TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 183/2024 R.G.V.G., promosso da: CP_1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Alessandra Di Marco e da nato a [...] il Controparte_2
22/12/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe D'Antona;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21/01/2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni precisate in udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 05.02.2024, CP_1
e premesso di avere contratto matrimonio
[...] Controparte_2
concordatario in data 18.08.1995 a Riesi (CL) e che dall'unione sono nati quattro figli, , nato a [...] il [...], Controparte_3 [...]
nato a [...] il [...], nato a CP_4 CP_5
ZZ (CL) in data 08/01/2006 e nata EL (CL) il CP_6
22.07.2011; premesso, altresì, di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa del 28.10.2022, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, come successivamente modificate ed integrate nel corso del procedimento, che prevedono, come precisato all'udienza del 21/1/2025:
l'assegnazione della casa coniugale, sita in via Lombardia n. 23 a Riesi (CL), alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli;
CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, CP_6
con facoltà per il padre di poterla incontrare ogni volta che lo vorrà nel rispetto degli impegni della stessa e, comunque, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 20:00; l'attribuzione integrale alla sig.ra dell'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS in CP_1
favore dei due figli e di entità pari a circa CP_5 CP_6
euro 300 complessivi.
Il padre, provvederà al mantenimento dei figli più Controparte_2
piccoli, e mediante il versamento di un assegno mensile di CP_6 CP_5
Euro 200,00 - pari a 100 euro per ciascun figlio - da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. La Sig.ra inoltre ha rinunciato a qualsiasi CP_1 contributo per il suo mantenimento e all'assegno divorzile.
Il Giudice con decreto del 16.4.2024, rilevato che le parti non avevano depositato l'estratto dell'atto di matrimonio e la dichiarazione di non volersi riconciliare, così come prevista dall'art. 473bis.51 c.p.c. e indicato nel decreto di fissazione udienza, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 22.5.2024, onerando le parti di provvedere al deposito dei suddetti atti. A seguito di detto provvedimento, le parti, con le note scritte depositate in data 30.04.2024, producevano la documentazione richiesta, ottemperando al predetto onere.
Con ordinanza del 29.05.2024, il Collegio Giudicante, esaminate le condizioni previste in ricorso, volte a regolare gli aspetti patrimoniali, nonché quelli relativi ai quattro figli, rilevava la eccessiva genericità delle condizioni afferenti alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minorenne, in quanto prive di indicazione del regime di incontro in caso di disaccordo tra le parti;
il Collegio evidenziava, inoltre, il difetto di specificazione in ordine all'importo del contributo gravante sul sig. per il mantenimento dei quattro figli e per Controparte_2
l'assegno divorzile, che, in ricorso, veniva genericamente indicato in maniera onnicomprensiva in € 450,00 mensili, senza ulteriori puntualizzazioni;
pertanto, con riguardo alle predette condizioni, il Tribunale sollecitava le parti ad integrare il ricorso mediante una precisa regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti nell'ultimo triennio, nonché ad effettuare la precisazione dell'importo del contributo dovuto da parte del sig. per il mantenimento dei quattro figli e della Controparte_2
somma dovuta a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
[...]
onerava, altresì, le parti a provvedere al deposito delle certificazioni anagrafiche e del decreto di omologa della separazione consensuale e del relativo ricorso.
Con le note scritte in sostituzione delle udienze del 19.06.2024 e 25.09.2024, facendo seguito alle indicazioni del Collegio, le parti procedevano al deposito della richiesta documentazione, nonché alla precisazione delle condizioni concernenti il contributo economico gravante sul Sig. specificando CP_1
che detto contribuito di euro 450,00 sarebbe stato versato a titolo di mantenimento della figlia minore quanto alla regolamentazione CP_6
delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minorenne, le parti confermavano l'affidamento condiviso, precisando che il padre potrà incontrare la figlia liberamente nel rispetto degli impegni della stessa e, comunque, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
Con ordinanza del 25.11.2024, il Tribunale evidenziava che nel ricorso introduttivo le parti rappresentavano che i figli maggiorenni non fossero economicamente indipendenti, tuttavia nelle condizioni del divorzio, precisate e modificate dalle parti nel corso del giudizio, l'intero contributo di
€ 450,00, originariamente previsto per il mantenimento dei quattro figli e della sig.ra veniva posto a vantaggio della sola figlia minore, CP_1
In ragione di tale discrasia, il Tribunale invitava le parti a CP_6
integrare e precisare le condizioni del loro divorzio, specificando le eventuali mutate condizioni dei figli maggiorenni.
All'udienza del 21.01.2025, le parti, ottemperando alla richiesta del
Tribunale, precisavano che i due figli più grandi, e Controparte_3
erano divenuti economicamente indipendenti e, di Controparte_4
conseguenza, modificavano le condizioni del ricorso, statuendo che il padre avrebbe corrisposto un assegno di mantenimento per i soli figli, e CP_5
della somma complessiva di euro 200,00 (pari a 100 euro per ciascun CP_6
figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Pertanto, alla luce delle mutate condizioni, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni come ulteriormente precisate ed integrate nel corso dell'udienza. Le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni come integrate e modificate nel corso del procedimento, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.08.1995 a
Riesi (CL) è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusto decreto del
28.10.2022 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 18.08.1995 a Riesi (CL), tra nata a CP_1
Torino il 24/12/1974, e nato a [...] il [...], Controparte_2
trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Riesi dell'anno
1995, serie a, parte II, n. 46.
A seguito delle richieste di integrazione documentale e precisazione delle condizioni di divorzio, formulate con le ordinanze del 29 maggio 2024 e del
22 novembre 2024, le parti producevano la documentazione concernente le disponibilità reddituali e patrimoniali e precisavano le condizioni previamente pattuite, consentendo, pertanto, di effettuare una valutazione nell'interesse dei figli delle condizioni concordate.
Dette condizioni predisposte dalle parti, come integrate, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e ricalcano quelle già concordate in sede di separazione;
appaiono, inoltre, rispondenti all'interesse dei figli non economicamente autosufficienti.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo e integrata dapprima con le note scritte e in seguito all'udienza del 21.1.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 183/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il
18.08.1995 a Riesi (CL), tra nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_2
degli Atti di matrimonio del Comune di Riesi (CL) dell'anno 1995, serie a, parte II, n. 46 alle condizioni da loro proposte in ricorso, come integrate e modificate all'udienza del 21.1.2025.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 183/2024 R.G.V.G., promosso da: CP_1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Alessandra Di Marco e da nato a [...] il Controparte_2
22/12/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe D'Antona;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21/01/2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni precisate in udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 05.02.2024, CP_1
e premesso di avere contratto matrimonio
[...] Controparte_2
concordatario in data 18.08.1995 a Riesi (CL) e che dall'unione sono nati quattro figli, , nato a [...] il [...], Controparte_3 [...]
nato a [...] il [...], nato a CP_4 CP_5
ZZ (CL) in data 08/01/2006 e nata EL (CL) il CP_6
22.07.2011; premesso, altresì, di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa del 28.10.2022, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, come successivamente modificate ed integrate nel corso del procedimento, che prevedono, come precisato all'udienza del 21/1/2025:
l'assegnazione della casa coniugale, sita in via Lombardia n. 23 a Riesi (CL), alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli;
CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, CP_6
con facoltà per il padre di poterla incontrare ogni volta che lo vorrà nel rispetto degli impegni della stessa e, comunque, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 20:00; l'attribuzione integrale alla sig.ra dell'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS in CP_1
favore dei due figli e di entità pari a circa CP_5 CP_6
euro 300 complessivi.
Il padre, provvederà al mantenimento dei figli più Controparte_2
piccoli, e mediante il versamento di un assegno mensile di CP_6 CP_5
Euro 200,00 - pari a 100 euro per ciascun figlio - da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. La Sig.ra inoltre ha rinunciato a qualsiasi CP_1 contributo per il suo mantenimento e all'assegno divorzile.
Il Giudice con decreto del 16.4.2024, rilevato che le parti non avevano depositato l'estratto dell'atto di matrimonio e la dichiarazione di non volersi riconciliare, così come prevista dall'art. 473bis.51 c.p.c. e indicato nel decreto di fissazione udienza, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 22.5.2024, onerando le parti di provvedere al deposito dei suddetti atti. A seguito di detto provvedimento, le parti, con le note scritte depositate in data 30.04.2024, producevano la documentazione richiesta, ottemperando al predetto onere.
