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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1139/2023 R.G., promossa da:
in liquidazione Controparte_1
(p.i.: ), in persona del liquidatore Sig. , rappresentata e P.IVA_1 CP_2 difesa dall'Avv. Eugenio Ramovini (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo Studio dello stesso sito in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n.
42, (fax 0736258988, mail posta elettronica certificata: Email_1
, giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado;
Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., Rag. , elettivamente domiciliato a Controparte_4
Montorio al Vomano (TE) in via Duca degli Abruzzi n. 115/127, presso e nello studio dell'Avv. Aldo De Dominicis (C.F. – FAX 0861 59 27 66 – CodiceFiscale_2 PEC ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta e delibera di assemblea del 16.12.2023;
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 840/2023 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 21 settembre 2023.
All'udienza tenutasi in data 11 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza dell'11 febbraio 2025 ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 840/2023 pubblicata in data 21 settembre 2023, il Tribunale di
Teramo decideva in ordine alla domanda di ripetizione promossa, ex art. 702 bis c.p.c., dalla società , con la quale chiedeva la Parte_1 ripetizione, da parte del condominio ”, di euro 9.858,00, Controparte_3
somma versata in favore della ditta appaltatrice Elettroimpianti di EL NZ in relazione a lavori di natura elettrica effettuati su parti comuni dello stesso condominio.
1.1) A sostegno della predetta domanda, la Parte_1
deduceva che la ditta elettrica appaltatrice era stata da lei commissionata in
[...] adempimento del contratto verbale di appalto intercorso con l'appaltante condominio per lavori da effettuarsi nelle parti comuni dello stabile e finalizzati all'adeguamento alle norme antincendio del piano seminterrato destinato ad autorimessa.
A seguito del saldo, da parte della società attrice, delle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori, la dapprima Parte_1
sollecitava, oralmente e più volte, il alla ripetizione di quanto anticipato, CP_3
ma poi intimava formalmente il pagamento di quanto dovuto.
In via residuale rispetto alla domanda di condanna alla ripetizione di quanto anticipato in forza del predetto contratto verbale di appalto, la società ricorrente chiedeva la ripetizione di quanto versato a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
pag. 2/17 1.2) Si costituiva in giudizio il condominio “ ” che, nel contestare Controparte_3
le avverse deduzioni e nell'eccepire la nullità della domanda per genericità e contraddittorietà della stessa, precisava, nel merito, che i lavori di cui si chiedeva la ripetizione non erano stati commissionati dal , ma dalla stessa società CP_3 costruttrice dell'edificio, che presentava vizi originari in relazione al rispetto delle norme di prevenzione antincendio già esistenti.
1.3) Previo mutamento del rito in cognizione piena e previa istruzione della causa a mezzo di prove orali e documentali, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: il Tribunale di Teramo, per i motivi che seguono, rigettava la domanda proposta e condannava la Parte_1
al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del condominio
[...]
”. Controparte_3
In primo luogo, il giudice di primo grado, una volta richiamato il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., riteneva che la società attrice non avesse fornito prova della sussistenza dei presupposti posti a fondamento della domanda, dato che la stessa avrebbe dovuto dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di causa giustificativa.
Secondo il giudice, da un lato, il teste NZ EL non aveva confermato da chi avesse ricevuto l'incarico, il metodo di pagamento e le circostanze in ordine al collaudo e, dall'altro, non erano stati provati in giudizio la sussistenza del contratto di appalto, quale fosse stato l'oggetto dei lavori, quali parti dell'edificio fossero state interessate e quando ciò sarebbe avvenuto, nè l'effettuazione del collaudo o l'esistenza di una accettazione.
3) Appello: avverso la predetta sentenza ha proposto appello la
[...]
, in persona del legale rappresentate p.t., per i motivi di seguito Parte_1
indicati:
3.1) Nullità della sentenza per omessa e/o erronea valutazione di prove decisive, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. relative ai presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2697 c.c., in particolare le dichiarazioni dei testi e la perizia dell'Arch. dell'11 maggio 2013. Persona_1
pag. 3/17 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice non avrebbe ritenuto provati i fatti dedotti in giudizio.
Dal punto di vista probatorio, infatti, secondo la società attrice, i testi Testimone_1
e EL NZ avrebbero confermato che, nel 2008/2009, il convenuto CP_3 aveva incaricato la per l'effettuazione di lavori su parti Parte_1 comuni dell'edificio, finalizzati all'adeguamento alle norme antincendio del piano seminterrato destinato ad autorimessa, nonché di opere connesse, come provato anche dalle fatture n. 7 del 3 giugno 2009 e n. 13 del 15 ottobre 2009 emesse dalla ditta appaltatrice Elettroimpianti di EL NZ.
