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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 41928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente tra
APPELLANTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saverio Montanari
E
APPELLATO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raul Giangolini
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9432/22 depositata il Parte_1
20.5.2022 con cui il Giudice di Pace di – all'esito della sua opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 23715/2019 emesso nei confronti della madre CP_2
su istanza del condominio di – dichiarava
[...] Controparte_1 l'improcedibilità di tale opposizione e lo condannava alla rifusione delle spese processuali in favore del . CP_1
Parte appellante riconosce che l'improcedibilità della sua opposizione è stata correttamente pronunziata in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. – stante l'avvenuta estinzione dell'originario giudizio d'opposizione proposto dalla defunta madre – e si limita a contestare la sentenza relativamente al capo recante la sua condanna al rimborso delle spese processuali.
Deduce sul punto – a sostegno del gravame – la sussistenza di “gravi ed eccezionali
ragioni” per la compensazione di tali spese in quanto – sopraggiunto il decesso della madre destinataria del decreto ingiuntivo e la conseguente interruzione CP_2
del precedente giudizio d'opposizione instaurato in rappresentanza dal suo amministratore di sostegno – non aveva potuto procedere nella qualità di erede ad una tempestiva riassunzione del medesimo giudizio in quanto la relativa pendenza non gli era stata comunicata da tale amministratore ed era pertanto a lui incolpevolmente ignota.
Ha pertanto concluso chiedendo che il Tribunale – in parziale riforma della sentenza
– dichiari la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio e condanni la controparte al rimborso di quelle afferenti al presente gravame.
Il appellato – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza del gravame ed CP_1
ha chiesto il suo conseguente rigetto. All'udienza del 12.11.2024 – acquisito il fascicolo di primo grado – la causa è stata trattenuta in decisione senza l'espletamento di attività istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'appello deve essere rigettato.
Il – una volta appresa comunque la conoscenza di un decreto emesso nei Pt_1
confronti della sua dante causa e divenuto oramai pacificamente definitivo ex art. 647
c.p.c. – non avrebbe dovuto proporre in qualità di erede una nuova opposizione
ordinaria ex art. 645 c.p.c. fondata su mere ragioni di merito (opposizione ritenuta nella fattispecie correttamente inammissibile) ma – semmai – avrebbe potuto unicamente avvalersi dei diversi mezzi d'impugnazione di cui all'art. 656 c.p.c. (“Il
decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per
revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di
terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma”): si tratta di mezzi straordinari
attivabili solo nella ricorrenza degli eccezionali presupposti previsti da tali norme e in alcun modo dedotti nella fattispecie.
Appare dunque pienamente condivisibile la statuizione del primo giudice sulle spese processuali – in corretta applicazione del principio generale della soccombenza ex
art. 91 c.p.c. – dovendosi escludere per quanto precisato la sussistenza di “gravi ed
eccezionali ragioni” tali da giustificarne la compensazione ex art. 92.
Le spese del presente giudizio seguono – ugualmente – la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del
15%, Iva e Cassa come per legge.
4.2.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 41928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente tra
APPELLANTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saverio Montanari
E
APPELLATO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raul Giangolini
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9432/22 depositata il Parte_1
20.5.2022 con cui il Giudice di Pace di – all'esito della sua opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 23715/2019 emesso nei confronti della madre CP_2
su istanza del condominio di – dichiarava
[...] Controparte_1 l'improcedibilità di tale opposizione e lo condannava alla rifusione delle spese processuali in favore del . CP_1
Parte appellante riconosce che l'improcedibilità della sua opposizione è stata correttamente pronunziata in ragione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. – stante l'avvenuta estinzione dell'originario giudizio d'opposizione proposto dalla defunta madre – e si limita a contestare la sentenza relativamente al capo recante la sua condanna al rimborso delle spese processuali.
Deduce sul punto – a sostegno del gravame – la sussistenza di “gravi ed eccezionali
ragioni” per la compensazione di tali spese in quanto – sopraggiunto il decesso della madre destinataria del decreto ingiuntivo e la conseguente interruzione CP_2
del precedente giudizio d'opposizione instaurato in rappresentanza dal suo amministratore di sostegno – non aveva potuto procedere nella qualità di erede ad una tempestiva riassunzione del medesimo giudizio in quanto la relativa pendenza non gli era stata comunicata da tale amministratore ed era pertanto a lui incolpevolmente ignota.
Ha pertanto concluso chiedendo che il Tribunale – in parziale riforma della sentenza
– dichiari la compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio e condanni la controparte al rimborso di quelle afferenti al presente gravame.
Il appellato – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza del gravame ed CP_1
ha chiesto il suo conseguente rigetto. All'udienza del 12.11.2024 – acquisito il fascicolo di primo grado – la causa è stata trattenuta in decisione senza l'espletamento di attività istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'appello deve essere rigettato.
Il – una volta appresa comunque la conoscenza di un decreto emesso nei Pt_1
confronti della sua dante causa e divenuto oramai pacificamente definitivo ex art. 647
c.p.c. – non avrebbe dovuto proporre in qualità di erede una nuova opposizione
ordinaria ex art. 645 c.p.c. fondata su mere ragioni di merito (opposizione ritenuta nella fattispecie correttamente inammissibile) ma – semmai – avrebbe potuto unicamente avvalersi dei diversi mezzi d'impugnazione di cui all'art. 656 c.p.c. (“Il
decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per
revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di
terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma”): si tratta di mezzi straordinari
attivabili solo nella ricorrenza degli eccezionali presupposti previsti da tali norme e in alcun modo dedotti nella fattispecie.
Appare dunque pienamente condivisibile la statuizione del primo giudice sulle spese processuali – in corretta applicazione del principio generale della soccombenza ex
art. 91 c.p.c. – dovendosi escludere per quanto precisato la sussistenza di “gravi ed
eccezionali ragioni” tali da giustificarne la compensazione ex art. 92.
Le spese del presente giudizio seguono – ugualmente – la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del
15%, Iva e Cassa come per legge.
4.2.2025. IL GIUDICE