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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 21.01.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3148 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. , nato a [...], il [...] e ivi residente in Parte_1
via Genova n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv. Claudia ATZERI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo dovuto CP_2
per le denunciate malattie nella misura corrispondente al danno biologico che
risulterà in corso di causa e quello complessivo con il danno per le altre
patologie indennizzate e accertande, con la decorrenza di legge o quell'altra che
risulterà in corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Affinché il Giudice adito, qualora controparte accetti l'offerta così come
formulata (riconoscimento del danno biologico per lesioni alle spalle e STC nella
misura dell'8% - 4%+4% - complessiva con la preesistenza 21%), voglia
dichiarare cessata la materia del contendere con spese secondo giustizia”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato come coibentatore e ponteggista dal 1979 al luglio 2022
(attualmente in congedo straordinario) in cantieri industriali, petroliferi e centrali elettriche presso RO, Portoscuso, Porto Torres e altri cantieri in Italia alle dipendenze di diverse aziende;
− di essere stato esposto per 3/4 ore al giorno alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dagli strumenti di lavoro utilizzati, quali mola smeriglio e trapano, oltre agli strumenti manuali come martello, piccone, forbici necessari alla rimozione delle coibentazioni usurate, quali corde, cartoni e cuscini;
− di avere, anche per la posa in opera delle nuove coibentazioni, sui tubi e serbatoi ad alta temperatura, utilizzato per 2/3 ore al giorno forbici e seghetti per il taglio a misura del materiale coibentante e, per la scoibentazione dell'eternit posto a copertura di compressori e pompe, il trapano, il martello e la mola smeriglio;
− che l'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi gli aveva imposto movimenti ripetuti degli arti superiori e delle braccia, oltre all'uso di trapani e martelli per il fissaggio dei diversi componenti;
− di avere contratto lesioni alle spalle e una STC professionale per le quali rispettivamente in data 11.02.2019, 17.11.2021 e 06.04.2023 aveva presentato all' resistente la domanda di indennizzo;
CP_3
pagina 3 − che domande e opposizioni non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio offrendo al ricorrente la costituzione di CP_3
una rendita per danno biologico per lesioni alle spalle 4% e STC 4% nella misura dell'8% da conglobarsi con la preesistenza per un complessivo 21%.
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Nelle note per l'udienza del 23.01.2024 il ricorrente ha dichiarato di non intendere accettare la quantificazione del danno biologico offerta dall' . CP_2
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 04.12.2024, ha ritenuto che
“segnalato in Atti indennizzo del 10% per patologia lombare e del 5% per
epicondilite bilaterale, con rendita complessiva nella misura del 14%
(quattordicipercento). [...] presenta segni riferibili a malattia Parte_1
professionale per quanto riguarda le varie richieste relative ad indennizzo per
tendinopatia delle spalle e sindrome del tunnel carpale bilaterale nella misura
complessiva dell'11% (undicipercento) fino al 16/10/19, del 15%
(quindicipercento) dal 16/10/19 fino al 17/11/21, del 19% (diciannovepercento)
dal 17/11/21 fino al 01/4/22, del 22% (ventiduepercento) dal 01/4/22 fino al
05/4/23. Dalla domanda di indennizzo per sindrome del tunnel carpale bilaterale
pagina 4 (05/4/23) e fino ad oggi il danno biologico complessivo è pari al 25%
(venticinquepercento)”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo dell'11% dalla data della domanda amministrativa del 06.02.2019, del 15% dalla data della domanda amministrativa del 16.10.2019, del 19% dalla data della domanda amministrativa del 17.11.2021, del 22% dalla data della domanda amministrativa del 01.04.2022
e del 25% dalla data della domanda amministrativa del 05.04.2023.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del dell'11% dalla data della domanda amministrativa del 06.02.2019, del 15% dalla data della domanda amministrativa del 16.10.2019, del 19% dalla data della domanda amministrativa del 17.11.2021, del 22% dalla data della domanda amministrativa del 01.04.2022 e del 25% dalla data della domanda amministrativa del 05.04.2023.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
pagina 5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato a un danno biologico complessivo dell'11% dalla data della domanda amministrativa del 06.02.2019, l'indennizzo in capitale del 15% dalla data della domanda amministrativa del 16.10.2019, l'indennizzo in rendita del
19% dalla data della domanda amministrativa del 17.11.2021, l'indennizzo in rendita del 22% dalla data della domanda amministrativa del 01.04.2022 e l'indennizzo in rendita del 25% dalla data della domanda amministrativa del
05.04.2023;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in capitale e in rendita in favore di , Parte_1
con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere , delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 6.115,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
Claudia ATZERI, dichiaratisi antistatari;
pagina 6 4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 21.01.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7