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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4597/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4597/2016 promossa da:
(P.I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Drago del Foro di Ancona, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE contro
(C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ); CP_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino De Silvestri ed Enrico Beccaro del Foro di Vicenza nonché dall'avv. Valtero Bruscia del Foro di Ancona, in virtù di mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI precisate dalle parti con fogli di p.c. depositati telematicamente, ovvero:
PER PARTE ATTRICE. “ […] - in via istruttoria per la sola e denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse sufficientemente provate le ragioni di parte attrice, insiste affinchè sia ammessa una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare tutti i lavori eseguiti dall'
[...]
nell'immobile di Senigallia via Stradone Misa 34 in ragione delle autori CP_3 comunali ottenute dalla committenza in base alle relazioni della direzione dei lavori allegate alle CP_ richieste di permesso di costruire ed alla , nonché dei 3 libretti misure redatti dalla Direzione dei Lavori, degli Stati Avanzamento Lavori redatti dalla medesima, quantificandone il relativo corrispettivo in base a quanto concordato tra le parti con il contratto di appalto 10.6.2013 e dei 3 computi metrici approvati dalla direzione dei lavori e dalla committenza;
- nel merito accertare e
pagina 1 di 20 dichiarare e tenuti al pagamento del residuo importo ancora dovuto CP_1 CP_2
a saldo di e ce e di cui alla premessa del libello introduttivo e, per l'effetto, previo rigetto della domanda riconvenzionale e di quella di condanna ex art. 96 c.p.c. da essi spiegata con la comparsa di costituzione e risposta per essere entrambe infondate in fatto ed indiritto, condannarli, in soldo od in via alternativa tra loro al pagamento in favore della
[...] della somma di € 49.183,09, o, comunque , quella diversa somma minore o mag Parte_1 che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi, spese e compensi sia del presente giudizio che di quello di istruzione preventiva”;
PER PARTE CONVENUTA “[…] Nel merito - rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'attrice al pagamento di una somma a favore dei convenuti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, per l'udienza di comparizione del 6/12/2016, e CP_1
per sentirli condannare, in solido o in via alternativa tra loro, quali CP_2 comproprietari del fabbricato residenziale sito al civico 1 di Via Esino a Senigallia, al pagamento della somma di Euro 49.183,09 a titolo di saldo di tutti i lavori eseguiti dalla società nel predetto immobile.
A supporto delle sue richieste, parte attrice esponeva che:
- nel marzo 2013, , tramite i suoi tecnici di fiducia (Geometri CP_1 [...] ed ), aveva contattato la società in quanto Per_1 Persona_2 Parte_1 intenzionato ad eseguire lavori di rifacimento e ristrutturazione di un fabbricato residenziale di proprietà della madre, , e di cui, in corso d'opera, era CP_2 divenuto comproprietario, sito in Senigallia, alla via Esino, n. 1;
- conseguentemente, su richiesta della committenza, l'impresa aveva redatto un primo computo metrico per i lavori di rifacimento della copertura e di ristrutturazione dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato (cfr. computo metrico di data 03/04/2013), e poi quello relativo al solo spostamento della scala di ingresso al primo piano (cfr. computo metrico di data 23/05/2013);
- con contratto del 10 giugno 2013 e allegato computo metrico, entrambi sottoscritti dalle parti (cfr. doc. 3 allig. citazione), il in nome e per conto della madre CP_1 CP_2
, aveva appaltato alla i lavori di ampliamento e ristrutturazione del
[...] Parte_1 fabbricato, con affidamento della direzione dei lavori, da parte di esso committente, al geometra Persona_1
- i primi lavori da eseguire, descritti nel computo metrico allegato al contratto, consistevano nello spostamento della scala di accesso al primo piano del fabbricato;
- nel contratto si prevedeva che il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato determinato secondo il computo metrico allegato e corrisposto per stato avanzamenti lavori, redatti dal direttore dei lavori, senza possibilità di revisione dei prezzi e con rilascio dei certificati di conformità degli impianti all'atto del pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento (cfr. artt. 8 e 9 contratto versato in atti);
pagina 2 di 20 - le opere venivano eseguite in forza del permesso di costruire n. 13/126 rilasciato dal Comune di Senigallia, avente, invero, un più ampio oggetto, ovvero “ampliamento di appartamenti di civile abitazione”, cui veniva allegata una relazione tecnica, a firma del direttore dei lavori, con descrizione delle opere eseguende (cfr. doc. 4 allig. citazione);
- prima della conclusione dei lavori così previsti, la committenza, in prosecuzione del rapporto contrattuale, aveva affidato alla stessa società appaltatrice anche i lavori di demolizione, rifacimento e ampliamento dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato, lavori descritti nel computo metrico redatto inizialmente in data 03/04/2014 (cfr. doc. 1 allig. citazione) e accettato verbalmente dalla committenza, ma non sottoscritto in ragione del rapporto di fiducia ormai instauratosi tra le parti e in quanto, come cennato, trattavasi di un mero proseguo del contratto di appalto già stipulato;
- per tali lavori, nel mese di marzo 2014, era stato chiesto e ottenuto distinto permesso di costruire, il n. 14/55, con allegata sempre relazione tecnica a firma del direttore dei lavori, indicante tutte le opere realizzande nel fabbricato di proprietà dei convenuti (cfr. progetto di variante al permesso di costruire n. 13/126 per ristrutturazione e ampliamento appartamenti di civile abitazione, sub doc. 5 allig. citazione);
- i lavori commissionati venivano terminati in data 12/04/2014, come riportato nel verbale di consegna delle opere del 19/04/2014, sottoscritto dalla committenza, dall'impresa esecutrice e dal direttore dei lavori (cfr. doc. 6 allig. cit.), nel quale, con riferimento al contratto d'appalto, già sottoscritto inter partes, si dava anche atto che:
a) i lavori (testualmente) “eseguiti sotto indicazione controllo della Direzione Lavori e del committente” erano “stati notevolmente maggiori rispetto a quanto previsto inizialmente dai computi metrici allegati al contratto d'appalto” e, per tale ragione, il committente e la direzione lavori accettavano come data di completamento e consegna del cantiere da parte dell'impresa quella del 12/04/2014, anziché quella del 31/03/2014, prevista inizialmente nel contratto;
b) l'appaltatrice aveva ultimato tutte le opere previste nel contratto d'appalto e quelle affidate in aggiunta durante i lavori;
c) le opere eseguite erano state consegnate “previa verifica e collaudo da parte del Committente e della Direzione Lavori”;
d) il committente dichiarava di accettare e di essere soddisfatto delle opere eseguite da parte dell'impresa, apponendo al verbale la postilla: “per quanto ora materialmente sia possibile constatare”;
d) “i certificati inerenti agli impianti e quant'altro di competenza del costruttore” sarebbero stati consegnati dall'appaltatrice a seguito del pagamento completo dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori commissionati.
Esponeva, inoltre, l'attrice che:
- alla fine di giugno 2014, , divenuto nel frattempo comproprietario del CP_1 fabbricato e, quindi anche dell'appartamento posto al piano terra, aveva commissionato alla i lavori di ristrutturazione di questo appartamento sulla base di un Parte_1
pagina 3 di 20 computo metrico redatto di pugno dal direttore dei lavori e progettista, inviato via e- mail al committente e da quest'ultimo accettato verbalmente (cfr. doc. 7, allig. cit.);
- l'esecuzione delle ulteriori opere commissionate aveva inizio l'8/07/2014 e, al termine delle stesse, con n. 94/39, veniva presentata variante ai permessi di costruire nn. CP_4
13/126 e 14/55, già ottenuti (cfr. doc. 8, allig. cit.);
- con attestazione sottoscritta in data 29/09/2014, il direttore dei lavori dichiarava che tutti i lavori eseguiti dalla impresa odierna attrice erano stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle modalità stabilite dallo stesso direttore, con materiali da questi prescelti e nei tempi stabiliti, oltre che dal direttore dei lavori, dallo stesso committente (cfr. doc. 9 allig. cit.);
- in base ai tre Libretti delle Misure, redatti e sottoscritti dalla direzione lavori, le opere eseguite ammontavano a Euro 396.270.66 al netto dell'Iva agevolata (10%) e, pertanto, l'appaltatrice, dietro autorizzazione del direttore dei lavori e redazione, da parte di quest'ultimo, del relativo stato di avanzamento, emetteva a nome dei committenti n. 15 fatture (con indicazione in ciascuna dello stato di avanzamento di riferimento) per un totale di € 380.786,91 (cfr. allig. 11 citazione);
- non veniva, invece, emessa la fattura a saldo lavori per l'importo di Euro 15.438,75, al netto dell'Iva, attendendosi il pagamento di detto importo;
- durante il corso dei lavori, tutte le fatture emesse dall'impresa, ad eccezione di due, erano state regolarmente pagate dalla committenza, senza alcuna rimostranza, come, per contro, il ben avrebbe potuto fare, avendo sempre ricevuto dalla direzione CP_1 lavori, prima di ogni pagamento, le foto, gli stati di avanzamento e, soprattutto, il Libretto delle Misure relativo a questi;
- le fatture non pagate dalla committenza erano la n. 25/14 di data 05/08/2014 (per l'importo di Euro 22.000, comprensivo d'IVA), concernente il II acconto del II stralcio dei lavori (ovvero quelli commissionati in data 30/06/2014) e la n. 16/2014 di data 11/07/2014, invero in parte pagata, rimanendo un residuo di Euro 10.150,96, emessa a saldo del IV SAL e del I stralcio dei lavori (ovvero quelli commissionati in data 10/06/2013);
- poiché le richieste di pagamento del saldo residuo di cui al precedente punto non avevano avuto seguito, come previsto dal contratto d'appalto, in data 07/07/2015, l'
[...]
aveva esperito nei confronti dei committenti un procedimento di mediazione Pt_1 relativamente al credito non riscosso;
- prima della conclusione (negativa) del procedimento, i convenuti, a loro volta, avevano presentato ricorso, ex art 696-bis c.p.c., conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale a firma del nominato CTU, arch. , nonostante parte attrice avesse Persona_3 eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso a monte;
- le conclusioni del predetto CTU, fermamente contestate dall'odierna attrice, non dovevano considerarsi vincolanti ai fini della decisione del presente procedimento in quanto il Consulente non aveva in alcun modo considerato le deduzioni di essa attrice, contrariamente a quanto previsto nei formulati quesiti.
pagina 4 di 20 Tanto esposto, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento del residuo credito, per l'importo complessivo di Euro 49.183,09.
2. Non essendo tabellarmente previsto che il Giudice assegnatario del presente procedimento tenesse udienza nel giorno fissato in citazione per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, p.c.c., “ante Cartabia”, detta prima udienza veniva, d'ufficio, rinviata al giorno utile immediatamente successivo ovvero al 7 dicembre 2016.
3. Con comparsa depositata il 17 novembre 2016, si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e chiedendo:
- nel merito, la reiezione della stessa;
- in via riconvenzionale, la restituzione degli importi asseritamente pagati in eccesso rispetto alle opere realizzate – sulla base degli accertamenti operati in sede di ATP -, per complessivi 31.791,98 Euro, e la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I convenuti eccepivano, segnatamente:
a) di aver contestato puntualmente e per iscritto, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la debenza delle ulteriori somme qui richieste nonché il valore delle opere eseguite, così censurando l'omissione avversaria di tali circostanze in sede di libello introduttivo: tra le parti erano stati sottoscritti solo il contratto di appalto e l'allegato computo metrico relativo ai lavori di spostamento della scala, mentre per i restanti lavori non era stato stipulato un nuovo contratto di appalto né era stato presentato un dettagliato computo metrico né, ancora, concordato un preventivo, tanto che CP_1
aveva diffidato l'appaltatrice dall'emettere altre fatture e sollecitato un incontro
[...] per verificare, in contradditorio, la contabilità complessiva di cantiere (cfr. doc. 2, allig. comp. cost.); b) la predetta contabilità di cantiere, fatta analizzare dal a un proprio tecnico di CP_1 fiducia, il geometra presentava plurimi errori (computo di Persona_4 alcune opere a corpo e non a misura;
calcolo di ore di lavoro non giustificate;
mancata allegazione delle fatture attestanti le spese sostenute presso terzi;
duplicazioni di voci) e, comunque, indicava un prezzo sproporzionato;
c) l'incontro svoltosi presso il luogo di esecuzione dei lavori, in data 10/04/2015, alla presenza del sig. del suo consulente, del legale rappresentante della CP_1 Per_4 società appaltatrice e del direttore dei lavori, aveva dato esito negativo, anche Per_1 perché l'impegno assunto in quella sede dal direttore dei lavori (: dare delucidazioni in merito alle voci di contabilità; fornire documentazione grafica di cantiere;
consegnare pezze giustificative delle spese sostenute e dei lavori eseguiti da terzi e procurare i certificati di conformità degli impianti ai fini della richiesta di agibilità) non aveva avuto seguito (cfr. doc. 4 allig. comp. cost.); d) parimenti, era risultato vano il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Conciliazione Forense di Ancona in quanto, in quella sede, si era dato atto dell'avvenuto deposito del procedimento di ATP di cui si dirà subito dopo;
e) di aver promosso innanzi all'intestato Tribunale un procedimento di accertamento tecnico preventivo (rubricato al n. r.g. n. 5373/2015) al fine di determinare l'ammontare del corrispettivo effettivamente dovuto per i lavori eseguiti nel proprio fabbricato, anche pagina 5 di 20 nella “ottica di formare in contraddittorio una prova rilevante per la risoluzione di un'eventuale causa volta da ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza alla (cfr. Parte_1 pag. 4, 1° cpv , ricorso ex art. 696-bis, sub doc. 1 fascicolo di parte ricorrente indicato come doc. 9 allig. comp. cost.);
f) l'elaborato peritale depositato in seno al procedimento di cui al precedente punto e versato in atti (cfr. doc. 6 allig. comp. cost.) aveva stabilito, con efficacia dirimente nel presente giudizio – dovendo disattendersi le contestazioni avversarie circa la non condivisibilità e utilizzabilità delle conclusioni del CTU in questo procedimento -, che quanto complessivamente pagato dai convenuti era superiore al valore delle opere svolte.
Di qui, come cennato, la richiesta, in via riconvenzionale, di restituzione della somma di Euro 31.791,98, ovvero della differenza tra il corrispettivo complessivamente versato per tutte le opere eseguiti dall'impresa attrice (pari a Euro 387.586,99; cfr. doc. 1, allig. comp. cost.) e quello in realtà dovuto (quantificato in sede di ATP come pari a Euro 323.450.01, al netto degli oneri fiscali, e, quindi, complessivamente a Euro 355.795,01). Inoltre, veniva richiesto il riconoscimento di una somma, equitativamente determinata dal giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il comportamento processuale di parte attrice: questa avrebbe, di fatti, agito in giudizio ad onta della totale infondatezza delle proprie pretese, così come accertato in sede di ATP, chiedendo il pagamento di somme sull'assunto di un nuovo accordo verbale delle parti che, laddove inteso quale modica del precedente, non avrebbe avuto neppure la necessaria forma scritta ad probationem richiesta dall'art. 1659, co. 2, c.c., e, ove, invece, qualificato come nuovo contratto, non avrebbe potuto ritenersi concluso sulla base dei medesimi parametri di quello già stipulato né di computi metrici non sottoscritti dalla committente, uno dei quali, vieppiù, incompleto, con indicazione incerta di voci, alcune affiancate finanche da un punto interrogativo (cfr. doc. 7 allig. cit.), e privo di richiami al contratto siglato nel giugno 2013; ancora, parte attrice avrebbe opposto un netto rifiuto a fronte del tentativo di composizione bonaria esperito dai convenuti con missiva di data 24/06/2016; infine, avrebbe agito senza avviare la negoziazione assistita.
4. All'udienza del 7/12/2006 il Giudice, accogliendo l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita di cui si è appena detto, ne disponeva l'introduzione.
Esperita inutilmente la negoziazione, assegnati i termini di cui all'art 183 VI co. c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, il giudice con provvedimento riservato, emesso in data 29/10/2018:
- ammetteva la prova orale dedotta ex actore limitatamente ad alcuni capitoli, risultando le circostanze oggetto degli altri documentalmente comprovabili;
- rigettava le prove orali dedotte dai convenuti, ammettendoli alla prova contraria sui capitoli di controparte.
Escussi i testi, parte attrice insisteva per l'ammissione di una CTU tecnica.
Tale richiesta veniva rigettata con ordinanza del 20 marzo 2020 con la quale il giudice, ritenuta la causa orami matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza di data 02/12/2020, quando la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 20 Successivamente, con ordinanza del 24/09/2021, il Giudice, rilevate la non tempestività del deposito della comparsa di costituzione dei convenuti e la rilevanza della verifica di tale questione, avendo i convenuti proposto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme ritenute sborsate in eccesso, oltre alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo al fine di instaurare il contraddittorio in merito, con termine alle parti per il deposito di note al riguardo.
Svoltosi il contraddittorio sul punto, fissata nuova udienza di precisazioni delle conclusioni, la scrivente, quale nuovo giudice assegnatario del fascicolo, rilevato “che su tutte le questioni del presente giudizio erano stati già concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo”, assegnava i termini per il deposito di scritti difensivi e note di replica conclusivi “limitatamente alla questione sollevata d'ufficio dal predetto Giudice”; tratteneva, quindi, la causa in decisione.
5. In via preliminare
5.1 Va dichiarata la decadenza dei convenuti dalla proposizione della domanda spiegata in via riconvenzionale, non avendo gli stessi depositato la comparsa di costituzione nel termine perentorio di cui all'art. 166 c.p.c., “ante riforma Cartabia”.
Ai sensi del combinato disposto di cui ai previgenti artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto che intende spiegare domanda riconvenzionale deve costituirsi, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione parti fissata in citazione.
Nel caso di specie:
- parte attrice aveva citato i convenuti in giudizio per l'udienza del 6/12/2016;
- l'udienza di comparizione così fissata in citazione era stata rinviata al giorno successivo e cioè al 7/12/2016 ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c.;
- i convenuti si erano costituiti in giudizio il 17/11/2016, come comprovato dal timbro di cancelleria apposto sulla comparsa depositata in formato cartaceo.
Ora, poiché per giurisprudenza unanime il rinvio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di costituzione1, essendosi i convenuti costituiti solo 19 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, va dichiarata la decadenza di questi dalla domanda riconvenzionale spiegata, con conseguente inammissibilità della istanza di restituzione somme, peraltro, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Si impone, tuttavia, una precisazione: i fatti dedotti da parte convenuta a supporto della domanda riconvenzionale possono far ritenere validamente sollevata una eccezione riconvenzionale, in quanto istanza che resta contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lascia immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore. 1 Si veda la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza 24 /09/2021: Cass., ord. n. 2299/2017; conf. Id., sent. n. 11791/2021. pagina 7 di 20 Infine, parte convenuta non può ritenersi decaduta dalla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – cui la stessa non ha rinunciato – in quanto detta domanda:
- ha natura meramente accessoria e non attiene al merito della lite;
- non è tecnicamente una domanda riconvenzionale, ma una particolare istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio.
Ne consegue, che la detta domanda deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, ma non è soggetta alle preclusioni previste per le domande riconvenzionali;
è possibile finanche proporla in appello, sia pure soltanto con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio (cfr. Corte App. Milano, sentenza n. 1400/2024).
5.2 Deve, poi, riconoscersi l'inutilizzabilità degli scritti conclusionali di parte convenuta nella parte in cui, non limitandosi a disquisire sulla rilevata tardività della propria costituzione nel presente giudizio, hanno riguardato anche il merito del procedimento, così, di fatto, raggirando la intervenuta decadenza dal deposito della comparsa conclusionale alla stregua dei termini già concessi dal primo giudice.
Come visto, difatti, dopo la remissione della causa sul ruolo e fatte precisare le conclusioni, la scrivente aveva autorizzato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica limitatamente alla questione della tempestività della costituzione di parte convenuta, proprio in considerazione del fatto che la causa era stata già trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge (da cui parte convenuta era, appunto, decaduta).
5.2. Nel merito.
Punto nodale della presente controversia, stante il non disconoscimento dell'avvenuta esecuzione delle opere per cui è processo (salvo che per il profilo della loro effettiva entità; v. infra), è la individuazione delle modalità e dei criteri di determinazione del quantum del corrispettivo dovuto a parte attrice a fronte della contestazione di tali aspetti nonché dell'entità dei lavori concretamente eseguiti (ore lavorate, materiali effettivamente impiegati, etc.) e, quindi, delle voci delle opere da computare nonché dei tariffari da porre alla base del calcolo di tale corrispettivo.
Secondo l'assunto attoreo, parte convenuta aveva incaricato la di realizzare Parte_1 complessivamente i seguenti lavori:
- (non solo) quelli relativi allo spostamento della scala di ingresso al primo piano, secondo il computo metrico di data 23/05/2013, sottoscritto da entrambe le parti e allegato al contratto di appalto di data 10/06/2013 (lavori che d'ora innanzi verranno indicati anche come “primo stralcio”; cfr. doc. 2 alig. cit.);
- (ma anche) quelli concernenti il rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato, secondo il computo metrico per primo redatto dalla società, in data 03/04/2013; (lavori che d'ora innanzi verranno indicati anche come “secondo stralcio”; cfr. doc. 1 allig. cit.);
- (nonché) quelli inerenti all'appartamento posto al piano terra del fabbricato, secondo il terzo computo metrico redatto dal direttore dei lavori su richiesta del e dal CP_1 primo inviato a quest'ultimo, via e-mail, in data 07/08/2024 (cfr. doc. 7 allig. citazione). pagina 8 di 20 Conseguentemente, il corrispettivo alla stessa complessivamente dovuto per i lavori realizzati in favore dei convenuti doveva essere calcolato sulla base dei tre computi metrici prodotti in atti, ovvero:
1) quello del maggio 2013 (23/05/2013), sottoscritto da entrambe alle parti e allegato al contratto di appalto dalle stesse stipulato;
2) quello di aprile 2013 (03/04/2013), accettato verbalmente dalla committenza, ma non sottoscritto, trattandosi di prosecuzione del rapporto contrattuale già sussistente tra le parti e a motivo della fiducia ormai instauratasi tra le stesse;
3) quello di agosto 2013 (inviato in data 07/08/2014, al ia e-mail dal direttore dei CP_1 lavori), parimenti accettato verbalmente dalla committenza per le medesime ragioni di cui al precedente punto.
Secondo parte convenuta, per
contro
:
1) per i lavori di spostamento della scala al primo piano previsti nel contratto di appalto stipulato in data 10/06/2013 e individuati nel computo metrico allegato, le parti si erano vincolate al rispetto delle voci di cui al predetto computo, debitamente sottoscritto dalle parti;
2) per i lavori di rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano, invece, in difetto della stipula di un contratto di appalto e della predisposizione di un computo metrico dettagliato o di un preventivo accettato dalla committenza (o da un suo incaricato), si doveva fare necessariamente riferimento al Tariffario Regionale Marche (cfr. doc. 2 allig. comparsa cost.);
3) per i lavori eseguiti al piano terra del fabbricato doveva, parimenti, applicarsi il Tariffario Regionale Marche per le medesime ragioni di cui al precedente punto dal momento che, in assenza di contratto, il corrispettivo non era stato oggetto di preventivo accordo.
Ebbene, va premesso che:
➢ “la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso per facta concludentia“ (cfr., tra le tante, Cass., ordinanza, n. 2386/2023);
➢ l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo deve dar prova non solo dell'esistenza del contratto, ma anche del suo contenuto (cfr. Cass., n. 2303/2017);
➢ non costituiscono prove idonee del credito dell'appaltatore (rectius, del quantum) né le fatture emesse dallo stesso, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale - rilevanti solo per l'esistenza del contratto (an) da cui si origina l'obbligazione rivendicata, salva la contestazione di tale rapporto, quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa - né la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che la stessa sia stata portata a conoscenza del committente e quest'ultimo l'abbia accettata senza riserve o che il direttore dei lavori abbia la rappresentanza non solo tecnica ma anche contrattuale del committente (cfr., ex multis, Cass., n. 3581/2024; conf. Id., ord. n. 26801/2019, sent. n. 15832/2011, n. 13651/2006 e, da ultimo, n. 1918/2024);
➢ in caso di pagamento delle fatture in base ai SAL, questi ultimi, anche mediatamente approvati dal committente, non costituiscono prova legale del diritto al corrispettivo maturato, ma possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore se il pagina 9 di 20 committente non dimostri la difformità dell'opera rispetto a quanto risultante da tali atti. Tuttavia, questa possibilità di contestazione deve avvenire tempestivamente e non può tradursi in una richiesta di restituzione di quanto già pagato (cfr. Corte di App. Torino, n. 388/2020); come chiarito dalla Suprema Corte quando il contratto di appalto prevede che i pagamenti siano subordinati all'emissione di SAL, questi costituiscono il presupposto per l'esigibilità e la liquidità del credito. Una volta effettuato il pagamento sulla base di un SAL regolarmente emesso, tale pagamento diventa definitivo e non ripetibile (cfr. Cass., n. 13506/2024); l'unica possibilità di ripetizione potrebbe configurarsi in caso di: - vizi occulti dell'opera emersi successivamente;
- errori materiali nella contabilizzazione dei lavori;
- dolo dell'appaltatore nella rappresentazione delle opere eseguite;
anche tale ultima possibilità deve, però, escludersi quando il committente era stato posto in in grado di rendersi conto, autonomamente, dell'entità dei lavori sulla base della documentazione in suo possesso all'atto del pagamento (sul punto si dirà meglio in prosieguo).
Tutti i superiori principi sono stati ribaditi da un recente arresto della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito: ”[…] l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007) […] Non costituisce […] idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez.6-2, Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n.26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 01/03/1995)” (così, Cass. sent. n. 14399/2024; grassetto aggiunto;
conf. Id., nn. 10860/2007 e 1918/2024).
Applicando i principi di cui sopra al caso concreto, va, in primo luogo, ritenuto provato che , anche per conto della madre (circostanza quest'ultima mai contestata), dopo la CP_1 conclusione del contratto di appalto di data 10/06/2013, aveva commissionato alla
[...]
ulteriori opere rispetto a quelle indicate in detto contratto (eseguite sulla base del Pt_1 permesso di costruire n. 13/126); ciò si evince dai documenti versati in atti, segnatamente:
- oltre al permesso di costruire n. 13/26 richiesto da , la variante n. 14/55 CP_2 cointestata a e e la SCIA n. 94/307 presentata da CP_2 CP_1 CP_1
; autorizzazioni o comunicazioni che per i convenuti non avrebbe avuto senso
[...] richiedere o depositare se non sulla base della intenzione di realizzare ulteriori lavori da assentire o comunque denunciare,
- le fatture emesse sulla base degli indicati stati di avanzamento lavori e i pagamenti delle stesse come da bonifici in atti (in cui si indica come causale il numero della fattura, talora con la pagina 10 di 20 dicitura “ampliamento”; si vedano il bonifico relativo alla fattura n. 26/2013, quello relativo alla fattura n. 30/2013 e quello inerente alla fattura n. 2/2014);
- il verbale di consegna di data 19/04/2014, in cui espressamente si dà atto che “i lavori eseguiti sotto indicazione e controllo della Direzione Lavori e del committente sono notevolmente maggiori rispetto a quanto previsto inizialmente dai computi metrici allegati al contratto di appalto”;
- la stessa missiva di contestazione redatta dal committente, di data 14/01/2015 (di cui si dirà), in cui si riconosce la realizzazione, oltre che dei lavori di spostamento della scala di accesso al primo piano (eseguiti sulla base del contratto di appalto sottoscritto dalle parti), anche dei lavori relativi “al piano terra” e al “piano primo”. Ergo, l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto sottoscritto dalle parti viene esplicitamente ammessa dalla stessa convenuta nella missiva da ultimo richiamata, pur aggiungendo che per questi lavori non sarebbe stato stipulato un contratto;
tuttavia, non contenendo la missiva in esame alcuna contestazione circa l'avvenuta commissione di tali lavori, ne discende che parte convenuta non può che aver ammesso la sussistenza di un contratto orale tra le parti, per cui l'inciso di cui sopra non può che interpretarsi come contestazione di mancata stipula del contratto in forma scritta (con conseguente inesattezza anche dell'affermazione del CTU in sede di ATP, secondo cui mancherebbe un contratto in relazione ai lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato). Né può validamente sostenersi, come parrebbe fare la difesa di parte convenuta, che, a voler ritenere che i lavori commissionati dopo la stipula del contratto scritto, in quanto modifica del progetto iniziale, avrebbero richiesto la forma scritta ad probationem ai sensi dell'art. 1659, co. 2, c.c. Difatti, “Il requisito della forma scritta previsto dall'art. 1659 c.c. per le variazioni apportate dall'appaltatore non trova applicazione quando le stesse siano concordate con il committente” (così, Cass., 38531/2021).
Escluso, poi, che il direttore dei lavori ausiliario del committente, possa Persona_1 riguardarsi come suo rappresentante, se non limitatamente alla materia tecnica (cfr. contratto di appalto in atti), deve verificarsi se la contabilità redatta, nella specie, dal direttore dei lavori sia stata portata a conoscenza del committente e “questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali” (cfr. Cass., n. n. 14399/2024 cit.).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la svolta istruttoria deve ritenersi idonea a fornire la prova della conoscenza da parte del committente dell'entità dei lavori svolti quali risultanti delle fatture emesse secondo i SAL in esse richiamati, e, correlativamente, dei prezzi sulla cui base veniva, di volta in volta, determinato il corrispettivo dovuto.
La contabilità in questione può ritenersi implicitamente accettata sulla base del comportamento concludente del committente che, avuto conoscenza dei SAL e di tale contabilità, operava i pagamenti delle singole fatture.
La testimonianza resa da (escusso all'udienza del 19/02/2019), Testimone_1 responsabile della sicurezza del cantiere che qui ci occupa e che ha collaborato, nella tenuta della contabilità, con il direttore dei lavori, geometra , appare utile, in primo Persona_1 luogo, per comprendere come si siano svolti i rapporti tra le parti: come visto, il computo metrico per primo redatto (in data 03/04/2013) concerneva i lavori di rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato;
quindi, le parti si erano accordare per eseguire per primi i lavori di cui al successivo computo di data pagina 11 di 20 23/05/2013, ovvero lo spostamento della scala posto al primo piano, per poi avviare, sulla base dei medesimi prezzi, quelli di rifacimento della copertura e ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano, invero, iniziati quasi subito, quando ancora erano in corso i lavori relativi alla scala: di qui, la distinzione tra primo stralcio dei lavori (i.e., quelli di cui al computo del 23/05/2013) e secondo stralcio (i.e., quelli per cui era stato predisposto il computo di data 03/04/2013); inoltre, alla fine di tutti tali lavori, quando l'appartamento sito al piano terra del fabbricato (in precedenza occupato da terze persone) si era liberato, il convenuto decideva CP_1 di realizzare anche dei lavori su tale piano, per cui chiedeva allo stesso teste di predisporre un ulteriore computo dei lavori (i.e., quelli inviati via e-mail in data 07/08/2014 al committente dallo stesso e che questi riconosce nel doc. 7 allig. cit. che gli veniva rammostrato): Per_2
“Riconosco il computo metrico che mi viene rammostrato (allegato 1 all'atto di citazione), l'appalto era stato diviso in due stralci, le parti avevano firmato solo il contratto di appalto e il computo metrico relativo al primo stralcio, i prezzi unitari sono i medesimi in entrambi i computi;
preciso che ero presente al momento degli accordi del contratto, le parti avevano concordato di proseguire con i lavori del secondo stralcio sulla base di una semplice comunicazione del sig. […] Riconosco il documento elaborato nel 2014 (allegato 7 CP_1 all'atto di citazione), al dei lavori indicati nel computo metrico che mi avete prima rammostrato;
questo conteggio riguarda lavori ulteriori rispetto ad entrambi i computi già predisposti […]”, “ [ADR avv. Drago:] inizialmente era stato predisposto un computo metrico unico, poi è stato diviso in due;
il primo stralcio, in realtà, è quello con la data del 23/05/2013, allegato al contratto e recante le firme;
il secondo stralcio è quello che indica la data originaria del 3/04/2013 e non è stato più ristampato. Ribadisco che anche tale secondo stralcio era stato accettato dal anche perché i prezzi erano i medesimi. In realtà i lavori del CP_1 secondo stralcio ati poco dopo l'inizio degli altri […] Nel periodo di ferragosto il sig. mi ha incaricato per telefono di fare questi lavori e mi ha detto di procedere, dato il CP_1 periodo ho personalmente predisposto questo conteggio a mano;
ho trasmesso a mezzo e-mail questo conteggio al sig. il quale mi ha detto di andare avanti; ricordo che ha anche CP_1 incaricato la ditta di scegliere i sanitari ed i pavimenti, dato che lui abita fuori” (così verbale di udienza del 19/02/2019; grassetto e interlinea aggiunti).
Il teste ha, inoltre, rappresentato che il committente veniva costantemente Per_2 aggiornato sullo stato dei lavori, anche perché i pagamenti delle fatture avvenivano in base ai SAL, attraverso l'invio di questi ultimi, di foto e, in generale, della contabilità redatta dal direttore dei lavori (cfr. Libretti delle Misure):
“Il geometra era il direttore dei lavori, giornalmente andavo io nel cantiere e riferivo a Per_1 lui;
con il telefonino si inviavano al le foto del cantiere e poi a mezzo e-mail gli stati di CP_1 avanzamento, con copia del libretto delle misure; provvedevo io a inviare tutto” (enfasi aggiunta).
Il teste , in risposta alla domanda postagli dal procuratore di parte convenuta, Per_2 dichiarava:
“Ricordo che il mi ha chiesto di inviare a mezzo posta ordinaria lo stato di avanzamento CP_1 di marzo 2014, cioè la contabilità finale, ma esclusi i lavori del doc. 7; mi ha detto che si riservava di controllarlo;
io aspettavo che lui venisse in studio da me a Senigallia, ma lui non è potuto venire;
poi mi ha chiesto di fare i lavori del doc. 7, senza sollevare contestazioni sulla contabilità che gli avevo già inviato”. pagina 12 di 20 La teste (all'epoca dei fatti collaboratrice di studio di Testimone_2 Persona_2
e ) ha confermato che le foto come i preventivi dei lavori venissero Persona_1 costantemente inviati via e-mail al che la stessa aveva avuto modo di sentire, nel CP_1 corso di una telefonata con il collega, confermare la prosecuzione dei lavori al piano terra del fabbricato (cfr. verbale di udienza del 15/05/2019).
Le dichiarazioni rese dal geometra hanno trovato ulteriore riscontro nella Per_2 testimonianza del geometra direttore dei lavori (sentito sempre all'udienza Persona_1 del 19/02/2019), il quale ha rappresentato che tutti e tre i computi metrici che qui interessano (quello di data 03/04/2013, quello del 23/05/2013 e quello relativo ai lavori dell'appartamento posto al piano terra di cui all'allegato 7 della citazione) erano stati accettati dal v. risposta al cap. 19 della CP_1
II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), come a lui noto, per vero, per quanto riferitogli da . Per_2
Con riferimento al secondo stralcio dei lavori, ha dichiarato: “Anche i lavori del computo con la data del 03.04.2013, sono stati accettati dal sig. anche perché questo computo è stato CP_1 consegnato insieme all'altro, almeno così mi ha detto , che di fatto ha tenuto tutti i Per_2 rapporti con il committente”.
Quanto, invece, ai lavori che hanno interessato il piano terra, come da computo dell'agosto 2014, ha riferito: “ ha redatto questo documento per la ristrutturazione del Per_2 Tes_ piano terra (si dà atto che al teste viene rammostrato il doc.7); so che il ha chiamato e CP_1
l'impresa dicendo che accettava questo conteggio; ribadisco che del rapporto con il cliente ed anche della contabilità si occupava ”. Testimone_1
Il teste ha confermato il costante invio della contabilità dallo stesso redatta, quale direttore dei lavori, unitamente alle fatture e ai SAL: il pagamento delle fatture avveniva, pertanto, con piena cognizione da parte del committente dei lavori effettivamente eseguiti fino a quella data;
ha, infatti, aggiunto il testimone che la prima contestazione è stata mossa da parte convenuta solo con l'invio della contabilità finale: “Prima di ogni pagamento, sempre tramite , facevo pervenire al cliente il libretto delle misure e le foto dei lavori, in realtà Per_2 le foto dei lavori venivano inviate anche in altre occasioni, tutto questo veniva inviato tramite e-mail di
. […] Ricordo che c'è stata una contestazione solo quando è stata inviata la Per_2 contabilità finale, successiva anche ai lavori indicati nel doc. 7, ricordo che il committente si è lamentato che il costo finale era troppo alto, lui mi ha chiesto di controllare i prezzi del computo metrico, ed io gli ho confermato che la contabilità era stata redatta con quei prezzi”.
La testimonianza resa in giudizio dal CTP di parte convenuta, geometra
[...]
non vale a smentire le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice. Persona_4
Si riporta di seguito la testimonianza in esame:
“Al contratto recante l'originario preventivo sono seguiti successivi computi metrici, in realtà redatti al termine dei lavori;
lui [riferendosi al chiedeva di avere un preventivo, CP_1 invece arriva il computo finale a lavori già terminati. Riconosco il documento che mi viene rammostrato (doc. 1) e ribadisco che questo computo è stato redatto dopo che i lavori erano finiti, è una contabilità finale, non un preventivo di spesa. Non è stato accettato dalle parti, anche perché i prezzi erano esosi […] Lui [riferendosi sempre al ne aveva parlato ed aveva CP_1 chiesto un preventivo che non è arrivato, anche lì è arrivata solo la contabilità finale al termine dei lavori. Riconosco il doc. 7 e ribadisco che è arrivato solo al termine dei lavori. Preciso che io pagina 13 di 20 sono entrato in campo dopo, mi sembra a metà dell'anno; gli avevo suggerito di farsi dare i preventivi prima di autorizzare i lavori. […] Per quanto a mia conoscenza non ha accettato quei preventivi, che comunque non sono preventivi ma contabilità finali. Ho verificato che questi documenti sono stati trasmessi anche dopo tre mesi dal termine dei lavori […]. Ribadisco che tutto è arrivato sempre dopo, e non c'è mai stato un preventivo di spesa, nonostante le richieste del . CP_1
Ebbene, lo stesso testimone riferisce di essere stato incaricato dal soltanto a CP_1 metà dell'anno per cui quanto dallo stesso dichiarato in ordine alla trasmissione al committente dei computi metrici quale assunto corrispettivo unilateralmente determinato a posteriori dall'appaltatore, oltre a contrastare con quanto riferito dai due testimoni e Per_2
non può che tradursi in una dichiarazione de relato actoris. Per_1
Alla luce della svolta prova testimoniale, della cui credibilità e attendibilità non vi è ragione di dubitare (si noti, che sia il teste i il teste erano tecnici di fiducia dello Per_1 Per_2 stesso, odierno convenuto), può, dunque, ritenersi provato:
• che il prezziario applicabile alle opere commissionate era stato espressamente previsto dalle parti sulla base dei tre computi metrici, tutti accettati dal CP_1
• che la contabilità redatta dal direttore dei lavori, in occasione dell'invio delle fatture, veniva portata a conoscenza del committente, il quale l'aveva, sia pure implicitamente ma chiaramente, accettata senza riserve, nulla mai contestando né riguardo ai lavori eseguiti né riguardo agli importi fatturati (e, quindi, ai prezzi applicati), avendo lo stesso provveduto al relativo pagamento. Siffatta prova può, pertanto, dirsi formata con riferimento alle somme sino ad oggi pagate dal committente, stante la implicita accettazione della contabilità di cantiere sottesa alle fatture pagate;
rispetto alle restanti somme qui reclamate, non si ravvisano forme di accettazione ad opera del committente, neppure in forma implicita. Come visto, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore né la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali Ebbene, i testi escussi hanno dichiarato che:
• il committente ha approvato tutti e tre i computi metrici relativi a tutti i lavori commissionati alla società attrice, ovvero quelli per lo spostamento della scala al primo piano, quelli al piano primo e, infine, quelli al piano terra;
• in occasione dell'invio delle fatture (“prima del pagamento”) il committente riceveva non solo i SAL ma anche la contabilità di cantiere (Libretti delle Misure);
• dopo aver ricevuto la contabilità “finale” relativa ai lavori di cui al primo e al secondo stralcio, pur mossa una contestazione con riferimento a tale contabilità, aveva comunque deciso di autorizzare l'avvio dei lavori al piano terra;
• nessuna contestazione era stata mossa dal committente fino a quando non aveva ricevuto la contabilità finale di tutti i lavori (anche di quelli al piano terra del fabbricato;
cfr. doc. 7 allig. cit.).
pagina 14 di 20 Non ignora questo Tribunale che i SAL, approvati anche mediatamente dal committente, non costituiscono prova legale del diritto al corrispettivo maturato;
tuttavia, i pagamenti effettuati sulla base degli stati di avanzamento lavori costituiscono acconti che, una volta corrisposti senza riserve, non possono essere oggetto di ripetizione se il committente era in grado di rendersi conto, autonomamente, dell'entità dei lavori sulla base della documentazione in suo possesso. Ciò può dirsi, nel caso che ci occupa in quanto unitamente ai SAL, il committente riceveva i Libretti delle Misure (cfr. doc. 10 alllig. citazione), elaborati sulla base del computo metrico di fatto accettato con il pagamento (cfr. Cass., n. 26563/2024).
Come riferito dai testimoni, il pagamento delle singole fatture avveniva non solo sulla base dei SAL, ma anche della contabilità del direttore dei lavori e, segnatamente, in relazione alle opere dettagliatamente descritte nei tre Libretti delle Misure;
vi è, quindi, la prova della conoscenza e implicita accettazione della contabilità di cantiere posto che il di volta CP_1 in volta, pagava le fatture ricevute, per cui non potrebbe oggi legittimamente richiedere la restituzione di quanto pagato, neppure adducendo una minore entità dei lavori in quanto questa era, “prima di ogni pagamento”, a lui nota, né egli potrebbe, a maggior ragione, contestare i prezzi applicati (in quanto questi erano indicati in conformità a tutti i computi metrici dallo stesso già approvati;
cfr. prova testimoniale).
A queste condizioni, la contabilità del direttore dei lavori costituisce piena prova del credito dell'appaltatore (cfr. Corte di App. di Ancona, n. 1090/2022). Non può obiettarsi validamente che i computi metrici e, soprattutto, i tre Libretti delle Misure - redatti sulla base di questi e dei SAL - non siano stati sottoscritti (circostanza, per contro, ritenuta dirimente in sede di ATP), perché, come visto, l'accettazione può risultare da comportamenti concludenti e può avvenire anche senza formule sacramentali;
nel caso che ci occupa l'accettazione è stata verbale (cfr. dichiarazioni dei testimoni e , per Per_2 Per_1 cui non sono ammissibili contestazioni tardive rispetto al corrispettivo pagato. Dimostrata l'accettazione senza riserve della contabilità redatta dal direttore dei lavori, il committente non può successivamente contestare il corrispettivo richiesto dall'appaltatore (cfr. Cass., n. 14399/2024 e n. 1918/2024, oltre alle pronunce sopra richiamate).
Questo principio, che tutela la certezza dei rapporti giuridici e la buona fede nell'esecuzione del contratto, come cennato, nel nostro caso, deve ritenersi sicuramente valido per le somme già pagate in quanto il pagamento stesso, alle condizioni di cui sopra, vale quale accettazione tacita della contabilità.
