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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1412 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati MONTEFUSCO MICHELANGELO, AGUGLIA ENRICO e SATGE' COSTANZA
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
MESSINA DARIO e PIPITONE VINCENZO
- Appellata -
All'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 3 marzo 2018 innanzi al Tribunale di Trapani,
[...]
conveniva in giudizio la Parte_2 Parte_1 sponendo di aver intrattenuto dal 1998 con
[...] la stessa un rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione della vendita a privati del robot da cucina denominato “Bimby” ed i nuovi modelli via via in produzione, oltre ad alcune prestazioni indirette, incarico formalizzato inizialmente con contratto del 21.09.1998, rinnovato nel 2013; aggiungeva che, in data 9.12.2013, all'incarico di agenzia si era aggiunto quello di Team Leader, che comportava lo svolgimento di attività ulteriori, tra cui quella dello sviluppo ed assistenza di un gruppo di “incaricate alla vendita diretta”, con tutte le attività ad
1 esso connesse;
deduceva ancora che con pec del 6 novembre 2015 la società le aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia con effetto immediato, a motivo del mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo mensile del reclutamento di una nuova unità, riferito ai mesi di giugno, luglio, ottobre dicembre del 2014, e febbraio, giugno, luglio, agosto e settembre del 2015, recesso manifestato in forza della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 16 del contratto di agenzia. Tanto premesso, chiedeva accertarsi l'illegittimità del recesso senza preavviso comunicato dalla società e condannare quest'ultima al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di cessazione del rapporto, dell'indennità FIRR nonché dell'indennità suppletiva di clientela di tipo A e di tipo B (o indennità meritocratica); emolumenti alternativamente richiesti nella misura prevista dall'AEC del 20 Marzo 2002 ovvero nella diversa misura da calcolarsi secondo i parametri di cui agli articoli 1750 e 1751 c.c.. Con la sentenza n. 511/2022 del 30.09.2022 il Tribunale di Trapani ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la preponente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 38.688,00 di cui € 8.868,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (differenza FIRR), € 5.027,00 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto ed € 24.793,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al saldo ed oltre spese legali. In particolare, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il recesso unilaterale della preponente esercitato in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'articolo 16 del contratto di agenzia, osservando in proposito che, poiché il contestato inadempimento afferiva ad un obbligo derivante dall'incarico di team leader, accessorio al contratto di agenzia, lo stesso non poteva giustificare l'effetto risolutivo di quest'ultimo bensì, semmai, del solo incarico di team leader; infatti i due negozi – il contratto di agenzia e l'incarico di team leader – erano collegati da un vincolo di dipendenza unilaterale, sicché solo le vicende del rapporto principale potevano ripercuotersi su quello accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia, ma non viceversa. Sotto altro concorrente profilo, ha aggiunto che il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di un reclutamento mensile, previsto nell'allegato economico annesso all'incarico di team leader, non giustificava l'attivazione della clausola risolutiva espressa, dal momento che le parti, in sede di stipula del contratto di agenzia, non potevano ancora averne valutato l'importanza, non essendo lo stesso previsto nel medesimo contratto né essendo ancora determinabile all'atto della sua
2 stipula, essendo stato individuato solo con l'allegato annesso all'incarico del 9.12.2013, stipulato successivamente;
né lo stesso integrava comunque un inadempimento di tale gravità da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, tant'è che il rapporto di agenzia era proseguito per diversi mesi oltre il periodo cui si riferiva il dedotto inadempimento, con ottimi risultati di vendita fino al termine del rapporto. Venendo alle indennità richieste dalla ricorrente, ha osservato, in linea generale, che le stesse, per un verso, dovevano essere parametrate alle provvigioni convenute con il contratto di agenzia e non a quelle ulteriori connesse all'incarico di team leader, legittimamente revocato in virtù del ridetto inadempimento, e, per altro, dovevano tener conto della natura monomandataria del rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
ha aggiunto, nello specifico, che l'assenza di giusta causa del recesso della preponente giustificava la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
che, inoltre, l'indennità di cessazione del rapporto andava liquidata secondo quanto previsto dalla fonte contrattuale collettiva (AEC) richiamata nel contratto di agenzia, in particolare dall'articolo 10 che prevede la liquidazione di una indennità di risoluzione del rapporto dovuta anche in assenza di alcun incremento della clientela o del fatturato, e di un'indennità suppletiva di clientela collegata invece all'incremento della stessa;
ha, invece, rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennità c.d. meritocratica, in assenza di prova - posta a carico dell'agente - delle condizioni previste per il suo riconoscimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendone la riforma.
[...] ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 20/03/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Il Tribunale aveva errato nell'escludere che il mancato raggiungimento dell'obiettivo di un reclutamento minimo mensile giustificasse l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto di agenzia in quanto stipulata successivamente al suo perfezionamento, per un duplice ordine di ragioni: anzitutto, la clausola in discorso era stata stipulata contestualmente al contratto di agenzia, cui l'incarico di team leader accedeva formando con esso un tutt'uno; in ogni caso, l'art. 16 aveva fatto esplicito riferimento agli obblighi stabiliti da ulteriori accordi scritti, anche successivi, tra cui sarebbe dunque
3 rientrato anche l'accordo economico allegato all'incarico di team leader, quand'anche stipulato successivamente.
2) Aveva altresì errato il Tribunale nel ritenere che il ridetto inadempimento non integrasse giusta causa di recesso: l'attività di reclutamento, infatti, costituiva un aspetto rilevantissimo dell'attività dell'agente, secondo l'organizzazione aziendale della preponente, siccome finalizzata ad ampliare la rete di vendita o assicurare il ricambio a seguito di uscita di altre incaricate;
esso si era inoltre protratto per diversi mesi, rivelando un perdurante disinteresse della a tale aspetto Pt_2 della sua attività di promozione. Aveva altresì errato il Tribunale a considerare l'attività di team leader meramente accessoria rispetto a quella di agente, costituendo i due aspetti elementi inscindibili dell'unica figura;
per di più, in concreto, per l'appellata il predetto incarico aveva assunto carattere prevalente.
3) Nel calcolo delle indennità dovute all'agente aveva, inoltre, errato il Tribunale, nel ritenere monomandataria la natura dell'incarico di agenzia, essendo stato previsto in contratto soltanto un più limitato obbligo di non concorrenza, non invece il divieto di svolgere qualunque altra attività lavorativa autonoma o subordinata;
di conseguenza l'indennità sostitutiva del preavviso, già liquidata in relazione ad un incarico plurimandatario, non necessitava di alcuna integrazione. L'appello non può essere accolto. Con riguardo al primo motivo, ritiene la Corte che, per effetto del collegamento negoziale sussistente tra il contratto di agenzia del 2013 e l'incarico di team leader, conferito alla il 9.12.2013, le parti abbiano effettivamente Pt_2 voluto collegare all'inadempimento delle obbligazioni assunte con il secondo (così come precisate nel relativo allegato economico) l'effetto risolutivo indicato all'art. 16 del contratto di agenzia. Non ignora la Corte il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
– e ricordato dal primo giudice - secondo cui “Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne deriva che la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto
4 di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia.” (Cass. n. 16940 del 27/06/2018). Tale principio, tuttavia, non introduce, ad avviso del collegio, un precetto a carattere imperativo, dovendosi ritenere salva la diversa volontà delle parti che, nella loro autonomia contrattuale, possono ben dare ai loro rapporti negoziali un diverso assetto, più rispondente ai rispettivi interessi, attribuendo – come nel caso di specie - all'inadempimento degli obblighi nascenti da un patto o incarico accessorio un'importanza tale da rendere non più giustificata la prosecuzione del rapporto principale. Nel caso che occupa, l'art. 16 del contratto di agenzia prevedeva: “L'agente si assume l'obbligo essenziale di conseguire gli obiettivi minimi di rendimento risultanti dagli allegati al presente contratto o da ulteriori accordi scritti anche successivi;
il mancato raggiungimento da parte dell'agente di tali obiettivi viene fin d'ora considerato grave inadempimento a carico dell'agente e comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.” Tale clausola va, dunque, letta ed interpretata attraverso l'individuazione degli obiettivi minimi di rendimento da essa evocati quali obblighi essenziali del contratto di agenzia ed il cui inadempimento era stato qualificato dalle parti in termini di gravità. Essi risultano formalizzati nel documento, denominato “Trattamento economico team leader”, annesso all'incarico di team leader conferito alla il 9.12.2013, Pt_2 ove vengono individuati come “valori minimi di risultato secondo quanto previsto dal contratto cui il presente allegato accede”, motivati alla luce del particolare “ruolo strategico” riconosciuto alla stessa in virtù della sua qualità di team leader: tra tali Pt_2 obiettivi veniva indicato quello di procurare “almeno un reclutamento andato a buon fine al mese”. La lettura congiunta dei due documenti, dai quali emerge un rinvio incrociato alle disposizioni concernenti l'obbligo di garantire determinati risultati di produttività, non pare poter condurre ad un'interpretazione diversa da quella – propugnata dall'appellante - secondo cui l'obbligo di procacciare almeno un reclutamento al mese fosse stato individuato dalle parti come essenziale ai fini del proseguimento del rapporto di agenzia, in deroga al succitato principio generale di trasmissibilità delle vicende del solo contratto principale a quello accessorio, e non viceversa;
infatti, l'espresso rinvio contenuto nell'art. 16 agli “obiettivi minimi di rendimento risultanti dagli allegati al presente contratto o da ulteriori accordi scritti anche successivi”, inequivocabilmente fissati nel citato allegato economico, induce a ritenere che, quand'anche tale patto fosse intervenuto successivamente al contratto di
5 agenzia del 2013, il suo contenuto sarebbe andato comunque ad integrare l'ampiezza del precetto di cui all'art. 16, giustificando, in caso di inadempimento dei predetti obiettivi, l'operatività della clausola risolutiva espressa. La diversa interpretazione, adottata dal primo giudice, secondo cui l'inadempimento all'obbligo del reclutamento mensile poteva al più afferire agli obblighi di team leader e non invece, a quelli – diversi – tipici del rapporto di agenzia, pur corretta in astratto, risulta qui smentita dal concreto atteggiarsi del collegamento negoziale, come disciplinato dalle clausole sopra citate. Essa, inoltre, appare vieppiù smentita dal tenore della scrittura contenente l'incarico di team leader, nel quale sono stati fissati altri e diversi obblighi a carico dell'agente, con previsione di correlati compensi provvigionali aggiuntivi;
all'art. 9 di tale scrittura si indicavano, in particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, alcuni obblighi al cui inadempimento la società si riservava il diritto di “revocare” l'incarico senza preavviso (“trattenuta di versamenti dei clienti;
reiterata violazione dell'art. 6; violazione dell'art.7 e qualsiasi altro comportamento fraudolento o comunque gravemente colposo che lei da irreparabilmente il nostro rapporto di fiducia”); obblighi tra i quali non si rinviene, neppure mediante rinvio, quello del reclutamento minimo, imposto dall'allegato economico, che rimanda invece alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto di agenzia. Ritiene, dunque, la Corte che, secondo l'assetto contrattuale risultante da tali documenti, le parti abbiano voluto riconnettere all'inadempimento di tali obiettivi minimi di risultato (che l'accordo imponeva all'agente di conseguire cumulativamente) un effetto risolutivo del contratto di agenzia. Una volta chiarito, dunque, il contenuto della clausola risolutiva espressa, che la società ha inteso azionare a seguito del ripetuto (per diversi mesi) inadempimento della all'obbligo del reclutamento minimo, resta da valutarne la validità. Pt_2
Non può, infatti, obliterarsi il principio, qui ampiamente condiviso, secondo cui “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sussistendo, nell'ambito della disciplina vigente, una disposizione testuale indubbiamente riferibile ai presupposti del recesso senza preavviso dell'impresa preponente, non può ritenersi che una clausola risolutiva espressa esoneri il giudicante dalla valutazione dei suddetti presupposti. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di
6 recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.” (Cass. n. 18030 del 23/06/2023; Cass. Sez. lav. n. 30488 e n. 22246 del 2021; Cass. Sez. lav. n. 24368 del 2015; Cass. Sez. lav. n. 10934 del 2011; si veda anche Cass. Sez. 2, n. 6008 del 2012). Ebbene, ritiene la Corte che, alla luce del complessivo atteggiarsi del rapporto tra le parti e degli obblighi allo stesso conseguenti, il dedotto inadempimento non fosse idoneo ad integrare giusta causa del recesso senza preavviso della preponente;
esso, infatti, a norma dell'art. 1751 comma 2 c.c., deve consistere in un'inadempienza dell'agente di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. A tal proposito merita senz'altro smentita l'asserzione dell'appellante secondo cui l'incarico aggiuntivo di team leader assumesse un peso del tutto preponderante rispetto a quello di mero agente essendo ciò previsto non solo dal contratto e dall'incarico integrativo citati ma anche dalla struttura dell'organizzazione commerciale della società nella quale “si diventa agenti solo quando si diventa team leader;
il contratto di agenzia viene sottoscritto unitamente e contestualmente al mandato integrativo che disciplina quest'ultimo ruolo”; basti, in proposito, osservare che la aveva rivestito la qualità di agente sin dal 1998 senza per questo svolgere Pt_2 alcun incarico integrativo di team leader sino al 2013, quanto lo stesso le era stato conferito contestualmente alla stipula di un nuovo contratto di agenzia;
inoltre, lo stesso contenuto di siffatto incarico, che prevedeva il reclutamento di diverse agenti destinate a costituire una squadra la cui supervisione competeva alla team leader, induce intuitivamente ad affermare che tale incarico competesse soltanto ad un ristretto numero di agenti e che, dunque, non fosse affatto coessenziale al mandato di agenzia. Deve dunque ritenersi che gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia fossero, anche nel caso di specie, concettualmente distinguibili da quelli connessi all'ulteriore incarico di team leader e che questi ultimi, valutata sia la causa tipica del contratto di agenzia che il suo concreto ed ordinario atteggiarsi nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale dell'appellante, non potessero ragionevolmente considerarsi essenziali ai fini del corretto adempimento dell'incarico di agente né, pertanto, costituire, secondo criteri riconducibili al precetto di cui al combinato
7 disposto degli artt. 1751 co. 2 e 2119 c.c. e, causa giustificativa del recesso senza preavviso del contratto di agenzia. Infondato è altresì il motivo concernente la quantificazione delle indennità dovute in conseguenza dell'illegittimità di tale recesso, in particolare quella di mancato preavviso, che l'appellante deduce doversi determinare in relazione alla natura asseritamente plurimandataria dell'incarico di agenzia. L'art. 5 del contratto di agenzia stipulato nel 2013 prevedeva: “Durante l'operatività del presente accordo l'agente si impegna a non svolgere, né direttamente né indirettamente, attività di qualunque genere a favore di altre società di vendita diretta anche se l'attività di queste ultime non si ponga in concorrenza con quella della Preponente”. La clausola va letta alla luce di quanto prevede, in relazione alla diversa natura dell'incarico, l'AEC del 20.3.2002, pacificamente applicato al rapporto, il quale, sia ai fini della durata del preavviso (art. 9) che della commisurazione delle provvigioni (art. 10) distingue “a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta”. La lettera dell'art.9 non parla di agente “in esclusiva” o “non in esclusiva” ma di agente in “esclusiva per una sola ditta” e di agente non in “esclusiva per una sola ditta”. Il senso delle parole individua gli agenti impegnati in via esclusiva con una sola ditta negli agenti monomandatari e tale interpretazione, come affermato in casi analoghi dalla Suprema Corte, è coerente con il disposto dell'art. 2 del medesimo accordo che, infatti, prevede: “Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso che l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza”. In base all'art. 1743 c.c. il diritto di esclusiva in favore del preponente è limitato alle “imprese in concorrenza tra loro”. L'articolo del codice non interferisce con la previsione dell'accordo che fa, invece, perno sul concetto di agente “in esclusiva per una sola impresa” preponente, ossia sul concetto di incarico monomandato. Laddove, dunque, l'art. 5 del contratto di agenzia ha previsto il divieto di svolgere “attività di qualunque genere a favore di altre società di vendita diretta anche se l'attività di queste ultime non si ponga in concorrenza con quella della Preponente”, ha chiaramente inteso configurare il rapporto come un incarico monomandato,
8 imponendo un vincolo più stringente ed ampio di quello del semplice patto di non concorrenza. In relazione alla situazione dell'agente che deve operare per un'unica preponente a prescindere dal tipo di prodotti e dalla zona di riferimento, l'art. 9 dell'accordo assicura dunque una tutela rafforzata in termini di durata del preavviso e di ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso (v. Cass. 27355/2024). Ne consegue la correttezza della determinazione dell'indennità di mancato preavviso, calcolata in riferimento alla natura monomandataria dell'incarico. Peraltro, il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata, a prescindere dall'assunzione formale di uno specifico obbligo da parte del proponente (Cass. n. 17080 del 03/08/2007), circostanza qui non contestata. La sentenza gravata va pertanto confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 511/2022 resa il 30.09.2022 dal Tribunale di Trapani. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali Parte_2 che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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