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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA AM, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16334 del Ruolo Generale affari Previdenza dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TURNATURI STEFANIA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2024
00045488 23 000 notificato il 20.11.2024, avente ad oggetto crediti di natura previdenziale, proponendo specificamente domanda volta ad accertare l'assoluta inesistenza di qualsiasi pretesa da parte dell'esattore, con conseguente annullamento del predetto atto, avuto riguardo al fatto che le somme intimate non fossero dovute, per carenza del presupposto impositivo. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio della pretesa creditoria contenuta nell'atto opposto.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, la causa veniva decisa come da sentenza depositata entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, nella parte relativa ai crediti di natura previdenziale – la sola impugnata in questa sede - c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Quanto al merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, risulta in atti documentazione attestante l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto.
Tale documentazione non è stata contestata da parte opponente ed è quindi idonea a fondare la cessazione della materia del contendere, sicché essa va considerata integralmente satisfattiva delle ragioni della ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. CP_ Ritiene, infine, il Tribunale che le spese di lite seguano la soccombenza virtuale dell' , in considerazione dell'avvenuto sgravio in epoca successiva all'istaurazione del presente giudizio e solo in corso di causa
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1865,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione
Aversa, 19/11/2025
Il Giudice del lavoro
IA AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA AM, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16334 del Ruolo Generale affari Previdenza dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TURNATURI STEFANIA Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2024
00045488 23 000 notificato il 20.11.2024, avente ad oggetto crediti di natura previdenziale, proponendo specificamente domanda volta ad accertare l'assoluta inesistenza di qualsiasi pretesa da parte dell'esattore, con conseguente annullamento del predetto atto, avuto riguardo al fatto che le somme intimate non fossero dovute, per carenza del presupposto impositivo. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio della pretesa creditoria contenuta nell'atto opposto.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, la causa veniva decisa come da sentenza depositata entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, nella parte relativa ai crediti di natura previdenziale – la sola impugnata in questa sede - c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Quanto al merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, risulta in atti documentazione attestante l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto.
Tale documentazione non è stata contestata da parte opponente ed è quindi idonea a fondare la cessazione della materia del contendere, sicché essa va considerata integralmente satisfattiva delle ragioni della ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. CP_ Ritiene, infine, il Tribunale che le spese di lite seguano la soccombenza virtuale dell' , in considerazione dell'avvenuto sgravio in epoca successiva all'istaurazione del presente giudizio e solo in corso di causa
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1865,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione
Aversa, 19/11/2025
Il Giudice del lavoro
IA AM