Occorre, a questo punto, verificare se, sulla base di quanto sin qui emerso, parte attrice abbia dimostrato il diritto, altresì, alle somme non ancora pagate, come era suo onere. A tale ultimo proposito, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali. Vieppiù ciò deve dirsi nel caso che ci occupa in cui parte convenuta ha contestato natura, entità e consistenza delle opere eseguite dalla società appaltatrice sia alla stregua della missiva di cui si è detto, di data pagina 15 di 20 14/01/2015, inviata alla società e, p.c., al DLL, sia sulla base dell'elaborato peritale a firma del Consulente nominato in sede di ATP. Orbene, anticipando la soluzione, deve dirsi che risulta provata l'avvenuta conoscenza e, quindi, l'implicita accettazione solo della contabilità posta alla base delle fatture integralmente pagate. Per le somme non pagate, infatti, non si ravvisano elementi da cui possa desumersi una accettazione tacita della contabilità del DLL da parte del Anche se i testimoni CP_1 escussi hanno fatto riferimento a una espressa contestazione solo della contabilità finale, relativa a tutti i lavori eseguiti (anche quelli eseguiti per ultimi, al piano terra del fabbricato), gli stessi nulla hanno riferito in ordine a una accettazione implicita per i lavori eseguiti in difetto di lorio pagamento. Tale non può ritenersi il fatto che, dopo aver contestato la contabilità finale per i lavori di cui al primo e secondo stralcio, il abbia, comunque, CP_1 dato l'autorizzazione a procedere con i lavori di cui al terzo computo metrico (cfr. dichiarazione del teste sopra riportata). Anche a voler ritenere sussistente un unico Per_1 rapporto contrattuale tra le parti, per come svoltosi nel tempo (stessi prezziari;
stesse modalità di pagamento2), la richiesta di avviare l'ultima tranche dei lavori non appare sufficiente a far ritenere anche tacitamente approvata la contabilità inerente alla parte finale dei precedenti lavori, avuto riguardo ai puntuali accertamenti richiesti in materia dai Giudici di Legittimità per ritenere dimostrata siffatta accettazione. Occorre debitamente distinguere tra l'accettazione dei computi metrici (di cui vi è prova certa per tutti e tre i computi) dall'accettazione della contabilità di cantiere (di cui vi è prova nei limiti delle somme pagate). In quest'ottica vanno lette le comunicazioni extra-giudiziali intercorse tra le parti:
- non possono assumere valenza di contestazione né dei computi metrici né della contabilità allegata alle singole fatture già pagate le comunicazioni, a mezzo e-mail, inviate dal a;
invero, in esse si chiedono informazioni sulle CP_1 Persona_2 somme ancora dovute (i.e., per “ultimazione lavori” e “per il nuovo lavoro”; cfr. docc. 11, 12 e 13, allig. alle seconde memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta), o, comunque, si sollecita la trasmissione di un preventivo “ufficiale” (il che lascia intendere che vi sia stato già, in ogni caso, un accordo tra le parti3; tale circostanza trova conferma nella missiva di data 10/02/2015 con cui il DLL, in riposta alle contestazioni del committente di data 14/01/2015, espressamente fa riferimento alla consegna del computo metrico per i lavori del II stralcio, rilevando l'assenza di una controfirma semplicemente per il rifiuto di una accettazione “ufficiale” da parte del committente, prospettando, di fatto, che un'accettazione informale vi era comunque stata;
cfr. doc. 2 allig. comparsa risp.);
- quanto riportato dal nella e-mail di data 16/05/2014, ovvero che i pagamenti CP_1 delle somme fino a quel momento effettuati in favore dell' fossero avvenuti Parte_1 su “semplice base fiduciaria […] senza alcun controllo e/o riscontro da parte della Direzione del Lavori”, in quanto la contabilità ricevuta sarebbe stata ferma a metà novembre del 2013, è smentito dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate secondo cui “prima di ogni pagamento” il iceva la contabilità di cantiere aggiornata;
CP_1 - la contestazione del 14/01/2015 (o quella del 3/01/2015 richiamata in tale ultima missiva) inviata da alla – e, p.c., al geometra -, in cui per la CP_1 Parte_1 Persona_1 prima volta, “in mancanza di diverso accordo scritto” (che si è visto essere non rilevante), invoca l'applicazione del Tariffario Regionale Marche, deve considerarsi tardiva e inammissibile in ordine alla pretesa applicazione di tali tariffari o, comunque, degli altri ad uso locale ex art. 1667 c.c. (i testimoni hanno, infatti, riferito di una accettazione verbale da parte del committente dei computi metrici in atti, contenenti un prezziario diverso da quello regionale);
- tuttavia, la missiva di cui al precedente punto appare qui rilevante nella parte in cui, in relazione all'importo residuo della fattura n. 10/2014 e per l'intero importo di cui alla fattura n. 25/2014, contesta l'entità delle opere eseguite sulla base della disamina della contabilità aziendale ricevuta (ad es., alcune opere erano state indebitamente computate a corpo e non a misura;
risultavano conteggiate molte ore di lavoro in economia senza alcun specifico dettaglio;
vi era duplicazione di voci). Se la contestazione da ultimo riportata non può valere, per quanto sin qui detto, per le fatture già pagate, la stessa rileva, per contro, con riguardo alla contabilità di cantiere concernente le fatture non ancora pagate e, a maggior ragione, per quella sottesa alle somme ancora pretese, ma non fatturate. A fronte di tali contestazioni, era, difatti, onere di parte attrice dimostrare la natura, l'entità e la consistenza delle opere di cui si chiede ancora il pagamento in questa sede. Come già rilevato, tale prova difetta:
- per l'importo di Euro 22.000 di cui all'ultima fattura emessa dall'impresa, la n. 25/14 del 5/08/2014, quale secondo acconto del secondo stralcio lavori commissionati in data 30/06/2014, in difetto di accettazione, sia pur tacita non solo del SAL ma anche e soprattutto della contabilità di cantiere allegata (Libretto delle Misure), in quanto non pagata;
- per la somma di Euro 17.032,13 a titolo di saldo di tutti i lavori eseguiti (per la quale non è stata ancora emessa fattura).
Parte attrice ha provato documentalmente che, in data 19/04/2014, era intervenuta la consegna dei lavori del primo e del secondo stralcio (cfr. doc. 6 allig. citazione), nel cui verbale, peraltro, si richiamava il contratto sottoscritto in data 10/06/2013, con riferimento ai computi metrici (e non solo al computo metrico allegato a siffatto contratto), senza alcuna contestazione dei prezzi.
Tuttavia, anche tale circostanza non appare idonea a dimostrare l'effettiva portata di tali opere, contrariamente a quanto preteso dalla difesa attorea, in ragione della riserva apposta dal i meglio verificarle materialmente. CP_1
Parimenti dicasi in relazione all'attestazione, di data 29/09/2014, da parte del DLL secondo cui “tutti i lavori realizzati dall'Impresa “ […] sono Controparte_5 stati effettuati secondo le modalità indicate dalla direzione lavori, utilizzando i materiali prescelti dal sottoscritto ed eseguiti a perfetta regola d'art, entro i termini fissati dal sottoscritto e dal Committente” (cfr. doc. 9 allig. citazione;
interlinea aggiunta).
Resta, difatti, ferma la contestazione di parte convenuta in ordine all'effettività dei lavori eseguiti.
pagina 17 di 20 Ancora, non rilevante in senso contrario è quanto emerge dalla missiva di data 10/02/2015, inviata dallo stesso Direttore dei Lavori, al (in risposta Persona_1 CP_1 alle contestazioni di quest'ultimo, di data 14/01/2015, di cui si è detto) secondo cui entrambe fatture contestate, la n. 10/2014 e la n. 22/2014, sarebbero state emesse “quando la contabilità era ancora riferita agli stati di avanzamento dei lavori“, puntualmente inviati alla committenza unitamente ai tre Libretti delle Misure (cfr. anche le testimonianze di e ), e la Per_1 Per_2 committenza “ha provveduto a saldare le relative fatture, emesse dall'Impresa esecutrice dei lavori” (cfr. doc. 2 allig. comp. cost.).
Nulla, difatti, aggiunge il DLL che possa comprovare una sia pur implicita accettazione della “contabilità…riferita agli stati di avanzamento lavori” con specifico riguardo alle due fatture richiamate.
Tutto quanto sopra deve dirsi, a fortiori, per l'importo di Euro 17.032,13, che, in quanto a saldo di tutti i lavori, si basa su una contabilità finale che non solo non è stata accettata (neanche implicitamente) dal committente, ma è stata, anzi, da questi contestata con la missiva di data 14/01/2015.
Parte attrice non ha, dunque, fornito la prova nel presente giudizio (come era, per contro, suo onere) che il avesse approvato la contabilità del direttore dei lavori sulla cui base CP_1 rivendicava il pagamento di ulteriori somme, per l'importo complessivo di Euro 49.183,09.
La valenza assorbente di tali deduzioni esonera questo giudice dall'esaminare la CTP di parte convenuta nonché le ulteriori questioni relative alla improcedibilità/inammissibilità dell'ATP (in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto d'appalto e della presenza di una pluralità di questioni controverse tra le parti in causa) e/o comunque alla utilizzabilità dell'elaborato peritale disposto in quella sede nel presente procedimento (asseritamente per non aver tenuto conto il CTU di quanto dedotto dall'odierna attrice4).
Le censure inerenti alla contabilità di cantiere emergenti da entrambi gli elaborati (CTP a firma del geom. CTU a firma dell'arch. , pur laddove concretamente fondate, non Per_4 Per_5 appaiono rilevanti ai fini della presente decisione: per le somme già pagate sulla base di computi metrici di fatto accettati dal committente proprio in virtù di tale accettazione;
per le somme ancora dovute a titolo di saldo lavori in quanto dette somme non sono comunque dovute, a prescindere dalla correttezza della contabilità finale, in difetto di prova della relativa accettazione.
Da ultimo, le superiori argomentazioni debbono ritenersi dirimenti anche in relazione all'eccezione riconvenzionale in quanto, come visto, nessuna, ulteriore somma deve essere riconosciuta in favore di parte attrice per cui non vi sono importi da compensare con quelli eventualmente spettanti a parte convenuta (ferma, in ogni caso, la irrevocabilità dei pagamenti già effettuati alla luce dell'accettazione per facta concludentia della contabilità di cantiere redatta dal DLL); ben diversa valutazione avrebbe dovuto farsi al cospetto di una domanda riconvenzionale.
6. Le spese di lite – liquidate in complessivi Euro 6.162,00 per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge, vengono compensate nella misura di un terzo stante il rigetto della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza e, per la parte restante, vengono poste a carico di parte attrice in ragione del rigetto della domanda attorea;
detto computo è effettuato in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14, secondo lo scaglione di riferimento (Euro 26.001,00-Euro 52.000,00) e riconosciuti i medi tabellari, ad eccezione della fase decisionale (avuto riguardo a quanto esposto in ordine al contegno di parte convenuta, dapprima, per il mancato deposito di scritti conclusivi e, quindi, per la inutilizzabilità – parziale - di quelli successivamente depositati).
Lo stesso dicasi per le spese di ATP (Tribunale di Ancona – R.G. n. 5373/2015).
Va, infine, rigettata la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., non essendo sufficiente al suo accoglimento la mera infondatezza della domanda, ma richiedendosi una consapevolezza della non spettanza della prestazione ovvero un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (cfr. Cass., n. 36498/2023): nessuno di tali presupposti si ritiene dimostrato all'esito del giudizio anche in ragione della complessità degl accertamenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4597/2016 R.G., rigettata o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede: rigetta in quanto infondata la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale in quanto tardivamente proposta;
condanna la in p. leg. Rapp. p.t., alla rifusione in favore dei convenuti, Parte_1
e , previa compensazione nella misura di un terzo, delle CP_1 CP_2 competenze professionali del presente giudizio, che liquida in Euro 4.110,00, oltre spese generali (15%), accessori di legge per IVA e CPA;
peculiarità dello specifico cantiere;
cfr. osservazioni alla bozza di CTU da parte del CTP della nel Parte_1 procedimento di ATP, sub pg. 4). pagina 19 di 20 spese di ATP (Tribunale di Ancona – R.G. n. 5375/2015) definitivamente poste a carico di parte attrice per i due terzi e definitivamente compensate tra le parti per il restante terzo.
Ancona li 20/V/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'unitarietà del rapporto di appalto, per quanto contestata da parte convenuta, è, invero, implicitamente ammessa dalla stessa nell'e-mail di data 08/09/2014, inviata ad , dal nella parte in cui Persona_2 CP_1 questi dichiara di essere “andato a rileggere il contratto del 10/06/2013” in relazione alle modalità dei pagamenti. 3 V. nota precedente circa la riconducibilità di tutti i lavori per cui è giudizio a un unico rapporto contrattuale. pagina 16 di 20 4 Cfr. richiesta di ”accertare tutti i lavori eseguiti dall' nell'immobile di Senigallia via Stradone Controparte_3 Misa 34 in ragione delle autorizzazioni comunali ottenute dalla committenza in base alle relazioni della direzione dei lavori CP allegate alle richieste di permesso di costruire ed alla , nonché dei 3 libretti misure redatti dalla Direzione dei Lavori, degli Stati Avanzamento Lavori redatti dalla medesima , quantificandone il relativo corrispettivo in base a quanto concordato tra le parti con il contratto di appalto 10.6.2013 e dei 3 computi metrici approvati dalla direzione dei lavori e dalla committenza”; così pagg. 15, ultimo cpv. e 16 della costituzione di parte resistente nel proc.to. n. 5373/15 r.g.). 5 Incidenter tantum, rispetto all'elaborato svolto in sede di ATP [cfr. proc. procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite n. 5373/2015 avviato da parte convenuta sull'assunto presupposto della mancanza di qualsiasi contratto e/o accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo dovuto per i lavori di ampliamento del fabbricato, e, quindi, con richiesta di sua determinazione, ex art. 1667 c.c., “ai sensi del Tariffario regione Marche, o altro tariffario ad uso locale”; doc. 6 allig. comparsa cost.], che ha indicato che la somma dovuta dal committente per i lavori complessivamente eseguiti sul fabbricato dei convenuti fosse pari a Euro 355.795,01 per cui a fronte di somme già corrisposte dai proprietari di detto fabbricato per Euro 387.586,99, questi avrebbero corrisposto un maggior esborso di Euro 31.791,98, deve evidenziarsi che, per quanto il Consulente abbia svolto un lavoro certosino nella disamina dei costi delle opere, voce per voce, applicando il prezziario regionale e confrontandoli con quanto indicato nei tre Libretti delle Misure (ritenuto non vincolante per le parti in quanto non sottoscritto “né dalla D.L. né tantomeno dal Cliente”) si rammenta che i prezzi sono stati definiti e concordati tra la committenza, per il tramite del DLL, e l'impresa, come provato sulla base dei testi escussi, per cui non si giustificherebbe l'applicazione del Tariffario Regionale, richiamato dal Consulente (attese le pagina 18 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4597/2016 promossa da:
(P.I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Drago del Foro di Ancona, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE contro
(C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ); CP_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino De Silvestri ed Enrico Beccaro del Foro di Vicenza nonché dall'avv. Valtero Bruscia del Foro di Ancona, in virtù di mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI precisate dalle parti con fogli di p.c. depositati telematicamente, ovvero:
PER PARTE ATTRICE. “ […] - in via istruttoria per la sola e denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse sufficientemente provate le ragioni di parte attrice, insiste affinchè sia ammessa una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare tutti i lavori eseguiti dall'
[...]
