Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7265/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 22/05/2025, sciogliendo la ri- serva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, in composizione monocratica ha pronunziato la seguente
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TRA
, già (CF-P.IVA ), con se- Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
de legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Pt_1
Direttore Generale dott. ing. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_2
di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio Rep. Persona_1
N.42728 Racc. 16316 registrata al n.3926 serie IT Ag. Entrate di in Pt_1
pari data, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Luigia Mandes (C.F.
) ed Isabella Selvaggi (CF . SLV- C.F._1
) tutti elettivamente domiciliati in alla Via Co- C.F._2 Pt_1
munale del Principe 13/a, presso il Servizio Affari Legali della predetta Parte
- indirizzo PEC:
[...]
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OPPONENTE
E
,C.F. , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2
tante p.t Signor con sede in Somma Vesuviana(NA) Controparte_2
alla Via Aldo Moro n 26 elettivamente domiciliata in alla Via Tole- Pt_1
do n 116- 80132 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fusco (
[...]
) che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti – C.F._3
indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
[...]
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OPPOSTA
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie (Contr. D'opera).
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in so- stituzione del verbale del 22/05/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizio- ne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgi- mento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni for- mulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quan- to di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei ver- bali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali,
e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giu- dizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 653/2022 del 27.01.2022 reso dal Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, notificato in data 09.02.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 197.150,80 oltre in- teressi legali ex art. 1284 c.c. dalla data del deposito del ricorso (18/11/21) fino al soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compenso ed in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
In particolare, si censurava la fondatezza del credito consacrato in via monitoria attesa l'asserita inidoneità della documentazione prodotta a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore sostanziale.
Infatti, si evidenziava che i documenti dedotti fossero mere fotocopie prive del timbro di conformità all'originale.
Nella specie, si disconosceva il S.A.L indicante l'importo di €
197.150,80 in quanto privo di data, presentante timbro e firma illeggibili e, Parte_ in ogni caso, non sottoscritto per approvazione dal né accompagnato dal certificato di pagamento come richiesto dal d.lgs. 163/2006, normativa
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ratione temporis applicabile nel caso de quo che impone i suddetti requisiti quali elementi integrativi della fattispecie creditoria.
In ragione di ciò si chiedeva al Tribunale adito di:
“- dichiarare, alla luce di quanto argomentato, in accoglimento della spie- gata opposizione, nulla, infondata in fatto e in diritto, e non provata la pre- tesa creditoria dell'opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 653/2022 - rg 27336/21; vittoria di spese e compensi del giudizio, con attribuzione”.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio parte opposta e contestava in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto.
Nella specie, in ordine alla contestata rilevanza probatoria della do- cumentazione dedotta a sostegno del ricorso monitorio, la convenuta evi- denziava che tutta la documentazione offerta dall , era tratta dal CP_1
fascicolo, del procedimento rg. 25758/2015, dove con sentenza del Tribu- nale di Napoli X sez. civile, Dott. Pappalardo, condannava l Parte_1
al pagamento (al 50%) dell'indennizzo richiesto a titolo di mancato
[...]
guadagno affermandone la responsabilità.
Veniva, altresì, dedotto che la documentazione, posta a fondamento del credito, era stata più volte offerta infruttuosamente agli uffici tecnici preposti dell'opposta.
Sulla scorta di ciò, si chiedeva al giudice di:
“IN VIA PRELIMINARE,
Concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 197.150,80;
IN VIA PRINCIPALE
1.Rigettare l'opposizione e confermareil decreto ingiuntivo opposto con vit- toria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per leg- ge”.
Instaurato il giudizio, il giudice assegnatario, rilevata la mancata ri-
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chiesta dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e l'inammissibilità delle prove articolate dall'opposta nell'atto di costituzione, attesa la natura documenta- le della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.10.2023.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione so- stanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel qua- le ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale po- sizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credi- to, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenu- to, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'o- nere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de- creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del con- vincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisio- ne in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probato- rio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto in- giuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non pos- sono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. In- fatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso cre-
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ditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridi- co, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rappor- to negoziale dedotto in giudizio.