In particolare, il teste EL NZ avrebbe confermato sia di aver ricevuto il pagamento delle fatture emesse, sia che le opere erano state realizzate e consegnate al committente senza che fosse sollevata alcuna eccezione. CP_3
Il teste avrebbe poi dichiarato di aver rilasciato certificazione di Testimone_1
chiusura e di conformità dei lavori e di averla consegnata alla Parte_1
, precisando che, al momento della riconsegna, erano presenti anche
[...]
i condomini e che, unitamente al teste , avrebbe confermato il buon Testimone_2
esito del collaudo da parte degli enti preposti.
Inoltre, secondo l'appellante, il teste avrebbe confermato la circostanza Persona_1 di cui al capitolo n. 1 dell'atto introduttivo e la perizia dallo stesso effettuata in data 11 maggio 2013, nella quale sarebbe stato riassunto il quadro complessivo dei lavori effettuati sul condominio.
Ha, inoltre, specificato che la predetta perizia giurata, dapprima affidata con delibera assembleare e poi accettata e ratificata dalla medesima assemblea, avrebbe valore di negozio di accertamento tra le parti, risolutivo della situazione di incertezza, cristallizzando così in via definitiva il regolamento degli interessi. Si tratterebbe, in altri termini, di un negozio giuridico con effetti costitutivi effettuato dall'assemblea condominiale con il quale sarebbe stato accertato il diritto vantato dal creditore per i lavori effettuati sul . CP_3
Ha precisato, poi, che la perizia giurata dell'Arch. proverebbe che i lavori di Per_1
adeguamento antincendio non sarebbero derivati da carenze edificatorie e/o costruttive originarie, ma dalle intervenute modifiche normative rispetto agli edifici condominiali.
pag. 4/17 I lavori realizzati, pertanto, sarebbero da considerare quali interventi urgenti e, quindi, sempre rivendicabili ex art. 1134 c.c. dai soggetti che hanno effettuato i lavori anticipando le spese.
3.2) Nullità della sentenza per omessa e/o erronea valutazione di prove decisive, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. relative ai presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2697 c.c. con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testi.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha rappresentato che il Tribunale di Teramo non avrebbe preso in considerazione la decisiva dichiarazione resa dal teste che, Testimone_3 all'epoca dei fatti in esame, era amministratore della Parte_1
Questo, infatti, avrebbe riferito che l'effettuazione dei lavori in oggetto gli era stata commissionata da un socio della medesima società, Sig. , che, in quel CP_2 momento, era amministratore del condominio ”. Controparte_3
Secondo l'appellante, pertanto, tale dichiarazione proverebbe l'esistenza del contratto orale di appalto tra la e il condominio. Parte_1
3.3) Nullità della sentenza, errores in iudicando, per erronea qualificazione giuridica della situazione di fatto, relativa alla classificazione dei lavori de quo tra quelli di straordinaria manutenzione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1135, quarto comma, c.c. con conseguente errores in procedendo; insufficiente e apparente motivazione, in violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132, quarto comma, c.p.c.
L'appellante ha dedotto, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel qualificare come straordinari i lavori effettuati sul , i quali sarebbero quindi CP_3 approvabili preventivamente solo dall'assemblea.
Tali lavori, invero, oltre che urgenti, sarebbero stati di ordinaria manutenzione e, quindi, autorizzabili anche soltanto dall'amministratore di condominio.
3.4) Nullità della sentenza per omessa e/o erronea valutazione di prove decisive, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. relative ai presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2697 c.c.; in particolare, le dichiarazioni dei testi e la perizia dell'Arch. . Per_1 Per_1
pag. 5/17 Secondo l'appellante, risulterebbe contraddittoria la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato che il teste NZ EL non avrebbe confermato la provenienza dell'incarico, avendo, invece, lo stesso specificato di averlo ricevuto dalla
[...]
