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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/09/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 541/2025 promossa da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Saluzzo
[...] (CN) – C.so Roma n. 19, presso lo studio e la persona dell'avv. Milena CORDERO (C.F.:
- PEC: – FAX: CodiceFiscale_2 Email_1 0175/249367), che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Controparte_1
con sede in Cuneo - Via Avogadro n. 32, C.F. e P.I.: , CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società Controparte_ per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
Pag. 1 a 3 DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, per le ragioni di cui in narrativa, la Società Controparte_
, nella persona del legale rapp.te pro-tempore Sig.ra con sede in CP_2 Cuneo - Via Avogadro n. 32, C.F. e P.I.: al pagamento della complessiva somma lorda P.IVA_1 di €. 5.649,71, dovuta a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre Rivalutazione Monetaria ed Interessi Legali dal sorgere del credito sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata quindi dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute il T.F.R. maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte resistente.
Più in particolare, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda Controparte_ giudiziale: di aver iniziato a prestare la propria attività presso la il 18.3.2017; in costanza di rapporto, l'esponente svolgeva le mansioni di commessa addetta alla vendita;
di essersi rivolta all non essendo riuscita ad ottenere il completo Controparte_3 pagamento delle retribuzioni e dei ratei dovuti;
che nel seguito di verbale ispettivo 027-012 del 14.10.2020, l' ha accertato il mancato versamento delle Controparte_3 retribuzioni e delle indennità di maternità; di essere ancora creditrice di ulteriori importi, non contemplati nell'accertamento ispettivo, ossia il TFR maturato in costanza di rapporto;
che il debito in questione è stato riconosciuto, per tutto il 2018, dalla stessa datrice di lavoro con certificazione unica del 2019 sino alla concorrenza di euro 2.527,50, mentre la restante parte, relativa al 2019 e 2020, pari ad euro 3.122,21, è stata elaborata con conteggio;
di essere quindi creditrice nei confronti della parte resistente, a tiolo di T.F.R. complessivamente maturato, dell'importo complessivo lordo di euro 5.649,71 a titolo di TFR.
Tanto premesso, occorre considerare che in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, il dipendente che lamenti la mancata corresponsione della paga deve documentare il rapporto di subordinazione, l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni dedotte attraverso la produzione delle buste paga, dei CUD e dei cedolini paga. A fronte di tale produzione documentale, è onere del datore di lavoro offrire prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le buste paga ed i CUD provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato (cfr. Cass. ordinanza n. 28798-2024).
Nel caso di specie, la prova del rapporto di lavoro emerge dal contratto di assunzione (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), nonché dalla certificazione unica (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) dal cui esame emerge un credito di euro 2.527,50, mentre la restante parte relativa al 2019 e 2020, pari ad euro 3.122,21, risulta dal conteggio offerto in comunicazione dalla parte
Pag. 2 a 3
ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 5.649,71, a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 5.649,71, a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro;
con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre al 15% della somma che precede;
oltre al versamento del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 541/2025 promossa da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Saluzzo
[...] (CN) – C.so Roma n. 19, presso lo studio e la persona dell'avv. Milena CORDERO (C.F.:
- PEC: – FAX: CodiceFiscale_2 Email_1 0175/249367), che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Controparte_1
con sede in Cuneo - Via Avogadro n. 32, C.F. e P.I.: , CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società Controparte_ per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
Pag. 1 a 3 DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE, per le ragioni di cui in narrativa, la Società Controparte_
, nella persona del legale rapp.te pro-tempore Sig.ra con sede in CP_2 Cuneo - Via Avogadro n. 32, C.F. e P.I.: al pagamento della complessiva somma lorda P.IVA_1 di €. 5.649,71, dovuta a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre Rivalutazione Monetaria ed Interessi Legali dal sorgere del credito sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata quindi dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute il T.F.R. maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte resistente.
Più in particolare, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda Controparte_ giudiziale: di aver iniziato a prestare la propria attività presso la il 18.3.2017; in costanza di rapporto, l'esponente svolgeva le mansioni di commessa addetta alla vendita;
di essersi rivolta all non essendo riuscita ad ottenere il completo Controparte_3 pagamento delle retribuzioni e dei ratei dovuti;
che nel seguito di verbale ispettivo 027-012 del 14.10.2020, l' ha accertato il mancato versamento delle Controparte_3 retribuzioni e delle indennità di maternità; di essere ancora creditrice di ulteriori importi, non contemplati nell'accertamento ispettivo, ossia il TFR maturato in costanza di rapporto;
che il debito in questione è stato riconosciuto, per tutto il 2018, dalla stessa datrice di lavoro con certificazione unica del 2019 sino alla concorrenza di euro 2.527,50, mentre la restante parte, relativa al 2019 e 2020, pari ad euro 3.122,21, è stata elaborata con conteggio;
di essere quindi creditrice nei confronti della parte resistente, a tiolo di T.F.R. complessivamente maturato, dell'importo complessivo lordo di euro 5.649,71 a titolo di TFR.
Tanto premesso, occorre considerare che in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, il dipendente che lamenti la mancata corresponsione della paga deve documentare il rapporto di subordinazione, l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni dedotte attraverso la produzione delle buste paga, dei CUD e dei cedolini paga. A fronte di tale produzione documentale, è onere del datore di lavoro offrire prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le buste paga ed i CUD provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato (cfr. Cass. ordinanza n. 28798-2024).
Nel caso di specie, la prova del rapporto di lavoro emerge dal contratto di assunzione (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), nonché dalla certificazione unica (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) dal cui esame emerge un credito di euro 2.527,50, mentre la restante parte relativa al 2019 e 2020, pari ad euro 3.122,21, risulta dal conteggio offerto in comunicazione dalla parte
Pag. 2 a 3
ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 5.649,71, a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 5.649,71, a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro;
con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre al 15% della somma che precede;
oltre al versamento del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 3 a 3