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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16035/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITIALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Ghelardini Presidente
Dott.ssa Patrizia Pompei Giudice relatore
Dott.ssa Linda Pattonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 16035/2019 R.G promossa da:
in persona del procuratore (c.f. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pabis Ticci, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23
in persona del procuratore (c.f. Parte_3 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pabis Ticci, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23
in persona del procuratore (c.f. Parte_2 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pabis Ticci, ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23
- attori -
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ) in persona del Liquidatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo de Fabritiis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20
- convenuta –
Conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 29.5.2023:
Per gli attori:
Come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia,
(A) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2479 ter c.c., 2490 c.c. e 2492, comma 3 c.c., che la delibera 20.7.2019 (iscritta al registro Imprese in data 23.7.2019) di approvazione (i) del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, (ii) del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e
(iii) del bilancio finale di liquidazione della società è stata Controparte_2 assunta in difetto di regolare convocazione e in violazione dell'art. 2479 bis c.c. e dell'art. 19 dello
Statuto e, comunque, in violazione delle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, i principi di chiarezza, veridicità, correttezza e prudenza e, comunque, degli artt. 2423, 2423 bis, 2426 per non aver inserito crediti nella misura di € 1.072.506 o in altra misura che sarà determinata dal
Tribunale e, comunque, aver contabilizzato costi inesistenti e non aver appostato adeguati fondi rischi;
e, per l'effetto, (B) dichiarare nulla e/o annullare detta delibera assembleare, nonché i tre bilanci impugnati, determinando la misura effettiva dell'attivo patrimoniale della società.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, si insiste nelle istanze istruttorie formulate nella memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.”.
Per la società convenuta:
“L'Avv. De Fabritiis da atto che il 12 giugno 2023 si svolgerà l'assemblea con ordine del giorno della revoca dei bilanci impugnati e che alla luce dei chiarimenti oggi forniti dal CTU, modificando le
pagina 2 di 7 conclusioni rassegnate dal precedente difensore, dichiara di aderire alla domanda svolta da parte attrice a tal fine presta consenso affinché siano acquisti al fascicolo d'ufficio i documenti allegati alla nota di precisazione delle conclusioni di parte attrice del 10.5.2023”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, le società (d'ora in poi, per brevità, Parte_1
, (d'ora in poi, per brevità, ), quali socie della Parte_1 Parte_4 Parte_4 società (d'ora in poi, per brevità, e , Controparte_1 CP_1 Parte_2
beneficial owner delle società e , convenivano in giudizio la società Pt_1 Pt_3 Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, , chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'annullamento
[...] CP_1 della delibera di quest'ultima società in data 20 luglio 2019, con la quale l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio 2017, quello dell'anno 2018, nonché il bilancio finale di liquidazione della società medesima.
Gli attori deducevano l'esistenza di vizi sia formali che sostanziali della delibera, lamentando, quanto ai primi, l'irregolarità della convocazione dell'assemblea di approvazione dei bilanci, e l'omesso deposito e comunicazione dei progetti dei bilanci stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2478 bis, I comma c.c., e 2429 c.c..
Quanto ai vizi sostanziali, evidenziavano il sistematico inserimento in bilancio di costi sproporzionati e non riconducibili all'attività della società, che, sostanzialmente, era circoscritta alla gestione dell'affitto di ramo di azienda di un unico immobile, sito nel centro commerciale The Mall di Reggello, nonché
l'inserimento di costi fittizi e compensi abnormi e non autorizzati, in favore dell'ex liquidatore
, per complessivi € 102.170,21, di cui € 87.574,85 autoliquidati per compensi per Persona_1
l'attività di liquidatore, portati da una fattura emessa dopo solo un mese dalla nomina, ed € 14.595,36 per un'asserita consulenza sulla messa in liquidazione e cancellazione della società.
Contestavano, pertanto, l'attendibilità dei bilanci, e la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, di cui all'art. 2943 c.c.
Si costituiva in giudizio la società convenuta in data 30.4.2020, eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità delle domande, per essere competente l'arbitro unico previsto dall'art. 33 dello
Statuto della società e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
Evidenziava, al riguardo, in primo luogo la strumentalità dell'azione intrapresa dagli attori, strutturata essenzialmente come un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, aggiungendo che la pagina 3 di 7 parte attrice aveva già in precedenza promosso, con ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c., l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore , ex art. 2476, co. III, cod. civ., per i Controparte_3 medesimi fatti dedotti in citazione, successivamente abbandonandola prima che si celebrasse l'udienza di discussione.