nell'immobile di Senigallia via Stradone Misa 34 in ragione delle autori CP_3 comunali ottenute dalla committenza in base alle relazioni della direzione dei lavori allegate alle CP_ richieste di permesso di costruire ed alla , nonché dei 3 libretti misure redatti dalla Direzione dei Lavori, degli Stati Avanzamento Lavori redatti dalla medesima, quantificandone il relativo corrispettivo in base a quanto concordato tra le parti con il contratto di appalto 10.6.2013 e dei 3 computi metrici approvati dalla direzione dei lavori e dalla committenza;
- nel merito accertare e
pagina 1 di 20 dichiarare e tenuti al pagamento del residuo importo ancora dovuto CP_1 CP_2
a saldo di e ce e di cui alla premessa del libello introduttivo e, per l'effetto, previo rigetto della domanda riconvenzionale e di quella di condanna ex art. 96 c.p.c. da essi spiegata con la comparsa di costituzione e risposta per essere entrambe infondate in fatto ed indiritto, condannarli, in soldo od in via alternativa tra loro al pagamento in favore della
[...] della somma di € 49.183,09, o, comunque , quella diversa somma minore o mag Parte_1 che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi, spese e compensi sia del presente giudizio che di quello di istruzione preventiva”;
PER PARTE CONVENUTA “[…] Nel merito - rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'attrice al pagamento di una somma a favore dei convenuti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, per l'udienza di comparizione del 6/12/2016, e CP_1
per sentirli condannare, in solido o in via alternativa tra loro, quali CP_2 comproprietari del fabbricato residenziale sito al civico 1 di Via Esino a Senigallia, al pagamento della somma di Euro 49.183,09 a titolo di saldo di tutti i lavori eseguiti dalla società nel predetto immobile.
A supporto delle sue richieste, parte attrice esponeva che:
- nel marzo 2013, , tramite i suoi tecnici di fiducia (Geometri CP_1 [...] ed ), aveva contattato la società in quanto Per_1 Persona_2 Parte_1 intenzionato ad eseguire lavori di rifacimento e ristrutturazione di un fabbricato residenziale di proprietà della madre, , e di cui, in corso d'opera, era CP_2 divenuto comproprietario, sito in Senigallia, alla via Esino, n. 1;
- conseguentemente, su richiesta della committenza, l'impresa aveva redatto un primo computo metrico per i lavori di rifacimento della copertura e di ristrutturazione dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato (cfr. computo metrico di data 03/04/2013), e poi quello relativo al solo spostamento della scala di ingresso al primo piano (cfr. computo metrico di data 23/05/2013);
- con contratto del 10 giugno 2013 e allegato computo metrico, entrambi sottoscritti dalle parti (cfr. doc. 3 allig. citazione), il in nome e per conto della madre CP_1 CP_2
, aveva appaltato alla i lavori di ampliamento e ristrutturazione del
[...] Parte_1 fabbricato, con affidamento della direzione dei lavori, da parte di esso committente, al geometra Persona_1
- i primi lavori da eseguire, descritti nel computo metrico allegato al contratto, consistevano nello spostamento della scala di accesso al primo piano del fabbricato;
- nel contratto si prevedeva che il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato determinato secondo il computo metrico allegato e corrisposto per stato avanzamenti lavori, redatti dal direttore dei lavori, senza possibilità di revisione dei prezzi e con rilascio dei certificati di conformità degli impianti all'atto del pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento (cfr. artt. 8 e 9 contratto versato in atti);
pagina 2 di 20 - le opere venivano eseguite in forza del permesso di costruire n. 13/126 rilasciato dal Comune di Senigallia, avente, invero, un più ampio oggetto, ovvero “ampliamento di appartamenti di civile abitazione”, cui veniva allegata una relazione tecnica, a firma del direttore dei lavori, con descrizione delle opere eseguende (cfr. doc. 4 allig. citazione);
- prima della conclusione dei lavori così previsti, la committenza, in prosecuzione del rapporto contrattuale, aveva affidato alla stessa società appaltatrice anche i lavori di demolizione, rifacimento e ampliamento dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato, lavori descritti nel computo metrico redatto inizialmente in data 03/04/2014 (cfr. doc. 1 allig. citazione) e accettato verbalmente dalla committenza, ma non sottoscritto in ragione del rapporto di fiducia ormai instauratosi tra le parti e in quanto, come cennato, trattavasi di un mero proseguo del contratto di appalto già stipulato;
- per tali lavori, nel mese di marzo 2014, era stato chiesto e ottenuto distinto permesso di costruire, il n. 14/55, con allegata sempre relazione tecnica a firma del direttore dei lavori, indicante tutte le opere realizzande nel fabbricato di proprietà dei convenuti (cfr. progetto di variante al permesso di costruire n. 13/126 per ristrutturazione e ampliamento appartamenti di civile abitazione, sub doc. 5 allig. citazione);
- i lavori commissionati venivano terminati in data 12/04/2014, come riportato nel verbale di consegna delle opere del 19/04/2014, sottoscritto dalla committenza, dall'impresa esecutrice e dal direttore dei lavori (cfr. doc. 6 allig. cit.), nel quale, con riferimento al contratto d'appalto, già sottoscritto inter partes, si dava anche atto che:
a) i lavori (testualmente) “eseguiti sotto indicazione controllo della Direzione Lavori e del committente” erano “stati notevolmente maggiori rispetto a quanto previsto inizialmente dai computi metrici allegati al contratto d'appalto” e, per tale ragione, il committente e la direzione lavori accettavano come data di completamento e consegna del cantiere da parte dell'impresa quella del 12/04/2014, anziché quella del 31/03/2014, prevista inizialmente nel contratto;
b) l'appaltatrice aveva ultimato tutte le opere previste nel contratto d'appalto e quelle affidate in aggiunta durante i lavori;
c) le opere eseguite erano state consegnate “previa verifica e collaudo da parte del Committente e della Direzione Lavori”;
d) il committente dichiarava di accettare e di essere soddisfatto delle opere eseguite da parte dell'impresa, apponendo al verbale la postilla: “per quanto ora materialmente sia possibile constatare”;
d) “i certificati inerenti agli impianti e quant'altro di competenza del costruttore” sarebbero stati consegnati dall'appaltatrice a seguito del pagamento completo dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori commissionati.
Esponeva, inoltre, l'attrice che:
- alla fine di giugno 2014, , divenuto nel frattempo comproprietario del CP_1 fabbricato e, quindi anche dell'appartamento posto al piano terra, aveva commissionato alla i lavori di ristrutturazione di questo appartamento sulla base di un Parte_1
pagina 3 di 20 computo metrico redatto di pugno dal direttore dei lavori e progettista, inviato via e- mail al committente e da quest'ultimo accettato verbalmente (cfr. doc. 7, allig. cit.);
- l'esecuzione delle ulteriori opere commissionate aveva inizio l'8/07/2014 e, al termine delle stesse, con n. 94/39, veniva presentata variante ai permessi di costruire nn. CP_4
13/126 e 14/55, già ottenuti (cfr. doc. 8, allig. cit.);
- con attestazione sottoscritta in data 29/09/2014, il direttore dei lavori dichiarava che tutti i lavori eseguiti dalla impresa odierna attrice erano stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle modalità stabilite dallo stesso direttore, con materiali da questi prescelti e nei tempi stabiliti, oltre che dal direttore dei lavori, dallo stesso committente (cfr. doc. 9 allig. cit.);
- in base ai tre Libretti delle Misure, redatti e sottoscritti dalla direzione lavori, le opere eseguite ammontavano a Euro 396.270.66 al netto dell'Iva agevolata (10%) e, pertanto, l'appaltatrice, dietro autorizzazione del direttore dei lavori e redazione, da parte di quest'ultimo, del relativo stato di avanzamento, emetteva a nome dei committenti n. 15 fatture (con indicazione in ciascuna dello stato di avanzamento di riferimento) per un totale di € 380.786,91 (cfr. allig. 11 citazione);
- non veniva, invece, emessa la fattura a saldo lavori per l'importo di Euro 15.438,75, al netto dell'Iva, attendendosi il pagamento di detto importo;
- durante il corso dei lavori, tutte le fatture emesse dall'impresa, ad eccezione di due, erano state regolarmente pagate dalla committenza, senza alcuna rimostranza, come, per contro, il ben avrebbe potuto fare, avendo sempre ricevuto dalla direzione CP_1 lavori, prima di ogni pagamento, le foto, gli stati di avanzamento e, soprattutto, il Libretto delle Misure relativo a questi;
- le fatture non pagate dalla committenza erano la n. 25/14 di data 05/08/2014 (per l'importo di Euro 22.000, comprensivo d'IVA), concernente il II acconto del II stralcio dei lavori (ovvero quelli commissionati in data 30/06/2014) e la n. 16/2014 di data 11/07/2014, invero in parte pagata, rimanendo un residuo di Euro 10.150,96, emessa a saldo del IV SAL e del I stralcio dei lavori (ovvero quelli commissionati in data 10/06/2013);
- poiché le richieste di pagamento del saldo residuo di cui al precedente punto non avevano avuto seguito, come previsto dal contratto d'appalto, in data 07/07/2015, l'
[...]
aveva esperito nei confronti dei committenti un procedimento di mediazione Pt_1 relativamente al credito non riscosso;
- prima della conclusione (negativa) del procedimento, i convenuti, a loro volta, avevano presentato ricorso, ex art 696-bis c.p.c., conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale a firma del nominato CTU, arch. , nonostante parte attrice avesse Persona_3 eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso a monte;
- le conclusioni del predetto CTU, fermamente contestate dall'odierna attrice, non dovevano considerarsi vincolanti ai fini della decisione del presente procedimento in quanto il Consulente non aveva in alcun modo considerato le deduzioni di essa attrice, contrariamente a quanto previsto nei formulati quesiti.
pagina 4 di 20 Tanto esposto, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento del residuo credito, per l'importo complessivo di Euro 49.183,09.
2. Non essendo tabellarmente previsto che il Giudice assegnatario del presente procedimento tenesse udienza nel giorno fissato in citazione per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, p.c.c., “ante Cartabia”, detta prima udienza veniva, d'ufficio, rinviata al giorno utile immediatamente successivo ovvero al 7 dicembre 2016.
3. Con comparsa depositata il 17 novembre 2016, si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e chiedendo:
- nel merito, la reiezione della stessa;
- in via riconvenzionale, la restituzione degli importi asseritamente pagati in eccesso rispetto alle opere realizzate – sulla base degli accertamenti operati in sede di ATP -, per complessivi 31.791,98 Euro, e la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I convenuti eccepivano, segnatamente:
a) di aver contestato puntualmente e per iscritto, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la debenza delle ulteriori somme qui richieste nonché il valore delle opere eseguite, così censurando l'omissione avversaria di tali circostanze in sede di libello introduttivo: tra le parti erano stati sottoscritti solo il contratto di appalto e l'allegato computo metrico relativo ai lavori di spostamento della scala, mentre per i restanti lavori non era stato stipulato un nuovo contratto di appalto né era stato presentato un dettagliato computo metrico né, ancora, concordato un preventivo, tanto che CP_1
aveva diffidato l'appaltatrice dall'emettere altre fatture e sollecitato un incontro
[...] per verificare, in contradditorio, la contabilità complessiva di cantiere (cfr. doc. 2, allig. comp. cost.); b) la predetta contabilità di cantiere, fatta analizzare dal a un proprio tecnico di CP_1 fiducia, il geometra presentava plurimi errori (computo di Persona_4 alcune opere a corpo e non a misura;
calcolo di ore di lavoro non giustificate;
mancata allegazione delle fatture attestanti le spese sostenute presso terzi;
duplicazioni di voci) e, comunque, indicava un prezzo sproporzionato;
c) l'incontro svoltosi presso il luogo di esecuzione dei lavori, in data 10/04/2015, alla presenza del sig. del suo consulente, del legale rappresentante della CP_1 Per_4 società appaltatrice e del direttore dei lavori, aveva dato esito negativo, anche Per_1 perché l'impegno assunto in quella sede dal direttore dei lavori (: dare delucidazioni in merito alle voci di contabilità; fornire documentazione grafica di cantiere;
consegnare pezze giustificative delle spese sostenute e dei lavori eseguiti da terzi e procurare i certificati di conformità degli impianti ai fini della richiesta di agibilità) non aveva avuto seguito (cfr. doc. 4 allig. comp. cost.); d) parimenti, era risultato vano il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Conciliazione Forense di Ancona in quanto, in quella sede, si era dato atto dell'avvenuto deposito del procedimento di ATP di cui si dirà subito dopo;
e) di aver promosso innanzi all'intestato Tribunale un procedimento di accertamento tecnico preventivo (rubricato al n. r.g. n. 5373/2015) al fine di determinare l'ammontare del corrispettivo effettivamente dovuto per i lavori eseguiti nel proprio fabbricato, anche pagina 5 di 20 nella “ottica di formare in contraddittorio una prova rilevante per la risoluzione di un'eventuale causa volta da ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza alla (cfr. Parte_1 pag. 4, 1° cpv , ricorso ex art. 696-bis, sub doc. 1 fascicolo di parte ricorrente indicato come doc. 9 allig. comp. cost.);
f) l'elaborato peritale depositato in seno al procedimento di cui al precedente punto e versato in atti (cfr. doc. 6 allig. comp. cost.) aveva stabilito, con efficacia dirimente nel presente giudizio – dovendo disattendersi le contestazioni avversarie circa la non condivisibilità e utilizzabilità delle conclusioni del CTU in questo procedimento -, che quanto complessivamente pagato dai convenuti era superiore al valore delle opere svolte.
Di qui, come cennato, la richiesta, in via riconvenzionale, di restituzione della somma di Euro 31.791,98, ovvero della differenza tra il corrispettivo complessivamente versato per tutte le opere eseguiti dall'impresa attrice (pari a Euro 387.586,99; cfr. doc. 1, allig. comp. cost.) e quello in realtà dovuto (quantificato in sede di ATP come pari a Euro 323.450.01, al netto degli oneri fiscali, e, quindi, complessivamente a Euro 355.795,01). Inoltre, veniva richiesto il riconoscimento di una somma, equitativamente determinata dal giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il comportamento processuale di parte attrice: questa avrebbe, di fatti, agito in giudizio ad onta della totale infondatezza delle proprie pretese, così come accertato in sede di ATP, chiedendo il pagamento di somme sull'assunto di un nuovo accordo verbale delle parti che, laddove inteso quale modica del precedente, non avrebbe avuto neppure la necessaria forma scritta ad probationem richiesta dall'art. 1659, co. 2, c.c., e, ove, invece, qualificato come nuovo contratto, non avrebbe potuto ritenersi concluso sulla base dei medesimi parametri di quello già stipulato né di computi metrici non sottoscritti dalla committente, uno dei quali, vieppiù, incompleto, con indicazione incerta di voci, alcune affiancate finanche da un punto interrogativo (cfr. doc. 7 allig. cit.), e privo di richiami al contratto siglato nel giugno 2013; ancora, parte attrice avrebbe opposto un netto rifiuto a fronte del tentativo di composizione bonaria esperito dai convenuti con missiva di data 24/06/2016; infine, avrebbe agito senza avviare la negoziazione assistita.
4. All'udienza del 7/12/2006 il Giudice, accogliendo l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita di cui si è appena detto, ne disponeva l'introduzione.
Esperita inutilmente la negoziazione, assegnati i termini di cui all'art 183 VI co. c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, il giudice con provvedimento riservato, emesso in data 29/10/2018:
- ammetteva la prova orale dedotta ex actore limitatamente ad alcuni capitoli, risultando le circostanze oggetto degli altri documentalmente comprovabili;
- rigettava le prove orali dedotte dai convenuti, ammettendoli alla prova contraria sui capitoli di controparte.
Escussi i testi, parte attrice insisteva per l'ammissione di una CTU tecnica.
Tale richiesta veniva rigettata con ordinanza del 20 marzo 2020 con la quale il giudice, ritenuta la causa orami matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza di data 02/12/2020, quando la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 20 Successivamente, con ordinanza del 24/09/2021, il Giudice, rilevate la non tempestività del deposito della comparsa di costituzione dei convenuti e la rilevanza della verifica di tale questione, avendo i convenuti proposto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme ritenute sborsate in eccesso, oltre alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo al fine di instaurare il contraddittorio in merito, con termine alle parti per il deposito di note al riguardo.
Svoltosi il contraddittorio sul punto, fissata nuova udienza di precisazioni delle conclusioni, la scrivente, quale nuovo giudice assegnatario del fascicolo, rilevato “che su tutte le questioni del presente giudizio erano stati già concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo”, assegnava i termini per il deposito di scritti difensivi e note di replica conclusivi “limitatamente alla questione sollevata d'ufficio dal predetto Giudice”; tratteneva, quindi, la causa in decisione.
5. In via preliminare
5.1 Va dichiarata la decadenza dei convenuti dalla proposizione della domanda spiegata in via riconvenzionale, non avendo gli stessi depositato la comparsa di costituzione nel termine perentorio di cui all'art. 166 c.p.c., “ante riforma Cartabia”.
Ai sensi del combinato disposto di cui ai previgenti artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto che intende spiegare domanda riconvenzionale deve costituirsi, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione parti fissata in citazione.
Nel caso di specie:
- parte attrice aveva citato i convenuti in giudizio per l'udienza del 6/12/2016;
- l'udienza di comparizione così fissata in citazione era stata rinviata al giorno successivo e cioè al 7/12/2016 ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c.;
- i convenuti si erano costituiti in giudizio il 17/11/2016, come comprovato dal timbro di cancelleria apposto sulla comparsa depositata in formato cartaceo.
Ora, poiché per giurisprudenza unanime il rinvio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di costituzione1, essendosi i convenuti costituiti solo 19 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, va dichiarata la decadenza di questi dalla domanda riconvenzionale spiegata, con conseguente inammissibilità della istanza di restituzione somme, peraltro, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Si impone, tuttavia, una precisazione: i fatti dedotti da parte convenuta a supporto della domanda riconvenzionale possono far ritenere validamente sollevata una eccezione riconvenzionale, in quanto istanza che resta contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lascia immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore. 1 Si veda la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza 24 /09/2021: Cass., ord. n. 2299/2017; conf. Id., sent. n. 11791/2021. pagina 7 di 20 Infine, parte convenuta non può ritenersi decaduta dalla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – cui la stessa non ha rinunciato – in quanto detta domanda:
- ha natura meramente accessoria e non attiene al merito della lite;
- non è tecnicamente una domanda riconvenzionale, ma una particolare istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio.
Ne consegue, che la detta domanda deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, ma non è soggetta alle preclusioni previste per le domande riconvenzionali;
è possibile finanche proporla in appello, sia pure soltanto con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio (cfr. Corte App. Milano, sentenza n. 1400/2024).
5.2 Deve, poi, riconoscersi l'inutilizzabilità degli scritti conclusionali di parte convenuta nella parte in cui, non limitandosi a disquisire sulla rilevata tardività della propria costituzione nel presente giudizio, hanno riguardato anche il merito del procedimento, così, di fatto, raggirando la intervenuta decadenza dal deposito della comparsa conclusionale alla stregua dei termini già concessi dal primo giudice.
Come visto, difatti, dopo la remissione della causa sul ruolo e fatte precisare le conclusioni, la scrivente aveva autorizzato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica limitatamente alla questione della tempestività della costituzione di parte convenuta, proprio in considerazione del fatto che la causa era stata già trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge (da cui parte convenuta era, appunto, decaduta).
5.2. Nel merito.
Punto nodale della presente controversia, stante il non disconoscimento dell'avvenuta esecuzione delle opere per cui è processo (salvo che per il profilo della loro effettiva entità; v. infra), è la individuazione delle modalità e dei criteri di determinazione del quantum del corrispettivo dovuto a parte attrice a fronte della contestazione di tali aspetti nonché dell'entità dei lavori concretamente eseguiti (ore lavorate, materiali effettivamente impiegati, etc.) e, quindi, delle voci delle opere da computare nonché dei tariffari da porre alla base del calcolo di tale corrispettivo.
Secondo l'assunto attoreo, parte convenuta aveva incaricato la di realizzare Parte_1 complessivamente i seguenti lavori:
- (non solo) quelli relativi allo spostamento della scala di ingresso al primo piano, secondo il computo metrico di data 23/05/2013, sottoscritto da entrambe le parti e allegato al contratto di appalto di data 10/06/2013 (lavori che d'ora innanzi verranno indicati anche come “primo stralcio”; cfr. doc. 2 alig. cit.);
- (ma anche) quelli concernenti il rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato, secondo il computo metrico per primo redatto dalla società, in data 03/04/2013; (lavori che d'ora innanzi verranno indicati anche come “secondo stralcio”; cfr. doc. 1 allig. cit.);
- (nonché) quelli inerenti all'appartamento posto al piano terra del fabbricato, secondo il terzo computo metrico redatto dal direttore dei lavori su richiesta del e dal CP_1 primo inviato a quest'ultimo, via e-mail, in data 07/08/2024 (cfr. doc. 7 allig. citazione). pagina 8 di 20 Conseguentemente, il corrispettivo alla stessa complessivamente dovuto per i lavori realizzati in favore dei convenuti doveva essere calcolato sulla base dei tre computi metrici prodotti in atti, ovvero:
1) quello del maggio 2013 (23/05/2013), sottoscritto da entrambe alle parti e allegato al contratto di appalto dalle stesse stipulato;
2) quello di aprile 2013 (03/04/2013), accettato verbalmente dalla committenza, ma non sottoscritto, trattandosi di prosecuzione del rapporto contrattuale già sussistente tra le parti e a motivo della fiducia ormai instauratasi tra le stesse;
3) quello di agosto 2013 (inviato in data 07/08/2014, al ia e-mail dal direttore dei CP_1 lavori), parimenti accettato verbalmente dalla committenza per le medesime ragioni di cui al precedente punto.
Secondo parte convenuta, per
contro
:
1) per i lavori di spostamento della scala al primo piano previsti nel contratto di appalto stipulato in data 10/06/2013 e individuati nel computo metrico allegato, le parti si erano vincolate al rispetto delle voci di cui al predetto computo, debitamente sottoscritto dalle parti;
2) per i lavori di rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano, invece, in difetto della stipula di un contratto di appalto e della predisposizione di un computo metrico dettagliato o di un preventivo accettato dalla committenza (o da un suo incaricato), si doveva fare necessariamente riferimento al Tariffario Regionale Marche (cfr. doc. 2 allig. comparsa cost.);
3) per i lavori eseguiti al piano terra del fabbricato doveva, parimenti, applicarsi il Tariffario Regionale Marche per le medesime ragioni di cui al precedente punto dal momento che, in assenza di contratto, il corrispettivo non era stato oggetto di preventivo accordo.
Ebbene, va premesso che:
➢ “la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso per facta concludentia“ (cfr., tra le tante, Cass., ordinanza, n. 2386/2023);
➢ l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo deve dar prova non solo dell'esistenza del contratto, ma anche del suo contenuto (cfr. Cass., n. 2303/2017);
➢ non costituiscono prove idonee del credito dell'appaltatore (rectius, del quantum) né le fatture emesse dallo stesso, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale - rilevanti solo per l'esistenza del contratto (an) da cui si origina l'obbligazione rivendicata, salva la contestazione di tale rapporto, quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa - né la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che la stessa sia stata portata a conoscenza del committente e quest'ultimo l'abbia accettata senza riserve o che il direttore dei lavori abbia la rappresentanza non solo tecnica ma anche contrattuale del committente (cfr., ex multis, Cass., n. 3581/2024; conf. Id., ord. n. 26801/2019, sent. n. 15832/2011, n. 13651/2006 e, da ultimo, n. 1918/2024);
➢ in caso di pagamento delle fatture in base ai SAL, questi ultimi, anche mediatamente approvati dal committente, non costituiscono prova legale del diritto al corrispettivo maturato, ma possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore se il pagina 9 di 20 committente non dimostri la difformità dell'opera rispetto a quanto risultante da tali atti. Tuttavia, questa possibilità di contestazione deve avvenire tempestivamente e non può tradursi in una richiesta di restituzione di quanto già pagato (cfr. Corte di App. Torino, n. 388/2020); come chiarito dalla Suprema Corte quando il contratto di appalto prevede che i pagamenti siano subordinati all'emissione di SAL, questi costituiscono il presupposto per l'esigibilità e la liquidità del credito. Una volta effettuato il pagamento sulla base di un SAL regolarmente emesso, tale pagamento diventa definitivo e non ripetibile (cfr. Cass., n. 13506/2024); l'unica possibilità di ripetizione potrebbe configurarsi in caso di: - vizi occulti dell'opera emersi successivamente;
- errori materiali nella contabilizzazione dei lavori;
- dolo dell'appaltatore nella rappresentazione delle opere eseguite;
anche tale ultima possibilità deve, però, escludersi quando il committente era stato posto in in grado di rendersi conto, autonomamente, dell'entità dei lavori sulla base della documentazione in suo possesso all'atto del pagamento (sul punto si dirà meglio in prosieguo).
Tutti i superiori principi sono stati ribaditi da un recente arresto della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito: ”[…] l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007) […] Non costituisce […] idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez.6-2, Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n.26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 01/03/1995)” (così, Cass. sent. n. 14399/2024; grassetto aggiunto;
conf. Id., nn. 10860/2007 e 1918/2024).
Applicando i principi di cui sopra al caso concreto, va, in primo luogo, ritenuto provato che , anche per conto della madre (circostanza quest'ultima mai contestata), dopo la CP_1 conclusione del contratto di appalto di data 10/06/2013, aveva commissionato alla
[...]
ulteriori opere rispetto a quelle indicate in detto contratto (eseguite sulla base del Pt_1 permesso di costruire n. 13/126); ciò si evince dai documenti versati in atti, segnatamente:
- oltre al permesso di costruire n. 13/26 richiesto da , la variante n. 14/55 CP_2 cointestata a e e la SCIA n. 94/307 presentata da CP_2 CP_1 CP_1
; autorizzazioni o comunicazioni che per i convenuti non avrebbe avuto senso
[...] richiedere o depositare se non sulla base della intenzione di realizzare ulteriori lavori da assentire o comunque denunciare,
- le fatture emesse sulla base degli indicati stati di avanzamento lavori e i pagamenti delle stesse come da bonifici in atti (in cui si indica come causale il numero della fattura, talora con la pagina 10 di 20 dicitura “ampliamento”; si vedano il bonifico relativo alla fattura n. 26/2013, quello relativo alla fattura n. 30/2013 e quello inerente alla fattura n. 2/2014);
- il verbale di consegna di data 19/04/2014, in cui espressamente si dà atto che “i lavori eseguiti sotto indicazione e controllo della Direzione Lavori e del committente sono notevolmente maggiori rispetto a quanto previsto inizialmente dai computi metrici allegati al contratto di appalto”;
- la stessa missiva di contestazione redatta dal committente, di data 14/01/2015 (di cui si dirà), in cui si riconosce la realizzazione, oltre che dei lavori di spostamento della scala di accesso al primo piano (eseguiti sulla base del contratto di appalto sottoscritto dalle parti), anche dei lavori relativi “al piano terra” e al “piano primo”. Ergo, l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto sottoscritto dalle parti viene esplicitamente ammessa dalla stessa convenuta nella missiva da ultimo richiamata, pur aggiungendo che per questi lavori non sarebbe stato stipulato un contratto;
tuttavia, non contenendo la missiva in esame alcuna contestazione circa l'avvenuta commissione di tali lavori, ne discende che parte convenuta non può che aver ammesso la sussistenza di un contratto orale tra le parti, per cui l'inciso di cui sopra non può che interpretarsi come contestazione di mancata stipula del contratto in forma scritta (con conseguente inesattezza anche dell'affermazione del CTU in sede di ATP, secondo cui mancherebbe un contratto in relazione ai lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato). Né può validamente sostenersi, come parrebbe fare la difesa di parte convenuta, che, a voler ritenere che i lavori commissionati dopo la stipula del contratto scritto, in quanto modifica del progetto iniziale, avrebbero richiesto la forma scritta ad probationem ai sensi dell'art. 1659, co. 2, c.c. Difatti, “Il requisito della forma scritta previsto dall'art. 1659 c.c. per le variazioni apportate dall'appaltatore non trova applicazione quando le stesse siano concordate con il committente” (così, Cass., 38531/2021).
Escluso, poi, che il direttore dei lavori ausiliario del committente, possa Persona_1 riguardarsi come suo rappresentante, se non limitatamente alla materia tecnica (cfr. contratto di appalto in atti), deve verificarsi se la contabilità redatta, nella specie, dal direttore dei lavori sia stata portata a conoscenza del committente e “questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali” (cfr. Cass., n. n. 14399/2024 cit.).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la svolta istruttoria deve ritenersi idonea a fornire la prova della conoscenza da parte del committente dell'entità dei lavori svolti quali risultanti delle fatture emesse secondo i SAL in esse richiamati, e, correlativamente, dei prezzi sulla cui base veniva, di volta in volta, determinato il corrispettivo dovuto.