Parte_1
Inoltre, ha specificato che la prova del pagamento dei lavori sarebbe stata fornita in giudizio attraverso le fatture prodotte, nelle quali sarebbe riportato chiaramente il metodo di pagamento utilizzato, cioè quello in contanti, nonché mediante la perizia dell'Arch. e le dichiarazioni di altri testi. Per_1
3.5) Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2041 c.c., in funzione della rilevata carenza di legittimazione attiva e passiva, in violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 112, 156, secondo comma, c.p.c. e 111
Cost.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha contestato che il primo giudice non si sarebbe in alcun modo pronunciato sulla domanda proposta in via subordinata di ripetizione ex art. 2041 c.c., con ciò violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
3.6) Nullità della sentenza per erronea, omessa e/o apparente motivazione (sotto l'aspetto materiale e grafico). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 112, 132, quarto comma, 156, secondo comma, c.p.c. e 111 Cost.
Con il sesto e ultimo motivo di appello, la società Parte_1
ha dedotto che, seppur nella parte in fatto della sentenza il primo giudice
[...]
abbia dato conto della proposizione della domanda subordinata di ripetizione ex art. 2041 c.c., nella parte in diritto non ne avrebbe fatta alcuna menzione, risultando così apparente la decisione sul punto, non potendo ritenersi la motivazione del rigetto inclusa nella clausola di stile “disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza”.
3.7) Si costituiva in giudizio il condominio ” chiedendo, in via Controparte_3
preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante e di quella passiva dell'appellato, nonché, sempre in via preliminare, il rigetto dell'appello per manifesta infondatezza e inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., mentre, nel merito, il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizi e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
pag. 6/17 4) Motivi della decisione. Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., tutte sollevate dal appellato. CP_3
4.1.1) Con riguardo all'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., la stessa deve intendersi come implicitamente rigettata, avendo il collegio ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l'udienza filtro.
4.1.2) Infondata risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione sia attiva che passiva, in capo, rispettivamente, alla società appellante e al condominio appellato.
Invero, in punto di condizione dell'azione, l'art. 81 c.p.c. prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 2951 del
16.02.2016, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impedii, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre
pag. 7/17 che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
La legittimazione ad agire, pertanto, è cosa diversa rispetto alla effettiva titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Ai fini del riscontro della presenza della predetta condizione dell'azione, pertanto, è sufficiente che risulti dagli atti che l'attore abbia dichiarato di agire in giudizio assumendo di far valere un proprio diritto. L'esame sulla effettiva titolarità del diritto azionato è, poi, questione che spetta all'accertamento dell'autorità giudiziaria a cui ci si rivolge.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la Parte_1
si sia dichiarata titolare del diritto alla ripetizione di quanto versato a titolo di anticipazione alla ditta subappaltatrice o, in subordine, del diritto alla ripetizione ex art. 2041 c.c., risultando quindi sussistente la legittimazione attiva della
[...]
Parte_1
Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla legittimazione ad causam passiva del condominio.
Come chiarito, nella medesima sentenza, da parte delle Sezioni Unite, la legittimazione a contraddire “attiene alla titolarità passiva dell'azione e (..) anch'essa dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo”.
Su tali basi, pertanto, sussiste anche la legittimazione passiva del appellato, CP_3 dato che spetta unicamente all'esame di merito accertare se, come affermato dall'appellante, qualora sussista il diritto fatto valere da quest'ultimo, lo stesso sia titolare del corrispondente obbligo alla ripetizione di quanto anticipato CP_3
o, in subordine, alla ripetizione ex art. 2041 c.c.
pag. 8/17 4.2) Il primo, il secondo e il quarto motivo di appello sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto mirano a censurare la valutazione effettuata dal giudice rispetto ai documenti prodotti in giudizio e alle dichiarazioni rese dai testi in merito alle circostanze del conferimento dell'incarico, dell'effettuazione dei lavori elettrici, del pagamento delle fatture emesse dalla ditta esecutrice degli stessi e del collaudo finale delle opere.
4.2.1) In via generale deve premettersi che, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187/2019).
Nel caso di specie, non risulta condivisibile la prospettata omessa e/o erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, risultando condivisibili i risultati probatori a cui lo stesso è pervenuto, in specie con riguardo al mancato riscontro dell'esistenza di un contratto verbale di appalto.
In particolare dagli atti depositati in primo grado non emerge alcuna prova dell'esistenza di un contratto di appalto di lavori da parte del
[...]
che era la costruttrice dell'immobile, né risulta la prova di Parte_2
quali fossero in particolare i lavori asseritamente appaltati, risultando invece la documentazione in atti dimostrare come le opere di adeguamento alla normativa antincendi derivassero da carenze riscontrate nell'edificio per come realizzato, elemento che rende ancor più verosimile l'esecuzione di tali opere su incarico della Parte_1
stessa e non di un asserito incarico di appalto verbale del non provato. CP_3
pag. 9/17 In particolare, dai documenti in atti e dalle testimonianze raccolte emerge infatti che i lavori eseguiti nella autorimessa del sono stati conseguenza di originari vizi CP_3 di difformità dell'immobile, costruito dalla società ricorrente, in relazione alla normativa antincendio.