Aggiungeva che tutte le spese ex adverso contestate erano state puntualmente rappresentate nei bilanci degli esercizi 2015 e 2016, come evincibile dal dato riportato a conto economico, e che, a fronte di ciò, nulla mai gli attori avevano eccepito in sede assembleare.
Concludeva, pertanto, affinché, in via preliminare e pregiudiziale, fossero dichiarate inammissibili e/o comunque improcedibili le domande ex adverso proposte, stante la competenza arbitrale, ed, in subordine e nel merito, affinché dette domande fossero respinte.
In corso di causa, in data 18.5.2023, si costituiva il nuovo difensore della società convenuta, deducendo che con delibera del 4.5.2023 era stato nominato un nuovo liquidatore della società convenuta.
La causa, istruita con CTU tecnico-contabile, all'udienza del 29 maggio 2023 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Veniva quindi fissata, su richiesta di parte attrice ex art. 275, II comma c.p.c., l'udienza del 15.4.2025 per la discussione della causa davanti al Collegio, all'esito della quale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Osserva il Tribunale, in primo luogo, che all'udienza del 15.4.2025, il legale degli attori ha chiesto che il collegio valutasse la necessità di integrare il contraddittorio con il liquidatore della società in proprio, indicando lo stesso nell'avvocato . Persona_1
A prescindere, tuttavia, dalla circostanza che risulta, come già detto, che in data 18.5.2023 si è costituito nella causa il nuovo difensore della società convenuta, avv. Jacopo De Fabritiis, dando atto che in data 4 maggio 2023, con atto pubblicato nel registro imprese il successivo 9 maggio, è stato nominato nuovo liquidatore della società il Dott. non essendo più nemmeno, dunque, Persona_2
l'avv. liquidatore della società, deve comunque osservarsi che legittimata passiva rispetto Persona_1 all'impugnativa delle delibere assembleari è la società, in persona del liquidatore quale legale rappresentante, e non, invece, il liquidatore in proprio, onde la domanda di integrazione del contraddittorio non può trovare accoglimento.
Nemmeno, poi, può trovare accoglimento l'istanza del difensore di parte attrice di autorizzazione alla produzione dei documenti indicati nel verbale dell'udienza del 15.4.2025, attesa l'irrilevanza di tale produzione ai fini di causa.
pagina 4 di 7 Come infatti si verrà più ampiamente ad argomentare in seguito, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti, ed, in relazione a detta pronuncia, non risulta evidenziata in alcun modo la rilevanza della documentazione in questione, nemmeno per quanto riguarda le spese di lite, posto che le stesse, come pure si dirà più ampiamente in prosieguo, vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'adesione della convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla domanda dell'attrice, ed, in ultima analisi, della dichiarazione contenuta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. della società convenuta, dell'avvenuta revoca delle delibere impugnate in questo giudizio da parte del nuovo liquidatore di parte convenuta.
Ciò detto in ordine alle richieste formulate dalle parti attrici all'udienza del 15.4.2025, va ulteriormente osservato che anche l'eccezione d'incompetenza arbitrale formulata da parte convenuta, che deve comunque ritenersi infondata, non essendo compromettibili in arbitri le controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili (sul punto, Trib. Firenze, sentenza 14.1.2019, Trib. Milano, sentenza
17.3.2022), è comunque da ritenersi superata in relazione alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, va osservato che, all'udienza del 29.5.2023, il nuovo legale della società convenuta, modificando le conclusioni rassegnate dal precedente difensore, ha dichiarato di aderire alla domanda svolta da parte attrice, ed, a tal fine, ha prestato consenso all'acquisizione al fascicolo d'ufficio dei documenti allegati alla nota di precisazione delle conclusioni di parte attrice del 10.5.2023, tra i quali la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1134/2023, con la quale è stata disposta la revoca del liquidatore della società, Avv. Carlo Castellaneta.
Al riguardo va osservato che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21757 del 29/07/2021) “… La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.”
