Articolo 25 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
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21 agosto 1981
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10 marzo 1987
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1 gennaio 2014
Art. 25. (Pubblicazioni di elevato valore culturale)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi ((premi)) dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. ((Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico))
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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