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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 61269/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 19/3/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lucio Volumnio n. 35, rappresentata e difesa in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione dall'avv. SO FU, (C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata presso il studio sito in Napoli, G. Pergolesi n. 1
OPPONENTE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, Piazza della Balduina n. 59, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'Avv. Claudio De Fenu, (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Teulada n. 38/A
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo-fideiussione – opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n.
11369/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:
A) dichiarare la tempestività della presente opposizione;
B) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte in parte motiva, che il credito azionato dalla ricorrente non è dovuto, né è provato nell'an e nemmeno nel quantum debeatur;
C) per effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, revocare il decreto ingiuntivo n. 11369/2021
e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 Controparte_1
1 D) con vittoria delle spese del giudizio e con attribuzione diretta al sottoscritto difensore”
per l'opposta: “Voglia l'On Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione proposta dalla parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto voglia così provvedere:
In via pregiudiziale per tutti i motivi esposti nella parte in diritto accertare e dichiarare la totale inammissibilità della proposta opposizione per tardività nella proposizione in violazione dell'art 650 comma III c.p.c. in quanto l'opponente ha avuto contezza del D.I. con la notifica del primo atto esecutivo (atto di pignoramento) avvenuta in data 28.07.2022, Sempre in via pregiudiziale mantenere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 11369/2021, emesso in data 12.05.2021 dal Tribunale di Roma (G.I. Dott. Ebner – Nrg.
31444/2021) – divenuto esecutivo in data 26.07.2022 non essendo comunque nel merito l'opposizione fondata su prova scritta e non essere la causa di pronta soluzione in quanto necessitante di eventuale futura attività istruttoria, 1) Nel merito: per tutti i motivi esposti nella parte in diritto, rigettare integralmente l'opposizione proposta confermando integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 11369/2021, emesso in data 12.05.2021 dal Tribunale di Roma (G.I. Dott. Ebner – Nrg. 31444/2021)
2) In via subordinata per tutti i motivi esposti nella parte in diritto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea rideterminare gli importi in modo congruo ed a seguito di quanto emergerà in sede istruttoria. Il tutto, con vittoria di spese, competenze, oltre al rimborso delle spese generali al 15%”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/6/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 11369/2021,
N.R.G. 31444/2021, con cui ingiungeva ad il pagamento in favore della ricorrente Parte_2
della somma di 139.094,64, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite presso vari immobili di proprietà della resistente, di cui alle seguenti fatture:
fattura n. FPR 10/2020 del 23/7/2020 dell'importo totale di € 16.592,00, oltre agli interessi moratori per € 1.007,34;
fattura n. FPR 2/2021 del 2/2/2021 di € 61.000,00, oltre agli interessi moratori per € 1.109,70;
fattura n. FPR 4/2021 dell'8/2/2021 di € 5.400,00, oltre agli interessi moratori per € 91,13;
fattura n. FPR 5/2021 dell'8/2/2021 di € 53.000,00, oltre agli interessi moratori per € 894,47.
2. Con atto di citazione notificato il 6/10/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_2 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 11369/2021,
N.R.G. 31444/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/6/2021, eccependo l'inefficacia del provvedimento monitorio per la sua omessa notificazione all'ingiunta, deducendo che la persona che dalla relata di notificazione risultava aver Parte_3
2 ricevuto l'atto, non era convivente con né era addetta alla sua casa di Controparte_2
abitazione, presso la quale risultava eseguita la suddetta notificazione e che non le aveva consegnato l'atto asseritamente notificato.
L'opponente, a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, esponeva:
- che, con ordinanza del 25/2/2021 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.N.R. n.
4405/2018 ed al R.G. GIP n. 25566/2019, il GIP aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di con successiva ordinanza del 10/3/2021 era stato Parte_1
disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della Made Petrol Italia
s.r.l. ed il 23/10/2021 la misura cautelare della custodia in carcere a carico della era Pt_1
stata sostituita da quella degli arresti domiciliari, con divieto per la prevenuta di avere contatti
“neppure telefonici o telematici” con persone non autorizzate;
- che all'inizio di settembre 2022 era venuta a conoscenza aliunde dell'esistenza Parte_1
di atti giudiziari a suo carico, pertanto, in data 16/9/2022, l'avv. Pierpaolo Dell'Anno aveva proposto istanza al GIP di autorizzazione a favore della di interloquire con l'avv. Pt_2
SO FU per esercitare il diritto di difesa;
- che l'autorizzazione era stata concessa il 20/9/2022, al cui esito, constatata l'esistenza del decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione, il 21/9/2022 il difensore della aveva Pt_1
depositato istanza di visibilità e aveva recuperato i documenti necessari alla propria difesa.
Tanto premesso, l'opponente eccepiva l'inefficacia della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo pec in data 21/6/2021, nel periodo in cui la era sottoposta alla custodia Pt_2
cautelare in carcere.
Nel merito, contestava l'avversa pretesa creditoria, disconoscendo le fatture Parte_1
sottese al monitorio ed adducendo la mancanza di prova dell'avversa pretesa creditoria.
3. Con comparsa del 6/2/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'avversa opposizione tardiva, stante l'inutile decorso del termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione di cui all'art. 650, co. III c.p.c., deducendo che il 28/7/2022 era stato notificato alla atto di pignoramento immobiliare fondato sul decreto ingiuntivo opposto in questa Pt_1
sede. Nel merito, l'opposta ribadiva la propria pretesa creditoria, osservando che le fatture sottese al monitorio non erano mai state contestate dalla controparte in sede stragiudiziale.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle
3 conclusioni al 19/3/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 11369/2021, N.R.G. 31444/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/6/2021 è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che, secondo la corretta interpretazione nomofilattica
(Cass. civ. sez. un. n. 9938 del 12/5/2005), l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: a) quello di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, effettuata a soggetto diverso dal notificando, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato;
b) quello del comma
3, che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1. La tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine dell'opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno dell'opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza,
4 da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14572 del 22/6/2007).
Ebbene, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c..
Nella specie, deduce di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto in quanto la relativa notificazione è avvenuta a mezzo pec il 21/6/2021, quando ella era ristretta in carcere per effetto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale Ordinario di Roma il 25/2/2021, sostituita con la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 23/10/2021.
Orbene, non vi è prova, allo stato degli atti, che la per forza maggiore o caso fortuito Pt_1
non abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, non apparendo all'uopo sufficiente la produzione documentale dei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti.
Ad abundandiam, l'opposizione non è stata proposta entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione intrapresa dall'ingiungente nei confronti della Pt_1
In particolare, il 28/7/2022, in forza del decreto ingiuntivo n. 11369/2021 opposto in questa sede,
è stato notificato atto di pignoramento immobiliare presso la residenza dell'opponente sita in
Roma, Via Lucio Volumnio n. 35, luogo in cui quest'ultima era ristretta agli arresti domiciliari e la notificazione risulta perfezionata con ritiro del plico da parte di un dipendente della destinataria.
Ciononostante, la presente opposizione è stata notificata il 6/10/2022, oltre il termine previsto dall'art. 650 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 650 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato in data 6/10/2022 da avverso la Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n.
11369/2021, N.R.G. 31444/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/6/2021;
ON l'opponente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
5 Così deciso in Roma, li 10/6/2025.
6
Il Giudice
SO AR
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 61269/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 19/3/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lucio Volumnio n. 35, rappresentata e difesa in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione dall'avv. SO FU, (C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata presso il studio sito in Napoli, G. Pergolesi n. 1
OPPONENTE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, Piazza della Balduina n. 59, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'Avv. Claudio De Fenu, (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Teulada n. 38/A
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo-fideiussione – opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n.
11369/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:
A) dichiarare la tempestività della presente opposizione;
B) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte in parte motiva, che il credito azionato dalla ricorrente non è dovuto, né è provato nell'an e nemmeno nel quantum debeatur;
C) per effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, revocare il decreto ingiuntivo n. 11369/2021
e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 Controparte_1
1 D) con vittoria delle spese del giudizio e con attribuzione diretta al sottoscritto difensore”
per l'opposta: “Voglia l'On Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione proposta dalla parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto voglia così provvedere:
In via pregiudiziale per tutti i motivi esposti nella parte in diritto accertare e dichiarare la totale inammissibilità della proposta opposizione per tardività nella proposizione in violazione dell'art 650 comma III c.p.c. in quanto l'opponente ha avuto contezza del D.I. con la notifica del primo atto esecutivo (atto di pignoramento) avvenuta in data 28.07.2022, Sempre in via pregiudiziale mantenere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 11369/2021, emesso in data 12.05.2021 dal Tribunale di Roma (G.I. Dott. Ebner – Nrg.
31444/2021) – divenuto esecutivo in data 26.07.2022 non essendo comunque nel merito l'opposizione fondata su prova scritta e non essere la causa di pronta soluzione in quanto necessitante di eventuale futura attività istruttoria, 1) Nel merito: per tutti i motivi esposti nella parte in diritto, rigettare integralmente l'opposizione proposta confermando integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 11369/2021, emesso in data 12.05.2021 dal Tribunale di Roma (G.I. Dott. Ebner – Nrg. 31444/2021)
2) In via subordinata per tutti i motivi esposti nella parte in diritto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea rideterminare gli importi in modo congruo ed a seguito di quanto emergerà in sede istruttoria. Il tutto, con vittoria di spese, competenze, oltre al rimborso delle spese generali al 15%”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/6/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 11369/2021,
N.R.G. 31444/2021, con cui ingiungeva ad il pagamento in favore della ricorrente Parte_2
della somma di 139.094,64, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite presso vari immobili di proprietà della resistente, di cui alle seguenti fatture:
fattura n. FPR 10/2020 del 23/7/2020 dell'importo totale di € 16.592,00, oltre agli interessi moratori per € 1.007,34;
fattura n. FPR 2/2021 del 2/2/2021 di € 61.000,00, oltre agli interessi moratori per € 1.109,70;
fattura n. FPR 4/2021 dell'8/2/2021 di € 5.400,00, oltre agli interessi moratori per € 91,13;
fattura n. FPR 5/2021 dell'8/2/2021 di € 53.000,00, oltre agli interessi moratori per € 894,47.
2. Con atto di citazione notificato il 6/10/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_2 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 11369/2021,
N.R.G. 31444/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/6/2021, eccependo l'inefficacia del provvedimento monitorio per la sua omessa notificazione all'ingiunta, deducendo che la persona che dalla relata di notificazione risultava aver Parte_3
2 ricevuto l'atto, non era convivente con né era addetta alla sua casa di Controparte_2
abitazione, presso la quale risultava eseguita la suddetta notificazione e che non le aveva consegnato l'atto asseritamente notificato.
L'opponente, a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, esponeva:
- che, con ordinanza del 25/2/2021 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.N.R. n.
4405/2018 ed al R.G. GIP n. 25566/2019, il GIP aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di con successiva ordinanza del 10/3/2021 era stato Parte_1
disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della Made Petrol Italia
s.r.l. ed il 23/10/2021 la misura cautelare della custodia in carcere a carico della era Pt_1
stata sostituita da quella degli arresti domiciliari, con divieto per la prevenuta di avere contatti
“neppure telefonici o telematici” con persone non autorizzate;
- che all'inizio di settembre 2022 era venuta a conoscenza aliunde dell'esistenza Parte_1
di atti giudiziari a suo carico, pertanto, in data 16/9/2022, l'avv. Pierpaolo Dell'Anno aveva proposto istanza al GIP di autorizzazione a favore della di interloquire con l'avv. Pt_2
SO FU per esercitare il diritto di difesa;
- che l'autorizzazione era stata concessa il 20/9/2022, al cui esito, constatata l'esistenza del decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione, il 21/9/2022 il difensore della aveva Pt_1
depositato istanza di visibilità e aveva recuperato i documenti necessari alla propria difesa.
Tanto premesso, l'opponente eccepiva l'inefficacia della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo pec in data 21/6/2021, nel periodo in cui la era sottoposta alla custodia Pt_2
cautelare in carcere.
Nel merito, contestava l'avversa pretesa creditoria, disconoscendo le fatture Parte_1
sottese al monitorio ed adducendo la mancanza di prova dell'avversa pretesa creditoria.
3. Con comparsa del 6/2/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'avversa opposizione tardiva, stante l'inutile decorso del termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione di cui all'art. 650, co. III c.p.c., deducendo che il 28/7/2022 era stato notificato alla atto di pignoramento immobiliare fondato sul decreto ingiuntivo opposto in questa Pt_1
sede. Nel merito, l'opposta ribadiva la propria pretesa creditoria, osservando che le fatture sottese al monitorio non erano mai state contestate dalla controparte in sede stragiudiziale.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle
3 conclusioni al 19/3/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 11369/2021, N.R.G. 31444/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/6/2021 è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che, secondo la corretta interpretazione nomofilattica
(Cass. civ. sez. un. n. 9938 del 12/5/2005), l'art. 650 c.p.c. prevede per l'opposizione tardiva due termini: a) quello di cui al primo comma (desumibile dalla necessità della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1, con la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica del decreto, effettuata a soggetto diverso dal notificando, bensì dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato;
b) quello del comma
3, che è un termine di chiusura il quale non esclude l'operatività del termine del comma 1. La tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine dell'opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno dell'opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza,
4 da cui decorre l'onere della opposizione nei termini di cui all'art. 641, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14572 del 22/6/2007).
Ebbene, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c..
Nella specie, deduce di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto in quanto la relativa notificazione è avvenuta a mezzo pec il 21/6/2021, quando ella era ristretta in carcere per effetto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale Ordinario di Roma il 25/2/2021, sostituita con la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 23/10/2021.
Orbene, non vi è prova, allo stato degli atti, che la per forza maggiore o caso fortuito Pt_1
non abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, non apparendo all'uopo sufficiente la produzione documentale dei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti.
Ad abundandiam, l'opposizione non è stata proposta entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione intrapresa dall'ingiungente nei confronti della Pt_1
In particolare, il 28/7/2022, in forza del decreto ingiuntivo n. 11369/2021 opposto in questa sede,
è stato notificato atto di pignoramento immobiliare presso la residenza dell'opponente sita in
Roma, Via Lucio Volumnio n. 35, luogo in cui quest'ultima era ristretta agli arresti domiciliari e la notificazione risulta perfezionata con ritiro del plico da parte di un dipendente della destinataria.
Ciononostante, la presente opposizione è stata notificata il 6/10/2022, oltre il termine previsto dall'art. 650 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 650 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato in data 6/10/2022 da avverso la Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n.
11369/2021, N.R.G. 31444/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15/6/2021;
ON l'opponente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
5 Così deciso in Roma, li 10/6/2025.
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Il Giudice
SO AR