Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 24 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 28/2024 RG Lavoro vertente
TRA
c.f. Parte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/a, presso l'Avv. Silvano Imbriaci (c.f. - Fax 055/4975531) e C.F._1
l'Avv. Erminio Capasso (C.F. ),) che lo rappresentano e C.F._2 difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 23/01/2023, Repertorio n.37590 - Raccolta n.7131, Not. in Persona_1
Fiumicino. I difensori dell'Istituto indicano di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: E
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APPELLANTE
E
(cf. ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3349/2023 pubblicata il 20.07.2023 il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD in accoglimento totale del ricorso della lavoratrice, insegnante di sostegno presso la “Scuola Don Bosco s.r.l.” di Sant'Antimo (NA)
1
quanto alle spese, condannò l' al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente, che liquidò in Pt_1 complessivi euro 2.291,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Il giudice di prime cure, dato atto della natura dell'indennità NASPI quale indennità mensile di disoccupazione istituita dall'art. 1 del D. Lvo n. 22/15 (sostitutiva di ASpI e MiniASpI) spettante ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l'occupazione a decorrere dal 1° maggio 2015; preso atto della regolarità formale e sostanziale della domanda presentata in via telematica dalla ricorrente il 04.07.2019 e, segnatamente, dell'effettivo svolgimento di 30 giornate lavorative nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione come risultante dall'estratto contributivo da questa prodotto in giudizio, decise come da sentenza gravata.
Con atto di appello tempestivamente depositato il 04.01.2024 l' , con un unico Pt_1 motivo, ha eccepito l'erroneità della motivazione evidenziando che, l'estratto contributivo, valorizzato dal primo giudice quale prova dell'effettività dello svolgimento di 30 giornate lavorative che la ricorrente avrebbe svolto nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione involontaria (dal 1.7.2018 al 30.6.2019) e, quindi, quale documento facente fede della ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità istata, in realtà indica il numero di settimane accreditate a fini pensionistici, e dunque attesta il dato contributivo non già la quantità del numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ricondotto dunque ad una corretta lettura il significato dell'estratto contributivo, l'appellante asserisce l'inidoneità di quel documento a dimostrare il numero di giornate di lavoro effettivo ai fini del rilascio della NASPI a favore di quello correttamente prelevato in automatico dalla procedura DSWEB, secondo quanto denunciato nei modelli UNIEMENS dal datore di lavoro come giornate di lavoro, prodotto in I grado, dal quale risulta invece che le giornate di effettivo lavoro svolte dalla presenti nell'arco temporale sopra indicato sono 20 e non 30. E CP_1 tanto esclude che la ricorrente abbia il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione erroneamente riconosciutole dal giudice di prime cure.
Ha concluso quindi chiedendo riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, rigettare il ricorso con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese anche per il primo grado, come per legge.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, dopo un rinvio per il deposito dell'atto di appello già notificato, nulla avendo prodotto l' , all'esito dell'udienza Pt_1 odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è improcedibile.
2 La nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
“Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n. 29870 del 2008, n. 1721 del 2009, n. 11600 del 2010, n. 9597 del 2011).
5.1. Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n. 20613 del 2013; v. pure Cass. n. 19191 del 2016). ……….Nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione C. Cass. Sez. L , Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018 - Rv. 648999 - 01).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla prima udienza, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., ha depositato le note di trattazione scritta, omettendo di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre ulteriori note, non ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato, né ha addotto alcuna giustificazione al fine di avanzare una richiesta di rimessione in termini.
Non risultando neppure costituito l'appellato e difettando ogni giustificazione per tale omissione, essendo già stato concesso un rinvio con invito alla parte di provvedere all'adempimento, risulta preclusa la possibilità di concedere un termine ex art. 291 c.p.c. peraltro neppure sollecitato dall'appellante che ha omesso di depositare note scritte sul punto, dopo l'ordinanza di questa Corte del 14.04.2025.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite. 3 Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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