Avendo, come detto, il nuovo difensore della società convenuta, all'udienza del 29.5.2023, espressamente dichiarato di aderire alla domanda svolta da parte attrice, e dovendo, dunque, ritenersi che le parti abbiano, in sostanza, concluso concordemente in relazione alla domanda formulata dall'attrice, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, e provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. sul punto, ex multis, oltre alla già richiamata pronuncia n. 21757 del 29/07/2021, Cass. ordinanza n. 30251 del
31/10/2023 : “… La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
pagina 5 di 7 carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
In altri termini, l'adesione della società convenuta alla domanda attorea elimina il conflitto tra le parti in ordine ai fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, sottraendoli al thema decidendum, cosicché al giudice non resta che pretendere atto della sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti attrici alla prosecuzione del giudizio, e procedere alla liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Poiché l'adesione alla domanda comporta sostanziale riconoscimento della sua fondatezza in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la società convenuta dev'essere condannata alla refusione delle spese di lite alle controparti, alle quali ha dato causa con la sua iniziale resistenza.
D'altro canto, va ulteriormente osservato che, nel caso in esame, risulta che l'assemblea della società convenuta, con delibera del 3.7.2023 (documento n. 62 del fascicolo di parte attrice), all'unanimità, ha revocato la delibera oggetto d'impugnativa.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte che, seppure pronunciata con riferimento a fattispecie relativa ad impugnativa di delibera condominiale, richiama analogicamente il disposto dell'art. 2377 c.c., statuendo che : “… in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali” rimanendo regolata la pronuncia finale sulle spese “.. sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. n. 10847 dell'.8.6.2020).
Anche sotto tale profilo deve, pertanto, ritenersi che le spese di lite debbano gravare sulla società convenuta, stante il disposto dell'art. 2377 c.c.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della società convenuta alla refusione, a favore degli attori, delle spese di lite, liquidate, come da dispositivo, con applicazione del parametro medio, tenuto conto dello scaglione indeterminabile della lite e della complessità media della causa.
pagina 6 di 7 Deve, altresì, pronunciarsi condanna della società convenuta alla refusione, a favore delle parti attrici, delle spese di CTU come già liquidate in giudizio, nonché delle spese di CTP, liquidate in via equitativa in € 2.000,00 complessive, in assenza della produzione, da parte degli attori, di nota spese dettagliata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) Condanna la parte convenuta alla refusione, a favore delle parti attrici, delle spese di lite, liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre 15% spese generali, rimborso CUF, IVA e CAP come per legge, nonché delle spese di CTU come già liquidate in giudizio e delle spese di CTP, liquidate in € 2.000,00 complessive.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente Dott. Alessandro Ghelardini Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITIALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Ghelardini Presidente
Dott.ssa Patrizia Pompei Giudice relatore
Dott.ssa Linda Pattonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 16035/2019 R.G promossa da:
in persona del procuratore (c.f. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pabis Ticci, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23
in persona del procuratore (c.f. Parte_3 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pabis Ticci, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23
in persona del procuratore (c.f. Parte_2 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pabis Ticci, ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23
- attori -
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ) in persona del Liquidatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo de Fabritiis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20
- convenuta –
Conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 29.5.2023:
Per gli attori:
Come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni più opportuna pronuncia,
(A) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2479 ter c.c., 2490 c.c. e 2492, comma 3 c.c., che la delibera 20.7.2019 (iscritta al registro Imprese in data 23.7.2019) di approvazione (i) del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, (ii) del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e
(iii) del bilancio finale di liquidazione della società è stata Controparte_2 assunta in difetto di regolare convocazione e in violazione dell'art. 2479 bis c.c. e dell'art. 19 dello
Statuto e, comunque, in violazione delle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, i principi di chiarezza, veridicità, correttezza e prudenza e, comunque, degli artt. 2423, 2423 bis, 2426 per non aver inserito crediti nella misura di € 1.072.506 o in altra misura che sarà determinata dal
Tribunale e, comunque, aver contabilizzato costi inesistenti e non aver appostato adeguati fondi rischi;
e, per l'effetto, (B) dichiarare nulla e/o annullare detta delibera assembleare, nonché i tre bilanci impugnati, determinando la misura effettiva dell'attivo patrimoniale della società.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, si insiste nelle istanze istruttorie formulate nella memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.”.
Per la società convenuta:
“L'Avv. De Fabritiis da atto che il 12 giugno 2023 si svolgerà l'assemblea con ordine del giorno della revoca dei bilanci impugnati e che alla luce dei chiarimenti oggi forniti dal CTU, modificando le
pagina 2 di 7 conclusioni rassegnate dal precedente difensore, dichiara di aderire alla domanda svolta da parte attrice a tal fine presta consenso affinché siano acquisti al fascicolo d'ufficio i documenti allegati alla nota di precisazione delle conclusioni di parte attrice del 10.5.2023”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, le società (d'ora in poi, per brevità, Parte_1
, (d'ora in poi, per brevità, ), quali socie della Parte_1 Parte_4 Parte_4 società (d'ora in poi, per brevità, e , Controparte_1 CP_1 Parte_2
beneficial owner delle società e , convenivano in giudizio la società Pt_1 Pt_3 Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, , chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'annullamento
[...] CP_1 della delibera di quest'ultima società in data 20 luglio 2019, con la quale l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio 2017, quello dell'anno 2018, nonché il bilancio finale di liquidazione della società medesima.
