Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2535/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2535/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. SALVO MAURIZIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Via Del Credito Cooperativo 1 84080 Fisciano, presso lo studio dell'Avv. FORTUNATO
IVANA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnativa avverso la delibera del 23.3.2015 è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Pagina 1 di 3
potere di ratificare la spesa effettuata dall'amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso, direttamente da parte di alcuni condomini in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti (vedi Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10845; vedi anche tra le altre Cassazione civile sez. II, 21/02/2017,
n.4430 : "ove sia mancata la preventiva approvazione assembleare della spesa relativa al progetto originario di opere di manutenzione straordinaria o a sue varianti, non vi è ragione per cui alla ratifica di tale spesa e all'approvazione del relativo riparto, con la necessaria maggioranza, non si possa procedere in sede di rendiconto consuntivo".
Nel caso di specie, emerge dall'esame della delibera in oggetto che la stessa abbia ratificato tutti i lavori autorizzati dall'amministratore ed eseguiti dall'impresa.
Per quanto concerne, il motivo di impugnazione afferente errata ripartizione delle spese,
in quanto la somma complessiva dei singoli millesimi risulterebbe pari a 1002,930 e non a
1000,00, esso va dichiarato inammissibile.
Invero, la giurisprudenza ha ritenuto che “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cass. 6128/2017).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato né dimostrato quale pregiudizio personale, al suo patrimonio, subirebbe in conseguenza della dedotta erronea ripartizione, avendo costui semplicemente allegato la circostanza della erronea ripartizione delle spese senza nulla specificare in merito al danno patrimoniale che patirebbe.
Pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Ivana Parte_1
Fortunato, difensore del Condominio dichiaratasi antistataria, che liquida in euro
2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 3 di 3