Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 605/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli ConSIliere rel. est.
Maurizio Vilona ConSIliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 13.6.2024 da
, nata a [...] il [...], res. OL d'IS (BG) via XXV aprile 26, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Manfredini del foro di Brescia ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia del 26.3.2024 appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], res. TR (BG) via Monte Grappa 2, P_ rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Moro del foro di Bergamo
appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 738/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
20.03.2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 1913/2022 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE
1) si chiede che vengano escluse ex art 89 c.p.c. le tante espressioni offensive ed inopportune riportate da controparte (in particolare quelle relative alla presunta instabilità mentale e psicologica della
1
resistente e delle necessità della stessa di recarsi da uno psichiatra come riportato nella prima memoria ex art. 183.6 comma c.p.c. oltre a quelle riportate e specificate nelle premesse della memoria autorizzata) con riconoscimento alla persona offesa di un risarcimento dei danni in quanto frasi non riguardanti
l'oggetto della causa ma bensì valutazioni gratuite sullo stato mentale (e non solo) della SInora
senza avere alcun elemento a proprio sostegno se non un astio nei confronti della stessa. Parte_1
2) Accertare e dichiarare che la SInora non è economicamente autosufficiente e per l'effetto, Parte_1 disporre, per tutti i motivi indicati in atti, che il SInor le corrisponda la somma di € 700,00, oltre P_ rivalutazione ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma che le consentirebbe di avere i mezzi necessari di sostentamento e pagare in autonomia le rate di mutuo (che tra l'altro l'importo della rata continua ad aumentare vertiginosamente) dell'immobile di OL d'IS a lei intestato e che quindi nulla deve, lei, al SInor a nessun titolo, ragione o causa, e quindi P_ anche per il mantenimento di (mantenimento che non necessita affatto in quanto assolutamente Per_1 autosufficiente) visto il grave stato indigente nonché l'avanzata età della SInora che nemmeno le spetta la pensione minima.
3) in via subordinata, accertare e dichiarare che la SInora non è economicamente Parte_1 autosufficiente e per l'effetto, disporre che il SInor le corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, P_
l'intera somma € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT, oltre all'importo della rata del mutuo dell'immobile di OL d'IS sino all'estinzione.
4) rigettare l'appello incidentale proposto da controparte nonché la domanda di riduzione dell'assegno divorzile in € 200.00 (domanda vessativa umiliante per qualsiasi donna in particolare per la SInora
che ha vissuto ben 30 anni di matrimonio) con la quale la SInora nemmeno Parte_1 Parte_1 riuscirebbe a pagare la rata del mutuo, oltre al fatto che anche se non dovesse pagare tale rata è oggettivamente impossibile vivere con tale umiliante e vessativa somma mensile visto la grave situazione in cui fino ad oggi la stessa ha cercato di sopravvivere, considerata l' impossibilità lavorativa e i tanti debiti contratti a seguito di prestiti ricevuti che dovrà restituire.
5) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizi tenendo conto dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della SInora . Parte_1
6) In via istruttoria: qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello adita lo ritenga opportuno e concludente ai fini della decisione della causa si insiste per l'ammissione dei testi e dei capitoli di prova dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., nonché di tutte le trascrizioni delle registrazioni dei file audio ritualmente prodotti nel CD-Rom depositati nel procedimento di primo grado e anche dei quali ovviamente si chiede l'ammissione anche nel presente procedimento nonché di tutta l'ulteriore documentazione depositata negli atti autorizzati.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE: in via principale: rigettare l'appello proposto dalla SInora avverso la sentenza n.738/24 emessa in data Parte_1
20.03.24.
2 n. 605/2024 RG
In via di appello incidentale:
1. in parziale riforma della sentenza n.738/24 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20.03.24, dichiarare che la SInora non ha diritto all'assegno divorzile nemmeno in funzione Parte_1 assistenziale o ridurne l'entità nell'importo massimo di euro 200,00 mensili.
In via istruttoria:
4. ammettere prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di indicare testimoni, e con riserva di ogni altra ragione ed azione. in ogni caso:
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
PROCURATORE GENERALE: Premesso che nessuna delle parti ha adempiuto all'obbligo di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi (la ricorrente ha informato della mancata presentazione verosimilmente ritenendosi esonerata per limite di reddito), come richiesto da Codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza, e che solo il resistente a prodotto documentazione (estratto conto da cui P_ risultano i percepimenti pensionistici) finalizzata a quantificarne le capacità patrimoniali. Chiede innanzitutto che la Corte confermi la sentenza impugnata sul punto di addebito del divorzio. Chiede che, considerate la ricostruzione patrimoniale resa possibile sulla base della documentazione depositata, venga parzialmente accolto l'appello incidentale e ridotto ed euro 300,00 mensili l'importo stabilito a favore della ricorrente a titolo di assegno mensile divorzile. Salva sempre la possibilità per Codesta
Corte di disporre approfondimenti istruttori, mediante apposita CTU o aliter, al fine di accertare la reale ed attuale capacità economica delle parti, Accertamenti sull'esito dei quali modulare ogni eventuale diversa decisione ritenuta più equa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.10.1982 e contraevano matrimonio civile e dalla loro unione P_ Parte_1 nascevano le figlie (18.12.1992) e (26.07.1997). Per_2 Per_1
In data 28.6.2013 i coniugi depositavano un ricorso congiunto di separazione e il 21.10.2013 il Tribunale di Bergamo omologava la separazione consensuale1. n. 605/2024 RG
Con ricorso depositato in data 17.03.2022 adiva il Tribunale di Bergamo chiedendo P_ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
Si costituiva in data 30.05.2022 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio;
chiedeva in proprio favore la conferma del contributo di mantenimento di 400 euro mensili stabiliti in sede separativa, con rivalutazione ISTAT;
il versamento con effetto immediato della rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento dovutole, mai versato fino a quel momento;
la restituzione delle rate di assicurazione personale del sul mutuo contratto da entrambi (euro P_
1.762,74); la restituzione delle somme versate dal conto corrente cointestato tra i coniugi per la assicurazione del libretto assegno e carta di credito;
la restituzione della differenza tra le somme compensate dal adducendone la necessità per il pagamento del mutuo e le rate che la banca chiedeva P_
la somma omnicomprensiva di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 13 del mese.
. per ciò che riguarda le spese di mantenimento della figlia , le stesse rimarranno interamente a carico Per_1 del SInor sino a quando la SI.ra non avrà trovato un'occupazione. Da quel momento la SInora P_ Parte_1 verserà al marito entro il giorno 20 di ciascun mese la somma di euro 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese scolastiche, mediche e ludico sportive.
. la casa coniugale ed il garage siti in TR alla via Monte Grappa n. 2 come sopra catastalmente individuati, attualmente di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, vengono assegnati in proprietà esclusiva al SI. e la P_ moglie s'impegna a sottoscrivere il rogito notarile di trasferimento degli immobili a semplice richiesta. A fronte di ciò il SI. s'impegna a versare alla SInora € 80.000,00 nel periodo che va sino al 31.12.2022, finalizzati P_ all'acquisto di un immobile intestato alla SI.ra del valore massimo di € 80.000,00. In particolare, il Parte_1 versamento avverrà nel seguente modo: a) quanto ad € 10.000,00 con assegno circolare intestato al venditore dell'immobile al momento della sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento;
quanto ad euro 70.000,00 con pagamento entro il 31.12.2022.
. per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, da destinarsi ad abitazione della SI.ra e a Lei intestato, il Parte_1 SI. acconsente a contrarre in prima persona un mutuo ipotecario per l'importo complessivo di € 50.000, P_ dal momento che alla consorte tale mutuo non verrebbe concesso. Le rate del mutuo verranno formalmente pagate dal marito ma debbono essergli corrisposte dalla moglie. Qualunque sia l'importo della rata di mutuo, la SI.ra
acconsente fin d'ora a che tale somma venga compensata con quanto dovutole dal marito a titolo di Parte_1 assegno mensile. Peraltro, per il periodo di due anni a partire dalla data di accensione del mutuo, il SI. P_ contribuirà al pagamento della rata del mutuo con € 250,00 mensili, i quali non verranno portati a compensazione sull'assegno di mantenimento sommandosi a quest'ultimo, ma verranno comunque detratti dal residuo importo che lo stesso si è impegnato a versare alla moglie a titolo di contributo per l'acquisto dell'immobile. Ogni P_ ulteriore importo della rata del mutuo rispetto agli € 250,00 verrà invece compensato con l'assegno di mantenimento.
. l 'autovettura targata EB1691I acquistata in comunione dei beni ed intestata al SI. è stata assegnata in P_ proprietà esclusiva alla SI.ra , viceversa l'autovettura targata CL656AS ed il motociclo targato Parte_1
x4FWMF anch'essi acquistati in regime di comunione e già intestati al SI. sono stati a lui assegnati P_ proprietà esclusiva.
. la SI.ra riconosce sin d'ora che il valore complessivo dell'abitazione coniugale ammonta ad euro Parte_1
200.000,00, dai quali va però detratta la somma di euro 20.000,00 in quanto oggetto di una precedente donazione effettuata dalla madre del SI. in favore esclusivo del figlio e come tale non caduta in comunione legale dei P_ coniugi. Per l'effetto, essendosi già proceduto all'assegnazione delle somme ricavate dal fondo pensione costituito nel corso della comunione ammontante a complessivi euro 20.000,00, le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro.
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di fatto per il mutuo;
il riconoscimento ex art. 12 bis Legge di divorzio una percentuale pari al 40% del
TFR percepito dal P_
All'udienza del 09.06.2022 comparivano personalmente i coniugi, il Presidente in via provvisoria e urgente confermava le condizioni di separazione e dichiarava inammissibili le domande svolte dalla resistente ad eccezione di quella relativa al riconoscimento di un assegno divorzile.
Con sentenza n. 738/2024, pubblicata il 20.03.2024, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva che il versasse un assegno divorzile a favore della P_
di € 400 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal Parte_1 passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale;
rigettava le ulteriori domande formulate e compensava interamente le spese di giudizio tra le parti.
Osservava:
. con decreto del 21.10.2013 era stata omologata la separazione consensuale che prevedeva: affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso il padre e visite libere con la madre;
Per_1 un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie disoccupata pari a € 400; mantenimento della figlia integralmente a carico del padre sino al rinvenimento da parte della madre di un'occupazione (e poi quest'ultima avrebbe corrisposto al marito € 150, oltre al 50% delle spese straordinarie); erano state previste ulteriori statuizioni di natura patrimoniale non immediatamente riferibili né collegate alla separazione e che trovavano in quest'ultima solo l'occasione, relative alla proprietà della casa coniugale, all'acquisto di un immobile intestato alla moglie e dell'autovettura.
. la domanda per lo scioglimento del matrimonio andava accolta atteso che dall'udienza presidenziale di separazione (3.10.2013) erano decorsi ben oltre sei mesi e non vi era stata riconciliazione.
. quanto alle figlie maggiorenni, era economicamente autosufficiente, mentre per Per_2 Per_1 convivente con il padre, non era stata formulata nessuna domanda da parte di quest'ultimo;
. relativamente alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, da intendersi come domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, era emerso che , di anni P_ sessantaquattro, con licenza media, viveva con la secondogenita nella casa coniugale, Per_1 attualmente in comproprietà (a seguito della risoluzione del contratto di compravendita della quota della moglie disposta dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 28.3.2022). All'udienza presidenziale del 9.6.2022 aveva dichiarato di essere in pensione dal 2019 e di percepire circa 1.450/1.480 euro netti mensili, pari all'incirca all'importo dei guadagni percepiti quando lavorava, precisando tuttavia che in tale periodo riusciva a svolgere due lavori per mantenere la figlia;
il SI. aveva infatti sottolineato P_ già nel proprio ricorso introduttivo che all'epoca della separazione era un operaio che aveva una retribuzione che da sola non gli consentiva di rispettare gli impegni assunti con la coniuge e di provvedere al mantenimento suo e di dunque aveva dovuto arrotondare svolgendo una serie di ulteriori Per_1 lavori;
tuttavia le sue condizioni di salute erano molto peggiorate e negli ultimi anni era stato più volte ricoverato con patologie abbastanza severe ed invalidanti, tanto che, anche volendolo, non era più in grado di fare quei lavori che gli avevano consentito di pagare un assegno elevato, di mantenere sé stesso e la figlia e di versare alla moglie gran parte dell'importo concordato per l'acquisto della casa coniugale.
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Dalle dichiarazioni fiscali risultava che lo stesso aveva dichiarato: per l'anno di imposta 2018, un reddito complessivo pari a € 23.291,00 (730/2019); per l'anno di imposta 2019, un reddito complessivo di € 25.874,0 (730/2020); per l'anno di imposta 2020, un reddito complessivo di € 25.979,00 (730/2021). Inoltre, nei propri scritti conclusivi aveva riferito che, a seguito della pronuncia della Corte d'Appello che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita della quota della moglie, stava versando alla stessa l'ulteriore somma di € 250 mensili a titolo di indennità di occupazione. Parte_1
invece, di anni sessanta, con licenza media, viveva in un immobile a OL D'IS per
[...]
l'acquisto del quale aveva contratto un mutuo insieme al marito del valore di € 50.000, le cui rate erano dalla stessa mensilmente corrisposte al marito mediante trattenuta/compensazione dell'importo dalla somma dovuta dal SI. a titolo di mantenimento (unitamente al valore dell'assicurazione contratta P_ dal marito, ritenuto indebito). La aveva dichiarato di avere sempre lavorato in costanza di Parte_1 matrimonio e di avere contribuito al mantenimento della famiglia svolgendo anche due lavori contemporaneamente al solo fine di garantire alle figlie un miglior tenore di vita (memoria integrativa pag. 3 e 14) e spesso anche 12 ore al giorno (seconda memoria istruttoria); circostanza contestata dal marito (il quale sosteneva che la moglie non solo non aveva dato alcun contributo al patrimonio familiare ma al contrario era stata un ostacolo alla conduzione serena e proficua della vita familiare). Dopo la separazione la stessa aveva lavorato come operaia in un cinturificio con uno stipendio mensile di €
1.203,40 per circa cinque mesi, rassegnando poi le dimissioni (secondo il marito perché voleva percepire l'assegno di disoccupazione e non voleva essere costretta a versare il contributo di mantenimento per la figlia mentre secondo la resistente perché sottoposta a continue vessazioni in ambito lavorativo) e allo stato risultava disoccupata. Non risultava prodotta in atti alcuna dichiarazione dei redditi della resistente.
Anche solo delle allegazioni della stessa resistente in ordine al suo contributo fornito in costanza di matrimonio si riteneva non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della funzione equilibratrice, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile: la SI.ra , infatti, aveva sempre affermato Parte_1 di avere lavorato in costanza di matrimonio, senza neppure allegare l'ipotesi di una rinuncia ad una propria crescita personale e ad un'autonomia professionale che avesse consentito al marito di dedicarsi esclusivamente al proprio lavoro e alla conseguente affermazione professionale e dalla lettura degli scritti difensivi della SI.ra non risultava alcuna scelta da parte sua di dedicarsi prevalentemente Parte_1 all'attività familiare che avesse comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali. Né la SI.ra aveva mai specificato la natura delle attività lavorative svolte in costanza di matrimonio, con Parte_1 ciò precludendo qualsivoglia accertamento in ordine alle stesse o alle rispettive condizioni economiche delle parti. Tuttavia, tenuto conto della totale assenza di redditi della SI.ra , dell'età della stessa, Parte_1 che aveva sessant'anni compiuti ed era difficile che riuscisse a inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, considerata la titolarità della stessa di un immobile (che precludeva l'accesso a determinati benefici statali), la possibilità della stessa di richiedere l'indennità di occupazione al marito, la situazione patrimoniale del ricorrente (titolare di un reddito di pensione e occupante la casa coniugale in comproprietà), la durata del matrimonio (41 anni) e la convivenza matrimoniale (31 anni), era equo determinare l'assegno divorzile in € 400 mensili, somma annualmente rivalutabile, a partire dalla data del passaggio in giudicato: infatti, poiché l'assegno divorzile trae fonte dal nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale e i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
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. andava rigettata la domanda di addebito del divorzio al marito poiché formulata per la prima volta nella memoria istruttoria e perché l'addebito è previsto solo nelle procedure separative. Cont
. parimenti infondata era la domanda di cancellazione ex art. 89 con riferimento sia alle “tante espressioni offensive ed inopportune”2 non specificate, sia con riferimento alle espressioni relative alla presunta instabilità mentale e psicologica della resistente e alla necessità di recarsi da uno psichiatra contenute nella memoria istruttoria: infatti le espressioni utilizzate in ricorso, tenuto anche conto della natura della causa e della complessa vicenda, non eccedevano un livello di continenza tale da giustificare la loro espunzione atteso che risultava agli atti un certificato del medico di base che riferiva una patologia psichica della . Parte_1
. le spese di lite andavano integralmente compensate perché nessuna delle parti aveva visto accogliere totalmente le proprie richieste e considerata la natura necessaria del giudizio di mutamento dello status.
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 impugnava la succitata sentenza concludendo Parte_1 come in epigrafe.
Si costituiva in data 20.09.2024 che, proponendo appello incidentale, concludeva come in P_ epigrafe.
Il 23.9.2024 parte appellante depositava note nelle quali faceva presente che la non presentava Parte_1 dichiarazione dei redditi non avendo alcuna fonte di reddito e che era in possesso solo di documenti
ISEE.
In data 23.9.2024 parte appellata depositava contabili di accredito pensione.
L'8.11.2024 il PG in data concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 12.11.2024 venivano sentite personalmente le parti, presenti, e quindi, su richiesta dei difensori, la Corte concedeva a parte appellante termine per deposito di memorie di replica alla costituzione avversaria e a parte appellata altro termine successivo per repliche, con rinvio all'udienza del 14.1.2025 che si sarebbe svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC.
In data 20.11.2024 parte appellante depositava richiesta di integrazione del verbale di udienza allegando che alcune dichiarazioni della non erano state verbalizzate. La Corte, con ordinanza Parte_1
22.11.2024, rigettava l'istanza rilevando che parte appellante avrebbe potuto nella memoria autorizzata n. 605/2024 RG
precisare ogni aspetto della vicenda.
Parte appellante il 13.12.2024 depositava memoria autorizzata e parte appellata faceva altrettanto il
7.1.2025.
Entrambe le parti depositavano scritte in vista dell'udienza cartolare del 14.1.2025 e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta:
- il Tribunale, nel motivare l'assenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione equilibratrice, perequativa e compensativa, senza considerare le tracce probatorie offerte dalla resistente e i file audio allegati, si era basato esclusivamente sulla presunta assenza di elementi sufficienti a dimostrare che la SInora , in costanza di matrimonio, contratto Parte_1 quando la stessa aveva solo 19 anni, avesse dovuto rinunciare a una propria crescita personale in ambito lavorativo;
tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l'appellante aveva contribuito al ménage familiare dedicandosi a tempo pieno nella gestione della casa e nella cura familiare in pieno accordo con il marito, il quale aveva così potuto concentrarsi in ambito lavorativo mentre il sacrificio fatto dall'appellante per sostenere la famiglia ed agevolare la crescita professionale del marito non le aveva permesso una realizzazione in ambito professionale, anche se comunque la stessa aveva sempre lavorato, oltre ad occuparsi per tutto il lungo matrimonio delle figlie e del marito, svolgendo vari lavori ad intermittenza e sempre in nero.
- ora, a causa dell'età avanzata e delle precarie condizioni di salute (artrosi alle mani e agli arti superiori),
l'appellante difficilmente potrebbe reperire un lavoro che le consenta l'autonomia economica. La realtà è che l'appellante è senza mezzi di sostentamento perché il marito aveva disatteso agli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale che prevedevano che la vendesse la sua quota di proprietà Parte_1 della casa coniugale al prezzo stabilito dal marito (80.000 euro anziché 100.000 euro, come in precedenza pattuito, avendo il addotto una fantomatica e mai documentata donazione disposta in suo favore P_ dalla di lui madre, in costanza di matrimonio e quindi non caduta in comunione legale) e acquistasse altra abitazione con impegno del a contrarre lui il mutuo per tale acquisto per 50.000 euro;
invece il P_ P_ nulla aveva versato e l'appellante era stata costretta ad agire in ben due gradi di giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato l'11.9.2013 e la retrocessione della proprietà del
50% della casa coniugale. L'assegno di divorzio di euro 400 al mese riconosciuto dal Tribunale di Bergamo risultava insufficiente ad assicurare all'appellante una vita dignitosa poiché parte di esso era destinato al pagamento della rata del mutuo (ora di 330 euro mensili con durata ancora di 10 anni) per l'acquisto della casa di OL d'IS sicché all'appellante residuavano 106 euro al mese. Infine il Tribunale, nel determinare il “quantum” di assegno divorzile, avrebbe dovuto tenere conto dei numerosi inadempimenti posti in essere dal nel periodo intercorrente tra separazione e divorzio. P_
- erroneamente il Tribunale non aveva disposto la cancellazione delle espressioni ingiuriose contenute
8 n. 605/2024 RG
negli scritti difensivi del condannandolo al risarcimento dei danni3 trattandosi di offese gratuite P_ attinenti alle condizioni personali e psico-fisiche della e di riferimenti ad avvenimenti passati Parte_1 con l'unico scopo di porre sotto una luce negativa la stessa, oltre ad essere prive di nesso con l'esercizio del diritto di difesa e comunque eccedenti le eSIenze difensive.
Nella comparsa di costituzione propone appello incidentale chiedendo che la Corte dichiari P_ che la non ha diritto all'assegno divorzile o che ne venga ridotta l'entità all'importo massimo
Parte_1 di euro 200 mensili. Lamenta che la non abbia mai chiesto il reddito di cittadinanza, come da
Parte_1 lei stessa ammesso, che la dopo la separazione aveva lavorato a tempo pieno e indeterminato
Parte_1 dimettendosi in seguito, che il Tribunale si è basato sulla sola dichiarazione ISEE della che è
Parte_1 però poco attendibile in quanto non comprensiva dei 4.800 euro (assegno di mantenimento) e dei 3.000 euro annui (canone di occupazione che la riceve dal marito). E comunque la mancata
Parte_1 produzione della documentazione fiscale impedisce la conoscenza dei redditi reali dell'appellante. Si evidenzia che è stata la a non voler vendere all'ex marito la quota di comproprietà a lei intestata
Parte_1 dell'abitazione coniugale. Inoltre l'appellato, peraltro affetto da tumore prostatico maligno, percepisce una pensione mensile media di euro 1.647,70 - al netto della cessione del quinto (320 euro mensili) che ha dovuto richiedere nel marzo 2023 per ottenere un finanziamento per far fronte alle spese legali causate dalle innumerevoli iniziative dell'ex moglie;
deve poi pagare all'ex moglie euro 250 mensili a titolo di indennità di occupazione per l'utilizzo esclusivo dell'ex casa coniugale e infine mantiene la figlia a suo carico esclusivo: la somma di 400 euro stabilita dal Tribunale è quindi eccessiva. Quanto Per_1 all'utilizzo di espressioni offensive, si evidenzia che il aveva chiesto alla moglie di farsi assistere P_ da uno psichiatra per salvare il matrimonio e il rapporto madre -figlie, che a causa dei problemi con la madre è seguita da una psicologa e che anche all'udienza presidenziale, come si evince dal Per_4 verbale di udienza, la SI.ra aveva tenuto toni accesi che avevano comportato la necessità Parte_1 dell'ingresso nella stanza della guardia giurata.
La Corte osserva: Nell'atto di appello (39 pagine), nella lunga memoria autorizzata depositata il 13.12.2024 (40 pagine) e nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate il 13.1.2025 (10 pagine), oltre che nelle dichiarazioni rese dalla all'udienza del 12.11.2024, parte appellante ha concentrato la propria Parte_1 difesa e posto attenzione principalmente sul contenuto degli accordi di separazione consensuale, condizioni che, come si è visto, comprendono alcune clausole non attinenti al contenuto tipico di una 3 si riportano alcuni dei passaggi che, secondo la difesa della , dovrebbero essere espunti dagli atti Parte_1 processuali: “se ne era andata di casa abbandonando il tetto coniugale”; “si dovevano tutelare le figlie per la prepotenza della madre”; “moglie e madre prevaricante, dispotica e malata mentale, speculatrice”; “ ha sempre preteso di essere mantenuta”; “la SInora si accompagnava ad altri uomini”; “non ha mai contribuito alla vita familiare né economica né affettivamente”; “non ha mai nemmeno preso in considerazione di farsi aiutare da uno psichiatra”; “si dovevano proteggere le figlie dalle violenze e minacce della madre”; “madre distruttiva”; “crea confusione ad arte”; “ha la propensione a negare i dati di fatto”; “trascende a scatti di ira incontrollabili – minaccia la figlia puntandole il coltello”; “sotto il profilo educativo si è dimostrata una madre distruttiva”; “la convenuta crea ad arte confusione nell'intento di accreditare tesi prive di qualsivoglia fondamento al fine di speculare traendo vantaggi economici che non le spettano”; “vessa il marito con una serie di iniziative giudiziarie volte ad ottenere somme che le erano già state pagate o importi che non solo non le erano dovuti ma imputati a prestiti o a negare in modo confuso” 9 n. 605/2024 RG
separazione. In sostanza la difesa della lamenta che la stessa sarebbe stata tratta in inganno dal Parte_1 marito al momento della separazione coniugale consensuale, che il marito avrebbe approfittato dell'ingenuità della moglie, che non le ha mai consegnato il denaro che si era obbligato a pagarle come corrispettivo per la vendita della casa coniugale (in effetti il contratto di compravendita è stato in seguito risolto per inadempimento del e che comunque la era stata dal marito “truffata” essendo P_ Parte_1 stato concordato un prezzo troppo basso se rapportato al valore dell'immobile. Afferma ancora essere stata “truffaldina” anche la previsione della compensazione tra l'assegno di mantenimento dovuto dal alla moglie e la somma anticipata dal per il pagamento del mutuo in favore della moglie, rate P_ P_ che venivano pagare dal ma che dovevano essere sostenute dalla moglie. Infine sostiene (v. pag. 2 P_ della memoria depositata il 13.12.2024) che l'intendimento della era che il mutuo per Parte_1
l'abitazione di OL d'IS da lei acquistata venisse pagato integralmente dal marito in quanto egli era debitore nei suoi confronti per il mancato pagamento del prezzo relativo alla vendita della metà della casa coniugale.
Va premesso che la succitata ultima affermazione di parte appellante si scontra col chiaro tenore letterale dell'accordo separativo che in una clausola (la 6) prevede che la si impegnava a sottoscrivere Parte_1 il rogito di trasferimento al marito della sua quota di 1/2 della casa coniugale e il marito si impegnava a versarle come prezzo 80.000 euro mentre altra e separata clausola (la 7) prevede che il avrebbe P_ contratto il mutuo necessario per consentire alla moglie (che, non lavorando, non avrebbe ottenuto il mutuo) l'acquisto di un'abitazione e che “le rate del mutuo verranno formalmente pagate dal marito ma debbono essergli corrisposte dalla moglie” con previsione successiva del “meccanismo” di compensazione: l'accordo separativo era quindi chiaro nel prevedere che la SI.ra dovesse Parte_1 sostenere le spese per il mutuo necessario per l'acquisto della sua abitazione.
Ad ogni buon conto la Corte osserva come tutte le vicende relative a tali aspetti non rilevano nel presente giudizio: come è noto, la giurisprudenza afferma che all'interno degli accordi di separazione consensuale bisogna distinguere tra pattuizioni che hanno contenuto proprio ed essenziale dei giudizi separativi
(riguardanti il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli,
l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento e la frequentazione dei figli) e quelle aventi contenuto negoziale estraneo a quello separativo (ad esempio, solo a scopo esemplificativo, quelle che prevedono attribuzioni di diritti personali di godimento, la divisione di beni in comunione, il trasferimento della proprietà di immobili o la costituzione di diritti reali minori, l'impegno a vendere un bene comune, il godimento della casa di vacanze), determinazioni queste ultime che, avendo natura negoziale ed oggetto estraneo al giudizio separativo, devono sottostare alla disciplina dettata per i contratti e quindi sono da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali.
Pertanto non possono trovare spazio in questa sede tutte le doglianze svolte dalla difesa della Parte_1 la quale peraltro in sede di accordi separativi era assistita dal suo legale e che avrebbe potuto impugnare l'accordo separativo nella parte avente appunto il succitato contenuto contrattuale, se davvero riteneva che il consenso le fosse stato estorto e se davvero riteneva di essere stata “soggiogata” e “truffata” dal marito.
Nel procedimento in esame questa Corte deve invece solo verificare se sussistano gli estremi per il riconoscimento in favore della SI.ra di un assegno divorzile senza entrare nel merito della Parte_1 correttezza o meno degli accordi separativi.
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Ciò premesso, alla va riconosciuto senz'altro un assegno divorzile e sul punto la Corte Parte_1 condivide quanto rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata in relazione alla funzione assistenziale di tale assegno dal momento che l'appellante ha ora quasi 62 anni, ha quale titolo di studio solo la licenza media, ha svolto lavori salutari nel corso del matrimonio aiutando l'economia familiare ma ora non lavora e non ha alcun reddito. E, come è noto, in mancanza di titolo di studio e in assenza di competenze ed esperienze professionali, è estremamente difficile per una donna di quell'età reperire un lavoro che le consenta di mantenersi.
La Corte ritiene però, disattendendo la valutazione fatta dal Tribunale, che nel caso in esame debba essere riconosciuta anche la funzione compensativa -perequativa dell'assegno divorzile: in effetti il matrimonio
è durato circa trenta anni (quaranta fino alla pronuncia di divorzio) e il fatto che la – che si è Parte_1 peraltro sposata a soli 19 anni – abbia svolto attività lavorativa come operaia ad alterne fasi nel corso del lungo matrimonio non toglie il fatto che sia dedicata anche alla casa e all'accudimento delle due figlie sicché necessariamente il suo investimento e la sua crescita professionale hanno dovuto fare i conti con le eSIenze familiari mentre il marito poteva dedicarsi al lavoro.
In ordine al “quantum” dell'assegno divorzile, la Corte ritiene che, pur considerando la assai lunga durata del matrimonio e la presenza di una componente compensativa, l'importo determinato dal
Tribunale sia congruo e non possa essere aumentato, come chiede la : infatti il 65 anni, Parte_1 P_ ha sempre lavorato come operario, percepisce dal 2019 una pensione di 1.600 euro al mese circa e deve corrispondere mensilmente 250 euro all'ex moglie a titolo di indennità di occupazione abitando nell'ex casa coniugale intestata per la metà alla la quale ha quindi diritto di pretendere il pagamento Parte_1 di un “canone”. Deve pagare le rate di 320 euro al mese legate a un finanziamento di circa 25.000 euro contratto nel marzo 2023 per eSIenze non familiari (ha allegato di averlo contratto per pagare le spese legali), spesa quindi recessiva rispetto agli obblighi di solidarietà familiare. Quindi un assegno di importo superiore di 400 euro al mese non consentirebbe al di disporre di mezzi sufficienti per provvedere P_
a sé stesso.
Neppure si ritiene però di accogliere l'appello incidentale del e di diminuire la somma stabilita dal P_
Tribunale, considerato che la SI.ra non ha fonti di reddito (tranne i 250 euro al mese che Parte_1 percepisce dal quale indennità di occupazione) e deve sostenere le spese legate al mutuo contratto P_ per l'acquisto della casa dove vive (mutuo a tasso variabile con rate oggi di circa 300 euro al mese). Sul punto si rileva infine che, posto che il mutuo deve gravare sulla , intestataria della casa di Parte_1
OL d'IS acquistata grazie al mutuo, risulta per lei indifferente dal punto di vista economico che le rate vengano pagate personalmente da lei utilizzando l'assegno di mantenimento versatole direttamente dal marito ovvero che le rate vengano pagate dal il quale poi, attraverso il “sistema” P_ della compensazione, tratterrà l'importo corrisposto per la rata di mutuo dall'ammontare che è tenuto a versare a titolo di assegno di mantenimento alla moglie.
Contr Quanto alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 , parte appellante lamenta le falsità asseritamente contenute negli atti di controparte e le offese gratuite e diffamanti che sarebbero state rivolte alla dalla difesa del Sul punto questa Corte condivide l'assunto Parte_1 P_ del Tribunale secondo cui quanto riportato negli scritti difensivi della difesa del (contenuto in P_ relazione al quale si richiama la nota 3) non pare eccedere il normale esercizio del diritto di difesa. Si
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tratta pur sempre di affermazioni che, indipendentemente dalla loro veridicità che non è qui rilevante accertare, rientrano in una dialettica processuale che non può essere considerata scorretta: la difesa del in sostanza fa riferimento a condotte eccessive, alterate e denotanti patologie psichiche della P_
, condotte che la avrebbero anche allontanata dalle figlie e che avrebbero indotto la Parte_1 secondogenita ad andare a vivere dal padre. Ebbene, che la situazione familiare fosse (e sia ancora) estremamente complessa si evince dal fatto – ammesso dalla stessa all'udienza del 12.11.2024 Parte_1
– che la stessa non abbia da anni (dal 2013) rapporti con le figlie e già nel verbale di separazione consensuale si dava atto del fatto che la relazione tra e la madre era difficile: non è chiaro cosa Per_1 sia accaduto, la afferma che il marito le impedisce di vedere le figlie e gliele ha “messe contro”, Parte_1 il invece afferma che le due figlie hanno molto sofferto a causa della condotta materna tanto da P_ decidere ad un certo punto di andare a vivere con lui. Questo rende evidente come si sia in presenza di una situazione familiare conflittuale e dolorosa sicché le parole usate dalla difesa del per descrivere P_ in modo così negativo la si inseriscono in tale contesto, hanno attinenza con l'oggetto della Parte_1 causa di natura familiare e trovano la loro giustificazione considerata proprio la tipologia di controversia. Va peraltro rilevato che è agli atti certificato datato 13.2.2017 del dott. , medico di base Persona_5 della dal 1980 al 2012, nel quale si legge che la stessa era affetta da problematiche psichiche Parte_1
e che nel luglio 2016 la lo aveva contattato chiedendogli un appuntamento al quale poi non si Parte_1 era presentata inviandogli messaggi SMS dal contenuto poco lucido.
L'esito del giudizio (rigetto dell'appello principale ed incidentale) giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questa fase.
Le parti ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002 vanno dichiarate tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 P_ avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 738/2024 pubblicata il 20.3.2024 e resa nel proc.
1913/2022 R.G., con l'intervento del PG, così decide:
. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
. spese di lite compensate.
. dichiara le parti tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Brescia, 15 gennaio 2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il contenuto dell'accordo separativo era il seguente:
. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
. dato atto che la figlia è maggiorenne ed autonoma, la figlia viene congiuntamente affidata ad Per_3 Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre.
. poiché il rapporto tra e la madre è oggi particolarmente difficile, si concorda che la figlia vedrà la Per_1 madre ogni qualvolta lo vorrà. Il padre non frapporrà alcun ostacolo alle eventuali richieste della figlia, ma si atterrà strettamente alle decisioni di . Per_1
. poiché la SInora ad oggi non ha alcuna occupazione, il SI. s'impegna a versarle mensilmente Parte_1 P_
3 2 in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le eSIenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. L, 18 ottobre 2016, n. 21031).
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