La contabilità in questione può ritenersi implicitamente accettata sulla base del comportamento concludente del committente che, avuto conoscenza dei SAL e di tale contabilità, operava i pagamenti delle singole fatture.
La testimonianza resa da (escusso all'udienza del 19/02/2019), Testimone_1 responsabile della sicurezza del cantiere che qui ci occupa e che ha collaborato, nella tenuta della contabilità, con il direttore dei lavori, geometra , appare utile, in primo Persona_1 luogo, per comprendere come si siano svolti i rapporti tra le parti: come visto, il computo metrico per primo redatto (in data 03/04/2013) concerneva i lavori di rifacimento della copertura e la ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato;
quindi, le parti si erano accordare per eseguire per primi i lavori di cui al successivo computo di data pagina 11 di 20 23/05/2013, ovvero lo spostamento della scala posto al primo piano, per poi avviare, sulla base dei medesimi prezzi, quelli di rifacimento della copertura e ristrutturazione dell'appartamento sito al primo piano, invero, iniziati quasi subito, quando ancora erano in corso i lavori relativi alla scala: di qui, la distinzione tra primo stralcio dei lavori (i.e., quelli di cui al computo del 23/05/2013) e secondo stralcio (i.e., quelli per cui era stato predisposto il computo di data 03/04/2013); inoltre, alla fine di tutti tali lavori, quando l'appartamento sito al piano terra del fabbricato (in precedenza occupato da terze persone) si era liberato, il convenuto decideva CP_1 di realizzare anche dei lavori su tale piano, per cui chiedeva allo stesso teste di predisporre un ulteriore computo dei lavori (i.e., quelli inviati via e-mail in data 07/08/2014 al committente dallo stesso e che questi riconosce nel doc. 7 allig. cit. che gli veniva rammostrato): Per_2
“Riconosco il computo metrico che mi viene rammostrato (allegato 1 all'atto di citazione), l'appalto era stato diviso in due stralci, le parti avevano firmato solo il contratto di appalto e il computo metrico relativo al primo stralcio, i prezzi unitari sono i medesimi in entrambi i computi;
preciso che ero presente al momento degli accordi del contratto, le parti avevano concordato di proseguire con i lavori del secondo stralcio sulla base di una semplice comunicazione del sig. […] Riconosco il documento elaborato nel 2014 (allegato 7 CP_1 all'atto di citazione), al dei lavori indicati nel computo metrico che mi avete prima rammostrato;
questo conteggio riguarda lavori ulteriori rispetto ad entrambi i computi già predisposti […]”, “ [ADR avv. Drago:] inizialmente era stato predisposto un computo metrico unico, poi è stato diviso in due;
il primo stralcio, in realtà, è quello con la data del 23/05/2013, allegato al contratto e recante le firme;
il secondo stralcio è quello che indica la data originaria del 3/04/2013 e non è stato più ristampato. Ribadisco che anche tale secondo stralcio era stato accettato dal anche perché i prezzi erano i medesimi. In realtà i lavori del CP_1 secondo stralcio ati poco dopo l'inizio degli altri […] Nel periodo di ferragosto il sig. mi ha incaricato per telefono di fare questi lavori e mi ha detto di procedere, dato il CP_1 periodo ho personalmente predisposto questo conteggio a mano;
ho trasmesso a mezzo e-mail questo conteggio al sig. il quale mi ha detto di andare avanti; ricordo che ha anche CP_1 incaricato la ditta di scegliere i sanitari ed i pavimenti, dato che lui abita fuori” (così verbale di udienza del 19/02/2019; grassetto e interlinea aggiunti).
Il teste ha, inoltre, rappresentato che il committente veniva costantemente Per_2 aggiornato sullo stato dei lavori, anche perché i pagamenti delle fatture avvenivano in base ai SAL, attraverso l'invio di questi ultimi, di foto e, in generale, della contabilità redatta dal direttore dei lavori (cfr. Libretti delle Misure):
“Il geometra era il direttore dei lavori, giornalmente andavo io nel cantiere e riferivo a Per_1 lui;
con il telefonino si inviavano al le foto del cantiere e poi a mezzo e-mail gli stati di CP_1 avanzamento, con copia del libretto delle misure; provvedevo io a inviare tutto” (enfasi aggiunta).
Il teste , in risposta alla domanda postagli dal procuratore di parte convenuta, Per_2 dichiarava:
“Ricordo che il mi ha chiesto di inviare a mezzo posta ordinaria lo stato di avanzamento CP_1 di marzo 2014, cioè la contabilità finale, ma esclusi i lavori del doc. 7; mi ha detto che si riservava di controllarlo;
io aspettavo che lui venisse in studio da me a Senigallia, ma lui non è potuto venire;
poi mi ha chiesto di fare i lavori del doc. 7, senza sollevare contestazioni sulla contabilità che gli avevo già inviato”. pagina 12 di 20 La teste (all'epoca dei fatti collaboratrice di studio di Testimone_2 Persona_2
e ) ha confermato che le foto come i preventivi dei lavori venissero Persona_1 costantemente inviati via e-mail al che la stessa aveva avuto modo di sentire, nel CP_1 corso di una telefonata con il collega, confermare la prosecuzione dei lavori al piano terra del fabbricato (cfr. verbale di udienza del 15/05/2019).
Le dichiarazioni rese dal geometra hanno trovato ulteriore riscontro nella Per_2 testimonianza del geometra direttore dei lavori (sentito sempre all'udienza Persona_1 del 19/02/2019), il quale ha rappresentato che tutti e tre i computi metrici che qui interessano (quello di data 03/04/2013, quello del 23/05/2013 e quello relativo ai lavori dell'appartamento posto al piano terra di cui all'allegato 7 della citazione) erano stati accettati dal v. risposta al cap. 19 della CP_1
II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), come a lui noto, per vero, per quanto riferitogli da . Per_2
Con riferimento al secondo stralcio dei lavori, ha dichiarato: “Anche i lavori del computo con la data del 03.04.2013, sono stati accettati dal sig. anche perché questo computo è stato CP_1 consegnato insieme all'altro, almeno così mi ha detto , che di fatto ha tenuto tutti i Per_2 rapporti con il committente”.
Quanto, invece, ai lavori che hanno interessato il piano terra, come da computo dell'agosto 2014, ha riferito: “ ha redatto questo documento per la ristrutturazione del Per_2 Tes_ piano terra (si dà atto che al teste viene rammostrato il doc.7); so che il ha chiamato e CP_1
l'impresa dicendo che accettava questo conteggio; ribadisco che del rapporto con il cliente ed anche della contabilità si occupava ”. Testimone_1
Il teste ha confermato il costante invio della contabilità dallo stesso redatta, quale direttore dei lavori, unitamente alle fatture e ai SAL: il pagamento delle fatture avveniva, pertanto, con piena cognizione da parte del committente dei lavori effettivamente eseguiti fino a quella data;
ha, infatti, aggiunto il testimone che la prima contestazione è stata mossa da parte convenuta solo con l'invio della contabilità finale: “Prima di ogni pagamento, sempre tramite , facevo pervenire al cliente il libretto delle misure e le foto dei lavori, in realtà Per_2 le foto dei lavori venivano inviate anche in altre occasioni, tutto questo veniva inviato tramite e-mail di
. […] Ricordo che c'è stata una contestazione solo quando è stata inviata la Per_2 contabilità finale, successiva anche ai lavori indicati nel doc. 7, ricordo che il committente si è lamentato che il costo finale era troppo alto, lui mi ha chiesto di controllare i prezzi del computo metrico, ed io gli ho confermato che la contabilità era stata redatta con quei prezzi”.
La testimonianza resa in giudizio dal CTP di parte convenuta, geometra
[...]
non vale a smentire le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice. Persona_4
Si riporta di seguito la testimonianza in esame:
“Al contratto recante l'originario preventivo sono seguiti successivi computi metrici, in realtà redatti al termine dei lavori;
lui [riferendosi al chiedeva di avere un preventivo, CP_1 invece arriva il computo finale a lavori già terminati. Riconosco il documento che mi viene rammostrato (doc. 1) e ribadisco che questo computo è stato redatto dopo che i lavori erano finiti, è una contabilità finale, non un preventivo di spesa. Non è stato accettato dalle parti, anche perché i prezzi erano esosi […] Lui [riferendosi sempre al ne aveva parlato ed aveva CP_1 chiesto un preventivo che non è arrivato, anche lì è arrivata solo la contabilità finale al termine dei lavori. Riconosco il doc. 7 e ribadisco che è arrivato solo al termine dei lavori. Preciso che io pagina 13 di 20 sono entrato in campo dopo, mi sembra a metà dell'anno; gli avevo suggerito di farsi dare i preventivi prima di autorizzare i lavori. […] Per quanto a mia conoscenza non ha accettato quei preventivi, che comunque non sono preventivi ma contabilità finali. Ho verificato che questi documenti sono stati trasmessi anche dopo tre mesi dal termine dei lavori […]. Ribadisco che tutto è arrivato sempre dopo, e non c'è mai stato un preventivo di spesa, nonostante le richieste del . CP_1
Ebbene, lo stesso testimone riferisce di essere stato incaricato dal soltanto a CP_1 metà dell'anno per cui quanto dallo stesso dichiarato in ordine alla trasmissione al committente dei computi metrici quale assunto corrispettivo unilateralmente determinato a posteriori dall'appaltatore, oltre a contrastare con quanto riferito dai due testimoni e Per_2
non può che tradursi in una dichiarazione de relato actoris. Per_1
Alla luce della svolta prova testimoniale, della cui credibilità e attendibilità non vi è ragione di dubitare (si noti, che sia il teste i il teste erano tecnici di fiducia dello Per_1 Per_2 stesso, odierno convenuto), può, dunque, ritenersi provato:
• che il prezziario applicabile alle opere commissionate era stato espressamente previsto dalle parti sulla base dei tre computi metrici, tutti accettati dal CP_1
• che la contabilità redatta dal direttore dei lavori, in occasione dell'invio delle fatture, veniva portata a conoscenza del committente, il quale l'aveva, sia pure implicitamente ma chiaramente, accettata senza riserve, nulla mai contestando né riguardo ai lavori eseguiti né riguardo agli importi fatturati (e, quindi, ai prezzi applicati), avendo lo stesso provveduto al relativo pagamento. Siffatta prova può, pertanto, dirsi formata con riferimento alle somme sino ad oggi pagate dal committente, stante la implicita accettazione della contabilità di cantiere sottesa alle fatture pagate;
rispetto alle restanti somme qui reclamate, non si ravvisano forme di accettazione ad opera del committente, neppure in forma implicita. Come visto, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore né la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali Ebbene, i testi escussi hanno dichiarato che:
• il committente ha approvato tutti e tre i computi metrici relativi a tutti i lavori commissionati alla società attrice, ovvero quelli per lo spostamento della scala al primo piano, quelli al piano primo e, infine, quelli al piano terra;
• in occasione dell'invio delle fatture (“prima del pagamento”) il committente riceveva non solo i SAL ma anche la contabilità di cantiere (Libretti delle Misure);
• dopo aver ricevuto la contabilità “finale” relativa ai lavori di cui al primo e al secondo stralcio, pur mossa una contestazione con riferimento a tale contabilità, aveva comunque deciso di autorizzare l'avvio dei lavori al piano terra;
• nessuna contestazione era stata mossa dal committente fino a quando non aveva ricevuto la contabilità finale di tutti i lavori (anche di quelli al piano terra del fabbricato;
cfr. doc. 7 allig. cit.).
pagina 14 di 20 Non ignora questo Tribunale che i SAL, approvati anche mediatamente dal committente, non costituiscono prova legale del diritto al corrispettivo maturato;
tuttavia, i pagamenti effettuati sulla base degli stati di avanzamento lavori costituiscono acconti che, una volta corrisposti senza riserve, non possono essere oggetto di ripetizione se il committente era in grado di rendersi conto, autonomamente, dell'entità dei lavori sulla base della documentazione in suo possesso. Ciò può dirsi, nel caso che ci occupa in quanto unitamente ai SAL, il committente riceveva i Libretti delle Misure (cfr. doc. 10 alllig. citazione), elaborati sulla base del computo metrico di fatto accettato con il pagamento (cfr. Cass., n. 26563/2024).
Come riferito dai testimoni, il pagamento delle singole fatture avveniva non solo sulla base dei SAL, ma anche della contabilità del direttore dei lavori e, segnatamente, in relazione alle opere dettagliatamente descritte nei tre Libretti delle Misure;
vi è, quindi, la prova della conoscenza e implicita accettazione della contabilità di cantiere posto che il di volta CP_1 in volta, pagava le fatture ricevute, per cui non potrebbe oggi legittimamente richiedere la restituzione di quanto pagato, neppure adducendo una minore entità dei lavori in quanto questa era, “prima di ogni pagamento”, a lui nota, né egli potrebbe, a maggior ragione, contestare i prezzi applicati (in quanto questi erano indicati in conformità a tutti i computi metrici dallo stesso già approvati;
cfr. prova testimoniale).
A queste condizioni, la contabilità del direttore dei lavori costituisce piena prova del credito dell'appaltatore (cfr. Corte di App. di Ancona, n. 1090/2022). Non può obiettarsi validamente che i computi metrici e, soprattutto, i tre Libretti delle Misure - redatti sulla base di questi e dei SAL - non siano stati sottoscritti (circostanza, per contro, ritenuta dirimente in sede di ATP), perché, come visto, l'accettazione può risultare da comportamenti concludenti e può avvenire anche senza formule sacramentali;
nel caso che ci occupa l'accettazione è stata verbale (cfr. dichiarazioni dei testimoni e , per Per_2 Per_1 cui non sono ammissibili contestazioni tardive rispetto al corrispettivo pagato. Dimostrata l'accettazione senza riserve della contabilità redatta dal direttore dei lavori, il committente non può successivamente contestare il corrispettivo richiesto dall'appaltatore (cfr. Cass., n. 14399/2024 e n. 1918/2024, oltre alle pronunce sopra richiamate).
Questo principio, che tutela la certezza dei rapporti giuridici e la buona fede nell'esecuzione del contratto, come cennato, nel nostro caso, deve ritenersi sicuramente valido per le somme già pagate in quanto il pagamento stesso, alle condizioni di cui sopra, vale quale accettazione tacita della contabilità.
