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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29762 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 16.1.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Parte_1
Amato n. 7, presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che la rappresentano e difendono, per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei
Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2024 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria e di avere in corso un rapporto a termine presso l'I.C. Parco di Vaio di Roma, lamentava di avere svolto sei supplenze fino al termine delle attività didattiche e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente. Così, concludeva chiedendo, previa disapplicazione del DPCM 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, la condanna del resistente all'attribuzione CP_1 della Carta elettronica con accredito della somma di € 500 per ciascun anno scolastico.
Il si costituiva tempestivamente ed eccepiva preliminarmente la parziale prescrizione del CP_1 credito e nel merito l'infondatezza della domanda. La causa, di natura documentale, era decisa all'esito di trattazione scritta il 16.1.2025.
1.Preliminarmente deve darsi atto della competenza territoriale del Tribunale adito e della sussistenza interesse ad agire della ricorrente in quanto divenuta di ruolo, nelle more, con contratto di assunzione a tempo indeterminato del 31.8.2024 presso la medesima sede di svolgimento dell'ultima supplenza, in Roma I.C. Parco di Veio, come emerge dalla documentazione in atti.
2.Nel merito è fondata la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente.
2.a. Questa la normativa che regolamenta la fattispecie. L'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa
1 di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
2.b Con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata
2 nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
2.c. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario e dunque non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e
64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court.
Pertanto, in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale. Ciò, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2
2.d. Da ultimo la Corte di cassazione con la sentenza del 27.10.2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
3 (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.e. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3. Da tutto quanto sopra esposto ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli a.s. 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 fino al termine delle attività scolastiche e quindi per un numero di giorni superiori a 180, valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
4. Il , costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione parziale del CP_1 diritto. L'eccezione è fondata nei limiti di seguito illustrati. Come chiarito da Cass. 29961/2023, alle cui condivisibili argomentazioni qui ci si riporta, il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta. Osserva la Corte: “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”. Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
4 Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). (omissis). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (il neretto è della scrivente). Non può esservi alcun dubbio sul fatto che la Suprema Corte nell'affermare che il dies a quo decorra “dal momento” in cui il diritto può essere fatto valere abbia avuto riguardo - conformemente all'art. 2935 c.c. e alla logica- al primo momento e non già all'ultimo momento e cioè avendo riguardo alla scadenza del contratto. L'art. 2935 c.c. recita infatti “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e dunque dal primo giorno di assunzione con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al DPCM e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. Appello Roma 967/2024). Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.11.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato. Nella specie la ricorrente con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto dal 24.9.2018 (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi fino al 24.9.2023, al momento della notifica della diffida (maggio 2024) e a maggior ragione del presente ricorso (gennaio 2025), il diritto era già prescritto.
Invece rispetto alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente – che avrebbe potuto esercitare il diritto dal 18.9.2019 (data di assunzione) – risulta avere notificato nel maggio del 2024 un idoneo atto di diffida (doc. 2), che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
5. Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L.
5 n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati – escluso quello per cui vi è prescrizione del diritto
- e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- condanna il ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna delle annualità indicate, CP_1 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 16.1.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29762 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 16.1.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Parte_1
Amato n. 7, presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che la rappresentano e difendono, per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei
Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2024 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria e di avere in corso un rapporto a termine presso l'I.C. Parco di Vaio di Roma, lamentava di avere svolto sei supplenze fino al termine delle attività didattiche e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente. Così, concludeva chiedendo, previa disapplicazione del DPCM 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, la condanna del resistente all'attribuzione CP_1 della Carta elettronica con accredito della somma di € 500 per ciascun anno scolastico.
Il si costituiva tempestivamente ed eccepiva preliminarmente la parziale prescrizione del CP_1 credito e nel merito l'infondatezza della domanda. La causa, di natura documentale, era decisa all'esito di trattazione scritta il 16.1.2025.
1.Preliminarmente deve darsi atto della competenza territoriale del Tribunale adito e della sussistenza interesse ad agire della ricorrente in quanto divenuta di ruolo, nelle more, con contratto di assunzione a tempo indeterminato del 31.8.2024 presso la medesima sede di svolgimento dell'ultima supplenza, in Roma I.C. Parco di Veio, come emerge dalla documentazione in atti.
2.Nel merito è fondata la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente.
2.a. Questa la normativa che regolamenta la fattispecie. L'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa
1 di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
2.b Con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata
2 nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
2.c. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario e dunque non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e
64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court.
Pertanto, in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale. Ciò, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2
2.d. Da ultimo la Corte di cassazione con la sentenza del 27.10.2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
3 (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.e. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3. Da tutto quanto sopra esposto ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli a.s. 2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 fino al termine delle attività scolastiche e quindi per un numero di giorni superiori a 180, valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
4. Il , costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione parziale del CP_1 diritto. L'eccezione è fondata nei limiti di seguito illustrati. Come chiarito da Cass. 29961/2023, alle cui condivisibili argomentazioni qui ci si riporta, il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta. Osserva la Corte: “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”. Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
4 Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). (omissis). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (il neretto è della scrivente). Non può esservi alcun dubbio sul fatto che la Suprema Corte nell'affermare che il dies a quo decorra “dal momento” in cui il diritto può essere fatto valere abbia avuto riguardo - conformemente all'art. 2935 c.c. e alla logica- al primo momento e non già all'ultimo momento e cioè avendo riguardo alla scadenza del contratto. L'art. 2935 c.c. recita infatti “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e dunque dal primo giorno di assunzione con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al DPCM e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. Appello Roma 967/2024). Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.11.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato. Nella specie la ricorrente con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto dal 24.9.2018 (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi fino al 24.9.2023, al momento della notifica della diffida (maggio 2024) e a maggior ragione del presente ricorso (gennaio 2025), il diritto era già prescritto.
Invece rispetto alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente – che avrebbe potuto esercitare il diritto dal 18.9.2019 (data di assunzione) – risulta avere notificato nel maggio del 2024 un idoneo atto di diffida (doc. 2), che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
5. Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L.
5 n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati – escluso quello per cui vi è prescrizione del diritto
- e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- condanna il ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna delle annualità indicate, CP_1 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 16.1.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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