Segnatamente, il D.M. del 1° febbraio 1986, pubblicato in G.U. n. 38 del 15 febbraio
1986, recante “norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”, prevede, al punto 3.9.0., che “le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti
e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio” e, al successivo punto 3.9.1., che “le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento (…)”.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti (si v. doc. all. n. 7 del fascicolo di primo grado del ), l'Ing. direttore dei lavori per la costruzione CP_3 Controparte_5 dell'immobile , complesso C, edificio 1, sito in Lungomare Controparte_3
Sirena di Tortoreto Lido, redigeva relazione tecnica, che depositava presso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 21 agosto 1997 e presso il Comune di in data 5 settembre 1997, nella quale specificava, in relazione Parte_1 all'autorimessa dell'immobile, che “la ventilazione, di tipo naturale, sarà assicurata da apposite aperture posta lungo le pareti delle corsie in adiacenza all'esterno. (…) La superficie di ventilazione sarà, ai sensi del punto 3.9.1. del D.M. sopracitato (n.d.r.
D.M. del 1°febbraio 1986) maggiore di 1/25 della superficie in pianta dell'autorimessa, come risulta dal seguente computo: (…) superficie minima ventilazione 34,20 mq (…) superficie totale di ventilazione effettiva 35,40 mq” (cfr. pag. 3 e 4 della relazione tecnica).
Tuttavia, in data 8 agosto 2007 (si v. doc. all. n. 8 del fascicolo di primo grado del
), la in persona del proprio amministratore CP_3 Parte_1
unico in forza dell'art. 6 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, Testimone_3
presentava istanza di deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo, per il tramite del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, rispetto all'osservanza del punto 3.9.1. del sopracitato D.M.
pag. 10/17 A fondamento della suddetta istanza, la società costruttrice specificava che “l'edificio si colloca in un contesto nel quale non è possibile realizzare aperture che consentano una sufficiente ventilazione naturale”, dal quale ne derivava un “insufficiente ricambio
d'aria rispetto a quanto previsto dal D.M. 01.02.1986 punto 3.9.1. Superficie ventilazione. Le aperture di aereazione naturale hanno una superficie inferiore ad 1/25 della superficie in pianta dal compartimento”. Per compensare il rischio derivante dalla impossibilità di realizzare la predetta misura antincendio di ventilazione naturale dell'autorimessa, pertanto, la indicava quale misura Parte_1 tecnica alternativa la “installazione di un sistema di ventilazione meccanica forzata in grado di garantire non meno di tre ricambi/ora del volume totale dell'autorimessa come da punto 3.9.3. del D.M. 01.02.1986” (cfr. pag. 2 della indicata istanza di deroga).
Successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 38/1998, previo parere favorevole, nota prot. n. 5597 del 25 ottobre 2007, del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Teramo, il quale imponeva la condizione della predisposizione di un impianto di rilevazione CO direttamente collegato all'impianto di ventilazione meccanica, l'istanza presentata veniva accolta con nota prot. n. 1532/2C del 14 marzo
2008 dalla del Fuoco Abruzzo. Controparte_6
Secondo quanto affermato dalla società appellante e secondo quanto confermato sia dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori di ventilazione (n. 7 del 3 giugno
2009 e n. 13 del 15 ottobre 2013), sia dalla dichiarazione del teste Testimone_1
che chiariva di aver eseguito dei lavori sul condominio, tra il 2008 e il 2009, insieme alla Elettroimpianti di EL NZ, risulta accertato che i predetti lavori sono stati eseguiti in quegli anni, quindi in stretta concomitanza con l'accoglimento della menzionata istanza di deroga.
Ulteriore riprova della correlazione tra i lavori effettuati e la predetta istanza di deroga è desunta dalla omogeneità tra l'opera realizzata nell'autorimessa (installazione di un impianto di areazione meccanica) e l'opera proposta quale misura alternativa idonea all'osservanza della normativa antincendio.
Bisogna infatti evidenziare come, nella relazione tecnica summenzionata, il direttore dei lavori specificava che nella autorimessa del condominio sarebbe stata garantita la ventilazione naturale secondo quanto previsto dal punto 3.9.1. del predetto D.M., per pag. 11/17 poi, invece, dichiarare, dieci anni dopo, che tale ventilazione non era realizzabile a causa del contesto in cui era collocato l'immobile e che, pertanto, si sarebbe potuto provvedere con l'installazione di una ventilazione meccanica secondo quanto previsto dal successivo punto 3.9.3.
Inoltre, nella perizia sopra detta (doc. all. n. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante), lo stesso Arch. , una volta richiamata l'istanza di deroga Persona_1
accettata favorevolmente con la predetta nota prot. n. 1532/2C del 14.03.2008 della
Direzione Regionale VV.F Abruzzo, ha dichiarato e attestato che “detti lavori in deroga eseguiti per modifiche all'autorimessa in oggetto risultano pienamente legittimi”, confermando quindi l'esecuzione in deroga dei lavori.
Risulta, quindi, come l'opera di areazione dell'autorimessa del sia stata CP_3
realizzata per sopperire a un vizio di difformità originario dell'immobile rispetto alla necessaria conformità alla normativa antincendio e non per l'adeguamento a una normativa sopravvenuta.
Al riguardo, la nota prot. n. 3670-5G del 30 settembre 1998 dell'
[...]
(doc. all. n. 11 del fascicolo di primo grado del Controparte_7
), richiamata dal perito di parte nella propria consulenza, infatti, non è CP_3
qualificabile quale normativa sopravvenuta, ma quale circolare inviata dal predetto a tutti i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco in relazione alle frequenti CP_7
richieste di deroga al punto 3.9.1.
In tale circolare, infatti, si legge che “Pervengono a questo , frequentemente CP_7
richieste di deroga al p.to 3.9.1. co.1 DM 1.02.86 per autorimesse rientranti al p.to 92 del DM 16.02.82, nelle quali la superficie di aerazione naturale risulta inferiore ad
1/25 della superficie in pianta del compartimento. Ciò premesso, ai fini del parere di competenza del C.T.R., si riportano in allegato i criteri tecnici adottati nel caso di insufficiente aerazione naturale, quali misure alternative, riguardante l'impianto di ventilazione meccanico. Si quanto specificato, le SS.LL. sono pregate di tenere conto, nella fase preliminare del parere di propria competenza”.
Dalla piena lettura della nota, si evince, pertanto, come l' abbia voluto inviare CP_7
una circolare ai vari comandi provinciali al fine di chiarire i criteri tecnici per il rilascio delle deroghe in relazione alla normativa di cui al D.M. 1°febbraio 1986, data la pag. 12/17 numerosità delle istanze che venivano presentate per ottenere la deroga di cui al caso in esame.
4.2.2) Ciò posto, anche l'asserito diverso significato probatorio, ascritto dall'appellante alle dichiarazioni rese in giudizio dai testi, non vale a smentire quanto condivisibilmente riscontrato dal giudice di primo grado in merito all'assenza di prove sulla sussistenza del contratto di appalto con il appellato. CP_3
Segnatamente, il teste EL NZ, titolare della ditta esecutrice, affermava che
“ho eseguito io l'impianto e mi incaricò la La fattura mi Parte_1
fu pagata dalla Immobiliare (…)”, così confermando la provenienza dell'incarico dalla e non dal convenuto. Parte_1 CP_3
Nella dichiarazione resa dal teste che, all'epoca dei fatti, era Testimone_3
amministratore della si legge che “fui incaricato da un Parte_1 socio della mia società che era l'amministratore del condominio (attuale CP_2 liquidatore della società attrice che ha tra l'altro costruito la stessa palazzina)”. Tale dichiarazione, invero, non costituisce, singolarmente considerata, prova dell'effettiva sussistenza di un contratto di appalto in forma orale, tra e Parte_1
appellato, non specificandosi peraltro l'entità e tipologia dei lavori stessi. CP_3
Rispetto a tale contratto di appalto, infatti, bisogna osservare come non sia emerso in giudizio alcun elemento capace di indicare il contenuto dello stesso, se fosse, ad esempio, a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Infine, neppure vale a fornire prova sulla sussistenza del contratto di appalto citato la richiamata perizia dell'Arch. . Per_1
Tale perizia, che lo stesso perito Arch. in sede testimoniale ha qualificato Per_1 essere “descrittiva e conoscitiva”, dapprima richiama i titoli abilitativi emessi dall'Amministrazione in relazione al condominio e la predetta istanza di deroga, per poi attestare, anche a seguito di sopralluogo circostanziato, l'avvenuta realizzazione di lavori in conformità con i criteri tecnici stabiliti dall' Controparte_7
con la citata nota prot. n. 3571-5G del 30 settembre 1998.
[...]
In altri termini, la perizia nulla prova sull'esistenza di un contratto di appalto in forma orale, ma descrive unicamente lo stato dei fatti al momento del sopralluogo, ritenendo le pag. 13/17 opere realizzate conformi alla normativa antincendio, quindi svolte per sopperire ad iniziali carenze costruttive.
In conclusione, per tutte le ragioni fin qui esposte, non risulta provata l'esistenza di un contratto di appalto in forma orale tra il condominio ” e la Controparte_3
, sulla base del quale i lavori svolti dalla Parte_1
Elettroimpianti dovrebbero essere riferiti a tale contratto di appalto, quindi pagati dalla ma ascrivibili al con Parte_1 Controparte_3 Parte_1 diritto dell'appellante alla restituzione delle somme anticipate.
I motivi in esame, pertanto, devono essere rigettati.
4.3) Il terzo motivo di appello, riguardante l'asserita erronea qualificazione giuridica dei lavori in esame come lavori di straordinaria manutenzione anziché di ordinaria manutenzione, deve ritenersi assorbito a seguito del rigetto del primo, del secondo e del quarto motivo di appello.
Una volta che sia stato accertato, come sopra chiarito, che tra le parti non sussiste prova alcuna di contratto di appalto orale per l'effettuazione di lavori di adeguamento alla normativa antincendio, non assume rilievo l'ulteriore valutazione in merito alla natura ordinaria o straordinaria dei lavori in oggetto ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a stipulare il predetto contratto.
4.4) Il quinto e il sesto motivo di gravame, inerenti entrambi alla contestata omessa decisione sulla domanda subordinata di ripetizione delle somme versate alla
Elettroimpianti di EL NZ ex art. 2041 c.c., sono infondati nei termini sotto specificati.
4.4.1) Secondo quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un
pag. 14/17 bene all'attore o al convenuto, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 12 settembre 2024, n. 24475).
Nel caso di specie, l'attore aveva proposto, in via subordinata, domanda di ripetizione delle somme versate alla società esecutrice dei lavori a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Il giudice di primo grado, che ha dato conto della proposizione della predetta domanda già nell'esposizione del fatto, si è invero pronunciato sulla domanda subordinata, ritenendo non provati, oltre alla sussistenza di un contratto di appalto, anche tutti gli altri elementi utili alla prova della concreta effettuazione dei lavori (come l'effettivo oggetto dei lavori, le parti comuni sulle quali sarebbero stati realizzati, il collaudo dell'opera), lavori che costituirebbero l'arricchimento conseguito dal . CP_3
In altri termini, seppur il primo giudice non si sia espressamente pronunciato sulla domanda, lo stesso ha comunque ritenuto non provati i fatti posti alla base della richiesta, con conseguente implicito rigetto della domanda stessa.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 settembre 2024, n. 25710).
4.4.2) Ciò posto, appare utile evidenziare, a seguito di quanto chiarito nei precedenti motivi, che la domanda di ripetizione ex art. 2041 c.c. risulta a ogni modo infondata, dato che i lavori realizzati sul sono stati effettuati al verosimile scopo di CP_3
rimediare all'inosservanza da parte della società costruttrice della normativa antincendio in relazione all'autorimessa del e senza prova alcuna di incarico da parte CP_3
del appellato. CP_3
Non è dato riscontrare, pertanto, nessun arricchimento per il condominio che abbia prodotto un conseguenziale depauperamento in capo alla Parte_1
, posto che i lavori di installazione del sistema di areazione meccanica
[...]
sono stati commissionati proprio da quest'ultima per tutto quanto sopra chiarito.
pag. 15/17 4.5) Conclusivamente, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere integralmente rigettato, anche con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata, non sussistendo nelle prospettazione dei motivi di gravame mala fede o abuso del diritto, nel senso di proposizione di impugnazione nella consapevole infondatezza della stessa, considerate le diverse prospettazioni offerte dei mezzi probatori in atti.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
contro la sentenza n. 840/2023 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 21 settembre 2023, nei confronti del in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del condominio ”, in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., delle competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge
• Dichiara l'appellante , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 16/17 Così deciso nella camera di consiglio in data 24 febbraio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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