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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3274/2022
Verbale di udienza del 20/05/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Tiziana Barzaghi che si riporta al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese al difensore antistatario.
Impugna le avverse difese per le ragioni esposte in atti
E' presente per parte resistente l'avv. Tiziana Vitagliano che si riporta alla CP_1 memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per è presente l'avv. Luciana Zeccardo che si riporta alle difese di cui alla CP_2 memoria difensiva e insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Avellino, 20/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
20/05/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3274/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l. r. Parte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carmela Romano e
Stefano Russo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Piave n. 7 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luciana
Zeccardo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_2
RESISTENTE
e CONTRO
C.F. indicato: Controparte_4
con sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, per procura generale alle liti a rogito notar in Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), e con Persona_1 lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata: t); Email_3
RESISTENTE
2 NONCHE' CONTRO
Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.10.2022, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.0127650220001562000, notificatale l'11.10.2022, avente ad oggetto contributi anni
2016/2017 per € 29.257,00.
A sostegno della domanda deduceva: 1) la inesistenza della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto eseguita da a mezzo di un indirizzo di posta CP_2 elettronica certificata ( t) non Email_4 iscritto nei pubblici registri (IPA, REGINDE e INIPEC)., 2) ola omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione estintiva quinquennale dei crediti.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare l'inesistenza del preavviso di fermo amministrativo in quanto notificata da un indirizzo pec non certificato, come risulta dalla documentazione in atti;
B) sempre in via preliminare revocare o comunque sospendere la provvisoria esecuzione del ruolo sussistendo gravi motivi, e comunque in quanto emesso in violazione degli artt. 21 e 24, D. Lgs n. 46/99 ed in forza della normativa richiamata e non nel presente atto, ma comunque applicabile al caso di specie;
C) accertare che gli avvisi di addebito richiamati nel presente atto, non sono mai stati notificati alla ricorrente e quindi dichiarare gli stessi nulli e/o annullarli;
D) accertare e dichiarare che
l' non ha mai notificato, come previsto Controparte_6 dalla legge alcun avviso di mora”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_7
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle
[...] eccezioni riferite al merito della pretesa creditoria ed alla mancata notifica degli avvisi di addebito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso evidenziando la validità della notificazione dell'atto impugnato e la sussistenza di idonei atti interruttivi (notifiche delle intimazioni di pagamento e di altre comunicazioni preventive di ipoteche), nonché la sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 in ragione della emergenza da Covid 19.
Si costituiva altresì tempestivamente, a seguito di rinnovazione della notificazione,
3 l' il quale eccepiva, in rito, l'inammissibilità della opposizione per essere stata CP_1 proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande e doglianze concernenti l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano stati debitamente notificati al debitore a mezzo raccomandate A.R. postali spedite all'indirizzo del debitore che figurava indicato nel ricorso introduttivo di lite e regolarmente ricevute ed esitate, nonché a mezzo di messaggi di posta elettronica certificata inviati al domicilio digitale P.E.C. del debitore (" ") estratto dai pubblici registri e regolarmente consegnati C.F._1
e ricevuti.
Non si costituiva la sebbene regolarmente convenuta in giudizio. CP_5
All'esito della istruttoria documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale non si è Controparte_5 costituita sebbene regolarmente citata.
Ancora va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto non è Controparte_5 emerso (e, invero nemmeno allegato) che i crediti portati negli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientrino in quelli oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione;
anzi, per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente, è emerso che il preteso debito contributivo in oggetto risale agli anni 2016-
2019, ossia ad un periodo successivo a quello individuato dall'art. 13 della L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di CP_1 cartolarizzazione, disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”.
Sempre in via preliminare, va osservato che sussiste la legittimazione dell' come, CP_1 nella specie, anche quella dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, giacché il primo è
l'Ente impositore titolare del credito e il secondo è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato.
4. Ciò premesso il ricorso proposto da Parte_1
è infondato e, pertanto, va rigettato.
Vale ricordare (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
4 L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta “recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata
(art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
5 L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720; Cass.
Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle
Sezioni Unite della Corte nell' arresto del 22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non deve essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso poiché non applicabile il termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c..
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore di eseguire la preannunciata iscrizione ipotecaria.
Invero, l'istante, contestando la esistenza/validità della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ha promosso un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore di procedere alla detta iscrizione.