Con ordinanza del 29.05.2024, il Collegio Giudicante, esaminate le condizioni previste in ricorso, volte a regolare gli aspetti patrimoniali, nonché quelli relativi ai quattro figli, rilevava la eccessiva genericità delle condizioni afferenti alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minorenne, in quanto prive di indicazione del regime di incontro in caso di disaccordo tra le parti;
il Collegio evidenziava, inoltre, il difetto di specificazione in ordine all'importo del contributo gravante sul sig. per il mantenimento dei quattro figli e per Controparte_2
l'assegno divorzile, che, in ricorso, veniva genericamente indicato in maniera onnicomprensiva in € 450,00 mensili, senza ulteriori puntualizzazioni;
pertanto, con riguardo alle predette condizioni, il Tribunale sollecitava le parti ad integrare il ricorso mediante una precisa regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti nell'ultimo triennio, nonché ad effettuare la precisazione dell'importo del contributo dovuto da parte del sig. per il mantenimento dei quattro figli e della Controparte_2
somma dovuta a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
[...]
onerava, altresì, le parti a provvedere al deposito delle certificazioni anagrafiche e del decreto di omologa della separazione consensuale e del relativo ricorso.
Con le note scritte in sostituzione delle udienze del 19.06.2024 e 25.09.2024, facendo seguito alle indicazioni del Collegio, le parti procedevano al deposito della richiesta documentazione, nonché alla precisazione delle condizioni concernenti il contributo economico gravante sul Sig. specificando CP_1
che detto contribuito di euro 450,00 sarebbe stato versato a titolo di mantenimento della figlia minore quanto alla regolamentazione CP_6
delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minorenne, le parti confermavano l'affidamento condiviso, precisando che il padre potrà incontrare la figlia liberamente nel rispetto degli impegni della stessa e, comunque, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
Con ordinanza del 25.11.2024, il Tribunale evidenziava che nel ricorso introduttivo le parti rappresentavano che i figli maggiorenni non fossero economicamente indipendenti, tuttavia nelle condizioni del divorzio, precisate e modificate dalle parti nel corso del giudizio, l'intero contributo di
€ 450,00, originariamente previsto per il mantenimento dei quattro figli e della sig.ra veniva posto a vantaggio della sola figlia minore, CP_1
In ragione di tale discrasia, il Tribunale invitava le parti a CP_6
integrare e precisare le condizioni del loro divorzio, specificando le eventuali mutate condizioni dei figli maggiorenni.
All'udienza del 21.01.2025, le parti, ottemperando alla richiesta del
Tribunale, precisavano che i due figli più grandi, e Controparte_3
erano divenuti economicamente indipendenti e, di Controparte_4
conseguenza, modificavano le condizioni del ricorso, statuendo che il padre avrebbe corrisposto un assegno di mantenimento per i soli figli, e CP_5
della somma complessiva di euro 200,00 (pari a 100 euro per ciascun CP_6
figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Pertanto, alla luce delle mutate condizioni, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni come ulteriormente precisate ed integrate nel corso dell'udienza. Le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni come integrate e modificate nel corso del procedimento, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.08.1995 a
Riesi (CL) è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati consensualmente giusto decreto del
28.10.2022 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 18.08.1995 a Riesi (CL), tra nata a CP_1
Torino il 24/12/1974, e nato a [...] il [...], Controparte_2
trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Riesi dell'anno
1995, serie a, parte II, n. 46.
A seguito delle richieste di integrazione documentale e precisazione delle condizioni di divorzio, formulate con le ordinanze del 29 maggio 2024 e del
22 novembre 2024, le parti producevano la documentazione concernente le disponibilità reddituali e patrimoniali e precisavano le condizioni previamente pattuite, consentendo, pertanto, di effettuare una valutazione nell'interesse dei figli delle condizioni concordate.
Dette condizioni predisposte dalle parti, come integrate, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e ricalcano quelle già concordate in sede di separazione;
appaiono, inoltre, rispondenti all'interesse dei figli non economicamente autosufficienti.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo e integrata dapprima con le note scritte e in seguito all'udienza del 21.1.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 183/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il
18.08.1995 a Riesi (CL), tra nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_2
degli Atti di matrimonio del Comune di Riesi (CL) dell'anno 1995, serie a, parte II, n. 46 alle condizioni da loro proposte in ricorso, come integrate e modificate all'udienza del 21.1.2025.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata