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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. GIUSEPPE ONDEI presidente dott.ssa SERENA BACCOLINI consigliere dott. LORENZO ORSENIGO consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 1033/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RE, viale Aguggiari n. 13 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Fiori del foro di
RE (PEC che la rappresenta e difende come da Email_1
procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
OM BA (VA), alla Via G. Giusti n. 29, presso lo studio dell'Avv. Micol pagina 1 di 3 LL UI del foro di Busto Arsizio (PEC
che lo rappresenta e difende come da procura Email_2
in atti.
APPELLATO rilevato:
- che la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
RE n. 21/2024, pubblicata in data 15/1/2024, con la quale, da un lato, sono state rigettate tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti del Parte_1
convenuto (domande dirette a ottenere la condanna del convenuto alla CP_1
restituzione della somma di € 17.179,43), da un altro lato, sono state rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dal convenuto, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
- che, proponendo appello avverso la predetta sentenza, l'appellante ha Parte_1
insistito sulla domanda di condanna già svolta in primo grado;
- che, costituendosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello e, in via di appello incidentale, la condanna dell'appellante al risarcimento del danno già chiesto in primo grado;
- che, in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., fissata per il 5/11/2025, entrambe le parti hanno provveduto a depositare in telematico, in data 21/10/2025, una “dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti per intervenuta transazione”;
- che, in particolare, con tale atto, le parti in causa, dando atto di aver “raggiunto una transazione complessiva che travolge quanto oggetto del presente giudizio”, hanno comunicato che “la Sig.ra rinuncia all'appello promosso avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di RE n. 21/2024 depositata il 15 gennaio 2024 e notificata in data 08.03.2024 ed il Sig. all'appello incidentale promosso avverso Parte_2
pagina 2 di 3 la medesima sentenza” e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare “l'estinzione del presente giudizio con l'integrale compensazione delle spese e competenze di causa”; ritenuto:
- che, a fronte di tale dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che la declaratoria di estinzione dell'appello per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., ai sensi dell'art. 350 comma 6 c.p.c., deve essere pronunciata dal collegio e, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza (definendo una questione pregiudiziale attinente al processo);
- che, nel caso, in conformità alla concorde indicazione delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio d'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di RE n. 21/2024, pubblicata in data 15/1/2024;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. GIUSEPPE ONDEI presidente dott.ssa SERENA BACCOLINI consigliere dott. LORENZO ORSENIGO consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 1033/2024 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RE, viale Aguggiari n. 13 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Fiori del foro di
RE (PEC che la rappresenta e difende come da Email_1
procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
OM BA (VA), alla Via G. Giusti n. 29, presso lo studio dell'Avv. Micol pagina 1 di 3 LL UI del foro di Busto Arsizio (PEC
che lo rappresenta e difende come da procura Email_2
in atti.
APPELLATO rilevato:
- che la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
RE n. 21/2024, pubblicata in data 15/1/2024, con la quale, da un lato, sono state rigettate tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti del Parte_1
convenuto (domande dirette a ottenere la condanna del convenuto alla CP_1
restituzione della somma di € 17.179,43), da un altro lato, sono state rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dal convenuto, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
- che, proponendo appello avverso la predetta sentenza, l'appellante ha Parte_1
insistito sulla domanda di condanna già svolta in primo grado;
- che, costituendosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello e, in via di appello incidentale, la condanna dell'appellante al risarcimento del danno già chiesto in primo grado;
- che, in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., fissata per il 5/11/2025, entrambe le parti hanno provveduto a depositare in telematico, in data 21/10/2025, una “dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti per intervenuta transazione”;
- che, in particolare, con tale atto, le parti in causa, dando atto di aver “raggiunto una transazione complessiva che travolge quanto oggetto del presente giudizio”, hanno comunicato che “la Sig.ra rinuncia all'appello promosso avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di RE n. 21/2024 depositata il 15 gennaio 2024 e notificata in data 08.03.2024 ed il Sig. all'appello incidentale promosso avverso Parte_2
pagina 2 di 3 la medesima sentenza” e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare “l'estinzione del presente giudizio con l'integrale compensazione delle spese e competenze di causa”; ritenuto:
- che, a fronte di tale dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che la declaratoria di estinzione dell'appello per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., ai sensi dell'art. 350 comma 6 c.p.c., deve essere pronunciata dal collegio e, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza (definendo una questione pregiudiziale attinente al processo);
- che, nel caso, in conformità alla concorde indicazione delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio d'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di RE n. 21/2024, pubblicata in data 15/1/2024;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
pagina 3 di 3