In punto di diritto, si rammenta che dato che si verte in materia di rapporti obbligatori di fonte contrattuale, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio ex 2697 c.c., secondo l'orientamento giurisprudenzia- le consolidato, parte opposta, ovvero il creditore in senso sostanziale, è te- nuto a fornire prova del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, nonché della certezza ed esigibilità del relativo credito mentre grava su controporte, anche a fronte della mera allegazione del fatto dell'inadempimento, l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo o im- peditivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Orbene, sulla scorta del compendio probatorio acquisito si ritiene che parte opposta non abbia assolto l'onere della prova sulla stessa incombente in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Invero, l'attore sostanziale fornisce a suffragio del credito, oltre il documento contabile – fattura n. 09 del 16/05/2020 – un presunto stato avanzamento lavori che indica, quale credito della per prestazione ri- CP_1
conosciute come regolarmente eseguite dal direttore dei lavori, la somma di
€ 197.150,80 corrispondente a quella indicata in fattura.
Si evidenzia che il SAL è stato tempestivamente contestato dalla Parte la quale ha disconosciuto sia la sottoscrizione da parte del direttore dei lavori dell'affidamento appaltato alla società , sia il Controparte_3
timbro apposto, in quanto illeggibili.
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Orbene, è noto in diritto che il disconoscimento di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., effettuabile anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, nella misura in cui si assume investita della rappresentanza legale della persona giuridica, comporta l'onere della parte che intende avvalersi del documento di proporre tempestivamente istanza di verificazione ex art. 216 c.p,c, pena la preclusione dell'utilizzo probatorio della documentazione oggetto di disconoscimento.
Successivamente, la parte, nel chiederne la verificazione, deve pro- porre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art, 216 primo comma c.p.c.) ed anzi a tal riguardo il giudi- ce stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di com- parazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 primo e secondo comma c.p.c.), potendo il giudice di merito procedere di- rettamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica, desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ri- tualmente acquisite al processo;
pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione.
Nella fattispecie in esame, invece, parte opposta, a fronte del disco- noscimento, non ha depositato alcuna documentazione utile ai fini compa- rativi riconducibile all'arch. , ma si è limitata a ribadire la fonda- CP_3
tezza del SAL e ad evidenziare che l'autore della sottoscrizione fosse dece- duto rendendo quindi materialmente non possibile alcuna verificazione.
Evidentemente, la circostanza del sopravvenuto decesso non è pre- clusiva ad alcuna comparazione con altre scritture sicuramente imputabili al soggetto in questione, e, di certo, non esonera tout court la parte dagli
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oneri sugli stessi incombenti ex art. 216 c.p.c.
Ad ogni modo, si evidenzia ancora che, secondo orientamento conso- lidato, il SAL, che comunque nel caso di specie è privo di data e dell'indicazione del destinatario, non ha rilievo confessorio in ordine alla misurazione dei lavori eseguiti e all'ammontare del credito in esso accerta- to, sicché l''appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso non
è esonerato dal dimostrare la congruità della somma richiesta in relazione alla natura, all'entità ed alla consistenza delle opere appaltate, in particolare quando, come nel caso di specie, vi siano contestazioni in ordine all'esecuzione delle opere enucleate dal SAL.
Pertanto, a prescindere dalle questioni sollevate da parte opponente in ordine all'inesigibilità dell'eventuale credito per le deficienze documen- tali quali, in particolare, l'approvazione del RUP, si ritiene non provata la sussistenza del credito portato dalla fattura azionata.
Pertanto, l'opposizione e fondata e va accolta con conseguente ca- ducazione del decreto ingiuntivo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civi- le, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccomben- za di parte opposta, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenendo conto dello scaglione di rife- rimento, dell'attività effettivamente espletata (con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata) e della difficoltà delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pro- nunciando:
- accoglie la domanda di parte opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 653/2022 del 27.01.2022 reso dal Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, notificato in data 09.02.2022;
- condanna la società in persona del legale rapp.te pro tem- CP_1
pore, al pagamento, in favore degli avv.ti Luigia Mandes (C.F.
) ed Isabella Selvaggi (CF. ) C.F._1 C.F._4
che hanno dichiarato di averne fatto anticipo, delle spese di lite che si li- quidano in € 2.938,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre iva e
Cpa, se dovute e documentate, oltre al 15% di contributo forfettario come per legge.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 22/05/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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