TRIB
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/05/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
R.g. 3940/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3940/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta ", vertente
TRA
(c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Orsino, dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (c.f. ) rappr.to e difeso dall'avv. Gerarda Russo, CP_1 C.F._2
dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.04.2024; in data 19.04.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il giorno 27.10.2014 in Avellino, con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune di Avellino al n. 24, Parte I, Anno 2014, deducendo che con sentenza n. 911/2023 emessa in data 17.05.2023 (R.g.1060/2021) il Tribunale di Avellino aveva pronunciato la separazione personale tra gli stessi.
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 11.09.2015, attualmente minorenne. Persona_1
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza n. 911/2023 del Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'ordinanza presidenziale del 28.07.2021 del Tribunale di Avellino, assunta all'esito della prima udienza, nel procedimento di separazione definito con sentenza, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Avellino in data 27.10.2024, con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune di Avellino al n. 24, Parte I, Anno 2014, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 12.12.2023;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3940/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta ", vertente
TRA
(c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Orsino, dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (c.f. ) rappr.to e difeso dall'avv. Gerarda Russo, CP_1 C.F._2
dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.04.2024; in data 19.04.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il giorno 27.10.2014 in Avellino, con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune di Avellino al n. 24, Parte I, Anno 2014, deducendo che con sentenza n. 911/2023 emessa in data 17.05.2023 (R.g.1060/2021) il Tribunale di Avellino aveva pronunciato la separazione personale tra gli stessi.
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 11.09.2015, attualmente minorenne. Persona_1
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza n. 911/2023 del Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l.
06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'ordinanza presidenziale del 28.07.2021 del Tribunale di Avellino, assunta all'esito della prima udienza, nel procedimento di separazione definito con sentenza, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Avellino in data 27.10.2024, con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune di Avellino al n. 24, Parte I, Anno 2014, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 12.12.2023;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano