Sentenza 5 dicembre 2025
Decreto collegiale 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/12/2025, n. 22033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22033 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11515 del 2025, proposto da
Tirath Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio- rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata e spedita in data 1 marzo 2023, con ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. CE RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente chiede di dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05597455515-2 del giorno 01.03.2023 e, per l’effetto, fissare un termine entro il quale la Questura competente debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza;
vista la nota depositata in atti dalla Questura di Roma, assunta il 24 novembre 2025, che comunica di avere riaperto il procedimento avviato con l’istanza di parte ricorrente di rilascio di titolo di soggiorno, notificando all’interessato atto ex art. 10 bis legge 241/1990;
preso atto che il ricorrente ha interesse alla decisione dell’odierno ricorso proposto avverso il silenzio –inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., che allo stato non risulta ancora concluso con atto espresso dell’amministrazione;
ritenuto pertanto che il ricorso è fondato atteso che allo stato l’Amministrazione resistente non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento nei termini di 180 gg. dalla presentazione dell’istanza (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022);
- che, pertanto, va ordinato alla Questura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
- che, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni.
ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite per giustificati motivi in ordine allo svolgimento della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara l’obbligo di provvedere dell’amministrazione sull’istanza in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in motivazione che procederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CE RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RG | IE IO |
IL SEGRETARIO