TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6580 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. ROMANO PINA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
a margine del ricorso, dall'avv. AMATO NUNZIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025 e , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 17/06/2006, che dall'unione coniugale erano nati i figli nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. Le parti, impegnandosi vicendevolmente, ad osservare l'obbligo di mutuo rispetto, fissano concordemente la residenza Per_ privilegiata dei minori e presso l'abitazione della madre. SI.ra , Per_1 Controparte_1
Per_ quale genitore collocataria dei figli minori e .
2. La casa coniugale, sita in Napoli, Per_1 alla Posillipo n. 20B, resterà nella disponibilità della madre, SI.ra , che l'abiterà con tutti CP_1
Per_ i mobili che la arredano unitamente ai figli e . Il IG. , dichiara di aver Per_1 Parte_1
completato il prelevamento di tutti i suoi effetti personali e di aver riconsegnato le chiavi di casa alla SI.ra , la quale ne accusa formale ricezione con la sottoscrizione del presente atto.
3. CP_1
Per_ Le parti concordano che i figli minori e saranno affidati in regime di affido Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, senza pernottamento infrasettimanale dei medesimo con il padre, così da non stravolgere l'attuale routine dei minori.
4. In ordine all'esercizio del diritto di visita, Per_ le Parti stabiliscono concordemente che il potrà tenere con sé i figli minori e due Pt_1 giorni a settimana, precisamente i giorni Lunedi e mercoledì dall'uscita da scuola e fino alle ore
21, riaccompagnando gli stessi presso l'abitazione della madre ed a settimane alterne il sabato e la domenica, con pernotto, anche nella casa coniugale, lasciata libera dalla madre in quella occasione. dalle ore 10.00 del sabato alle 20:00 della domenica.Durante le festività natalizie e pasquali si applicherà il criterio della alternanza, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 o il
1gennaio, il 26 dicembre o il o 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis. Anche per il compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza. In ordine alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli, con pernotto, una settimana nel mese di luglio ed una settimana del mese di AGOSTO nel periodo da lui indicato in base alle proprie eSIenze di lavoro, previo congruo preavviso alla SI.ra , precisamente entro il 31 maggio.
5. Nei CP_1 giorni e nei periodi in cui i figli sono con un genitore, l'altro genitore deve garantire ed assicurare i contatti telefonici.
6. I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di
Per_ permanenza dei minori e presso di loro, mentre devono consultarsi e decidere Per_1
congiuntamente in merito alle questioni SInificative relative ai figli minori.
7. Comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, le eSIenze dei figli e il tenore di vita dalla famiglia goduto in costanza di matrimonio, nonché tenuto debitamente conto della valenza
2 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore durante la vita coniugale, il
Per_ SI. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli e la Parte_1 Per_1
complessiva somma mensile di euro 700,00 (settecento//oo) oltre rivalutazione annuale automatica a mezzo indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra o a mezzo di altra modalità Controparte_1
concordata dalle Parti;
8. Le parti sono cointestatarie di un conto correte acceso presso la cassa di convenzione risparmio Banca D'Italia che andra' estinto entro giugno 2026; 9 Le spese straordinarie inerenti i figli saranno divise al 50% tra le Parti, in base alle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il ConSIlio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
9. le parti concordemente si impegnano con atto notarile che dovra' essere redatto depositato presso i competenti uffici entro il giugno 2025, a Per_ donare ai figli e , le quote di proprietà con riserva di usufrutto del SI. Per_1 Pt_1 spettanti sull'immobile sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 20B, (catastalmente 20/A, piano S2 z.c.
10 cat A/3, cl 4, vani 5,5) donato dai genitori del in favore del figlio in data 29.04.2015, Pt_1 con atto n. 1795/IT trascritto a Napoli l'08.05.2015 per atto AR , Rep. N. 93219, Persona_3
Per_ Racc. n.35501. 10) L'assegno unico corrisposto per i figli e sarà percepito nella Per_1
misura del 100% (cento percento) dalla SI.ra ; 11) Le utenze della casa familiare restano CP_1
a carico della SI.ra nella misura del 100% (cento percento) a far data dalla CP_1
sottoscrizione del presente accordo e provvederà ad effettuare le relative volture a suo nome;
12)
Per_ Le spese relative all'immobile abitato dalla SI. e dai minori e saranno CP_1 Per_1
interamente a carico della SI. e precisamente: oneri condominiali e Tari;
13) I coniugi CP_1
dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale del presente procedimento di separazione dei coniugi, di talchè gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18).14 La SI.ra rinuncia all'assegno di Controparte_1
mantenimento per sé stessa perché economicamente indipendente;
15. Le Parti reciprocamente e formalmente rinunciano, altresì, ad ogni pretesa e/o rivendicazione a qualsivoglia titolo derivante dalla loro unione coniugale. 16. I genitori si impegnano a favorire il diritto del minore a mantenere un rapporto SInificativo con i nonni materni e paterni, ratificando anche i patti genitoriali. 17 I genitori si impegnano a decidere congiuntamente le visite mediche specialistiche dei figli, se non contrassegnate da urgenza.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei
3 figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.55 ,parte II , S. A Sez. O , reg. Atti Matrimonio anno 2006) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4