Gli attori deducevano l'esistenza di vizi sia formali che sostanziali della delibera, lamentando, quanto ai primi, l'irregolarità della convocazione dell'assemblea di approvazione dei bilanci, e l'omesso deposito e comunicazione dei progetti dei bilanci stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2478 bis, I comma c.c., e 2429 c.c..
Quanto ai vizi sostanziali, evidenziavano il sistematico inserimento in bilancio di costi sproporzionati e non riconducibili all'attività della società, che, sostanzialmente, era circoscritta alla gestione dell'affitto di ramo di azienda di un unico immobile, sito nel centro commerciale The Mall di Reggello, nonché
l'inserimento di costi fittizi e compensi abnormi e non autorizzati, in favore dell'ex liquidatore
, per complessivi € 102.170,21, di cui € 87.574,85 autoliquidati per compensi per Persona_1
l'attività di liquidatore, portati da una fattura emessa dopo solo un mese dalla nomina, ed € 14.595,36 per un'asserita consulenza sulla messa in liquidazione e cancellazione della società.
Contestavano, pertanto, l'attendibilità dei bilanci, e la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, di cui all'art. 2943 c.c.
Si costituiva in giudizio la società convenuta in data 30.4.2020, eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità delle domande, per essere competente l'arbitro unico previsto dall'art. 33 dello
Statuto della società e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
Evidenziava, al riguardo, in primo luogo la strumentalità dell'azione intrapresa dagli attori, strutturata essenzialmente come un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, aggiungendo che la pagina 3 di 7 parte attrice aveva già in precedenza promosso, con ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c., l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore , ex art. 2476, co. III, cod. civ., per i Controparte_3 medesimi fatti dedotti in citazione, successivamente abbandonandola prima che si celebrasse l'udienza di discussione.
Aggiungeva che tutte le spese ex adverso contestate erano state puntualmente rappresentate nei bilanci degli esercizi 2015 e 2016, come evincibile dal dato riportato a conto economico, e che, a fronte di ciò, nulla mai gli attori avevano eccepito in sede assembleare.
Concludeva, pertanto, affinché, in via preliminare e pregiudiziale, fossero dichiarate inammissibili e/o comunque improcedibili le domande ex adverso proposte, stante la competenza arbitrale, ed, in subordine e nel merito, affinché dette domande fossero respinte.
In corso di causa, in data 18.5.2023, si costituiva il nuovo difensore della società convenuta, deducendo che con delibera del 4.5.2023 era stato nominato un nuovo liquidatore della società convenuta.
La causa, istruita con CTU tecnico-contabile, all'udienza del 29 maggio 2023 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Veniva quindi fissata, su richiesta di parte attrice ex art. 275, II comma c.p.c., l'udienza del 15.4.2025 per la discussione della causa davanti al Collegio, all'esito della quale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Osserva il Tribunale, in primo luogo, che all'udienza del 15.4.2025, il legale degli attori ha chiesto che il collegio valutasse la necessità di integrare il contraddittorio con il liquidatore della società in proprio, indicando lo stesso nell'avvocato . Persona_1
A prescindere, tuttavia, dalla circostanza che risulta, come già detto, che in data 18.5.2023 si è costituito nella causa il nuovo difensore della società convenuta, avv. Jacopo De Fabritiis, dando atto che in data 4 maggio 2023, con atto pubblicato nel registro imprese il successivo 9 maggio, è stato nominato nuovo liquidatore della società il Dott. non essendo più nemmeno, dunque, Persona_2
l'avv. liquidatore della società, deve comunque osservarsi che legittimata passiva rispetto Persona_1 all'impugnativa delle delibere assembleari è la società, in persona del liquidatore quale legale rappresentante, e non, invece, il liquidatore in proprio, onde la domanda di integrazione del contraddittorio non può trovare accoglimento.
Nemmeno, poi, può trovare accoglimento l'istanza del difensore di parte attrice di autorizzazione alla produzione dei documenti indicati nel verbale dell'udienza del 15.4.2025, attesa l'irrilevanza di tale produzione ai fini di causa.
pagina 4 di 7 Come infatti si verrà più ampiamente ad argomentare in seguito, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti, ed, in relazione a detta pronuncia, non risulta evidenziata in alcun modo la rilevanza della documentazione in questione, nemmeno per quanto riguarda le spese di lite, posto che le stesse, come pure si dirà più ampiamente in prosieguo, vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'adesione della convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla domanda dell'attrice, ed, in ultima analisi, della dichiarazione contenuta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. della società convenuta, dell'avvenuta revoca delle delibere impugnate in questo giudizio da parte del nuovo liquidatore di parte convenuta.
Ciò detto in ordine alle richieste formulate dalle parti attrici all'udienza del 15.4.2025, va ulteriormente osservato che anche l'eccezione d'incompetenza arbitrale formulata da parte convenuta, che deve comunque ritenersi infondata, non essendo compromettibili in arbitri le controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili (sul punto, Trib. Firenze, sentenza 14.1.2019, Trib. Milano, sentenza
17.3.2022), è comunque da ritenersi superata in relazione alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, va osservato che, all'udienza del 29.5.2023, il nuovo legale della società convenuta, modificando le conclusioni rassegnate dal precedente difensore, ha dichiarato di aderire alla domanda svolta da parte attrice, ed, a tal fine, ha prestato consenso all'acquisizione al fascicolo d'ufficio dei documenti allegati alla nota di precisazione delle conclusioni di parte attrice del 10.5.2023, tra i quali la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1134/2023, con la quale è stata disposta la revoca del liquidatore della società, Avv. Carlo Castellaneta.
Al riguardo va osservato che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21757 del 29/07/2021) “… La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.”
Avendo, come detto, il nuovo difensore della società convenuta, all'udienza del 29.5.2023, espressamente dichiarato di aderire alla domanda svolta da parte attrice, e dovendo, dunque, ritenersi che le parti abbiano, in sostanza, concluso concordemente in relazione alla domanda formulata dall'attrice, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, e provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. sul punto, ex multis, oltre alla già richiamata pronuncia n. 21757 del 29/07/2021, Cass. ordinanza n. 30251 del
31/10/2023 : “… La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
pagina 5 di 7 carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
In altri termini, l'adesione della società convenuta alla domanda attorea elimina il conflitto tra le parti in ordine ai fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, sottraendoli al thema decidendum, cosicché al giudice non resta che pretendere atto della sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti attrici alla prosecuzione del giudizio, e procedere alla liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Poiché l'adesione alla domanda comporta sostanziale riconoscimento della sua fondatezza in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la società convenuta dev'essere condannata alla refusione delle spese di lite alle controparti, alle quali ha dato causa con la sua iniziale resistenza.
D'altro canto, va ulteriormente osservato che, nel caso in esame, risulta che l'assemblea della società convenuta, con delibera del 3.7.2023 (documento n. 62 del fascicolo di parte attrice), all'unanimità, ha revocato la delibera oggetto d'impugnativa.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte che, seppure pronunciata con riferimento a fattispecie relativa ad impugnativa di delibera condominiale, richiama analogicamente il disposto dell'art. 2377 c.c., statuendo che : “… in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali” rimanendo regolata la pronuncia finale sulle spese “.. sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. n. 10847 dell'.8.6.2020).
Anche sotto tale profilo deve, pertanto, ritenersi che le spese di lite debbano gravare sulla società convenuta, stante il disposto dell'art. 2377 c.c.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della società convenuta alla refusione, a favore degli attori, delle spese di lite, liquidate, come da dispositivo, con applicazione del parametro medio, tenuto conto dello scaglione indeterminabile della lite e della complessità media della causa.
pagina 6 di 7 Deve, altresì, pronunciarsi condanna della società convenuta alla refusione, a favore delle parti attrici, delle spese di CTU come già liquidate in giudizio, nonché delle spese di CTP, liquidate in via equitativa in € 2.000,00 complessive, in assenza della produzione, da parte degli attori, di nota spese dettagliata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) Condanna la parte convenuta alla refusione, a favore delle parti attrici, delle spese di lite, liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre 15% spese generali, rimborso CUF, IVA e CAP come per legge, nonché delle spese di CTU come già liquidate in giudizio e delle spese di CTP, liquidate in € 2.000,00 complessive.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente Dott. Alessandro Ghelardini Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
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