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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7144/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Aldo Esposito e dall'avv. Ciro Santonicola, elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
- (c.f.: ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa dirigente dell'Ufficio Legale Controparte_3 dell' e dalla Dott.ssa ( ), funzionaria CP_2 CP_4 C.F._2 dello stesso , domiciliate presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, v. CP_1
Coazze, 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – graduatorie personale ATA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto prot. nr. 18541 del 18/11/2023 emesso dall'I.C. Controparte_5 Pa
) che dichiarava il depennamento dalla graduatoria di circolo e d'istituto 3^ fascia ATA TRIENNIO
2018/2021;
2. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. nr. 968 del 22 gennaio 2024 emesso dall di Torino di esclusione Controparte_6 dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
1
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 – 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.8.2024 la sig.ra ha esposto: Parte_1
- di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
III fascia per il triennio 2017/2019 per il personale ATA, dichiarando, tra i titoli pregressi di servizio scolastico l'attività svolta nell'a.s. 2016/2017 presso l'Istituto paritario La Fenice di Nocera Superiore;
- di essere stata inserita nelle graduatorie con il punteggio di 13,10 per il profilo di collaboratrice scolastica ottenendo contratti annuali negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021;
- di avere presentato domanda di aggiornamento della propria posizione nelle stesse graduatorie per il triennio 2021/2024, nonché domanda di inserimento nella graduatoria permanente c.d. “ATA 24 mesi”, dalla quale il attinge per le CP_1 assunzioni a tempo indeterminato;
- di avere ottenuto ancora un contratto annuale nell'a.s. 2021/2022 e di essere stata assunta l'1.9.2022 a tempo indeterminato dalla graduatoria permanente;
- che il Dirigente Scolastico dell' ha disposto il 18.11.2023 il Controparte_7 depennamento dalla graduatoria di circolo e d'istituto III fascia ATA triennio
2017/2019 ai sensi dell'art. 8 co.
8.2 lett. d, riferita a coloro che “abbiano effettuato
2 autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”;
- che l' con provvedimento prot. n. 968 del 22.1.2024 Controparte_8 ha disposto il suo depennamento dalla graduatoria permanente per carenza del requisito dei 24 mesi di servizio e, successivamente, il decadimento dall'immissione in ruolo, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
(docc. 10 e 11).
La sig.ra lamenta l'illegittimità degli atti di depennamento dalle graduatorie, di Pt_1 decadenza dall'immissione in ruolo e di risoluzione del contratto a tempo indeterminato: 1) ritenendo di avere effettivamente svolto il servizio indicato presso l' La Fenice e negando, pertanto, l'esistenza di qualunque dichiarazione CP_9 mendace;
2) sostenendo, in ogni caso, che anche con il minore punteggio avrebbe conseguito gli incarichi annuali negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente maturazione del requisito per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Si è ritualmente costituito in giudizio il evidenziando, quanto Controparte_1 alla natura fittizia del servizio prestato, l'esito delle indagini svolte dalla Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore e l'ordinanza del GIP di applicazione, nei confronti della sig.ra (titolare della scuola La Fenice), della misura cautelare sulla Parte_3 base della contestazione di associazione a delinquere “finalizzata ad alterare le graduatorie del per il personale docente e ATA” (docc. 7, 8 e 10 di parte CP_10 convenuta); quanto al depennamento dalle graduatorie e alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, invocando la specifica causa di esclusione prevista dai bandi di cui ai d.m. 640/2017 e DM 50/2021, nonché la precisazione contenuta all'art.
7.7 del d.m. 640/2017 secondo cui il servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto.
1. La dichiarazione mendace nella domanda di inserimento nelle graduatorie
2017/2019
La documentazione in atti consente di ritenere la natura mendace della dichiarazione presente nella domanda di inserimento nella graduatoria per il personale ATA per il triennio 2017/2019.
Parte ricorrente produce, a dimostrazione del servizio prestato presso l'istituto La
Fenice:
3 - un “certificato di servizio” recante firma illeggibile, riferita alla prof.ssa Per_1 dell'Istituto La Fenice (doc. 13);
- la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 14);
- le buste paga (doc. 15);
- il certificato storico del centro per l'impiego (doc. 16).
Il , invece, fonda il giudizio di falsità della dichiarazione sulla base della CP_1 seguente documentazione:
- avviso ex art. 415 bis c.p.c. della Procura di Nocera Inferiore, recante l'imputazione a carico di per il reato di associazione a delinquere finalizzata ad Parte_3 alterare le graduatorie del per il personale docente e ATA Controparte_1
(doc. 7);
- stralcio dell'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore di applicazione della misura cautelare nei confronti di (doc. 8 e 10); Parte_3
- dichiarazione di un funzionario INPS che riferisce dell'annullamento, sul piano contributivo, del rapporto di lavoro dichiarato da La Fenice con la sig.ra . Pt_1
Si ritiene opportuno procedere dalla considerazione che si rinviene nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre alla base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cass. 3689/2021).
Il giudice, dunque, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass.
1593/2017) ritualmente acquisite in sede civile nel contraddittorio delle parti, non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento (Cass.
18025/2019)” (Cass. civ. sez. I, 16/09/2024, n. 24748).
Dagli stralci dell'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore emerge come anche con riferimento all' , le indagini abbiano evidenziato vistose Parte_4 anomalie in merito all'assunzione di personale ATA da parte dell' in CP_9 concomitanza con l'emanazione del DM 640/2017 consistenti, tra l'altro, in:
- elevato numero di personale denunciato nel periodo 2016/2017;
- sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di ATA;
4 - ingiustificato incremento del personale ATA denunciato nel periodo 2016/2017 rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche nella gestione precedente sulla base degli alunni iscritti e della dimensione aziendale;
- ingiustificato incremento del personale ATA denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti, della dimensione aziendale e delle tabelle annesse al decreto 3.8.2016 CP_10
n. 181 che stabiliscono un determinato numero di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine e grado dell'istituto scolastico di riferimento;
- elevato il numero di personale ATA occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso dalle dichiarazioni raccolte.
A ciò si aggiunge che nel caso concreto:
- le buste paga (dal mese di novembre 2016) risultano tutte stampate in data successiva all'assunzione da parte della sig.ra della qualifica di socia e Parte_5 di amministratrice unica della società La Fenice s.r.l.s.,
- le buste paga riportano una data di assunzione (10.11.2016) diversa da quella riportata nella comunicazione obbligatoria di assunzione (10.12.2016);
- non risulta prodotta la busta paga del mese di agosto 2017;
- l'ente gestore della scuola paritaria è un soggetto privato per tutto quanto riguarda la gestione economica, mentre la potestà certificatoria delle scuole paritarie è limitata alle funzioni didattiche perché costituisce funzione disciplinata da norme di diritto pubblico solo l'attività di insegnamento (App. Torino, 22/04/2025 n. 182; Cass.
n.6138/2001; App. Torino sentenza n. 461/2020);
- non è stato prodotto alcun contratto di lavoro o lettera di assunzione;
- parte ricorrente non ha offerto alcuna prova circa il pagamento degli stipendi da parte della scuola paritaria asserita datrice di lavoro;
- parte ricorrente non risulta avere contestato la decisione dell'INPS nelle opportune sedi di annullare il rapporto di lavoro ai fini previdenziali;
- parte ricorrente non è comparsa in udienza, non ha circostanziato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, né ha formulato richiesta di prova per testi circa
5 l'effettività del servizio prestato, a fronte della contestazione operata sul punto dal
. CP_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte si ritiene che possa convenirsi con il giudizio operato dal circa la falsità del servizio indicato nelle domande di CP_1 inserimento in graduatoria.
2. La causa di esclusione dalle graduatorie
La domanda di accertamento della illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del contratto a tempo indeterminato non appare fondata, ritenendosi maggiormente condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito che, in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame ha così motivato:
“l'art. 7 del DM 640/2017, disciplinante le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il triennio 2017/20, rimanda all'art. 71 e 72 del DPR 445/2000 per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti, prevedendo che – in caso di mancata convalida dei dati – il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 8 o della rideterminazione dei punteggi;
l'art. 8 al comma 2 prevede espressamente che sia disposta l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false;
il comma 4 precisa che l'esclusione dalla procedura riguarda tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie nel caso di inserimento nelle stesse;
disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 7 DM 50/2021 con riferimento alle graduatorie del triennio 2021/24;
• poiché le nomine in capo alla ricorrente per i servizi svolti negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, così come quelle ottenute successivamente, hanno visto
l'individuazione della sig.ra […] in base alla posizione che la stesso ricopriva nella graduatoria in forza di un punteggio non spettante, attribuitole a seguito di dichiarazione mendace, correttamente il ha disposto l'annullamento dei CP_1 servizi, da considerarsi quali servizi di mero fatto privi di effetti giuridici, ed il depennamento dalle graduatorie;
• la specifica regola di decadenza prevista dai citati DM disciplinanti le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia determina una ipotesi speciale della regola generale di decadenza di cui all'art. 75 DPR 445/2000, che prevede la decadenza dell'autore di dichiarazioni non veritiere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
6 base della dichiarazione mendace;
i benefici che la ricorrente ha ottenuto consistono nelle nomine che hanno individuata la sig.ra […] in forza di un punteggio falsato, a causa di dichiarazione mendace;
da tali nomine sono derivati dei contratti di lavoro che non spettavano alla ricorrente e dai quali la stesso deve ritenersi essere decaduta
(a posteriori, pertanto con eliminazione dei soli effetti giuridici di tali contratti, e precipuamente della relativa anzianità di servizio); non appare quindi fondata la richiesta di riconoscimento dei servizi prestati ai fini dell'ottenimento dei requisiti per
l'inserimento nella graduatoria permanente;
• afferma la ricorrente che la dichiarazione mendace dei servizi prestati presso la scuola paritaria deve essere considerata ininfluente, in quanto in forza del punteggio epurato dei titoli di servizio avrebbe comunque avuto accesso alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato utili per conseguire un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi;
la ricorrente fonda tale affermazione sulla circostanza dell'avvenuta assegnazione di contratti a tempo determinato, da parte di istituti scolastici nelle cui graduatorie era iscritto, in favore di collaboratori scolastici con punteggio pari o inferiore a 11,05 (ovvero il punteggio che la ricorrente avrebbe ottenuto se non avesse esposto il titolo di servizio insussistente);
• tale affermazione tuttavia – che potrebbe rilevare qualora la ricorrente rivendicasse un risarcimento da perdita di chances se la nullità dei contratti da lei stipulati fosse dipesa da responsabilità della controparte –, trascura la circostanza che la ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo la invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria;
non appare giuridicamente né logicamente corretto attribuire alla ricorrente gli effetti di contratti a cui avrebbe potuto avere accesso solo ove non avesse dichiarato il titolo insussistente, in quanto tale dichiarazione mendace vi è stata ed ha condotto alla attribuzione di servizi non spettanti ed alla esclusione dalla graduatoria” (Trib. Torino, 24/12/2024, n. 2752; nello stesso senso App. Brescia,
16/07/2025, n. 83; Trib. Torino, 25/10/2024 n. 2613).
3. Le spese di lite
L'esistenza di orientamenti contrastanti sulle questioni giuridiche trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 10/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7144/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Aldo Esposito e dall'avv. Ciro Santonicola, elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
- (c.f.: ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa dirigente dell'Ufficio Legale Controparte_3 dell' e dalla Dott.ssa ( ), funzionaria CP_2 CP_4 C.F._2 dello stesso , domiciliate presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, v. CP_1
Coazze, 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – graduatorie personale ATA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto prot. nr. 18541 del 18/11/2023 emesso dall'I.C. Controparte_5 Pa
) che dichiarava il depennamento dalla graduatoria di circolo e d'istituto 3^ fascia ATA TRIENNIO
2018/2021;
2. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. nr. 968 del 22 gennaio 2024 emesso dall di Torino di esclusione Controparte_6 dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
1
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 – 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.8.2024 la sig.ra ha esposto: Parte_1
- di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
III fascia per il triennio 2017/2019 per il personale ATA, dichiarando, tra i titoli pregressi di servizio scolastico l'attività svolta nell'a.s. 2016/2017 presso l'Istituto paritario La Fenice di Nocera Superiore;
- di essere stata inserita nelle graduatorie con il punteggio di 13,10 per il profilo di collaboratrice scolastica ottenendo contratti annuali negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021;
- di avere presentato domanda di aggiornamento della propria posizione nelle stesse graduatorie per il triennio 2021/2024, nonché domanda di inserimento nella graduatoria permanente c.d. “ATA 24 mesi”, dalla quale il attinge per le CP_1 assunzioni a tempo indeterminato;
- di avere ottenuto ancora un contratto annuale nell'a.s. 2021/2022 e di essere stata assunta l'1.9.2022 a tempo indeterminato dalla graduatoria permanente;
- che il Dirigente Scolastico dell' ha disposto il 18.11.2023 il Controparte_7 depennamento dalla graduatoria di circolo e d'istituto III fascia ATA triennio
2017/2019 ai sensi dell'art. 8 co.
8.2 lett. d, riferita a coloro che “abbiano effettuato
2 autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”;
- che l' con provvedimento prot. n. 968 del 22.1.2024 Controparte_8 ha disposto il suo depennamento dalla graduatoria permanente per carenza del requisito dei 24 mesi di servizio e, successivamente, il decadimento dall'immissione in ruolo, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
(docc. 10 e 11).
La sig.ra lamenta l'illegittimità degli atti di depennamento dalle graduatorie, di Pt_1 decadenza dall'immissione in ruolo e di risoluzione del contratto a tempo indeterminato: 1) ritenendo di avere effettivamente svolto il servizio indicato presso l' La Fenice e negando, pertanto, l'esistenza di qualunque dichiarazione CP_9 mendace;
2) sostenendo, in ogni caso, che anche con il minore punteggio avrebbe conseguito gli incarichi annuali negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente maturazione del requisito per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Si è ritualmente costituito in giudizio il evidenziando, quanto Controparte_1 alla natura fittizia del servizio prestato, l'esito delle indagini svolte dalla Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore e l'ordinanza del GIP di applicazione, nei confronti della sig.ra (titolare della scuola La Fenice), della misura cautelare sulla Parte_3 base della contestazione di associazione a delinquere “finalizzata ad alterare le graduatorie del per il personale docente e ATA” (docc. 7, 8 e 10 di parte CP_10 convenuta); quanto al depennamento dalle graduatorie e alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, invocando la specifica causa di esclusione prevista dai bandi di cui ai d.m. 640/2017 e DM 50/2021, nonché la precisazione contenuta all'art.
7.7 del d.m. 640/2017 secondo cui il servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto.
1. La dichiarazione mendace nella domanda di inserimento nelle graduatorie
2017/2019
La documentazione in atti consente di ritenere la natura mendace della dichiarazione presente nella domanda di inserimento nella graduatoria per il personale ATA per il triennio 2017/2019.
Parte ricorrente produce, a dimostrazione del servizio prestato presso l'istituto La
Fenice:
3 - un “certificato di servizio” recante firma illeggibile, riferita alla prof.ssa Per_1 dell'Istituto La Fenice (doc. 13);
- la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 14);
- le buste paga (doc. 15);
- il certificato storico del centro per l'impiego (doc. 16).
Il , invece, fonda il giudizio di falsità della dichiarazione sulla base della CP_1 seguente documentazione:
- avviso ex art. 415 bis c.p.c. della Procura di Nocera Inferiore, recante l'imputazione a carico di per il reato di associazione a delinquere finalizzata ad Parte_3 alterare le graduatorie del per il personale docente e ATA Controparte_1
(doc. 7);
- stralcio dell'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore di applicazione della misura cautelare nei confronti di (doc. 8 e 10); Parte_3
- dichiarazione di un funzionario INPS che riferisce dell'annullamento, sul piano contributivo, del rapporto di lavoro dichiarato da La Fenice con la sig.ra . Pt_1
Si ritiene opportuno procedere dalla considerazione che si rinviene nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre alla base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cass. 3689/2021).
Il giudice, dunque, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass.
1593/2017) ritualmente acquisite in sede civile nel contraddittorio delle parti, non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento (Cass.
18025/2019)” (Cass. civ. sez. I, 16/09/2024, n. 24748).
Dagli stralci dell'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore emerge come anche con riferimento all' , le indagini abbiano evidenziato vistose Parte_4 anomalie in merito all'assunzione di personale ATA da parte dell' in CP_9 concomitanza con l'emanazione del DM 640/2017 consistenti, tra l'altro, in:
- elevato numero di personale denunciato nel periodo 2016/2017;
- sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di ATA;
4 - ingiustificato incremento del personale ATA denunciato nel periodo 2016/2017 rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche nella gestione precedente sulla base degli alunni iscritti e della dimensione aziendale;
- ingiustificato incremento del personale ATA denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti, della dimensione aziendale e delle tabelle annesse al decreto 3.8.2016 CP_10
n. 181 che stabiliscono un determinato numero di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine e grado dell'istituto scolastico di riferimento;
- elevato il numero di personale ATA occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso dalle dichiarazioni raccolte.
A ciò si aggiunge che nel caso concreto:
- le buste paga (dal mese di novembre 2016) risultano tutte stampate in data successiva all'assunzione da parte della sig.ra della qualifica di socia e Parte_5 di amministratrice unica della società La Fenice s.r.l.s.,
- le buste paga riportano una data di assunzione (10.11.2016) diversa da quella riportata nella comunicazione obbligatoria di assunzione (10.12.2016);
- non risulta prodotta la busta paga del mese di agosto 2017;
- l'ente gestore della scuola paritaria è un soggetto privato per tutto quanto riguarda la gestione economica, mentre la potestà certificatoria delle scuole paritarie è limitata alle funzioni didattiche perché costituisce funzione disciplinata da norme di diritto pubblico solo l'attività di insegnamento (App. Torino, 22/04/2025 n. 182; Cass.
n.6138/2001; App. Torino sentenza n. 461/2020);
- non è stato prodotto alcun contratto di lavoro o lettera di assunzione;
- parte ricorrente non ha offerto alcuna prova circa il pagamento degli stipendi da parte della scuola paritaria asserita datrice di lavoro;
- parte ricorrente non risulta avere contestato la decisione dell'INPS nelle opportune sedi di annullare il rapporto di lavoro ai fini previdenziali;
- parte ricorrente non è comparsa in udienza, non ha circostanziato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, né ha formulato richiesta di prova per testi circa
5 l'effettività del servizio prestato, a fronte della contestazione operata sul punto dal
. CP_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte si ritiene che possa convenirsi con il giudizio operato dal circa la falsità del servizio indicato nelle domande di CP_1 inserimento in graduatoria.
2. La causa di esclusione dalle graduatorie
La domanda di accertamento della illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del contratto a tempo indeterminato non appare fondata, ritenendosi maggiormente condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito che, in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame ha così motivato:
“l'art. 7 del DM 640/2017, disciplinante le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il triennio 2017/20, rimanda all'art. 71 e 72 del DPR 445/2000 per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti, prevedendo che – in caso di mancata convalida dei dati – il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 8 o della rideterminazione dei punteggi;
l'art. 8 al comma 2 prevede espressamente che sia disposta l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false;
il comma 4 precisa che l'esclusione dalla procedura riguarda tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie nel caso di inserimento nelle stesse;
disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 7 DM 50/2021 con riferimento alle graduatorie del triennio 2021/24;
• poiché le nomine in capo alla ricorrente per i servizi svolti negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, così come quelle ottenute successivamente, hanno visto
l'individuazione della sig.ra […] in base alla posizione che la stesso ricopriva nella graduatoria in forza di un punteggio non spettante, attribuitole a seguito di dichiarazione mendace, correttamente il ha disposto l'annullamento dei CP_1 servizi, da considerarsi quali servizi di mero fatto privi di effetti giuridici, ed il depennamento dalle graduatorie;
• la specifica regola di decadenza prevista dai citati DM disciplinanti le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia determina una ipotesi speciale della regola generale di decadenza di cui all'art. 75 DPR 445/2000, che prevede la decadenza dell'autore di dichiarazioni non veritiere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
6 base della dichiarazione mendace;
i benefici che la ricorrente ha ottenuto consistono nelle nomine che hanno individuata la sig.ra […] in forza di un punteggio falsato, a causa di dichiarazione mendace;
da tali nomine sono derivati dei contratti di lavoro che non spettavano alla ricorrente e dai quali la stesso deve ritenersi essere decaduta
(a posteriori, pertanto con eliminazione dei soli effetti giuridici di tali contratti, e precipuamente della relativa anzianità di servizio); non appare quindi fondata la richiesta di riconoscimento dei servizi prestati ai fini dell'ottenimento dei requisiti per
l'inserimento nella graduatoria permanente;
• afferma la ricorrente che la dichiarazione mendace dei servizi prestati presso la scuola paritaria deve essere considerata ininfluente, in quanto in forza del punteggio epurato dei titoli di servizio avrebbe comunque avuto accesso alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato utili per conseguire un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi;
la ricorrente fonda tale affermazione sulla circostanza dell'avvenuta assegnazione di contratti a tempo determinato, da parte di istituti scolastici nelle cui graduatorie era iscritto, in favore di collaboratori scolastici con punteggio pari o inferiore a 11,05 (ovvero il punteggio che la ricorrente avrebbe ottenuto se non avesse esposto il titolo di servizio insussistente);
• tale affermazione tuttavia – che potrebbe rilevare qualora la ricorrente rivendicasse un risarcimento da perdita di chances se la nullità dei contratti da lei stipulati fosse dipesa da responsabilità della controparte –, trascura la circostanza che la ricorrente non avrebbe in ogni caso potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo la invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria;
non appare giuridicamente né logicamente corretto attribuire alla ricorrente gli effetti di contratti a cui avrebbe potuto avere accesso solo ove non avesse dichiarato il titolo insussistente, in quanto tale dichiarazione mendace vi è stata ed ha condotto alla attribuzione di servizi non spettanti ed alla esclusione dalla graduatoria” (Trib. Torino, 24/12/2024, n. 2752; nello stesso senso App. Brescia,
16/07/2025, n. 83; Trib. Torino, 25/10/2024 n. 2613).
3. Le spese di lite
L'esistenza di orientamenti contrastanti sulle questioni giuridiche trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 10/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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