Occorre, a questo punto, verificare se, sulla base di quanto sin qui emerso, parte attrice abbia dimostrato il diritto, altresì, alle somme non ancora pagate, come era suo onere. A tale ultimo proposito, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali. Vieppiù ciò deve dirsi nel caso che ci occupa in cui parte convenuta ha contestato natura, entità e consistenza delle opere eseguite dalla società appaltatrice sia alla stregua della missiva di cui si è detto, di data pagina 15 di 20 14/01/2015, inviata alla società e, p.c., al DLL, sia sulla base dell'elaborato peritale a firma del Consulente nominato in sede di ATP. Orbene, anticipando la soluzione, deve dirsi che risulta provata l'avvenuta conoscenza e, quindi, l'implicita accettazione solo della contabilità posta alla base delle fatture integralmente pagate. Per le somme non pagate, infatti, non si ravvisano elementi da cui possa desumersi una accettazione tacita della contabilità del DLL da parte del Anche se i testimoni CP_1 escussi hanno fatto riferimento a una espressa contestazione solo della contabilità finale, relativa a tutti i lavori eseguiti (anche quelli eseguiti per ultimi, al piano terra del fabbricato), gli stessi nulla hanno riferito in ordine a una accettazione implicita per i lavori eseguiti in difetto di lorio pagamento. Tale non può ritenersi il fatto che, dopo aver contestato la contabilità finale per i lavori di cui al primo e secondo stralcio, il abbia, comunque, CP_1 dato l'autorizzazione a procedere con i lavori di cui al terzo computo metrico (cfr. dichiarazione del teste sopra riportata). Anche a voler ritenere sussistente un unico Per_1 rapporto contrattuale tra le parti, per come svoltosi nel tempo (stessi prezziari;
stesse modalità di pagamento2), la richiesta di avviare l'ultima tranche dei lavori non appare sufficiente a far ritenere anche tacitamente approvata la contabilità inerente alla parte finale dei precedenti lavori, avuto riguardo ai puntuali accertamenti richiesti in materia dai Giudici di Legittimità per ritenere dimostrata siffatta accettazione. Occorre debitamente distinguere tra l'accettazione dei computi metrici (di cui vi è prova certa per tutti e tre i computi) dall'accettazione della contabilità di cantiere (di cui vi è prova nei limiti delle somme pagate). In quest'ottica vanno lette le comunicazioni extra-giudiziali intercorse tra le parti:
- non possono assumere valenza di contestazione né dei computi metrici né della contabilità allegata alle singole fatture già pagate le comunicazioni, a mezzo e-mail, inviate dal a;
invero, in esse si chiedono informazioni sulle CP_1 Persona_2 somme ancora dovute (i.e., per “ultimazione lavori” e “per il nuovo lavoro”; cfr. docc. 11, 12 e 13, allig. alle seconde memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta), o, comunque, si sollecita la trasmissione di un preventivo “ufficiale” (il che lascia intendere che vi sia stato già, in ogni caso, un accordo tra le parti3; tale circostanza trova conferma nella missiva di data 10/02/2015 con cui il DLL, in riposta alle contestazioni del committente di data 14/01/2015, espressamente fa riferimento alla consegna del computo metrico per i lavori del II stralcio, rilevando l'assenza di una controfirma semplicemente per il rifiuto di una accettazione “ufficiale” da parte del committente, prospettando, di fatto, che un'accettazione informale vi era comunque stata;
cfr. doc. 2 allig. comparsa risp.);
- quanto riportato dal nella e-mail di data 16/05/2014, ovvero che i pagamenti CP_1 delle somme fino a quel momento effettuati in favore dell' fossero avvenuti Parte_1 su “semplice base fiduciaria […] senza alcun controllo e/o riscontro da parte della Direzione del Lavori”, in quanto la contabilità ricevuta sarebbe stata ferma a metà novembre del 2013, è smentito dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate secondo cui “prima di ogni pagamento” il iceva la contabilità di cantiere aggiornata;
CP_1 - la contestazione del 14/01/2015 (o quella del 3/01/2015 richiamata in tale ultima missiva) inviata da alla – e, p.c., al geometra -, in cui per la CP_1 Parte_1 Persona_1 prima volta, “in mancanza di diverso accordo scritto” (che si è visto essere non rilevante), invoca l'applicazione del Tariffario Regionale Marche, deve considerarsi tardiva e inammissibile in ordine alla pretesa applicazione di tali tariffari o, comunque, degli altri ad uso locale ex art. 1667 c.c. (i testimoni hanno, infatti, riferito di una accettazione verbale da parte del committente dei computi metrici in atti, contenenti un prezziario diverso da quello regionale);
- tuttavia, la missiva di cui al precedente punto appare qui rilevante nella parte in cui, in relazione all'importo residuo della fattura n. 10/2014 e per l'intero importo di cui alla fattura n. 25/2014, contesta l'entità delle opere eseguite sulla base della disamina della contabilità aziendale ricevuta (ad es., alcune opere erano state indebitamente computate a corpo e non a misura;
risultavano conteggiate molte ore di lavoro in economia senza alcun specifico dettaglio;
vi era duplicazione di voci). Se la contestazione da ultimo riportata non può valere, per quanto sin qui detto, per le fatture già pagate, la stessa rileva, per contro, con riguardo alla contabilità di cantiere concernente le fatture non ancora pagate e, a maggior ragione, per quella sottesa alle somme ancora pretese, ma non fatturate. A fronte di tali contestazioni, era, difatti, onere di parte attrice dimostrare la natura, l'entità e la consistenza delle opere di cui si chiede ancora il pagamento in questa sede. Come già rilevato, tale prova difetta:
- per l'importo di Euro 22.000 di cui all'ultima fattura emessa dall'impresa, la n. 25/14 del 5/08/2014, quale secondo acconto del secondo stralcio lavori commissionati in data 30/06/2014, in difetto di accettazione, sia pur tacita non solo del SAL ma anche e soprattutto della contabilità di cantiere allegata (Libretto delle Misure), in quanto non pagata;
- per la somma di Euro 17.032,13 a titolo di saldo di tutti i lavori eseguiti (per la quale non è stata ancora emessa fattura).
Parte attrice ha provato documentalmente che, in data 19/04/2014, era intervenuta la consegna dei lavori del primo e del secondo stralcio (cfr. doc. 6 allig. citazione), nel cui verbale, peraltro, si richiamava il contratto sottoscritto in data 10/06/2013, con riferimento ai computi metrici (e non solo al computo metrico allegato a siffatto contratto), senza alcuna contestazione dei prezzi.
Tuttavia, anche tale circostanza non appare idonea a dimostrare l'effettiva portata di tali opere, contrariamente a quanto preteso dalla difesa attorea, in ragione della riserva apposta dal i meglio verificarle materialmente. CP_1
Parimenti dicasi in relazione all'attestazione, di data 29/09/2014, da parte del DLL secondo cui “tutti i lavori realizzati dall'Impresa “ […] sono Controparte_5 stati effettuati secondo le modalità indicate dalla direzione lavori, utilizzando i materiali prescelti dal sottoscritto ed eseguiti a perfetta regola d'art, entro i termini fissati dal sottoscritto e dal Committente” (cfr. doc. 9 allig. citazione;
interlinea aggiunta).
Resta, difatti, ferma la contestazione di parte convenuta in ordine all'effettività dei lavori eseguiti.
pagina 17 di 20 Ancora, non rilevante in senso contrario è quanto emerge dalla missiva di data 10/02/2015, inviata dallo stesso Direttore dei Lavori, al (in risposta Persona_1 CP_1 alle contestazioni di quest'ultimo, di data 14/01/2015, di cui si è detto) secondo cui entrambe fatture contestate, la n. 10/2014 e la n. 22/2014, sarebbero state emesse “quando la contabilità era ancora riferita agli stati di avanzamento dei lavori“, puntualmente inviati alla committenza unitamente ai tre Libretti delle Misure (cfr. anche le testimonianze di e ), e la Per_1 Per_2 committenza “ha provveduto a saldare le relative fatture, emesse dall'Impresa esecutrice dei lavori” (cfr. doc. 2 allig. comp. cost.).
Nulla, difatti, aggiunge il DLL che possa comprovare una sia pur implicita accettazione della “contabilità…riferita agli stati di avanzamento lavori” con specifico riguardo alle due fatture richiamate.
Tutto quanto sopra deve dirsi, a fortiori, per l'importo di Euro 17.032,13, che, in quanto a saldo di tutti i lavori, si basa su una contabilità finale che non solo non è stata accettata (neanche implicitamente) dal committente, ma è stata, anzi, da questi contestata con la missiva di data 14/01/2015.
Parte attrice non ha, dunque, fornito la prova nel presente giudizio (come era, per contro, suo onere) che il avesse approvato la contabilità del direttore dei lavori sulla cui base CP_1 rivendicava il pagamento di ulteriori somme, per l'importo complessivo di Euro 49.183,09.
La valenza assorbente di tali deduzioni esonera questo giudice dall'esaminare la CTP di parte convenuta nonché le ulteriori questioni relative alla improcedibilità/inammissibilità dell'ATP (in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto d'appalto e della presenza di una pluralità di questioni controverse tra le parti in causa) e/o comunque alla utilizzabilità dell'elaborato peritale disposto in quella sede nel presente procedimento (asseritamente per non aver tenuto conto il CTU di quanto dedotto dall'odierna attrice4).
Le censure inerenti alla contabilità di cantiere emergenti da entrambi gli elaborati (CTP a firma del geom. CTU a firma dell'arch. , pur laddove concretamente fondate, non Per_4 Per_5 appaiono rilevanti ai fini della presente decisione: per le somme già pagate sulla base di computi metrici di fatto accettati dal committente proprio in virtù di tale accettazione;
per le somme ancora dovute a titolo di saldo lavori in quanto dette somme non sono comunque dovute, a prescindere dalla correttezza della contabilità finale, in difetto di prova della relativa accettazione.
Da ultimo, le superiori argomentazioni debbono ritenersi dirimenti anche in relazione all'eccezione riconvenzionale in quanto, come visto, nessuna, ulteriore somma deve essere riconosciuta in favore di parte attrice per cui non vi sono importi da compensare con quelli eventualmente spettanti a parte convenuta (ferma, in ogni caso, la irrevocabilità dei pagamenti già effettuati alla luce dell'accettazione per facta concludentia della contabilità di cantiere redatta dal DLL); ben diversa valutazione avrebbe dovuto farsi al cospetto di una domanda riconvenzionale.
6. Le spese di lite – liquidate in complessivi Euro 6.162,00 per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge, vengono compensate nella misura di un terzo stante il rigetto della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza e, per la parte restante, vengono poste a carico di parte attrice in ragione del rigetto della domanda attorea;
detto computo è effettuato in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14, secondo lo scaglione di riferimento (Euro 26.001,00-Euro 52.000,00) e riconosciuti i medi tabellari, ad eccezione della fase decisionale (avuto riguardo a quanto esposto in ordine al contegno di parte convenuta, dapprima, per il mancato deposito di scritti conclusivi e, quindi, per la inutilizzabilità – parziale - di quelli successivamente depositati).
Lo stesso dicasi per le spese di ATP (Tribunale di Ancona – R.G. n. 5373/2015).
Va, infine, rigettata la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., non essendo sufficiente al suo accoglimento la mera infondatezza della domanda, ma richiedendosi una consapevolezza della non spettanza della prestazione ovvero un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (cfr. Cass., n. 36498/2023): nessuno di tali presupposti si ritiene dimostrato all'esito del giudizio anche in ragione della complessità degl accertamenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4597/2016 R.G., rigettata o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede: rigetta in quanto infondata la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale in quanto tardivamente proposta;
condanna la in p. leg. Rapp. p.t., alla rifusione in favore dei convenuti, Parte_1
e , previa compensazione nella misura di un terzo, delle CP_1 CP_2 competenze professionali del presente giudizio, che liquida in Euro 4.110,00, oltre spese generali (15%), accessori di legge per IVA e CPA;
peculiarità dello specifico cantiere;
cfr. osservazioni alla bozza di CTU da parte del CTP della nel Parte_1 procedimento di ATP, sub pg. 4). pagina 19 di 20 spese di ATP (Tribunale di Ancona – R.G. n. 5375/2015) definitivamente poste a carico di parte attrice per i due terzi e definitivamente compensate tra le parti per il restante terzo.
Ancona li 20/V/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'unitarietà del rapporto di appalto, per quanto contestata da parte convenuta, è, invero, implicitamente ammessa dalla stessa nell'e-mail di data 08/09/2014, inviata ad , dal nella parte in cui Persona_2 CP_1 questi dichiara di essere “andato a rileggere il contratto del 10/06/2013” in relazione alle modalità dei pagamenti. 3 V. nota precedente circa la riconducibilità di tutti i lavori per cui è giudizio a un unico rapporto contrattuale. pagina 16 di 20 4 Cfr. richiesta di ”accertare tutti i lavori eseguiti dall' nell'immobile di Senigallia via Stradone Controparte_3 Misa 34 in ragione delle autorizzazioni comunali ottenute dalla committenza in base alle relazioni della direzione dei lavori CP allegate alle richieste di permesso di costruire ed alla , nonché dei 3 libretti misure redatti dalla Direzione dei Lavori, degli Stati Avanzamento Lavori redatti dalla medesima , quantificandone il relativo corrispettivo in base a quanto concordato tra le parti con il contratto di appalto 10.6.2013 e dei 3 computi metrici approvati dalla direzione dei lavori e dalla committenza”; così pagg. 15, ultimo cpv. e 16 della costituzione di parte resistente nel proc.to. n. 5373/15 r.g.). 5 Incidenter tantum, rispetto all'elaborato svolto in sede di ATP [cfr. proc. procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite n. 5373/2015 avviato da parte convenuta sull'assunto presupposto della mancanza di qualsiasi contratto e/o accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo dovuto per i lavori di ampliamento del fabbricato, e, quindi, con richiesta di sua determinazione, ex art. 1667 c.c., “ai sensi del Tariffario regione Marche, o altro tariffario ad uso locale”; doc. 6 allig. comparsa cost.], che ha indicato che la somma dovuta dal committente per i lavori complessivamente eseguiti sul fabbricato dei convenuti fosse pari a Euro 355.795,01 per cui a fronte di somme già corrisposte dai proprietari di detto fabbricato per Euro 387.586,99, questi avrebbero corrisposto un maggior esborso di Euro 31.791,98, deve evidenziarsi che, per quanto il Consulente abbia svolto un lavoro certosino nella disamina dei costi delle opere, voce per voce, applicando il prezziario regionale e confrontandoli con quanto indicato nei tre Libretti delle Misure (ritenuto non vincolante per le parti in quanto non sottoscritto “né dalla D.L. né tantomeno dal Cliente”) si rammenta che i prezzi sono stati definiti e concordati tra la committenza, per il tramite del DLL, e l'impresa, come provato sulla base dei testi escussi, per cui non si giustificherebbe l'applicazione del Tariffario Regionale, richiamato dal Consulente (attese le pagina 18 di 20