il nucleo familiare, storicamente, in costanza di matrimonio abbia sempre fatto principale e maggiore affidamento sulle entrate economiche garantite dal . CP
A ciò si aggiunga che a seguito del rilascio della casa ove i coniugi precedentemente convivevano, attualmente il ha a disposizione la medesima, per la quale sostiene l'esiguo CP
canone mensile di euro 25,00, mentre la ricorrente deve presumibilmente sostenere le spese relative al reperimento di altro alloggio;
non è, infatti, sufficiente per escludere tale presumibile esborso la circostanza che a ella risulti intestato catastalmente un immobile in Nureci, stante l'elevato numero, ossia nove, di cointestatari (doc. 11 parte resistente).
A fronte di ciò, si sottolinea che in punto di assegno di mantenimento la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché, a norma dell'art. 156 c.c., i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa pagina 10 di 12 dell'addebito – devono intendersi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
tale dovere, difatti, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la situazione temporanea della separazione, avente una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale costituente il presupposto dell'assegno divorzile e dalla quale deriva la sola sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. In sede di separazione personale dei coniugi, pertanto, deve ritenersi che permanga il dovere di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto anche delle concrete possibilità del richiedente di accedere a un'attività lavorativa retribuita, in rapporto ai fattori individuali e al contesto in cui vive (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2021, n. 42146; Cass.
Civ., Sez. I, 22/03/2023, n. 8254; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n. 17544).
Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento in seguito alla separazione personale dei coniugi sorge non soltanto quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in uno stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non risultano adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la prova della sussistenza di tali presupposti, che per inciso grava a carico del richiedente il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta;
bensì è sufficiente che venga dedotta – anche implicitamente
– una condizione di inadeguatezza a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito indicando i beni o proventi dai quali emerga l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
31/12/2021, n. 42146).
Dalle circostanze di fatto sopra descritte emerge l'impossibilità effettiva della ricorrente di mantenere il precedente tenore di vita e l'assenza di prova contraria dell'esistenza di redditi adeguati.
La domanda di assegno di mantenimento formulata dalla è, perciò, fondata mentre va Pt_1
disattesa quella formulata dal . CP
Tuttavia, alla luce delle precarie condizioni reddituali del , di cui si è dato conto, si ritiene CP congruo confermare la misura dell'assegno prevista in sede presidenziale, pari a euro 100,00 mensili.
Considerata l'evidente soccombenza reciproca, alla luce del rigetto di entrambe le domande di addebito, della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa coniugale,
pagina 11 di 12 dell'inammissibilità della domanda risarcitoria del resistente e dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento della , seppur in misura inferiore a quella richiesta, le spese Pt_1
di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la sentenza 412/2021, pubblicata in data 30.7.2021 ed emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle due parti;
• dispone a carico di l'obbligo di corrispondere quale mantenimento in Controparte_1 favore di l'importo mensile di euro 100,00 oltre rivalutazione ISTAT, con Parte_1
decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
• rigetta la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore formulata da CP
;
[...]
• dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da
; Controparte_1
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
20.3.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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