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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2838 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rocco Durante, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/06/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lecco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Il figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_1
indipendente, proseguirà ad abitare e risiedere presso la madre a San Vito (SU) in Via Francesco Petrarca n. 40, int. 2.
3) Il sig. si impegnerà a versare alla un assegno mensile di euro CP_1 Pt_1
325,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese.
4) L'assegno unico familiare verrà percepito dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100%, la quale potrà chiedere l'accredito direttamente ad INPS.
Il sig. si impegna ed attuare le formalità e a fornire alla tutta la CP_1 Pt_1 documentazione all'uopo necessaria.
Pag. 2 di 3 5) Le spese straordinarie per il figlio , previamente concordate, salvo Per_1
urgenza, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, fin quando egli non reperirà una occupazione stabile.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio, attrezzature sportive, rette scolastiche, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte totalmente dal SSN (pagamento Ticket) e tutte quelle meglio precisate nelle Linee Guida del CNF del 29.9.2017.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
[... 7) La SI.ra dichiara di non vantare alcuna pretesa sulla ditta Pt_1 CP_2
di . Pt_2 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2838 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rocco Durante, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/06/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lecco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Il figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_1
indipendente, proseguirà ad abitare e risiedere presso la madre a San Vito (SU) in Via Francesco Petrarca n. 40, int. 2.
3) Il sig. si impegnerà a versare alla un assegno mensile di euro CP_1 Pt_1
325,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese.
4) L'assegno unico familiare verrà percepito dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100%, la quale potrà chiedere l'accredito direttamente ad INPS.
Il sig. si impegna ed attuare le formalità e a fornire alla tutta la CP_1 Pt_1 documentazione all'uopo necessaria.
Pag. 2 di 3 5) Le spese straordinarie per il figlio , previamente concordate, salvo Per_1
urgenza, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, fin quando egli non reperirà una occupazione stabile.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio, attrezzature sportive, rette scolastiche, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte totalmente dal SSN (pagamento Ticket) e tutte quelle meglio precisate nelle Linee Guida del CNF del 29.9.2017.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
[... 7) La SI.ra dichiara di non vantare alcuna pretesa sulla ditta Pt_1 CP_2
di . Pt_2 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3