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21 agosto 1981
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10 marzo 1987
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1 gennaio 2014
1 gennaio 2014
Art. 25. (Pubblicazioni di elevato valore culturale)
A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi ((premi)) dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. ((Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico))
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi ((premi)) dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. ((Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico))
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
Commentari • 3
- 1. Pubblicazioni, finanziamenti, legittimità, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2010 · 12.113975
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2010, n. 1118Provvedimento: […] Orbene, la determinazione con la quale l'Amministrazione si pronunzia sull'ammissione al beneficio contributivo delle pubblicazioni prese in considerazione dall'art. 25 della legge n. 416/1981 è senz'altro espressione di un'ampia potestà valutativa di carattere discrezionale tecnico circa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio economico quali individuati dal richiamato art. 25 della legge n. 416/1981 ed ulteriormente esplicitati agli artt. 1 e 2 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254.Leggi di più...
- potestà valutativa discrezionale·
- commissione di esperti·
- criteri di concessione dei contributi·
- spese processuali·
- carattere locale vs valore culturale·
- art. 25 L. n. 416/1981·
- rigore scientifico·
- valutazione scientifica delle pubblicazioni·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- diniego di contributi per pubblicazioni periodiche