Inoltre l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione degli avvisi fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Infine, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dalla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
5. La prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
Va evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella
6 può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
7 Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_3
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non
8 dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della
Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere la comunicazione in discorso nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
6. Ciò posto e venendo all'ulteriore doglianza (omessa notificazione degli atti presupposti), si osserva che il preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato è stato emesso in relazione ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito:
a) Avviso di addebito n. 31220160001226674000, presumibilmente notificato il
19.10.2016;
b) Avviso di addebito n. 312201600002434664, presumibilmente notificato il
14.12.2016;
c) Avviso di addebito n. 3122018000000652200, presumibilmente notificato il
29.1.2018;
d) Avviso di addebito n. 31220180001339452000, presumibilmente notificato
26.9.2018;
e) Avviso di addebito n. 3122019000150550000, presumibilmente notificato
4.5.2019;
f) Avviso di addebito n. 31220190000268622000, presumibilmente notificato
24.6.2019;
g) Avviso di addebito n. 31220190001542217000, presumibilmente notificato il
23.11.2019.
Parte ricorrente ha dedotto la omessa notificazione degli avvisi di addebito ad esso sottesi: se tale assunto fosse vero l'impugnativa del preavviso consentirebbe alla parte una tutela recuperatoria, ossia di poter formulare per la prima volta in questa sede tutte
9 le doglianze enucleabili avverso gli avvisi di addebito -ivi compresa la estinzione del debito contributivo per fatto antecedente (nella specie prescrizione) alla formazione del titolo esecutivo- che in difetto di notifica non ha avuto modo di far valere. Ne discende che il vaglio sulla esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito è preliminare.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta provato che: CP_1
a) l'avviso di addebito n. 3122016000122674000, recante codice a barre
65037026938-2 è stato notificato mediante lettera racc. a/r in data 18.10.2016, mediante consegna presso la sede legale della società a mani di delegato;
b) l'avviso n. 31220160002434664000, è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo SACSRL1@PEC.IT, in data 14.12.2016;
c) l'avviso di addebito n. 31220180000006522000 è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo SACSRL1@PEC.IT, in data 29.1.2018;
d) l'avviso di addebito n. 31220180001339452000 è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo SACSRL1@PEC.IT, in data 26.9.2018;
e) l'avviso di addebito n. 3120190000150550000 è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo SACSRL1@PEC.IT, in data 04.05.2019.
f) l'avviso di addebito n. 31220190000268622000 è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo SACSRL1@PEC.IT, in data 24.6.2019;
g) l'avviso di addebito n. 31220190001542217000 è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo SACSRL1@PEC.IT, in data 23.11.2019 (cfr. la visura camerale della società opponente nonché gli avvisi di addebito debitamente notificati in produzione . CP_1
Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato dall'Istituto, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24 co. 5 D.P.R. 46/1999.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
7. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, deve rilevarsi, come già sopra detto, che l'introduzione dell'opposizione non
è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , quale ente deputato alla riscossione Controparte_3 nell'interesse dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione preannunciata, in CP_1
10 ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. CP_4
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con
11 la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata.
Ritenendosi perfezionata la notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nel preavviso d'iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale potrebbe essere fondata solo per i crediti portati negli avvisi di addebito n. 31220160001226674000 e n. 312201600002434664, notificati rispettivamente il 19.10.2016 e 14.12.2016, atteso che all'atto della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (11/10/2022), costituente un valido atto interruttivo, sicuramente non era trascorso tale termine per tutti gli altri avvisi.
Ebbene al riguardo, va rilevato che dall'esame della documentazione in atti è emerso che la società ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata e che l'Agente della Riscossione ha notificato via pec il 26/2/2019 alla debitrice intimazione di pagamento n. N.01220199000736554/000, riferita, tra gli altri, proprio agli avvisi di addebito sopra indicati (vedasi all. 6 e 7 in produzione ), con la conseguenza che CP_2 trattandosi di atti idonei ai fini interruttivi, nessuna prescrizione è maturata.
8. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' e dell' ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_3 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_5
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna in persona del l.r.p.t., alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore dei resistenti e , CP_1 Controparte_3 spese queste che vengono liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.865,00 per
12 compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali;
Così deciso in Avellino, il 20.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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