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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 16954 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024 il ricorrente ha esposto che in data 16.05.2022 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido grave al 100%, ma senza riconoscere il diritto alla prestazione richiesta;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa del ricorrente, che nella fase di atp non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata Per_ dal dott. , nell'atto di opposizione ha contestato le conclusioni del ctu, sostanzialmente ritenendo che le stesse erano contraddittorie in quanto pur riconoscendo le patologie sofferte dall'istante, contraddittoriamente aveva riconosciuto il ricorrente capace di deambulare senza l'aiuto di terzi, con evidente sottostima delle stesse . La censura mossa non contiene la compiuta specifica allegazione in merito a quali sarebbero i punti critici della perizia di ufficio svolta, che dovrebbero con ogni evidenza nelle sue inespresse intenzioni essere individuati ed estrapolati dal giudice.
La prospettazione attorea dunque è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Il Ctu in sede di esame obiettivo, finalizzato – in coerenza con il quesito assegnato - a verificare se
[...] osse incapace di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero impossibilitato e deambulare, risulta Pt_1 invero avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto il paziente ad un'accurata indagine obiettiva e ponendo alla base della sua perizia le risultanze di tutti i certificati medici versati in atti in tale fase.
Nel merito, il perito d'ufficio ha rilevato che, nonostante la principale patologia da cui il è affetto Pt_1 riguarda l'apparato osteoarticolare con maggiore aggressività a livello del rachide lombare, i passaggi posturali e la deambulazione sono comunque autonomi, essendo sufficiente un appoggio di sicurezza a un Per_ bastone canadese e, con riguardo alla patologia oculare, il dott. , ha dichiarato che il visus naturale del ricorrente, misurato, risultava pari a 7/10 in OD e 1/12, pur dando atto che lo stesso “verosimilmente miope, è stato operato di cataratta in entrambi gli occhi. Dalla documentazione sanitaria in atti risulta che egli era affetto da maculopatia già nel 1986. Da 2-3 anni ha cominciato ad accusare dismorfopsie in OS ed ha quindi ricevuto diagnosi di maculopatia secca in OS>OD”.
Orbene, gli esiti dell'esame obiettivi del ctu appena individuati non hanno ricevuto specifiche contestazioni, né d'altronde il ricorrente procede ad agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di specifiche certificazioni mediche, indicando la contraddittorietà delle stesse rispetto agli esiti dell'esame obiettivo del ctu. Per cui, le censure avanzate in relazione alla sottostima da parte del ctu delle gravi difficoltà deambulatorie del non sono fondate in quanto inammissibilmente sganciate dalla consulenza tecnica Pt_1 svolta.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
per cui, siccome infondato, va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 14/05/2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 16954 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024 il ricorrente ha esposto che in data 16.05.2022 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido grave al 100%, ma senza riconoscere il diritto alla prestazione richiesta;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa del ricorrente, che nella fase di atp non aveva mosso alcun'osservazione alla bozza di perizia inoltrata Per_ dal dott. , nell'atto di opposizione ha contestato le conclusioni del ctu, sostanzialmente ritenendo che le stesse erano contraddittorie in quanto pur riconoscendo le patologie sofferte dall'istante, contraddittoriamente aveva riconosciuto il ricorrente capace di deambulare senza l'aiuto di terzi, con evidente sottostima delle stesse . La censura mossa non contiene la compiuta specifica allegazione in merito a quali sarebbero i punti critici della perizia di ufficio svolta, che dovrebbero con ogni evidenza nelle sue inespresse intenzioni essere individuati ed estrapolati dal giudice.
La prospettazione attorea dunque è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Il Ctu in sede di esame obiettivo, finalizzato – in coerenza con il quesito assegnato - a verificare se
[...] osse incapace di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero impossibilitato e deambulare, risulta Pt_1 invero avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto il paziente ad un'accurata indagine obiettiva e ponendo alla base della sua perizia le risultanze di tutti i certificati medici versati in atti in tale fase.
Nel merito, il perito d'ufficio ha rilevato che, nonostante la principale patologia da cui il è affetto Pt_1 riguarda l'apparato osteoarticolare con maggiore aggressività a livello del rachide lombare, i passaggi posturali e la deambulazione sono comunque autonomi, essendo sufficiente un appoggio di sicurezza a un Per_ bastone canadese e, con riguardo alla patologia oculare, il dott. , ha dichiarato che il visus naturale del ricorrente, misurato, risultava pari a 7/10 in OD e 1/12, pur dando atto che lo stesso “verosimilmente miope, è stato operato di cataratta in entrambi gli occhi. Dalla documentazione sanitaria in atti risulta che egli era affetto da maculopatia già nel 1986. Da 2-3 anni ha cominciato ad accusare dismorfopsie in OS ed ha quindi ricevuto diagnosi di maculopatia secca in OS>OD”.
Orbene, gli esiti dell'esame obiettivi del ctu appena individuati non hanno ricevuto specifiche contestazioni, né d'altronde il ricorrente procede ad agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di specifiche certificazioni mediche, indicando la contraddittorietà delle stesse rispetto agli esiti dell'esame obiettivo del ctu. Per cui, le censure avanzate in relazione alla sottostima da parte del ctu delle gravi difficoltà deambulatorie del non sono fondate in quanto inammissibilmente sganciate dalla consulenza tecnica Pt_1 svolta.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
per cui, siccome infondato, va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 14/05/2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara